Slide background




Sentenza CC n. 20364 del 26 luglio 2019

ID 23266 | | Visite: 677 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/23266

Sentenza CC n  20364 del 26 luglio 2019

Sentenza CC n. 20364 del 26 luglio 2019: la Cassazione precisa la portata dell’art. 2087 del codice civile

ID 23266 | 10.01.2025 / In allegato

La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 20364 del 26 luglio 2019 interviene sull’articolo 2087 del codice civile.

L’articolo 2087 è un riferimento fondamentale per lo sviluppo della tutela della salute e sicurezza in quanto recita che “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Sulla definizione, molto ampia, la giurisprudenza è sempre intervenuta per dare una corretta interpretazione. La sentenza in oggetto analizza in più maniera puntuale e precisa.

Si ribadisce il consolidato orientamento che riconduce la responsabilità che grava sul datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 all’interno della responsabilità contrattuale, precisando che essa è fonte di obblighi positivi e non di mera astensione, con la conseguenza che il lavoratore, in caso di inadempimento, può rifiutarsi di eseguire la prestazione che risulti essere pericolosa.

Inoltre, come specifica anche la sentenza, la norma in questione opera anche se non sussistono delle regole di esperienza specifiche o delle regole tecniche preesistenti e già collaudate, ma si fonda su principi costituzionali e rende responsabile il datore di lavoro ogni qualvolta lo stesso non predisponga le misure e le cautele necessarie per tutelare il lavoratore dal punto di vista psicofisico e della salute in generale, considerando la realtà concreta dell’azienda e l’effettiva possibilità di conoscere e indagare fattori di rischio in un certo periodo storico.

Per la Corte di Cassazione, nonostante ciò, occorre comunque valutare bene dal ritenere l’articolo 2087 c.c. un’ipotesi di responsabilità oggettiva o una norma portatrice di un obbligo assoluto di rendere l’ambiente di lavoro del tutto privo di rischi.

Implicazioni tecniche

Le misure di sicurezza, relative a qualunque rischio, sono sempre da tenere sotto controllo ed eventualmente aggiornate nell'evoluzione della normativa, dell'esperienza e della tecnologia dei processi dell'impresa.

L'art. 2087 cod. civ., infatti, nell'affermare che "L'imprenditore e' tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro" stimola obbligatoriamente il datore di lavoro ad aggiornare misure di sicurezza già esistenti ad eventuali evoluzioni tecniche / normative che possono incidere sul miglioramento di tali misure.

Si segnale, relativamente a misure di sicurezza di macchine: Cassazione Penale, Sez. III, 11 luglio 2022, n. 26481: "Il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. Pertanto, non è sufficiente che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico se il processo tecnologico cresce in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la stessa sempre più sicura".

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Sentenza CC n. 20364 del 26 luglio 2019.pdf
 
723 kB 155

Tags: Sicurezza lavoro Abbonati Sicurezza Cassazione

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

ESENER 2024
Feb 09, 2025 68

Fourth European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks

First findings of the Fourth European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER 2024) ID 23432 | 09.02.2025 This report presents the first findings of the Fourth European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER 2024). Over 41.000 establishments across all size classes… Leggi tutto
Dati INAIL 12 2024   Una panoramica sul mondo della sanit
Feb 05, 2025 120

Dati INAIL 12/2024 - Una panoramica sul mondo della sanità

Dati INAIL 12/2024 - Una panoramica sul mondo della sanità ID 23408 | 05.02.2025 / In allegato Dati INAIL Dicembre 2024 - Una panoramica sul mondo della sanità- Sanità: il chi, il quando e il come degli infortuni sul lavoro- La violenza verso gli esercenti le professioni sanitarie: aspetti… Leggi tutto
Strategia EU OSHA 2025 2034
Gen 28, 2025 142

Strategia EU-OSHA 2025-2034

Strategia EU-OSHA 2025-2034 ID 23369 | 28.01.2025 / In allegato La strategia dell'EU-OSHA definisce le priorità dell'Agenzia per gli anni 2025-2034 con una visione chiara: proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori informando le politiche, sostenendo la prevenzione dei rischi, aumentando la… Leggi tutto
Cassazione Penale Sez  4 del 23 gennaio 2025 n  2762
Gen 28, 2025 209

Cassazione Penale Sez. 4 del 23 gennaio 2025 n. 2762

Cassazione Penale Sez. 4 del 23 gennaio 2025 n. 2762 / Infortunio mortale durante la pulizia di un silo ID 23368 | 28.01.2025 / In allegato Cassazione Penale Sez. 4 del 23 gennaio 2025 n. 2762 Infortunio mortale durante la pulizia di un silo atto alla raccolta di segatura ... Cassazione Penale Sez.… Leggi tutto
The impact on risk prevention of AI worker management systems
Gen 27, 2025 172

EU-OSHA 2025: AI e gestione dei lavoratori

AI e gestione dei lavoratori: utile la partecipazione contro i rischi psicosociali / EU-OSHA 2025 ID 23364 | 27.01.2025 / In allegato Un recente studio dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Eu-Osha) analizza l’impatto sui rischi psicosociali dei sistemi di gestione dei… Leggi tutto

Più letti Sicurezza