Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 42.176
/ Totale documenti scaricati: 28.364.026

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 42.176
/ Totale documenti scaricati: 28.364.026

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 42.176 *

/ Totale documenti scaricati: 28.364.026 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 42.176 *

/ Totale documenti scaricati: 28.364.026 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.176 *

/ Totale documenti scaricati: 28.364.026 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.176 *

/ Totale documenti scaricati: 28.364.026 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 42.176 *

/ Totale documenti scaricati: 28.364.026 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.176 *

/ Totale documenti scaricati: 28.364.026 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.176 *

/ Totale documenti scaricati: 28.364.026 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.176 *

/ Totale documenti scaricati: 28.364.026 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background








Europe, Rome

Disposizioni speciali: Capitolo 3.3 ADR

ID 12145 | | Visite: 15797 | Documenti Riservati Trasporto ADRPermalink: https://www.certifico.com/id/12145

Disposizioni speciali Capitolo 3 3 ADR 2025

Disposizioni speciali: Capitolo 3.3 ADR 2025

ID 12145 | Update 25.10.2024 / Documento completo in allegato  

In rosso le novità ADR 2025                                                                                                             

Capitolo 3.3 - Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie od oggetti

Nel presente capitolo si trovano le disposizioni speciali corrispondenti ai numeri indicati nella colonna (6) della Tabella A del capitolo 3.2, con riferimento a materie od oggetti ai quali si applicano queste disposizioni.

Quando una disposizione speciale comprende una prescrizione in materia di marcatura degli imballaggi, si applicano le disposizioni dei commi a) e b) del 5.2.1.2. Se il marchio è oggetto di una particolare formulazione tra virgolette, come "PILE AL LITIO PER ELIMINAZIONE", la dimensione minima del marchio è di 12 mm, se non diversamente specificato nella disposizione speciale o altrove nell'ADR. 

Nuove disposizioni speciali Capitolo 3.3 ADR 2025

28 Questa materia può essere trasportata secondo le disposizioni della Classe 3 o della Classe 4.1 solo se è imballata in modo tale che la percentuale di diluente non scenda al di sotto di quella dichiarata, in qualsiasi momento del trasporto (vedere 2.2.3.1.1 e 2.2.41.1.18). Nel caso in cui il diluente non sia indicato, la materia deve essere imballata in modo che la quantità di materia esplosiva non superi il valore indicato

399 (Riservato) 

400 Gli elementi e le batterie al sodio ionico e gli elementi e le batterie al sodio ionico contenute o imballate con apparecchiature, preparate e presentate trasporto, non sono soggette ad altre disposizioni dell'ADR se soddisfano quanto segue:

a. l’elemento o la batteria è cortocircuitata in modo tale che l’elemento o la batteria non contenga energia elettrica. Il cortocircuito dell’elemento o della batteria è facilmente verificabile (es. barra conduttrice tra i terminali);

b. ogni elemento o batteria soddisfa le disposizioni del 2.2.9.1.7.2 (a), (b), (d), (e) e (f);

c. ogni collo è marcato secondo il 5.2.1.9;

d. tranne quando elementi o batterie sono installate in un’apparecchiatura, ciascun collo è in grado di resistere a una prova di caduta da 1,2 m con qualsiasi orientamento senza danneggiare gli elementi o le batterie in esso contenute, senza spostamento del contenuto tale da consentire il contatto da batteria a batteria (o da elemento a elemento) e senza rilascio del contenuto;

e. elementi e batterie, quando installate nell'apparecchiatura, sono protette da eventuali danni.

Quando le batterie sono installate in un'apparecchiatura, l'apparecchiatura è imballata in imballaggi esterni robusti costruiti con materiale idoneo, di resistenza e design adeguati in relazione alla capacità dell'imballaggio e all'uso previsto, a meno che alla batteria non sia garantita una protezione equivalente dall'apparecchiatura in cui è contenuta;

f. ogni elemento, anche se componente di una batteria, contiene solo merci pericolose autorizzate al trasporto in conformità con le disposizioni del capitolo 3.4 e in una quantità non superiore a quella specificata nella colonna (7a) della tabella A del capitolo 3.2.

401 Elementi e batterie al sodio ionico con elettrolita organico devono essere trasportate come N° ONU 3551 o 3552, a seconda dei casi. Elementi e batterie al sodio ionico con elettrolita acquoso alcalino devono essere trasportate come N° ONU 2795. Le batterie contenenti sodio metallico o leghe di sodio devono essere trasportate come N° ONU 3292.

402 Le materie trasportate sotto questa rubrica devono avere una pressione di vapore a 70 °C non superiore a 1,1 MPa (11 bar) e una densità a 50 °C di almeno 0,525 kg/l.

403 Le membrane filtranti in nitrocellulosa di questa rubrica con un contenuto di nitrocellulosa al massimo di 53 g/m² e una massa netta di nitrocellulosa al massimo di 300 g per imballaggio interno, non sono soggetti alle disposizioni dell’ADR se soddisfano le seguenti condizioni:

a. sono imballati con separatori di carta da almeno 80 g/m² posti tra ogni strato di membrane filtranti in nitrocellulosa;

b. sono imballati in modo da mantenere l'allineamento delle membrane filtranti in nitrocellulosa e dei separatori di carta in una delle seguenti configurazioni:

i. rotoli strettamente avvolti e confezionati in fogli di plastica di almeno 80 g/m² o in buste di alluminio con una permeabilità all'ossigeno pari o inferiore allo 0,1% secondo la norma ISO 15105-1:2007;

ii. fogli confezionati in cartone di almeno 250 g/m² o in buste di alluminio con una permeabilità all'ossigeno pari o inferiore allo 0,1% secondo la norma ISO 15105- 1:2007;

iii. filtri rotondi confezionati in portadischi o in imballaggi di cartone di almeno 250 g/m² o confezionati singolarmente in buste di carta e materiale plastico di almeno 100 g/ m² complessivi.

404 I veicoli alimentati da batterie al sodio ionico, che non contengono altre merci pericolose, non sono soggetti ad altre disposizioni dell'ADR, se la batteria viene messa in cortocircuito in modo tale che la batteria non contenga energia elettrica. Il cortocircuito della batteria deve essere facilmente verificabile (ad esempio, barra conduttrice tra i terminali).

405 (Riservato)

406 Le materie di questa rubrica possono essere trasportate secondo le disposizioni relative alle quantità limitate del capitolo 3.4 quando sono trasportate in recipienti a pressione contenenti non più di 1.000 ml. I recipienti a pressione devono essere conformi alle disposizioni dell'istruzione di imballaggio P200 del 4.1.4.1 e avere un prodotto della pressione di prova per la capacità al massimo di 15,2 MPa-l (152 bar-l). I recipienti a pressione non devono essere imballati insieme ad altre merci pericolose.

407 I dispositivi di dispersione antincendio sono oggetti che contengono una materia pirotecnica, destinati a disperdere un agente estinguente (o aerosol) quando attivati, e che non contengono altre merci pericolose. Questi oggetti, quando imballati per il trasporto, devono soddisfare i criteri per la Divisione 1.4, Gruppo di Compatibilità S, se testati in conformità con la serie di test 6 (c) della Sezione 16 della Parte I del Manuale delle Prove e dei Criteri. Il dispositivo deve essere trasportato con il mezzo di attivazione rimosso o dotato di almeno due sistemi indipendenti per prevenire l'attivazione accidentale.

I dispositivi di dispersione antincendio devono essere assegnati alla Classe 9, N° ONU 3559 solo se vengono soddisfatte le seguenti condizioni aggiuntive:

a. il dispositivo soddisfa i criteri di esclusione del 2.2.1.1.8.2 (b), (c) e (d);

b. l’agente estinguente è considerato sicuro per gli spazi normalmente occupati in conformità con le norme internazionali o nazionali (ad es. la norma NFPA 2010 della National Fire Protection Association degli Stati Uniti di America per i sistemi fissi di estinzione ad aerosol);

c. l'oggetto è imballato in modo tale che, quando attivato, le temperature all'esterno del collo non superino i 200 °C;

d. questa rubrica può essere utilizzata solo con l'approvazione dell'autorità competente del paese di fabbricazione.

Questa rubrica non si applica ai "DISPOSITIVI DI SICUREZZA, azionati elettricamente" descritti nella disposizione speciale 280 (N° ONU 3268).

408 Questa rubrica si applica solo alle soluzioni acquose composte da acqua, idrossido di tetrametilammonio (TMAH) e al massimo l'1% di altri componenti. Altre formulazioni contenenti idrossido di tetrametilammonio devono essere assegnate ad una appropriata rubrica generica o N.A.S. (ad es. UN 2927 LIQUIDO TOSSICO, CORROSIVO, ORGANICO, N.A.S.), ad eccezione di quanto segue:

a. altre formulazioni contenenti un tensioattivo in concentrazione > 1 % e con almeno l'8,75 % di idrossido di tetrametilammonio sono assegnate alla rubrica UN 2927 LIQUIDO TOSSICO, CORROSIVO, ORGANICO, N.A.S., PG I; e

b. altre formulazioni contenenti un tensioattivo in concentrazione > 1 % e con più del 2,38 % ma meno dell'8,75 % di idrossido di tetrametilammonio sono assegnate alla rubrica UN 2927 LIQUIDO TOSSICO, CORROSIVO, ORGANICO, N.A.S., PG II.

409-499 (Riservato)

677 Gli elementi e le batterie che, conformemente alla disposizione speciale 376, sono riconosciute come danneggiate o difettose e che nelle normali condizioni di trasporto sono suscettibili di una rapida frammentazione, di reagire pericolosamente, di produrre una fiamma o un pericoloso sviluppo di calore o una pericolosa emissione di gas o vapori tossici, corrosivi o infiammabili, devono essere assegnate alla categoria di trasporto 0. Nel documento di trasporto, la dicitura "Trasporto secondo la disposizione speciale 376" deve essere completata con la dicitura "Categoria di trasporto 0".

678 I rifiuti costituiti da oggetti e materiali contaminati da amianto libero (N° ONU 2212 e 2590), che non sono fissati o immersi in un legante in modo tale da non consentire l'emissione di quantità pericolose di amianto respirabile, possono essere trasportati secondo le disposizioni del capitolo 7.3 a condizione che siano rispettate le seguenti disposizioni:

a. il rifiuto è trasportato solo dal sito in cui è stato generato ad un impianto di smaltimento finale. Tra questi due tipi di siti, sono autorizzate solo le operazioni di stoccaggio intermedio, senza scaricare o trasferire il sacco-contenitore;

b. il rifiuto appartiene a una delle seguenti categorie:

i. rifiuti solidi provenienti da lavori stradali, compresi i rifiuti di fresatura dell'asfalto contaminati da amianto libero e i relativi residui di spazzamento;

ii. terreno contaminato da amianto libero;

iii. oggetti (ad esempio, mobili) contaminati da amianto libero provenienti da strutture o edifici danneggiati;

iv. materiali provenienti da strutture o edifici danneggiati e contaminati da amianto libero che, a causa del loro volume o della loro massa, non possono essere imballati secondo le istruzioni di imballaggio applicabili al numero ONU utilizzato (N° ONU 2212 o 2590, a seconda dei casi); o

v. rifiuti da cantiere contaminati da amianto libero provenienti da strutture o edifici demoliti o risanati che, a causa delle loro dimensioni o della loro massa, non possono essere imballati secondo le istruzioni di imballaggio applicabili al numero ONU utilizzato (N° ONU 2212 o 2590, a seconda dei casi);

c. i rifiuti coperti da queste disposizioni non devono essere mescolati o caricati con altri rifiuti contenenti amianto o altri rifiuti pericolosi o non pericolosi;

d. ogni spedizione deve essere considerata un carico completo come definito al 1.2.1; e

e. il documento di trasporto deve essere conforme al 5.4.1.1.4.

Capitolo 3.3 - Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie od oggetti

16 I campioni di materie od oggetti esplosivi nuovi o esistenti possono essere trasportati conformemente alle istruzioni delle autorità competenti (cfr. 2.2.1.1.3), ai fini, tra l'altro, di prove, di classificazione, di ricerca e sviluppo, di controllo della qualità o come campioni commerciali. La massa di campioni esplosivi non umidificati o non desensibilizzati è limitata a 10 kg in piccoli colli, secondo le disposizioni dell'autorità competente. La massa di campioni esplosivi umidificati o desensibilizzati è limitata a 25 kg. 

23 Questa materia presenta un pericolo d'infiammabilità, ma questo si manifesta solo in caso di violento incendio in uno spazio confinato.

28 Questa materia può essere trasportata secondo le disposizioni della Classe 3 o della Classe 4.1 solo se è imballata in modo tale che la percentuale di diluente non scenda al di sotto di quella dichiarata, in qualsiasi momento del trasporto (vedere 2.2.3.1.1 e 2.2.41.1.18). Nel caso in cui il diluente non sia indicato, la materia deve essere imballata in modo che la quantità di materia esplosiva non superi il valore indicato.

32 Questa materia non è sottoposta alle disposizioni dell'ADR quando è in ogni altra forma.

37 Questa materia non è sottoposta alle disposizioni dell'ADR quando è rivestita.

38 Questa materia non è sottoposta alle disposizioni dell'ADR quando contiene al massimo lo 0,1% di carburo di calcio.

39 Questa materia non è sottoposta alle disposizioni dell'ADR quando contiene meno del 30% o il 90% o più di silicio.

43 Quando sono presentate al trasporto come pesticidi, queste materie devono essere trasportate secondo la pertinente rubrica dei pesticidi e conformemente alle disposizioni applicabili relative ai pesticidi (cfr. da 2.2.61.1.10 a 2.2.61.1.11.2).

45 Gli ossidi d'antimonio e i solfuri d'antimonio il cui tenore d'arsenico non è superiore allo 0,5% in rapporto alla massa totale, non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR.

47 I ferrocianuri e i ferricianuri non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR. 

48 Questa materia non è ammessa al trasporto quando contiene più del 20% d'acido cianidrico.

59 Queste materie non sono sottoposte alle disposizioni dell'ADR quando non contengono più del 50% di magnesio. 

60 Questa materia non è ammessa al trasporto se la concentrazione è superiore al 72%.

61 La denominazione tecnica, chimica o biologica che deve completare la designazione ufficiale di trasporto deve essere il nome comune approvato dall'ISO (cfr. anche ISO 1750:1981 "Prodotti fitosanitari e assimilati - Nomi comuni", così come modificata), gli altri nomi figuranti nelle "Linee guida per la classificazione dei pesticidi in base al pericolo dell'OMS" (The WHO recommended classification of pesticides by hazard and guidelines to classification) o il nome della materia attiva [vedere 3.1.2.8.1 e 3.1.2.8.1.1].

62 Questa materia non è sottoposta alle disposizioni dell'ADR quando non contiene più del 4% d'idrossido di sodio.

65 Le soluzioni acquose di perossido d'idrogeno contenenti meno del 8% di perossido d'idrogeno non sono sottoposte alle disposizioni dell'ADR. 

66 Il cinabro non è soggetto alle prescrizioni dell'ADR. 

103 Il nitrito d'ammonio e le miscele di un nitrito inorganico con un sale d'ammonio non sono ammessi al trasporto. 

105 La nitrocellulosa corrispondente alle descrizioni dei nn. ONU 2556 o 2557 può essere assegnata alla classe 4.1.

113 Le miscele chimicamente instabili non sono ammesse al trasporto. 

119 Le macchine frigorifere comprendono le macchine o altri apparecchi concepiti espressamente per conservare a bassa temperatura, in un compartimento interno, gli alimenti o altri prodotti, nonché i condizionatori d'aria. Le macchine frigorifere e gli elementi delle macchine frigorifere non sono sottoposte alle disposizioni dell'ADR se contengono meno di 12 kg di un gas della classe 2, gruppo A od O secondo 2.2.2.1.3, o meno di 12 litri d'ammoniaca in soluzione (n. ONU 2672).

NOTA: Ai fini del trasporto, le pompe di calore possono essere considerate macchine frigorifere.

122 I pericoli sussidiari e, se del caso la temperatura di regolazione e la temperatura critica, come pure il n. ONU (rubrica generica) per ognuno dei preparati di perossidi organici già assegnati sono indicati al 2.2.52.4, nell'istruzione d'imballaggio IBC520 al 4.1.4.2 e nell'istruzione di trasporto in cisterne mobili T23 al 4.2.5.2.6.

123 (Riservato)

127 Possono essere utilizzate altre materie inerti o altre miscele di materie inerti, purché abbiano proprietà flemmatizzanti identiche.

131 La materia flemmatizzata deve essere significativamente meno sensibile del PETN secco.

135 Il sale di sodio diidratato dell'acido dicloroisocianurico non soddisfa i criteri d'inclusione nella classe 5.1 e non è sottoposto alle disposizioni dell'ADR salvo se soddisfa i criteri d'inclusione in un'altra classe.

138 Il cianuro di p-bromobenzile non è sottoposto alle disposizioni dell'ADR.

141 I prodotti che, avendo subito un sufficiente trattamento termico, non presentano pericoli durante il trasporto non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR.

142 La farina di grani di soia, che ha subito un trattamento di estrazione mediante solvente, contenente al massimo l'1,5% di olio e al massimo l'11% di umidità, e che non contiene in pratica solvente infiammabile, non è sottoposta alle disposizioni dell'ADR.

144 Le soluzioni acquose contenenti al massimo il 24% d'alcool in volume non sono sottoposte alle disposizioni dell'ADR.

145 Le bevande alcoliche, del gruppo d'imballaggio III, non sono sottoposte alle disposizioni dell'ADR se trasportate in recipienti di capacità non superiore a 250 litri.

152 La classificazione di questa materia cambia in funzione della granulometria e dell'imballaggio, ma i valori limite non sono stati determinati sperimentalmente. Le appropriate classificazioni devono essere effettuate conformemente al 2.2.1.

153 Questa rubrica è applicabile soltanto se è stato dimostrato mediante prove che queste materie, al contatto con l'acqua, non sono combustibili né presentano tendenza all'accensione spontanea e che la miscela di gas emessi non è infiammabile.

162 (Soppresso)

163 Una materia nominativamente menzionata nella Tabella A del capitolo 3.2 non può essere trasportata sotto questa rubrica. Le materie trasportate con questa rubrica possono contenere fino al 20% di nitrocellulosa, a condizione che essa non contenga più del 12,6% (massa secca) di azoto. 

168 L'amianto immerso o fissato in un materiale legante naturale o artificiale (come cemento, plastica, asfalto, resina o minerali), in modo tale che durante il trasporto non possano essere liberate quantità pericolose di fibre d'amianto respirabili, non è sottoposto alle disposizioni dell'ADR. Gli oggetti manufatti che contengono amianto e che non soddisfano questa disposizione non sono comunque sottoposti alle disposizioni dell'ADR, se sono imballati in modo tale che, durante il trasporto non possano essere liberate quantità pericolose di fibre di amianto respirabili. 

169 L'anidride ftalica allo stato solido e le anidridi tetraidroftaliche non contenenti più dello 0,05% di anidride maleica non sono sottoposte alle disposizioni dell'ADR. L'anidride ftalica fusa, ad una temperatura superiore al suo punto d'infiammabilità, non contenente più dello 0,05% di anidride maleica, deve essere assegnata al n. ONU 3256.

172 Quando il materiale radioattivo presenta un pericolo sussidiario: 

a) il materiale deve essere assegnato al gruppo d'imballaggio I, II o III, secondo il caso, conformemente ai criteri di classificazione per gruppo d'imballaggio enunciati nella parte 2 in corrispondenza della natura del pericolo sussidiario preponderante;

b) i colli devono essere etichettati con le etichette di pericolo sussidiario corrispondenti ad ogni pericolo sussidiario presentato dal materiale; le etichette corrispondenti devono essere apposte sull'unità di trasporto conformemente alle disposizioni del 5.3.1;

c) ai fini della documentazione e della marcatura dei colli, la designazione ufficiale di trasporto deve essere completata dal nome dei componenti che contribuiscono in modo preponderante a tale o tali pericoli sussidiari e devono essere indicati tra parentesi;

d) il documento di trasporto deve includere, dopo il numero della classe 7 e tra parentesi, il o i numeri del modello di etichetta corrispondente ad ogni pericolo sussidiario e, se del caso, il gruppo d'imballaggio al quale è stato assegnato il materiale conformemente al 5.4.1.1.1 d).

Per l'imballaggio, vedere anche il 4.1.9.1.5.

177 Il solfato di bario non è sottoposto alle disposizioni dell'ADR.

178 Questa designazione deve essere utilizzata solo quando non esista un'altra appropriata designazione nella Tabella A del capitolo 3.2, ed unicamente con l'approvazione dell'autorità competente del Paese d'origine (cfr. 2.2.1.1.3).

181 I colli contenenti questa materia devono essere muniti di un'etichetta conforme al modello n. 1 (cfr. 5.2.2.2.2), salvo che l'autorità competente del Paese d'origine accordi una deroga per un imballaggio specifico, poiché essa giudica, in base ai risultati delle prove, che la materia in un tale imballaggio non manifesta alcun comportamento esplosivo (cfr. 5.2.2.1.9). 

182 Il gruppo dei metalli alcalini comprende litio, sodio, potassio, rubidio e cesio.

183 Il gruppo dei metalli alcalino terrosi comprende magnesio, calcio, stronzio e bario.

186 (Soppresso)  

188 Le pile e gli accumulatori (batterie) presentati al trasporto non sono sottoposti alle altre prescrizioni dell'ADR se soddisfano le seguenti condizioni: 

a) per una pila al litio metallo o di lega al litio, il contenuto di litio non è superiore a 1 grammo e, per una pila al litio ionico o al sodio ionico, l'energia nominale in wattora non deve superare i 20 Wh;

NOTA: Quando le batterie al litio conformi al 2.2.9.1.7.1 f) sono trasportate conformemente alla presente disposizione speciale, il contenuto totale di litio di tutte le pile al litio metallo contenute nella batteria non deve superare 1,5 g e la capacità totale di tutte le pile al litio ionico contenute nella batteria non deve superare i 10 Wh (vedere la disposizione speciale 387).

b) per una batteria al litio metallo o di lega al litio, il contenuto totale di litio non è superiore a 2 grammi e per una batteria al litio ionico o al sodio ionico, l'energia nominale in wattora non deve superare i 100 Wh. Nel caso di batterie al litio ionico e al sodio ionico che soddisfano tale disposizione, l'energia nominale in wattora deve essere riportata sul rivestimento esterno, ad eccezione delle batterie al litio ionico fabbricate prima del 1° gennaio 2009; 

NOTA: Quando le batterie al litio conformi al 2.2.9.1.7.1 f) sono trasportate conformemente alla presente disposizione speciale, il contenuto totale di litio di tutte le pile al litio metallo contenute nella batteria non deve superare 1,5 g e la capacità totale di tutte le pile al litio ionico contenute nella batteria non deve superare i 10 Wh (vedere la disposizione speciale 387).

c) Ogni elemento e ogni batteria al litio soddisfa le disposizioni del 2.2.9.1.7.1 (a), (e), (f) se applicabile e (g) o per gli elementi e le batterie al sodio ionico, si devono applicare le disposizioni del 2.2.9.1.7.2 (a), (e) e (f);

d) le pile e le batterie, a meno che non siano installate in un equipaggiamento, devono essere poste in imballaggi interni che le avvolgono completamente. Le pile e le batterie devono essere protette in modo da evitare cortocircuiti. In questo senso s'intende protezione dai contatti con materiali conduttori di elettricità contenuti all'interno dello stesso imballaggio, che potrebbero causare dei cortocircuiti. Gli imballaggi interni devono essere imballati in imballaggi esterni solidi e conformi alle disposizioni del 4.1.1.1, 4.1.1.2 e 4.1.1.5;

e) le pile e le batterie, installate in equipaggiamenti, devono essere protette da danneggiamenti e cortocircuiti, e l'equipaggiamento deve essere provvisto di mezzi efficaci in modo da impedire ogni funzionamento accidentale. Questa prescrizione non si applica ai dispositivi intenzionalmente attivi durante il trasporto (trasmettitori di identificazione radio, orologi, sensori, ecc.) e non suscettibili di generare uno sviluppo pericoloso di calore. Nel caso di batterie installate in un equipaggiamento, quest'ultimo deve essere posto in imballaggi esterni solidi, costruiti con materiali appropriati e aventi resistenza e progettazione adatte alla capacità dell'imballaggio e all'uso previsto, a meno che una protezione equivalente della batteria non sia assicurata dall'equipaggiamento nel quale è contenuta;

f) Ogni collo deve essere contrassegnato con l’appropriato marchio per le batterie, come indicato al 5.2.1.9; Questa prescrizione non si applica ai:

i) ai colli contenenti solo batterie bottoni montate al­l'interno di un equipaggiamento (compresi i circuiti stampati);

ii) e ai colli contenenti non più di 4 pile o 2 batterie montate all'interno di un equipaggiamento, quando la spedizione non comporta più di due colli.

Quando i colli sono posti in un sovrimballaggio, il marchio per le batterie deve essere chiaramente visibile oppure essere riprodotto sull’esterno del sovrimballaggio ed il sovrimballaggio deve essere marcato con il termine “SOVRIMBALLAGGIO”. Le lettere che compongono il marchio “SOVRIMBALLAGGIO” devono essere di almeno 12 mm di altezza.

NOTA: I colli contenenti pile al litio imballate conformemente alle disposizioni della sezione IB delle istruzioni di imballaggio 965 o 968 del capitolo 11 della parte 4 delle Istruzioni Tecniche dell'ICAO recanti il marchio di cui al paragrafo 5.2.1.9. (marchio per le batterie) e l'etichetta riportata nel paragrafo 5.2.2.2.2 modello n. 9A sono ritenuti conformi alle disposizioni della presente disposizione speciale.

g) a meno che le batterie non siano montate all'interno di un equipaggiamento, ciascun collo deve poter resistere ad una prova di caduta da un'altezza di 1,2 m, qualunque sia il suo orientamento, senza che le pile o le batterie che esso contiene siano danneggiate, senza che il suo contenuto sia spostato a tal punto che le batterie (o le pile) si tocchino, e senza che vi sia fuoriuscita del contenuto; e

h) Nella presente disposizione speciale, per "equipaggiamento" si intende un apparecchio alimentato da pile o batterie al litio. A meno che le batterie non siano montate all'interno di un equipaggiamento o imballate con un equipaggiamento, i colli non possono superare una massa lorda di 30 kg.

Come sopra ed altrove nell'ADR, con "contenuto di litio" si intende la massa di litio presente nell'anodo di una pila al litio metallo o di lega al litio.

Esistono rubriche distinte per le batterie al litio metallico e per le batterie al litio ionico in modo da facilitare il trasporto di tali batterie per modi di trasporto specifici e per permettere l'esecuzione delle operazioni d'intervento in caso d'incidente.

Una batteria a una sola pila così come definita nella sottosezione 38.3.2.3 della terza parte del Manuale delle prove e dei criteri è considerata come una "pila" e deve essere trasportata secondo le esigenze delle "pile" nell'ambito della presente disposizione speciale.

.... Segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice Revisioni:

Rev. Data Oggetto
2.0 Ottobre 2024 Update ADR 2025
1.0 Luglio 2022 Update ADR 2023
0.0 Novembre 2020 --

Vedi la funzione sviluppata in Certifico ADR

Collegati:

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Disposizioni speciali Cap 3.3 ADR Rev. 2.0 2024.pdf
Certifico Srl - Rev. 2.0 2024
506 kB 70
Allegato riservato Disposizioni speciali Cap 3.3 ADR Rev. 1.0 2022.pdf
Certifico Srl - Rev. 1.0 2022
476 kB 208
Allegato riservato Disposizioni speciali Cap 3.3 ADR Rev. 00 2020.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2020
730 kB 179

Tags: Merci Pericolose Abbonati Trasporto ADR ADR 2021 ADR 2023

Ultimi inseriti

Feb 11, 2025 31

Decreto 30 gennaio 2025

Decreto 30 gennaio 2025 ID 23445 | 11.02.2025 Decreto 30 gennaio 2025 Disciplina dell'allocazione anticipata della capacita' di stoccaggio di modulazione di gas naturale per l'anno contrattuale di stoccaggio 2025/2026. (GU n. 34 dell'11.02.2025) ... Collegati[box-note]Decreto Legislativo 23 maggio… Leggi tutto
Inquinamento dell aria e malattie cardiovascolari
Feb 11, 2025 46

Inquinamento dell’aria e malattie cardiovascolari

in News
Inquinamento dell’aria e malattie cardiovascolari ID 23442 | 11.02.2025 / In allegato Il documento “Inquinamento dell’aria e malattie cardiovascolari”, elaborato dall’Alleanza italiana per le malattie cardio-cerebrovascolari, analizza gli aspetti principali delle relazioni tra inquinamento… Leggi tutto
Piano Triennale per l informatica nella PA 2024 2026   Aggiornamento 2025
Feb 10, 2025 80

Piano Triennale per l'informatica nella PA 2024-2026 - Aggiornamento 2025

in News
Piano Triennale per l'informatica nella PA 2024-2026 - Aggiornamento 2025 ID 23440 | 10.02.2025 / Documenti in allegato Tra le novità incluse nell’aggiornamento 2025, l’incremento degli strumenti operativi con l'introduzione di undici buone pratiche, di cui tre sono dell’Inail Disponibile… Leggi tutto
Decreto 30 dicembre 2024
Feb 10, 2025 73

Decreto 30 dicembre 2024

in News
Decreto 30 dicembre 2024 ID 23439 | 10.02.2025 Decreto 30 dicembre 2024 Modifiche al decreto 7 settembre 2023, in materia di Fascicolo sanitario elettronico 2.0. (GU n.33 del 10.02.2025) Collegati
Decreto 7 settembre 2023Fascicolo Sanitario Elettronico
Leggi tutto
L assicurazione professionale dell ingegnere
Feb 10, 2025 76

L'assicurazione professionale dell'ingegnere

in News
L'assicurazione professionale dell'ingegnere / Centro Studi CNI 2012 ID 23438 | 10.02.2025 / In allegato Il D.L. 138/11 convertito nella legge n.148/11 ha introdotto alcune novità in merito alle professioni. Tra queste novità, spicca l’obbligo per tutti i professionisti di stipulare… Leggi tutto
DPCM 9 dicembre 2024 n  221
Feb 10, 2025 178

DPCM 9 dicembre 2024 n. 221

DPCM 9 dicembre 2024 n. 221 ID 23437 | 10.02.2025 DPCM 9 dicembre 2024 n. 221 - Regolamento per la definizione dei criteri per l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, commi 4 e 12, del decreto legislativo del 4 settembre 2024, n. 138, di recepimento della direttiva (UE)… Leggi tutto
UNI 11944 2024  Criteri massetti per pavimentazioni
Feb 10, 2025 63

UNI 11944:2024

UNI 11944:2024 / Criteri massetti per pavimentazioni ID 23436 | 10.02.2025 / In allegato Preview UNI 11944:2024Massetti per pavimentazioni - Criteri di progettazione, posa in opera e metodi di verifica Data disponibilità: 20 giugno 2024 La norma definisce i criteri di progettazione e posa in opera,… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Plastica   Quaderni dell Efficienza Energetica
Feb 07, 2025 114

Plastica - Quaderni dell'Efficienza Energetica

Plastica - Quaderni dell'Efficienza Energetica ID 23419 | 07.02.2025 / In allegato La pubblicazione dedicata al settore della Trasformazione della Plastica è il nono volume della collana “Quaderni dell’Efficienza Energetica” realizzato da ENEA in collaborazione sia con UNINIONPLAST che con… Leggi tutto
Tessile   Quaderni dell Efficienza Energetica
Feb 07, 2025 110

Tessile - Quaderni dell'Efficienza Energetica

Tessile - Quaderni dell'Efficienza Energetica ID 23418 | 07.02.2025 / In allegato La pubblicazione dedicata al settore Tessile è il decimo volume della collana “Quaderni dell’Efficienza Energetica” realizzato da ENEA in collaborazione sia con CONFINDUSTRIA MODA - Federazione Tessile e Moda che con… Leggi tutto
Linee guida EDPB 01 2025 sulla pseudonimizzazione
Feb 07, 2025 118

Linee guida EDPB 01/2025 sulla pseudonimizzazione

Linee guida EDPB 01/2025 sulla pseudonimizzazione ID 23417 | 07.02.2025 / In allegato Il regolamento generale sulla protezione dei dati introduce il termine "pseudonimizzazione" e vi fa riferimento come garanzia che può essere adeguata ed efficace per soddisfare gli obblighi in materia di… Leggi tutto