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Interpello ambientale 03.08.2023 - Rifiuti contenenti amianto (RCA) in discarica

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Interpello ambientale 03 08 2023   Rifiuti contenenti amianto  RCA  in discarica

Interpello ambientale 03.08.2023 - Rifiuti contenenti amianto (RCA) in discarica

ID 20133 | 08.08.2023 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

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Interpello ambientale 03.08.2023

Oggetto: Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 relativo al conferimento dei rifiuti contenenti amianto (RCA) in discarica per rifiuti pericolosi e alla loro copertura ai sensi del D.Lgs. n. 36/2003.

Quesito

Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, la Città Metropolitana di Torino ha richiesto chiarimenti interpretativi in merito alla normativa vigente in materia di discariche, con riferimento a quanto stabilito nell’allegato 4, paragrafo 5 “Modalità e criteri di deposito dei rifiuti contenenti amianto” del D.Lgs. n. 36/2003 ed in particolare:

- la possibilità che, per la copertura dei RCA sia consentito anche l’utilizzo di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi, che siano ammissibili in discarica secondo quanto stabilito dall’art. 7- septies e che posseggano le caratteristiche geomeccaniche richieste al paragrafo 5 in luogo dell’esclusivo impiego di “terreno” di provenienza naturale;
- nel caso di possibilità di utilizzo di solo “terreno” di provenienza naturale, se lo stesso possa essere rappresentato anche da terreno di scavo gestito come rifiuto (codice EER 17 05 04 “terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03”) ed avente le caratteristiche geomeccaniche sopra evidenziate;
- la possibilità, a seguito della realizzazione di idonea copertura dei RCA, di consentire al di sopra degli stessi il passaggio degli automezzi necessari per il conferimento e per la realizzazione della successiva copertura, adottando comunque tutte le cautele necessarie per evitare la frantumazione dei rifiuti medesimi e/o la dispersione di polvere e fibre.

Riferimenti normativi

Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue:

1) Decreto Ministeriale 29 luglio 2004, n. 248 “Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto.” E in particolare:
- Allegato A - ”Disciplinari tecnici della commissione per la valutazione dei problemi ambientali dei rischi sanitari connessi all’impiego dell’amianto, ai sensi dell’articolo 5 della legge 27 marzo 1992, n. 257” , paragrafo 5 – “Ricopertura dei rifiuti contenenti amianto”;
2) Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, di seguito TUA;
3) Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 recante “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005.”;
4) Decreto legislativo 121/2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” che ha modificato il decreto legislativo 23 gennaio 2003, n.36 e in particolare:
- Allegato 1, paragrafo 2.10 recante “Modalità e criteri di coltivazione”;
- Allegato 4, paragrafo 4 recante “Criteri di ammissibilità dei rifiuti di amianto o contenenti amianto”;
- Allegato 4, paragrafo 5 recante “Modalità e criteri di deposito dei rifiuti contenenti amianto”

Considerazioni del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

In riferimento all’istanza in questione si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente occorre evidenziare che il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”, nel novellare il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ha recepito all’interno dello stesso le previsioni del DM 27 settembre 2010. Nello specifico, le disposizioni di cui all’Allegato 4, paragrafo 5, del D. Lgs. 36/2003 sono le medesime contenute nell’allegato 2, paragrafo 2, al citato DM 27 settembre 2010.

Con riferimento alle discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi, i criteri e i requisiti generali sono contenuti nell’allegato 1 del D. Lgs. 36/2003 recante “Modalità e criteri di coltivazione”, in merito poi alla possibilità di utilizzare rifiuti pericolosi o non pericolosi per le attività di copertura, il capitolo

2.10 del citato allegato 1, stabilisce quanto segue:
“La copertura giornaliera può essere effettuata anche con sistemi sintetici che limitino la dispersione eolica, l'accesso dei volatili e l'emissione di odori. In caso di coperture giornaliere con materiali granulari, ivi compresi rifiuti opportunamente selezionati allo scopo ed autorizzati dalle autorità competenti ed inserite nell’atto autorizzativo gli stessi dovranno garantire un corretto deflusso dei fluidi generati nel corpo della discarica, dall'alto verso il basso, e del biogas dal corpo rifiuti verso il sistema di captazione e collettamento superficiale.”

Per quanto concerne invece i rifiuti contenenti amianto, la norma prevede disposizioni specifiche all’allegato 4, paragrafo 4, del D. Lgs. n.36/2003, relativo a “Criteri di ammissibilità dei rifiuti di amianto o contenenti amianto” secondo cui gli stessi possono essere conferiti nelle seguenti tipologie di discarica:
“a) discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata;
b) discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata per i rifiuti individuati dal codice dell'elenco europeo dei rifiuti 17 06 05. …omissis… Oltre ai criteri e requisiti generali previsti per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per il conferimento di rifiuti di amianto o contenenti amianto nelle discariche individuate alle precedenti lettere a) e b), devono essere rispettati modalità e criteri di smaltimento, dotazione di attrezzature e personale, misure di protezione del personale dalla contaminazione da fibre di amianto indicate al successivo paragrafo 5”.

Ne consegue pertanto che il riferimento normativo in materia di copertura giornaliera dei rifiuti contenenti amianto è rinvenibile all’allegato 4, paragrafo 5 recante “Modalità e criteri di deposito dei rifiuti contenenti amianto”, che testualmente riporta “Per evitare la dispersione di fibre, la zona di deposito deve essere coperta con materiale appropriato, quotidianamente e prima di ogni operazione di compattamento e, se i rifiuti non sono imballati, deve essere regolarmente irrigata. I materiali impiegati per copertura giornaliera devono avere consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma e ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre, con uno strato di terreno di almeno 20 cm di spessore. Nella discarica o nell'area non devono essere svolte attività, quali le perforazioni, che possono provocare una dispersione di fibre.”

Analoghe indicazioni sono contenute nell’allegato A, paragrafo 5, del decreto 29 luglio 2004, n. 248 nel quale si legge: “Entro la giornata di conferimento dovrà essere assicurata la ricopertura del rifiuto con uno strato di terreno di almeno 20 cm di spessore. Il terreno e gli eventuali materiali impiegati per copertura giornaliera devono avere consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma e ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre.”

Da quanto sopra riportato emerge chiaramente che sebbene la disciplina generale consenta di utilizzare i rifiuti, con determinate caratteristiche geomeccaniche, quale copertura giornaliera nelle discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi, le norme dettate per gli RCA non prevedono tale possibilità, pertanto la stessa deve ritenersi esclusa.

Con riferimento alla richiesta di poter utilizzare una specifica tipologia di rifiuto quale copertura giornaliera degli RCA, ovvero quello individuato con il codice EER 170504, si ribadisce che la norma non prevede l’utilizzo di alcuna tipologia di rifiuti per tale scopo.

Per quanto concerne l’ultimo quesito si rappresenta che nel piano di gestione operativa della discarica, debitamente autorizzata, devono essere individuati i criteri e le misure tecniche adottate per le operazioni consentite nell’esercizio della discarica, ivi compresa la tipologia degli automezzi impiegati, anche al fine di non compromettere la tenuta del confezionamento dei rifiuti.

Ad ogni modo, le condizioni operative per il conferimento degli RCA e della loro copertura sono chiaramente disciplinate all’allegato 4, paragrafo 5, del D.Lgs. n.36/2003 in cui è disposto che “Il deposito dei rifiuti contenenti amianto deve avvenire direttamente all'interno della discarica in celle appositamente ed esclusivamente dedicate e deve essere effettuato in modo tale da evitare la frantumazione dei materiali. Le celle devono essere coltivate ricorrendo a sistemi che prevedano la realizzazione di settori o trincee. Devono essere spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti contenenti amianto…omissis…”, disposizione analoga è altresì contenuta nell’allegato A, paragrafo 5, del decreto 29 luglio 2004, n.248.

Inoltre, la copertura giornaliera degli RCA con materiali inerti di spessore pari a 20 cm, non possiede caratteristiche idonee a dissipare eventuali carichi derivanti dal passaggio di mezzi al di sopra dello strato di rifiuti e a garantire l’integrità dei rifiuti abbancati e pertanto si ritiene esclusa la possibilità che gli automezzi possano transitare sul fronte attivo della cella della discarica utilizzata per lo smaltimento dei RCA.

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3- septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

Fonte: MASE

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