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ADR 2025: Al via la procedura di approvazione con la comunicazione UNECE / ONU

ID 22178 | | Visite: 87 | ADR 2025Permalink: https://www.certifico.com/id/22178

ADR 2025   Al via

ADR 2025: Al via la procedura di approvazione con la comunicazione UNECE / ONU

ID 22178 | 04.07.2024 / In allegato Comunicazione

Come da procedura (Art. 14 paragrafo 1 ADR), il Segretario Generale dell’ONU ha comunicato in data 1° Luglio 2024 con nota C.N.218.2024.TREATIES-XI.B.14 (Depositary Notification), di aver ricevuto dalla Francia (WP.15 Chief Secretary UNECE), il testo degli emendamenti all’ADR che dovranno entrare in vigore il 1° gennaio 2025.

Emendamenti relativi alle sessioni WP.15:

111th session (9-13 May 2022) - ECE/TRANS/WP.15/258
112th session (08-11 November 2022) - ECE/TRANS/WP.15/260
113th session (15-17 May 2023) - ECE/TRANS/WP.15/262
114th session (06-10 November 2023) - ECE/TRANS/WP.15/264
115th session (02-05 April 2024) - ECE/TRANS/WP.15/267

Emendamenti trasmessi:

ECE/TRANS/WP.15/265 Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) - Draft amendments to annexes A and B of ADR
ECE/TRANS/WP.15/265/Corr.1 - Corrections to the list of amendments ECE/TRANS/WP.15/265
ECE/TRANS/WP.15/265/Add.1 - Draft amendments to annexes A and B of ADR - Addendum (Reissued)

Se entro tre mesi (entro il 1° ottobre 2024) non vi saranno obiezioni da parte degli Stati contraenti tale testo risulterà definitivamente approvato.

ADR 2025: Draft amendments to annexes A and B | Consolidated list

In allegato la Comunicazione

ADR

Articolo 14

1. Indipendentemente dalla procedura di revisione prevista dall'articolo 13, ciascuna Parte contraente può proporre una o ulteriori modifiche agli allegati del presente accordo. A tal fine ne trasmetterà il testo al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale può inoltre proporre modifiche agli Allegati al presente Accordo allo scopo di garantire la concordanza tra tali allegati e altri accordi internazionali riguardanti il ​​trasporto di merci pericolose.

2. Il Segretario Generale trasmette qualsiasi proposta avanzata ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo a tutti i Contraenti Parti e informarne gli altri Paesi di cui all'articolo 6, comma 1.

3. Ogni proposta di modifica degli allegati si intende accettata salvo che, entro tre mesi dalla data in cui la proposta è trasmessa dal Segretario Generale, almeno un terzo delle Parti Contraenti, o cinque di esse se un terzo supera tale numero, hanno notificato per iscritto al Segretario generale la loro obiezione alla modifica proposta.

- Se la modifica si considera accettata, essa entrerà in vigore per tutte le Parti contraenti, allo scadere di un ulteriore periodo di tre mesi, esclusi i seguenti casi:

(a) Nei casi in cui simili emendamenti sono stati o è probabile che siano apportati all’altra internazionale accordi di cui al comma 1 del presente articolo, la modifica entra in vigore alla scadenza di un periodo la cui durata sarà determinata dal Segretario Generale in modo tale da consentire, ove possibile, l'entrata in vigore contemporanea della modifica e di quelle apportate o potrebbero essere stipulati con tali altri accordi; tale periodo non potrà comunque essere inferiore ad un mese durata;

(b) La Parte contraente che presenta la proposta di modifica può specificare nella sua proposta a tal fine dall'entrata in vigore della modifica, qualora questa venga accettata, un periodo di durata superiore a tre mesi.

4. Il Segretario Generale ne informa quanto prima possibile tutte le Parti contraenti e tutti i Paesi indicati all'articolo 6, paragrafo 1, di ogni opposizione che dovesse pervenire dalle Parti contraenti ad una proposta di emendamento.

5. Se la proposta di modifica degli allegati non si ritiene accettata, ma almeno una Parte contraente diversa dalla Parte Contraente che ha proposto la modifica ne ha dato comunicazione scritta al Segretario Generale il suo accordo sulla proposta, una riunione di tutte le Parti contraenti e di tutti i paesi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, è convocata dal Segretario generale entro tre mesi dalla scadenza del termine di tre mesi entro il quale, ai sensi del comma 3 del presente articolo, deve essere comunicata l'opposizione alla modifica.
Il Segretario Generale può anche invitare a tale riunione rappresentanti di:

a) organizzazioni intergovernative che si occupano di questioni relative ai trasporti;

(b) organizzazioni internazionali non governative le cui attività sono direttamente collegate al trasporto di merci pericolose nei territori delle Parti contraenti.

6. Qualsiasi emendamento adottato da più della metà del numero totale delle Parti contraenti in una riunione convocata ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo entreranno in vigore per tutte le Parti contraenti ai sensi della procedura concordata in tale riunione dalla maggioranza delle parti contraenti presenti.

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Tags: Merci Pericolose ADR 2025

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