Vademecum rifiuti in discarica | Rev. 6.0 del 22 Marzo 2024
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25 Novembre 2024 | ||
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Vademecum illustrato rifiuti in discarica / Rev. 6.0 Marzo 2024 ID 9217 | Rev. 6.0 del 22.03.2024 Il presente elaborato intende fornire una panoramica, anche con il supporto di immagini, di quelle che sono le caratteristiche proprie dell’area di discarica e dei i criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle diverse tipologie di discarica. Update Rev. 6.0 2024 Il vademecum risulta essere così strutturato: Premessa ... Excursus Per discarica dei rifiuti si intende un’operazione di smaltimento e deposito permanente in un’area con caratteristiche ben definite. L’art. 179 del d.lgs. n. 152/2006, stabilisce la gerarchia dei rifiuti, intesa come “ordine di priorità” nella politica e nell’attività di gestione dei rifiuti, che vede come opzioni da seguire nell’ordine: a) la prevenzione, intesa come insieme di misure volte ad impedire la produzione di rifiuti; Il conferimento in discarica dei rifiuti costituisce l’ultima opzione prevista per il trattamento dei rifiuti. ... Normativa di riferimento - D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, il cui art. 182, comma 5 dichiara espressamente che “Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE”); Interpelli ambientali - Interpello Ambientale 21.03.2022 - Classificazione dei rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani per il loro successivo smaltimento in siti di discarica. Criterio di prossimità. Definizione di discarica all’art. 2, c. 1, lett. g), D.Lgs. n. 36/2003 g) "discarica": area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonche' qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per piu' di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno Pertanto, un “deposito permanente”, può essere qualificato come discarica anche in queste ipotesi: - area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito; L’art. 3 co. 2 D.Lgs. n. 36/2003, poi, indica le operazioni di gestione dei rifiuti che non sono considerate “discarica” (in quanto si tratta di specifiche attività di recupero, da verificare però in concreto, caso per caso). 2. Il presente decreto non si applica: a) alle operazioni di spandimento sul suolo di fanghi, compresi i fanghi di depurazione delle acque reflue domestiche ed i fanghi risultanti dalle operazioni di dragaggio, e di materie analoghe a fini fertilizzanti o ammendanti; Tre sono le tipologie di discarica (D.Lgs. n. 36/2003, art. 4, c. 1): - discarica per rifiuti inerti; [...] Caratteristiche fisiche di una discarica La scelta del sito per la localizzazione rappresenta il primo e più importante passo nella realizzazione di una discarica, che deve tenere conto sia di aspetti tecnici (quali la permeabilità dei terreni e l’accessibilità del sito) che economico-sociali. La struttura tipica per una discarica, ancorché molto semplificata, prevede un: - fondo passivo di argilla e di isolamento plastico (geomembrana), Il sistema di raccolta del percolato solitamente consiste in una rete di tubi fessurati immersi in uno strato di ghiaia drenante appena al di sopra dello strato di impermeabilizzazione. Tale sistema permette di intercettare i flussi di percolato e di inviarli ad appositi impianti di trattamento (biologico o chimico-fisico). Il percolato può essere definito come un’acqua di rifiuto complessa ed altamente inquinata, che è il risultato dei processi biologici, chimici e fisici che si svolgono all’interno delle discariche. In particolare, secondo la lett. m) dell’art. 2, c. 1 del D.Lgs. n. 36/2003, per “percolato” deve intendersi il “liquido che si origina prevalentemente dall’infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi”. m) “percolato”: qualsiasi liquido che si origina prevalentemente dall’infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi e che sia emesso da una discarica o contenuto all’interno di essa; (lettera così sostituita dal D.lgs 3 settembre 2020 n. 121) [...] Impianti per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi Ubicazione Di norma gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi non devono ricadere in: - aree individuate ai sensi dell’articolo 65, comma 3, lettera n) e comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; La discarica puo' essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, o le misure correttive da adottare, indichino che la discarica non costituisca un grave rischio ecologico. Per ciascun sito di ubicazione devono essere esaminate le condizioni locali di accettabilita' dell'impianto in relazione a: - distanza dai centri abitati; - collocazione in aree a rischio sismico ai sensi della normativa vigente e provvedimenti attuativi, collocazione in zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CE) 1151/2012 e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell’agricoltura biologica ai sensi del regolamento 2018/848/UE; - presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici e paesaggistici. Per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti deve essere oggetto di specifico studio, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre verificando che la direttrice dei venti dominanti sia chiaramente indirizzata verso zone differenti da quelle di ubicazione del centro abitato. Tale direttrice è stabilita sulla base di dati statistici significativi dell’intero arco dell’anno e relativi ad un periodo non inferiore a 5 anni. Protezione delle matrici ambientali Al fine di garantire l'isolamento del corpo dei rifiuti dalle matrici ambientali, la discarica deve soddisfare i seguenti requisiti tecnici: Deve essere garantito il controllo dell'efficienza e dell'integrita' dei presidi ambientali (sistemi di impermeabilizzazione, di raccolta del percolato, di captazione gas, etc.), e il mantenimento di opportune pendenze per garantire il ruscellamento delle acque superficiali. [...] Copertura superficiale finale La copertura superficiale finale della discarica deve rispondere ai seguenti criteri: - isolamento dei rifiuti dall’ambiente esterno; La copertura deve essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall'alto verso il basso, almeno dai seguenti strati: [...] Ammissibilità dei rifiuti in discarica Articolo 7 (Rifiuti ammessi in discarica) D.Lgs. n. 36/2003 I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale disposizione non si applica: - ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile; Nelle discariche per rifiuti inerti possono essere ammessi esclusivamente i rifiuti inerti che soddisfano i criteri della normativa vigente. Nelle discariche per i rifiuti non pericolosi possono essere ammessi i seguenti rifiuti: - rifiuti urbani; Fermo restando il rispetto delle norme del D.Lgs. n. 36/2003e in particolare l’obbligo di trattamento dei rifiuti al fine di ridurre il più possibile gli effetti negativi del collocamento in discarica dei rifiuti sulla salute umana e sull’ambiente, i criteri tecnici per la valutazione dell’efficacia del pretrattamento non si applicano alle sottocategorie di discarica. I rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente, se risultano conformi ai criteri di ammissibilità della corrispondente categoria di discarica. Per accertare l’ammissibilità dei rifiuti nelle discariche si procede al campionamento ed alle determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base degli stessi, nonché alla verifica di conformità, con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del gestore della discarica, effettuati da persone e istituzioni indipendenti e qualificate, tramite laboratori accreditati. I metodi di campionamento e analisi garantiscono l’utilizzazione delle tecniche e delle metodiche riconosciute a livello nazionale e internazionale, e sono individuati all’Allegato 6. Lo smaltimento in discarica di rifiuti contenenti o contaminati da inquinanti organici persistenti deve essere effettuato conformemente a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2019/1021 del Parlamento e del Consiglio, del 20 giugno 2019. Caratterizzazione di base Al fine di determinare l’ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, il produttore dei rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica. La caratterizzazione deve essere effettuata prima del conferimento in discarica ovvero dopo l’ultimo trattamento effettuato. La caratterizzazione di base determina le caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza. La caratterizzazione di base è obbligatoria per qualsiasi tipo di rifiuto ed è effettuata nel rispetto delle prescrizioni stabilite all’Allegato 5. La caratterizzazione di base, relativamente ai rifiuti regolarmente generati, è effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l’anno. Relativamente ai rifiuti non regolarmente generati, la caratterizzazione di base deve essere effettuata per ciascun lotto. Per la definizione di lotto e di rifiuti regolarmente o non regolarmente generati si rinvia alle definizioni riportate in Allegato 5. Se le caratteristiche di base di una tipologia di rifiuti dimostrano che gli stessi soddisfano i criteri di ammissibilità per una categoria di discarica, tali rifiuti sono considerati ammissibili nella corrispondente categoria. La mancata conformità ai criteri comporta l’inammissibilità dei rifiuti a tale categoria. Al produttore dei rifiuti o, in caso di non determinabilità di quest’ultimo, al gestore spetta la responsabilità di garantire che le informazioni fornite per la caratterizzazione siano corrette. Il gestore è tenuto a conservare i dati richiesti per un periodo di cinque anni. [...] Impianti di discarica per rifiuti inerti Rifiuti inerti definizioni all'art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 36/2003. e)"rifiuti inerti": i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano ne' sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonche' l'ecotossicita' dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualita' delle acque, superficiali e sotterranee; Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16 -ter, sono smaltiti nelle discariche per rifiuti inerti: a) i rifiuti elencati nella tabella 1 dell’allegato 4 che sono considerati già conformi ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), nonché ai criteri di cui alla tabella 2 dell’allegato 4 e che possono essere ammessi in una discarica per rifiuti inerti senza essere sottoposti ad accertamento analitico. Si deve trattare di una singola tipologia di rifiuti proveniente da un’unica fonte. Si possono ammettere insieme rifiuti diversi elencati nella tabella 1 dell’Allegato 4, purché provenienti dalla stessa fonte; b) i rifiuti inerti che, a seguito della caratterizzazione di base di cui all’articolo 7 -bis, soddisfano i seguenti requisiti: sottoposti a test di cessione di cui all’Allegato 6, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate nella tabella 2 dell’Allegato 4 e non contengono contaminanti organici in concentrazioni superiori a quelle indicate alla tabella 4 dell’Allegato 4. È vietato il conferimento in discarica di rifiuti inerti che contengono PCB, come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, diossine e furani, calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 1B dell’Allegato 3, in concentrazione superiore ai limiti riportati nella tabella 3 dell’Allegato 4. Per gli altri inquinanti organici persistenti si applicano i limiti di cui all’Allegato IV del regolamento (CE) n. 2019/1021. Qualora sia dubbia la conformità dei rifiuti ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), ovvero si sospetti una contaminazione, a seguito di un esame visivo o in relazione all’origine del rifiuto, anche i rifiuti di cui alla tabella 1 dell’Allegato 4 sono sottoposti ad analisi o semplicemente respinti dal gestore. I rifiuti elencati non possono essere ammessi in una discarica per rifiuti inerti se risultano contaminati o contengono altri materiali o sostanze come metalli, amianto, plastica, sostanze chimiche, in quantità tale da aumentare il rischio per l’ambiente o da determinare il loro smaltimento in una discarica appartenente ad una categoria diversa. [...Segue in allegato] Fonti Certifico Srl - IT | Rev. 6.0 2024 Matrice Revisioni
Collegati TUA | TESTO UNICO AMBIENTE Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 D.lgs 13 gennaio 2003 n. 36 | Testo consolidato (Discariche) |
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