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Interpello ambientale 13.02.2024 - Iscrizione ANGA Categoria 8

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Interpello ambientale 13 02 2024   Iscrizione ANGA Categoria 8 

Interpello ambientale 13.02.2024 - Iscrizione ANGA Categoria 8 aziende municipalizzate

ID 21404 | 22.02.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

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Interpello ambientale 13.02.2024

Oggetto: Riscontro interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 in merito all’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, in qualità di intermediario senza detenzione di rifiuti, di una società di capitali interamente controllata da Comuni istituita ai sensi dell’art. 115, comma 7-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Quesito

Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, il Comune di Venegono Inferiore, socio di una società di capitali a totale partecipazione pubblica costituita tra ventidue Comuni in provincia di Varese, istituita ai sensi dell’art. 115, comma 7-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nel segnalare che la Società citata, ai fini dello svolgimento delle attività di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, affida a soggetti terzi, dotati dei necessari titoli abilitativi, sia le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani prodotti dai Comuni soci della stessa sia quelle di trattamento dei medesimi rifiuti, chiede:
- se la Società di capitali come sopra descritta, è tenuta all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali in categoria 8, “Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi”, anche se, pur essendo un’entità giuridica diversa dai Comuni che l’hanno costituita, non si pone in un rapporto di terzietà rispetto a questi ultimi e,
- nel caso in cui per la Società a totale partecipazione pubblica sussistesse tale obbligo, se sono applicabili le procedure semplificate d’iscrizione definite dall’articolo 16, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120.

Riferimenti Normativi

Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue:

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e in particolare:

a) articolo 183, comma 1, lettera n) relativo alla definizione di “gestione dei rifiuti” e lettera l) relativo alla definizione di “intermediario”;
b) articolo 212, comma 5, relativo all’Albo nazionale gestori ambientali, che dispone: “L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, l'iscrizione all'Albo è effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni”;

Decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120 e in particolare:

a) articolo 15, comma 1, relativo al “Procedimento d'iscrizione all'Albo” che dispone “1. La domanda d'iscrizione all'Albo è presentata alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza è stabilita la sede legale dell'impresa o dell'ente. …omissis…”.

b) articolo 16, commi 1 e 2 che dispongono rispettivamente:
1) “Le imprese e gli enti iscritti all’Albo sulla base di una comunicazione presentata alla sezione regionale o provinciale territorialmente competente sono:
a) aziende speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni;
b) imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
2) “La comunicazione degli enti e delle imprese di cui al comma 1, lettera a) è effettuata dal comune o da uno dei comuni o dal consorzio di comuni nel cui interesse è svolta l’attività, il quale garantisce il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria richiesti ai sensi dell’articolo 11. Tale comunicazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) nomina e dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, del responsabile tecnico;
b) foglio notizie debitamente compilato;
c) attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria e del diritto annuale di iscrizione”.

Considerazioni del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

Dal quadro normativo sopraesposto emerge quanto segue.

Considerato che ai sensi dell’articolo 183, comma 1 lettera n) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 le operazioni svolte in qualità di commerciante o intermediario sono ricomprese tra le attività di gestione di rifiuti, le stesse a meno degli esoneri previsti dall’articolo 212, comma 5, del D.lgs. 152/2006 per le sole organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236. del D.lgs. 152/2006, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, ed esclusivamente per rifiuti previsti nei citati articoli, sono obbligate all'iscrizione all'Albo ai sensi del primo periodo dell’articolo 212, comma 5, del D.lgs. 152/2006, per lo svolgimento delle loro specifiche attività.

In aggiunta, l’articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120, ammette alle procedure di iscrizione semplificate, le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni.

Dal quadro sopra esposto, ne consegue che la Società di capitali, pur essendo totalmente partecipata dai 22 Comuni, essendo un soggetto dotato di propria personalità giuridica e distinto dagli stessi soci, rientra tra i soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 5, del D.lgs. 152/2006, con le modalità di cui al Decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120.

Con riferimento al secondo quesito, relativo all’opportunità di ricorso alla procedura d’iscrizione semplificata prevista all’articolo 16 del citato Decreto ministeriale n. 120 del 2014, si rappresenta che per la fattispecie illustrata dall’istante, ricorre la possibilità di avvalersi delle procedure di cui al comma 2 del citato articolo 16, previste per i soggetti di cui al comma 1 lettera a) del medesimo articolo e nello specifico per le “aziende speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni”, in quanto le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario sono espressamente previste nella definizione di “gestione dei rifiuti” così come riportato all’articolo 183, comma 1, lettera n) del D.lgs. 152/2006.

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del D.lgs. 152/2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

Fonte: MASE

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