Gestione rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti (POPs) / Rev. 1.0 del 06 Agosto 2023
Appunti Ambiente | |||||||||||||
27 Novembre 2024 | |||||||||||||
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Gestione rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti (POPs) ID 17530 | Rev. 1.0 del 06.08.2023 / Documento completo in allegato Chi produce e detiene rifiuti agisce per evitare contaminazioni con le sostanze dell’allegato IV Regolamento (UE) 2019/1021 (Es. PFOS, DDT, PCB). I rifiuti costituiti o contaminati da tali sostanze o sono smaltiti in conformità all’allegato V, per garantire che i POP siano distrutti o modificati irreversibilmente, in modo tale da evitare che i rifiuti presentino POP. Inoltre, il Regolamento vieta le operazioni di smaltimento che possano portare al recupero o al reimpiego di sostanze POP. ________ Update Rev. 1.0 del 06.08.2023 Modifica Allegato IV e V Regolamento PoPS: ... Anche per quanto concerne i rifiuti, il regolamento prevede alcune deroghe; in particolare, i rifiuti contenenti i POP definiti all’interno dell’allegato IV possono essere smaltiti o recuperati purché il tenore delle sostanze nei rifiuti sia INFERIORE AI LIMITI DI CONCENTRAZIONE e qualora abbiano ottenuto apposita autorizzazione dello Stato membro. Sostanze attualmente elencate negli allegati pertinenti al Regolamento (UE) 2019/1021 - POPs Sostanze elencate: - Gli allegati I del regolamento sono soggetti al divieto (con specifiche esenzioni) di fabbricazione, immissione sul mercato e utilizzo; Si noti che per alcune sostanze elencate nell'allegato I possono essere applicate esenzioni specifiche sul divieto del loro uso, fabbricazione e immissione sul mercato. Numero delle Sostanze POPs ad oggi come riportate nel Regolamento: (1) Allegato I e II - Fatto salvo l'articolo 4 del Regolamento (UE) 2019/1021 ... Gestione dei rifiuti POPs Regolamento (UE) 2019/1021 Articolo 7 Gestione dei rifiuti 1. Chi produce e chi detiene rifiuti prende tutte le misure ragionevoli per evitare, ove possibile, la contaminazione dei rifiuti da parte di sostanze elencate nell'allegato IV. 2. Nonostante la direttiva 96/59/CE del Consiglio, i rifiuti costituiti da qualsiasi delle sostanze elencate nell'allegato IV del presente regolamento, o che la contengono o ne sono contaminati, sono smaltiti o recuperati con tempestività e conformemente alla parte 1 dell'allegato V del presente regolamento, in modo da garantire che il contenuto di POP sia distrutto o trasformato irreversibilmente affinché i rifiuti residui e i rilasci non presentino le caratteristiche dei POP. Nel corso di tale smaltimento o recupero, qualsiasi sostanza elencata nell'allegato IV può essere separata dai rifiuti, a condizione di essere successivamente smaltita a norma del primo comma. 3. Sono vietate le operazioni di smaltimento o recupero che possano portare al recupero, al riciclaggio, alla rigenerazione o al reimpiego in quanto tali delle sostanze elencate all'allegato IV. 4. In deroga al paragrafo 2: a) i rifiuti che contengono una delle sostanze elencate nell'allegato IV, o che ne sono contaminati, possono essere in alternativa smaltiti o recuperati in conformità della pertinente legislazione dell'Unione, purché il tenore delle sostanze contenute nei rifiuti sia inferiore ai valori limite di concentrazione indicati nell'allegato IV; b) uno Stato membro o l'autorità competente designata da detto Stato membro può, in casi eccezionali, consentire che i rifiuti elencati nella parte 2 dell'allegato V, che contengono una sostanza elencata nell'allegato IV o ne sono contaminati fino ai valori limite di concentrazione indicati nella parte 2 dell'allegato V, siano in alternativa trattati secondo uno dei metodi elencati nella parte 2 dell'allegato V, purché siano rispettate le condizioni seguenti: i) il detentore interessato abbia dimostrato, in modo soddisfacente per l'autorità competente dello Stato membro in questione, che la decontaminazione dei rifiuti con riferimento alle sostanze elencate nell'allegato IV non è fattibile, che la distruzione o trasformazione irreversibile del contenuto di POP, eseguita secondo le migliori pratiche ambientali ovvero le migliori tecniche disponibili, non rappresenta l'opzione preferibile sotto il profilo ambientale, e che l'autorità competente abbia quindi autorizzato l'operazione alternativa; ii) il detentore interessato abbia fornito all'autorità competente informazioni sul tenore di POP dei rifiuti; iii) l'operazione sia conforme alla pertinente legislazione dell'Unione e alle condizioni stabilite nelle pertinenti disposizioni supplementari di cui al paragrafo 5; iv) lo Stato membro in questione abbia informato gli altri Stati membri, l'Agenzia e la Commissione dell'autorizzazione e dei motivi che la giustificano. 5. La Commissione può, se del caso e tenendo conto degli sviluppi tecnici e degli orientamenti e delle decisioni internazionali pertinenti, nonché delle eventuali autorizzazioni concesse da uno Stato membro o dall'autorità competente designata dallo Stato membro in conformità del paragrafo 4 e dell'allegato V, adottare atti di esecuzione concernenti l'attuazione del presente articolo. In particolare, la Commissione può definire il formato delle informazioni che gli Stati membri devono presentare in conformità del paragrafo 4, lettera b), punto iv). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 20, paragrafo 3. 6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il controllo e la tracciabilità, conformemente all'articolo 17 della direttiva 2008/98/CE, dei rifiuti che contengono una delle sostanze elencate nell'allegato IV del presente regolamento o che ne sono contaminati. ALLEGATO IV Elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7 [...] Segue in allegato Deposito temporaneo prima della raccolta POPs Rifiuti contenenti POPs di cui al Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 158 del 30.4.2004) (già Regolamento (CE) n. 850/2004) Articolo 185-bis (Deposito temporaneo prima della raccolta) 2. Il deposito temporaneo prima della raccolta e' effettuato alle seguenti condizioni: a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; [...] segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2023 Matrice revisioni
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