Il manutentore di estintori d'incendio / Requisiti conformi a UNI 9994-2
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24 Novembre 2024 | ||
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Il manutentore di estintori d'incendio / Requisiti UNI 9994-2 ID 19859 | 24.06.2023 Il Manutentore di estintori d’incendio è dotato della competenza necessaria per eseguire le attività di manutenzione degli estintori previste dalla UNI 9994-1, dalle disposizioni legislative vigenti e dalle procedure speciali raccomandate dal produttore. In base al livello di competenza ed ai compiti che esegue, il tecnico manutentore può essere classificato in due profili professionali: - Tecnico Manutentore di estintori d’incendio Il Tecnico Manutentore di Estintori certificato è in grado di adempiere esaustivamente ai seguenti compiti: - Eseguire i controlli visivi, di integrità e documentali Il Tecnico Manutentore di estintori di incendio senior, in aggiunta a quanto sopra indicato, sarà in grado di: - Relazionarsi con il cliente in merito alle attività di controllo e manutenzione eseguite La norma 9994-2 definisce i requisiti di conoscenza, abilità e competenza relativi all'attività del Tecnico Manutentore di estintori d'incendio, ossia della figura professionale che svolge le attività di manutenzione di estintori d'incendio portatili e carrellati previste dalla UNI 9994-1. Detti requisiti sono specificati, a partire dai compiti e attività specifiche identificati, in termini di conoscenza, abilità e competenza in conformità al quadro Europeo delle qualifiche (EQF) e sono espressi in maniera tale da agevolare i processi di valutazione e convalida dei risultati dell'apprendimento. ________ UNI 9994-2:2015 Compiti e attività specifiche della figura professionale Generalità La norma prevede, oltre al tecnico manutentore di estintori di incendio, anche la figura professionale di tecnico manutentore di estintori di incendio senior. La UNI 9994-2:2015 stabilisce i requisiti identificati con la suddivisione tra compiti e attività specifiche svolte dalla figura professionale in termini di conoscenza, abilità e competenza secondo il quadro Europeo delle qualifiche (EQF). I requisiti sono indicati per consentire la valutazione dei risultati dell'apprendimento la conformità delle competenze. Tecnico manutentore di estintori d'incendio Il tecnico manutentore di estintori d'incendio nello svolgere la sua attività ha il compito di eseguire le procedure di manutenzione previste dalla UNI 9994-1, dalle disposizioni legislative vigenti e dalle procedure speciali raccomandate dal produttore dello specifico estintore oggetto di manutenzione. Il livello di competenze del tecnico manutentore si colloca al livello 2 dell'EQF. Tecnico manutentore di estintori d'incendio senior Il tecnico manutentore di estintori d'incendio senior nello svolgere la sua attività, oltre a quanto indicato al punto 4.2, è in grado di comunicare in modo efficace con il cliente e di proporre in autonomia soluzioni migliorative. Il tecnico manutentore di estintori d'incendio senior può effettuare attività di coordinamento di attività di altri tecnici manutentori. Il livello di competenze del tecnico manutentore di estintori d'incendio senior si colloca al livello 3 dell'EQF. Al fine di definire i compiti relativi ai due differenti profili si rimanda al prospetto 1. Prospetto 1 compiti e attività specifiche della figura professionale Schema 1 - Livelli EQF – Tecnico manutentore di estintori d’incendio Conoscenze, abilita e competenze associate alle attivita’ professionale Per poter assolvere ai compiti di cui al punto 4, il tecnico manutentore di estintori d'incendio deve possedere le conoscenze, le abilità e le competenze elencate nei prospetti da 2 a 6 di seguito riportati. Il tecnico manutentore di estintori d'incendio senior, oltre a quanto previsto per il tecnico manutentore di estintori d'incendio, deve possedere le conoscenze, le abilità e le competenze elencate nei prospetti 7 e 8. [...] [...] Elementi per la valutazione e convalida dei risultati dell'apprendimento Generalità Nel presente punto si forniscono, in forma di linee guida, gli elementi utili ai fini del percorso formativo e di apprendimento del tecnico manutentore di estintori d'incendio e del tecnico manutentore di estintori d'incendio senior in termini di accesso, di valutazione e di mantenimento. Percorso di accesso e mantenimento Accesso Al momento della pubblicazione della presente norma l'esercizio dell'attività di tecnico manutentore di estintori d'incendio e di tecnico manutentore di estintori d'incendio senior non è subordinato ad uno specifico percorso formativo. Ai fini della presente norma si propongono i criteri per determinare l'accesso al processo di valutazione. - diploma di scuola secondaria di primo grado (apprendimento formale); Valutazione del livello professionale La valutazione dell'apprendimento a seguito del percorso formativo del tecnico manutentore di estintori d'incendio dovrebbe essere eseguita sulla base delle conoscenze, delle abilità e delle competenze di cui al punto 5. I metodi di valutazione da applicare sono forniti nel prospetto 9. Prospetto 9 Metodi di valutazione Per i metodi proposti è necessario superare positivamente ogni prova per accedere alla successiva. Mantenimento Al fine del mantenimento delle competenze, conoscenze ed abilità, di cui al punto 5, il tecnico manutentore di estintori d'incendio e il tecnico manutentore di estintori d'incendio senior devono seguire percorsi di aggiornamento continuo. I percorsi di aggiornamento comprendono: - eventi formativi organizzati da aziende produttrici di estintori di incendio; purché collegati alle attività del tecnico manutentore di estintori. È opportuno prevedere attività di valutazione del mantenimento delle competenze, conoscenze ed abilità con periodicità massima di 3 anni. Le attività di aggiornamento possono essere registrate e rese disponibili, quando richiesto, in occasione delle attività di valutazione delle competenze. Organizzazione competente che effettua la valutazione e/o convalida L’Organizzazione che effettua la valutazione e/o la convalida dei risultati dell'apprendimento deve: - avere i requisiti di indipendenza, imparzialità, trasparenza, competenza e assenza di conflitti di interesse; [...] Decreto 1 settembre 2021 / Decreto controlli Al tecnico antincendio qualificato sono affidati gli interventi di manutenzione e di controllo periodico sugli impianti e sulle attrezzature antincendio annotate sul registro antincendio obbligatorio per tutte le attività con almeno un lavoratore (Decreto 1 settembre 2021 come modificato dal Decreto Ministero dell'Interno del 15 settembre 2022). Il Decreto 1 settembre 2021definisce "tecnico manutentore qualificato" la persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’allegato II dello stesso. Il Decreto 1 settembre 2021prevede che interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio siano eseguiti da tecnici manutentori qualificati. Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell’Allegato II del decreto. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sono eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore, secondo i criteri indicati nell’Allegato I. L’applicazione della normazione tecnica volontaria, come le norme ISO, IEC, EN, CEI, UNI, conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni. Il datore di lavoro può attuare tali interventi anche attraverso il modello di organizzazione e gestione di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell’impianto, dell’attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio. La tabella 1 indica alcune possibili norme e specifiche tecniche di riferimento per la manutenzione ed il controllo di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, che integrano le disposizioni applicabili. Oltre all’attività di controllo periodico e alla manutenzione, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo. ________ Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.230 del 25.09.2021). … Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si definiscono: Art. 2 Campo di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio. Art. 3 Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio 1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sono eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall'installatore, secondo i criteri indicati nell'Allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto. Art. 4 Qualificazione dei tecnici manutentori 1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati. Art. 5 Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati l'articolo 3, comma 1, lettera e), l'articolo 4 e l'allegato VI del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998. Art. 6 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 1-bis. Le disposizioni previste all’art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023. (*) (*) Comma aggiunto dal Decreto Ministero dell'Interno del 15 settembre 2022. [...] Schema 3 – Corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato Allegato II I prospetti che seguono riportano i contenuti minimi della formazione teorica e delle esercitazioni pratiche per gli impianti, le attrezzature ed i sistemi di sicurezza antincendio maggiormente utilizzati all’interno dei luoghi di lavoro. [...] Segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2023
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