Elenco attività Prevenzione Incendi & Regole Tecniche | 11 2020
Rev. 11.0 Luglio 2020*
Nel Documento Tabella allegato PDF scaricabile Abbonati e al link sotto indicato, sono riportate tutte le attività soggette ai controlli di Prevenzione Incendi di cui al D.P.R. 151/2011 e la relativa Regola Tecnica/Quadro normativo** con link all'articolo. Con l'ed. 6.0 aggiunta colonna relativa obbligo Codice DM 3 agosto 2015 e indicazione della stesso Decreto nella colonna 7 (vedi note in calce).
Colonna 1 | n. Attività D.P.R. 151/2011
Colonna 2 | n. Attività DM 16/2/1982
Colonna 3 | Descrizione
Colonna 4 | Categoria A
Colonna 5 | Categoria B
Colonna 6 | Categoria C
Colonna 7 | Regola Tecnica/Quadro normativo**
Colonna 8 | Obbligo Codice [1]
NB.
[1] Dal 20 Ottobre 2019, data di entrata in vigore del Decreto 12 Aprile 2019 "Modifiche al Decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139" (GU n.95 del 23-04-2019), le attività di Prevenzione Incendi (segnalate con SI nella Tabella Elenco - colonna 8) di nuova realizzazione sono obbligate al rispetto del Codice Prevenzione Incendi decreto 3 agosto 2015.
Eventuali norme o indicazione “Quadro normativo” nella colonna 7, saranno da prendere in considerazione come supporto all’applicazione del Codice se obbligatorio (colonna 8). Tali indicazioni, infatti, sono state introdotte in precedenza alla pubblicazione del Decreto 12 Aprile 2019 (Vedasi Ed. 4.0 e precedenti del presente documento).
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* Attenzione - Quadro aggiornato alla data del 23.07.2020
** Se presente riportata la RTV
Per la particolare importanza della materia, trasversale a tutti i temi del sito, è stata dedicata una pagina unica con rimandi agli articoli delle pertinenti Regole Tecniche/Quadro normativo.
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N
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N.*
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ATTIVITA'
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CAT. A
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CAT. B
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CAT. C
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Regola Tecnica
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Obbligo Codice [1]
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[*] Vecchi codici corrispondenti alle attività soggette di cui al D.M. 16/2/1982, come dalla tabella di equiparazione di cui all'allegato II al D.P.R. n. 151/2011.
I vecchi codici n. 19 e 20 del DM 16/2/1982 sono stati equiparati rispettivamente ai n. 10 e 12, mentre i vecchi n. 52 e 95 sono stati eliminati, in quanto non più "soggetti a controllo".
[1] Dal 20 ottobre 2019, data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Interno 12 Aprile 2019 (operante l'eliminazione del doppio binario), le norme tecniche, di cui all'art. 1 co. 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad eslusione degli asili nido; da 69 a 71; 72; 73; 75; 76.
Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alle attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione.
[2] Art. 2-bis (Modalità applicative alternative) del decreto 3 agosto 2015, attività per le quali possono applicarsi le norme tecniche all’Art. 5 in alternativa all’Art. 1 c.1 (Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi) del decreto 3 agosto 2015:
a) 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini;
b) 67, ad eslusione degli asili nido;
c) 69, limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni;
d) 71;
e) 72, limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi
e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili. (lettera soppressa dal Decreto 15 Maggio 2020)
[3] Il Decreto del Ministero dell’Interno 15 maggio 2020 (GU n.132 del 23-05-2020), che entra in vigore il 19 novembre 2020 abroga il Decreto 22 novembre 2002 e il decreto 1° febbraio 1986.
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