Interpello ambientale 22.10.2024 - Deposito temporaneo rifiuti attività artigianali
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Interpello ambientale 22.10.2024 - Deposito temporaneo rifiuti attività artigianali
ID 22782 | 23.10.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale 22.10.2024
QUESITO
Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Provincia di Cuneo al fine di ottenere alcuni chiarimenti circa l’applicazione dell’istituto del deposito temporaneo di cui all’articolo 185-bis del D.lgs. n. 152 del 2006, ai rifiuti derivanti da attività artigianali eseguite su impianti tecnologici ed edifici, chiede se le attività artigianali eseguite su impianti tecnologici ed edifici, come i lavori di manutenzione, modifica, riparazione, riqualificazione e simili, svolte da artigiani, quali, a titolo indicativo, ma non esaustivo, idraulici, lattonieri, elettricisti, carpentieri, muratori, falegnami, piastrellisti, imbianchini, serramentisti, ecc. possano considerarsi attività di manutenzione e piccoli interventi edili ai sensi dell’articolo 193, comma 19, del D.lgs. n. 152 del 2006 e se nelle ipotesi di cui al citato articolo 193, comma 19, sia ammesso l’allestimento di un deposito temporaneo dei rifiuti presso la sede legale e/o operativa del professionista/artigiano che ha svolto il lavoro.
[...]
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Al fine di fornire i richiesti chiarimenti, in considerazione del quadro normativo sopraesposto, del parere di ISPRA richiesto con nota prot. n. 142922 del 31 luglio 2024 e fornito con nota prot. n. 183005 del 9 ottobre 2024 e alla luce dell’istruttoria condotta, si rappresenta quanto segue.
Con le disposizioni contenute nell’articolo 185-bis del D.lgs. n. 152 del 2006, il legislatore ha individuato nel dettaglio quali siano le condizioni da rispettare affinché possa essere effettuato il raggruppamento dei rifiuti, come deposito temporaneo prima della raccolta, ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento. Una delle condizioni essenziali per il deposito temporaneo, espressamente prevista al comma 1, lettera a) del citato articolo, dispone che tale deposito può essere allestito nel luogo dove i rifiuti sono prodotti, intendendo l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti, ponendo un’unica eccezione per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile.
In considerazione delle difficoltà espresse da talune categorie di operatori di poter effettuare il deposito temporaneo presso il luogo di produzione dei rifiuti, sia dovute all’assenza di spazi sufficienti a garantirne la gestione, sia per la tipologia di attività svolta e le esigue quantità prodotte, con il D.lgs. n. 116 del 2020, il legislatore ha introdotto una apposita disposizione al comma 19 dell’articolo 193 del d.lgs. n. 152 del 2006, che consente di considerare i rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività.
Il medesimo comma 19 dispone altresì che, nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dei suddetti rifiuti, dal luogo di loro effettiva produzione alla sede, deve essere accompagnato dal documento di trasporto (DDT), in alternativa al formulario di identificazione. In tale ultima circostanza, il documento di trasporto deve contenere l’attestazione del luogo di effettiva produzione, la tipologia e la quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o del volume nonché il luogo di destinazione.
La disciplina sopra esposta ha avuto quale obiettivo quello di introdurre un regime semplificato in ragione della specificità delle attività esercitate da alcuni operatori e di assicurare che i rifiuti dalle stesse prodotte non confluissero, in modo indifferenziato, nel ciclo di gestione di quelli urbani, ma fossero correttamente gestiti.
Dalla lettura dell’articolo 193, comma 19, emerge chiaramente che la menzionata fictio iuris relativa al luogo di produzione dei rifiuti è riferita a molteplici attività nei seguenti ambiti:
a) rifiuti derivanti da attività di manutenzione, cioè quelli inerenti alle operazioni necessarie a conservare l’efficienza e la funzionalità di impianti e attrezzature;
b) piccoli interventi edili, cioè rifiuti da costruzione e demolizione di limitata entità;
c) attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, cioè attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.
Il legislatore ha quindi previsto, nell’ambito dello svolgimento delle sopra richiamate attività, la possibilità per gli operatori di portare i rifiuti derivanti dalla loro attività presso i luoghi ove sono allestiti gli specifici depositi, così da provvedere successivamente al loro corretto recupero o smaltimento.
[...] Segue in allegato
Fonte: MASE
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Vademecum illustrato Deposito temporaneo rifiuti
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Interpello ambientale 22.10.2024 - Quesito.pdf |
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