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Regolamento (UE) 2022/2400

ID 18324 | | Visite: 3334 | Regolamento POPsPermalink: https://www.certifico.com/id/18324

Regolamento UE 2022 2400   Modifica Allegato IV e V Regolamento POPs

Regolamento (UE) 2022/2400 / Modifica Allegato IV e V Regolamento POPs

ID 18324 | 09.12.2022

Regolamento (UE) 2022/2400 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti

GU L 317/24 del 9.12.2022

Entrata in vigore: 29.12.2022

Applicazione: 10.06.2023

Rettifica 29.06.2023

Rettifica del regolamento (UE) 2022/2400 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 317 del 9 dicembre 2022). GU L 163/104 del 29.6.2023

Rettifica 22.12.2022

Rettifica del regolamento (UE) 2022/2400 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 328/169 del 22.12.2022).

_________

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti attua a livello dell’Unione gli impegni sanciti dalla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione»), approvata a nome della Comunità con decisione 2006/507/CE del Consiglio, nonché dal protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, approvato a nome della Comunità con decisione 2004/259/CE del Consiglio.
(2) Alla settima riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 4 al 15 maggio 2015, è stato convenuto di inserire il pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri («pentaclorofenolo») nell’allegato A della convenzione. Alla nona riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 29 aprile al 10 maggio 2019, è stato convenuto di inserire il dicofol e l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati nell’allegato A della convenzione. Alla decima riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 6 al 17 giugno 2022, è stato convenuto di inserire l’acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS), i suoi sali e composti a esso correlati nell’allegato A della convenzione. Alla luce di tali modifiche della convenzione e al fine di garantire che i rifiuti contenenti tali sostanze siano gestiti conformemente alle disposizioni della convenzione, è necessario modificare anche gli allegati IV e V del egolamento (UE) 2019/1021 includendo il pentaclorofenolo, il dicofol e il PFOA, i suoi sali e i composti a esso correlati come pure il PFHxS, i suoi sali e composti a esso correlati negli allegati e indicando i rispettivi limiti di concentrazione.
(3) Il pentaclorofenolo era stato precedentemente inserito negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dal regolamento (UE) 2019/636 della Commissione, con un valore per l’allegato IV di 100 mg/kg e un valore per l’allegato V di 1 000 mg/kg. Il regolamento (UE) 2019/1021, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 850/2004, ha involontariamente omesso il pentaclorofenolo. È pertanto necessario modificare gli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 per includervi il pentaclorofenolo.
(4) Gli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 contengono già limiti di concentrazione per le seguenti sostanze o gruppi di sostanze: a) la somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere, eptabromodifeniletere e decabromodifeniletere (ad eccezione di quest’ultimo, che non figura nell’allegato V di detto regolamento); b) esabromociclododecano; c) alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP); e d) dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF). A norma dell’articolo 15, paragrafo 2, del egolamento (UE) 2019/1021, è opportuno modificare i limiti di concentrazione di cui all’allegato IV per tali sostanze al fine di adeguare i valori limite al progresso scientifico e tecnico. Per coerenza con l’elenco degli eteri di difenile polibromurato (PBDE) di cui all’allegato IV del egolamento (UE) 2019/1021, la sostanza decabromodifeniletere dovrebbe essere inclusa tra i PBDE elencati nella terza colonna dell’allegato V di tale regolamento.
(5) Al fine di consentire agli Stati membri di raccogliere dati sulla quantità effettiva di PCDD/PCDF e di policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB) nelle ceneri e nella fuliggine provenienti dalle abitazioni private, nonché nelle ceneri volanti provenienti da unità a biomassa per la produzione di calore ed energia, e di concedere agli Stati membri il tempo sufficiente per adottare le misure necessarie per attuare il regolamento (UE) 2019/1021, il limite di concentrazione modificato per la somma di PCDD/PCDF e dl-PCB dovrebbe applicarsi, per quanto riguarda le ceneri e la fuliggine provenienti dalle abitazioni private e le ceneri volanti provenienti da unità a biomassa, in una fase successiva dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. Al fine di consentire l’elaborazione di politiche adeguate per la raccolta e il trattamento di tali ceneri e fuliggine e di sostenere il riesame di cui all’allegato IV e il monitoraggio dell’attuazione a norma dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2019/1021, gli Stati membri dovrebbero raccogliere informazioni sulla presenza di PCDD/PCDF e dl-PCB nelle ceneri e nella fuliggine provenienti dalle abitazioni private e nelle ceneri volanti provenienti da unità a biomassa per la produzione di calore ed energia. Tali informazioni dovrebbero essere rese disponibili entro il 1° luglio 2026.
(6) Per quanto riguarda i PBDE elencati nel regolamento (UE) 2019/1021, il limite di concentrazione per la somma di tali sostanze nei rifiuti dovrebbe essere fissato a 500 mg/kg. Tenendo debitamente conto del calo delle concentrazioni di PBDE in alcuni rifiuti, derivante dalle attuali limitazioni all’immissione sul mercato e all’uso di PBDE, e alla luce della possibile evoluzione dei pertinenti metodi di cernita e di analisi, il valore limite dovrebbe essere abbassato a 350 mg/kg 3 anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e a 200 mg/kg 5 anni dopo la sua entrata in vigore.
(7) Considerando che un sottogruppo di 12 congeneri di PCB, vale a dire PCB-77, PCB-81, PCB-105, PCB-114, PCB-118, PCB-123, PCB-126, PCB-156, PCB-157, PCB-167, PCB-169 e PCB 189, noti come dl-PCB, possiede proprietà tossicologiche molto simili a quelle dei PCDD/PCDF e per tenere conto dell’effetto aggregato di tutti i composti diossina-simili elencati nel regolamento (UE) 2019/1021, è opportuno includere i dl-PCB nella voce esistente per il gruppo di sostanze dei PCDD/PCDF negli allegati IV e V del egolamento (UE) 2019/1021. Anche l’elenco dei valori del fattore di tossicità equivalente di cui all’allegato V, parte 2, di detto regolamento dovrebbe essere modificato per introdurre i corrispondenti valori per i singoli congeneri di dl-PCB.
(8) I limiti di concentrazione proposti negli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 sono stati stabiliti applicando la stessa metodologia utilizzata per determinare i limiti di concentrazione nelle precedenti modifiche degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004. I limiti di concentrazione proposti dovrebbero basarsi sul principio di precauzione sancito dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dovrebbero mirare a eliminare, ove possibile, il rilascio degli inquinanti organici persistenti nell’ambiente, al fine di raggiungere l’obiettivo di un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente associato alla distruzione o alla trasformazione irreversibile delle sostanze in questione. Tali limiti dovrebbero inoltre tenere conto dell’obiettivo politico più ampio di realizzare l’obiettivo «inquinamento zero» per un ambiente privo di sostanze tossiche, aumentare il riciclaggio, ridurre le emissioni di gas a effetto serra, sviluppare cicli di materiali non tossici e realizzare un’economia circolare non tossica, sancito dalla comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo».
(9) I limiti di concentrazione di cui agli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 dovrebbero essere coerenti e contribuire all’attuazione della comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020 dal titolo «Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili - Verso un ambiente privo di sostanze tossiche».
(10) Al fine di garantire una migliore tracciabilità e un trattamento efficace dei rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti, nonché di evitare incoerenze nel diritto dell’Unione, è necessario assicurare la coerenza tra le disposizioni relative ai rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti originariamente contenute nel regolamento (CE) n. 850/2004, ora abrogato dal regolamento (UE) 2019/1021, e quelle stabilite in seguito. La Commissione dovrebbe pertanto valutare se sia opportuno che i rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti che superano i limiti di concentrazione specificati nell’allegato IV del regolamento (UE) 2019/1021 debbano essere classificati come pericolosi e presentare, se del caso, una proposta legislativa volta a modificare di conseguenza la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o una proposta volta a modificare la decisione 2000/532/CE della Commissione, o entrambe.
(11) In base agli obiettivi della strategia per il settore tessile, definiti nella comunicazione della Commissione del 30 marzo 2022 dal titolo «Strategia dell’UE per prodotti tessili sostenibili e circolari», i prodotti tessili immessi sul mercato dell’Unione dovrebbero essere in larga misura costituiti da fibre riciclate prive di sostanze pericolose. Per garantire che i prodotti tessili riciclati non contengano fin dall’inizio sostanze chimiche pericolose come il PFOA, è necessario rendere più rigorosi i valori limite per il PFOA, i suoi sali e i composti ad esso correlati nei rifiuti, in quanto la loro presenza potrebbe avere un impatto sulla raccolta e sul trattamento dei rifiuti tessili. È pertanto opportuno che la Commissione riesamini il limite di concentrazione al fine di abbassarlo, ove ciò sia possibile in linea con il progresso scientifico e tecnico.
(12) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1021.
(13) È opportuno prevedere un periodo di tempo sufficiente per consentire alle imprese e alle autorità competenti di adeguarsi alle nuove prescrizioni,
(14) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la protezione dell’ambiente e della salute umana dagli inquinanti organici persistenti, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri a motivo degli effetti transfrontalieri di tali inquinanti, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2019/1021 è così modificato:

1) è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 21 bis Disposizioni transitorie

1. Il valore di 10 μg/kg si applica alle ceneri volanti provenienti da unità a biomassa per la produzione di calore ed energia contenenti o contaminate da dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD e PCDF) e policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB) quali elencati nell’allegato IV fino al 30 dicembre 2023. Il valore di 5 μg/kg di cui all’allegato IV si applica alle ceneri volanti provenienti da unità a biomassa per la produzione di calore ed energia a partire dal 31 dicembre 2023.

2. Il valore di 15 μg/kg continua ad applicarsi alle ceneri e alla fuliggine provenienti dalle abitazioni private contenenti o contaminate da dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD e PCDF) quali elencati nell’allegato IV fino al 31 dicembre 2024. Per le ceneri e la fuliggine provenienti da abitazioni private contenenti o contaminate da dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) e policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB), il valore di 5 μg/kg di cui all’allegato IV si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.»;

2) gli allegati IV e V sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

La Commissione valuta se sia opportuno modificare la direttiva 2008/98/CE o la decisione 2000/532/CE, o entrambe, per riconoscere che i rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti che superano i limiti di concentrazione indicati nell’allegato IV del regolamento (UE) 2019/1021 devono essere classificati come pericolosi e, se del caso, sulla base di tale valutazione ed entro 36 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, presentare una proposta legislativa per modificare di conseguenza la direttiva 2008/98/CE o una proposta per modificare la decisione 2000/532/CE, o entrambe.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 10 giugno 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

...

ALLEGATO

In verde le modifiche di cui alla Rettifica del regolamento (UE) 2022/2400 del 29.06.2023

Gli allegati IV e V sono così modificati:

1) l’allegato IV è così modificato:

a) nella tabella sono aggiunte le righe seguenti:

Pentaclorofenolo, suoi sali ed esteri

87-86-5 e altri

201-778-6 e altri

100 mg/kg

Dicofol

115-32-2

204-082-0

50 mg/kg

Acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati di cui all’allegato I

335-67-1 e altri

206-397-9 e altri

1 mg/kg

(PFOA e suoi sali),

40 mg/kg

(somma dei composti correlati al PFOA).

La Commissione rivede tale limite di concentrazione e, se del caso, adotta una proposta legislativa per abbassare tale valore, ove ciò sia possibile in linea con il progresso scientifico e tecnico, entro il 30 dicembre 2027.

Acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS), suoi sali e composti a esso correlati

355-46-4 e altri

206-587-1 e altri

1 mg/kg

(PFHxS e suoi sali), 40 mg/kg

(somma dei composti correlati al PFHxS).

La Commissione rivede tale limite di concentrazione e, se del caso, adotta una proposta legislativa per abbassare tale valore, ove ciò sia possibile in linea con il progresso scientifico e tecnico, entro il 30 dicembre 2027.»;

 b) la riga per le sostanze Alcani C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP) è sostituita dalla riga seguente:

«Alcani C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

1 500  mg/kg

La Commissione rivede tale limite di concentrazione e, se del caso, adotta una proposta legislativa per abbassarlo entro il 30 dicembre 2027.»;

c) le righe per le sostanze Tetrabromodifeniletere C12H6Br4O, Pentabromodifeniletere C12H5Br5O, Esabromodifeniletere C12H4Br6O, Eptabromodifeniletere C12H3Br7O e Decabromodifeniletere C12Br10O sono sostituite dalle righe seguenti:

Tetrabromodifeniletere C12H6Br4O

40088-47-9

e altri

254-787-2

e altri

Somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere C12H6Br4O, pentabromodifeniletere C12H5Br5O, esabromodifeniletere C12H4Br6O, eptabromodifeniletere C12H3Br7O and decabromodifeniletere C12Br10O:

a) fino al 29 dicembre 2027, 500 mg/kg;

b) a decorrere dal 30 dicembre 2025 fino al 28 dicembre 2027, 350 mg/kg o, se superiore, la somma della concentrazione di tali sostanze, quando sono presenti in miscele o articoli, come indicato nell’allegato I, quarta colonna, punto 2, per le sostanze tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere, eptabromodifeniletere e decabromodifeniletere;

c) a decorrere dal 30 dicembre 2027, 200 mg/kg o, se superiore, la somma della concentrazione di tali sostanze, quando sono presenti in miscele o articoli, come indicato nell’allegato I, quarta colonna, punto 2, per le sostanze tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere, eptabromodifeniletere e decabromodifeniletere.»;

Pentabromodifeniletere C12H5Br5O

32534-81-9

e altri

251-084-2

e altri

Esabromodifeniletere C12H4Br6O

36483-60-0

e altri

253-058-6

e altri

Eptabromodifeniletere C12H3Br7O

68928-80-3

e altri

273-031-2

e altri

Bis(pentabromofenile) (decabromodifeniletere; decaBDE) C12Br10O

1163-19-5

e altri

214-604-9

e altri

d) la riga relativa alle sostanze dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) è sostituita dalla seguente:

«Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) e policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB)

5 μg/kg (1)

La Commissione rivede tale limite di concentrazione e, se del caso, adotta una proposta legislativa per abbassare tale valore, ove ciò sia possibile in linea con il progresso scientifico e tecnico, entro il 30 dicembre 2027.

e) la riga relativa alla sostanza esabromociclododecano è sostituita dalla seguente:

«Esabromociclododecano (2)

25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8

247-148-4 

221-695-9

500 mg/kg

La Commissione rivede tale limite di concentrazione e, se del caso, adotta una proposta legislativa per abbassarlo a un valore non superiore a 200 mg/kg entro il 30 dicembre 2027.

2) l’allegato V, parte 2, è così modificato:

a) al secondo comma, la prima colonna della tabella, intitolata «Rifiuti quali classificati nella decisione 2000/532/CE», è così modificata:

i) è inserito il testo seguente dopo «10.01 Rifiuti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)»: «10 01 03: ceneri leggere di torba e di legno non trattato»;
ii) è inserito il testo seguente dopo «17 05 03* Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose»: «17 05 04: terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03»;
iii) è inserito il testo seguente dopo «19 04 03* Fase solida non vetrificata»:

«20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01: frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
20 01 41: rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere»;

b) al secondo comma, la seconda colonna della tabella intitolata «Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all’allegato IV» è così modificata:

i) il testo «Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati: 5 mg/kg;» è sostituito dal testo seguente:
«Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati e policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB): 5 mg/kg;»;
ii) il testo «Somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere (C12H6Br4O), pentabromodifeniletere (C12H5Br5O), esabromodifeniletere (C12H4Br6O), eptabromodifeniletere (C12H3Br7O): 10 000 mg/kg;» è sostituito dal testo seguente:
«Somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere (C12H6Br4O), pentabromodifeniletere (C12H5Br5O), esabromodifeniletere (C12H4Br6O), eptabromodifeniletere (C12H3Br7O) e decabromodifeniletere (C12Br10O): 10 000 mg/kg;»;
iii) è aggiunto il testo seguente dopo «Toxafene: 5 000 mg/kg.»:
«Pentaclorofenolo, suoi sali ed esteri: 1 000 mg/kg;
Dicofol: 5 000 mg/kg;
Acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati: 50 mg/kg (PFOA e suoi sali), 2 000 mg/kg (composti correlati al PFOA);
Acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS), suoi sali e composti a esso correlati:
50 mg/kg (PFHxS e suoi sali), 2 000 mg/kg (composti correlati al PFHxS).»;
c) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Il valore limite di concentrazione massima di dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD e PCDF) e di policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB) è calcolato in base ai fattori di tossicità equivalente (TEF) indicati di seguito:

Fattori di tossicità equivalente (TEF) per PCDD, PCDF e dl-PCB

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

dl-PCBs

TEF

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0003

PCB 105

0,00003

PCB 114

0,00003

PCB 118

0,00003

PCB 123

0,00003

PCB 126

0,1

PCB 169

0,03

PCB 156

0,00003

PCB 157

0,00003

PCB 167

0,00003

PCB 189

0,00003 ».

(1) Il limite è calcolato come la somma di PCDD, PCDF e dl-PCB in base ai fattori di tossicità equivalente (TEF) di cui alla parte 2, terzo comma, della tabella dell’allegato V.»;
(2) Per “esabromociclododecano” si intendono esabromociclododecano, 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano e i suoi principali diastereoisomeri: alfa-esabromociclododecano, beta-esabromociclododecano e gamma-esabromociclododecano.»;

...

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Decreto 30 gennaio 2024 / Produzione biologica ed etichettatura ID 21335 | 08.02.2024 Modifica del decreto 20 maggio 2022, recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei… Leggi tutto
Feb 04, 2024 153

Direttiva 81/432/CEE

Direttiva 81/432/CEE Direttiva 81/432/CEE della Commissione, del 29 aprile 1981, che stabilisce il metodo comunitario di analisi per il controllo ufficiale della quantità di cloruro di vinile ceduta ai prodotti alimentari dai materiali e dagli oggetti (GU L 167 del 24.6.1981) Abrogata… Leggi tutto
Feb 04, 2024 147

Direttiva 78/142/CEE

Direttiva 78/142/CEE ID 21297 | 04.02.2024 Direttiva 78/142/CEE del Consiglio, del 30 gennaio 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti i materiali e gli oggetti contenenti cloruro di vinile monomero destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari… Leggi tutto
Direttiva 80 766 CEE
Feb 04, 2024 173

Direttiva 80/766/CEE

Direttiva 80/766/CEE ID 21292 | 03.02.2024 Direttiva 80/766/CEE della Commissione, dell'8 luglio 1980, che fissa il metodo comunitario di analisi per il controllo ufficiale del tenore di cloruro di vinile monomero nei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. (GU… Leggi tutto

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Regolamento  CE  n  178 2002
Ott 24, 2022 102400

Regolamento (CE) N. 178/2002

Regolamento (CE) n. 178/2002 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza… Leggi tutto
Notifica HACCP
Apr 05, 2022 69831

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto