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Decreto 30 giugno 2021

ID 13898 | | Visite: 6639 | Legislazione acquePermalink: https://www.certifico.com/id/13898

Decreto 30 06 2021

Decreto 30 giugno 2021 / Nuovi (peggiorativi) valori di parametro aggiornati nuova Direttiva acque (UE) 2020/2184

Decreto 30 giugno 2021
Modifica del valore fissato nell'allegato I, parte B, al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per il parametro Cromo.

(GU n.156 del 01.07.2021)

Entrata in vigore: 01.07.2021

Vedi il D.Lgs. 2 Febbraio 2001 n. 31 Aggiornato
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Valore di parametro limite Cromo acque destinate al consumo: Tolta la misura precauzionale di 10 μg/l (*) prevista dal Decreto 14 novembre 2016, abrogato dopo 6 proroghe 2016/2021. Il Decreto 30 giugno 2021 porta il valore di parametro a 25 μg/l per le acque in bottiglia e 50 μg/l per le altre in deroga fino al 12 gennaio 2026, (Nota 12) abrogando il Decreto 14 novembre 2016, tali nuovi valori si allineano alla nuova direttiva acque che prevede:

Direttiva (UE) 2020/2184 (Nuova Direttiva acque consumo umano)

Valori di parametro del Cromo:

La Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del consiglio del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, che prevede, sulla base del principio di precauzione, l’adozione di un valore di parametro per il Cromo totale (incluse le diverse specie cromo tri- ed esavalente) di 25 μg/l, da soddisfarsi al più tardi entro il 12 gennaio 2036 (**), e stabilisce il valore di parametro di 50 μg/l fino a tale data.

(*) Decreto 14 novembre 2016: "Possa essere definito, come misura precauzionale di gestione del rischio, un valore di parametro provvisorio per il Cr(VI) pari a 10 μg/l, in applicazione del principio di precauzione e sulla base delle misure recentemente adottate nel Regno Unito".
(**) Decreto 30 giugno 2021:
"Nell'ottica di perseguire la massima tutela per la salute umana e in ossequio al principio di precauzione, è appropriato anticipare al 12 gennaio 2026 l’entrata in vigore nel territorio nazionale del valore di parametro del Cromo di 25 μg/l, previsto dalla citata direttiva, rispetto al termine del 12 gennaio 2036, in essa stabilito" .

Il Decreto 14 novembre 2016 è abrogato.

Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31

1. Il parametro Cromo di cui all’allegato I, parametri e valori di parametro, parte B, parametri chimici, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, è modificato come segue:

Cromo 25 μg/l Nota 12

2. All’allegato I, parametri e valori di parametro, parte B, parametri chimici, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, dopo la nota 11 è inserita la seguente:  

Nota 12

Per le acque di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d), questo valore deve essere soddisfatto entro il 12 gennaio 2026(N). Il valore di parametro del cromo nel periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e l’11 gennaio 2026 è pari a 50 μg/l.

Le Regioni, le Aziende sanitarie locali ed i gestori d’acquedotto, ciascuno per quanto di competenza, devono provvedere affinché venga ridotta al massimo la concentrazione di cromo nelle acque destinate al consumo umano durante il suddetto periodo di transizione, per conformarsi al nuovo valore di parametro.

Nell’attuazione delle misure intese a garantire il raggiungimento del valore in questione deve darsi gradualmente priorità ai punti in cui la concentrazione di cromo nelle acque destinate al consumo umano è più elevata e l’origine non è geogenica.

Art. 2.

1. Il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 novembre 2016 è abrogato.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(N) decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31

Art. 5 Punti di rispetto della conformita'

1. I valori di parametro fissati nell'allegato I devono essere rispettati nei seguenti punti:

a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto di consegna ovvero, ove sconsigliabile per difficolta' tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto prossimo della rete di distribuzione rappresentativo e nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano;
b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono dalla cisterna;
(c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori;
d) per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell'impresa.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), si considera che il gestore abbia adempiuto agli obblighi di cui al presente decreto quando i valori di parametro fissati nell'allegato I sono rispettati nel punto di consegna, indicato all'articolo 2, comma 1, lettera b). Per gli edifici e le strutture in cui l'acqua e' fornita al pubblico, il titolare ed il responsabile della gestione dell'edificio o della struttura devono assicurare che i valori di parametro fissati nell'allegato 1, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui l'acqua fuoriesce dal rubinetto.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, qualora sussista il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera a), pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro fissati nell'allegato I, non siano conformi a tali valori al rubinetto, l'azienda sanitaria locale dispone che il gestore adotti misure appropriate per eliminare il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura. L'autorita' sanitaria competente ed il gestore, ciascuno per quanto di competenza, provvedono affinche' i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare.


...

segue in allegato

Vedi il D.Lgs. 2 Febbraio 2001 n. 31 Aggiornato
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