Interpello ambientale 03.01.2024 - Discarica modifica copertura finale
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Interpello ambientale 03.01.2024 - Discarica modifica copertura finale
ID 21158 | 16.01.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale 03.01.2024
Quesito
Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’art. 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Provincia di Barletta-Andria-Trani ha richiesto di chiarire l’applicabilità dei nuovi criteri costruttivi delle discariche di rifiuti contenuti nel Decreto legislativo 121/2020 con riferimento a un intervento di sopraelevazione dei lotti di smaltimento esistenti di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi, per il quale è in corso una procedura autorizzativa ai sensi dell’art. 27-bis del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 di competenza dello stesso Ente. In particolare, viene chiesto:
quale sia la più corretta definizione di "lotto di discarica", nell'accezione utilizzata per le finalità dell'art.2, co. 2, del Decreto legislativo 121/2020 ovvero se per nuovo lotto debba intendersi nuovo settore di discarica fisicamente e idraulicamente separato dal preesistente;
se i nuovi criteri costruttivi relativi, in particolare, al sistema barriera fondo di discarica, introdotti con il Decreto legislativo 121/2020, possano essere applicati a sopraelevazioni di lotti esistenti di discariche autorizzate e realizzate con i precedenti requisiti costruttivi o sono da applicarsi ai nuovi lotti, intesi come nuovi settori di discarica fisicamente e idraulicamente separati dal preesistente;
e gli interventi relativi alla sopraelevazione dei lotti di attuale deposizione controllata debbano rientrare nella fattispecie di "nuovi lotti delle discariche esistenti" ovvero quali caratteristiche, tecnico-costruttive e/o quali-quantitative, debbano essere prese in considerazione per la verifica della fattispecie.
Riferimenti normativi
Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue:
D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale”
Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”
Decreto legislativo 121/2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”
Considerazioni del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica
In riferimento all’istanza in questione si rappresenta quanto segue.
Con il primo quesito si chiede quale sia la più corretta definizione di "lotto di discarica", nell'accezione utilizzata per le finalità dell'art.2, comma 2, del D.lgs. n.121/2020.
Sebbene il D. Lgs n. 36/2003, né nella versione previgente né nella versione come modificato dal D. lgs. 121/2020, non riporti una specifica definizione di nuovo lotto, si evidenzia che in più punti del testo della norma si ritrovano espliciti riferimenti al lotto della discarica. In particolare, già nel testo previgente del 2003, all’art. 10, è riconosciuta la possibilità alla Regione di rilasciare l’autorizzazione all’esercizio per singoli lotti, e all’articolo 12, comma 3 è previsto che “La discarica, o una parte della stessa, è considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'ente territoriale competente al rilascio dell'autorizzazione, di cui all'articolo 10, ha eseguito un'ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera l), e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura”. Da ciò si evince che il lotto di discarica risulta essere una parte della discarica identificata nel progetto e nell’autorizzazione che risponde ai requisiti tecnici indicati dalla norma che permettono di monitorarne la tenuta fisica e idraulica. Tale interpretazione coincide con il significato di lotto inteso nell’accezione comune e nella pratica e cioè di un settore dell’impianto fisicamente ed idraulicamente separato dagli altri.
Un nuovo lotto, pertanto, dovrebbe essere considerato un settore dell’impianto fisicamente e idraulicamente separato dagli altri che non risulti essere già stata oggetto di rilascio di autorizzazione alla costruzione o all’esercizio.
Con il secondo e terzo quesito si chiede se i nuovi criteri costruttivi relativi, in particolare, al sistema barriera di fondo di discarica, possano essere applicati a sopraelevazioni di lotti esistenti di discariche autorizzate e realizzate con i precedenti criteri costruttivi. La norma nulla dispone relativamente alle discariche esistenti già autorizzate per le quali non si intenda realizzare nuovi lotti ma sulle quali, al contrario, si intenda intervenire con una modifica, anche sostanziale, delle previsioni contenute nell’atto autorizzativo.
Si rappresenta che, con precedenti interpelli, questo Ministero ha risposto a questi in merito all’applicabilità dei nuovi criteri costruttivi relativi alla copertura superficiale finale, introdotti con il Decreto Legislativo 121/2020, anche a discariche autorizzate con i precedenti requisiti. In considerazione del fatto che la norma nulla dispone relativamente alle discariche esistenti già autorizzate per le quali non si intenda realizzare nuovi lotti, è rimesso alla discrezionalità del gestore dell’impianto di discarica la scelta di procedere alla copertura finale per come progettata e già autorizzata, ovvero di presentare all’autorità competente al rilascio del titolo abilitativo una proposta di modifica della copertura finale con adeguamento ai nuovi criteri costruttivi. Quest’ultima ipotesi non è quindi preclusa per le discariche esistenti, purché le scelte progettuali siano in linea con le disposizioni di nuova introduzione e che le stesse garantiscano la tutela dell’ambiente e della salute, senza alcun pregiudizio per la gestione post operativa della discarica. Con riferimento al sistema barriera di fondo di discarica si ritiene che, qualora tecnicamente attuabile, dovrebbe essere comunque sempre effettuata un’opportuna valutazione della tenuta della barriera di fondo già progettata e operativa sulla base delle disposizioni vigenti al momento della sua posa in opera.
Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3- septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.
Fonte: MASE
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Riscontro - Interpello ambientale 03.01.2024.pdf |
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Nota trasmissione - Interpello ambientale 03.01.2024.pdf |
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Relazione allegata al quesito - Interpello ambientale 03.01.2024.pdf |
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Quesito - Interpello ambientale 03.01.2024.pdf |
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