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Regolamento delegato (UE) 2020/1204

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Regolamento 2020 1204

Regolamento delegato (UE) 2020/1204

Regolamento delegato (UE) 2020/1204 della Commissione del 9 giugno 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento nell’elenco del dicofol.

(GU  L 270/4 del 18.08.2020)

Entrata in vigore: 07.09.2020

______

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti, in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2019/1021 attua gli impegni dell’Unione ai sensi sia della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («la convenzione») sia del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza («il protocollo»).

(2) L’allegato A della convenzione («Eliminazione») contiene un elenco di sostanze chimiche per le quali ciascuna parte della convenzione è tenuta a vietare e/o adottare le misure legislative e amministrative necessarie per farne cessare la produzione, l’uso, l’importazione e l’esportazione.

(3) Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 9, della convenzione, in occasione della sua nona riunione, la conferenza delle parti della convenzione ha deciso di modificare l’allegato A della convenzione al fine di includervi il dicofol senza alcuna deroga.

(4) La parte A dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021, che contiene un elenco delle sostanze che figurano nella convenzione e nel protocollo, nonché delle sostanze che figurano unicamente nella convenzione, dovrebbe dunque essere modificata per includervi il dicofol.

(5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

Nella parte A dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è aggiunta la voce seguente:

Sostanza N. CAS N. CE Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni
Dicofol 115-32-2 204-082-0 Nessuna»

...

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