Slide background
Slide background




Regolamento delegato (UE) 2020/784

ID 10997 | | Visite: 7154 | Legislazione ChemicalsPermalink: https://www.certifico.com/id/10997

Regolamento delegato UE 2020 784

Regolamento delegato (UE) 2020/784 | Vietato PFOA nel Regolamento POPs

Regolamento delegato (UE) 2020/784 della Commissione dell'8 aprile 2020 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti correlati al PFOA.

GU LI 188/1 del 15.06.2020

Entrata in vigore: 05.07.2020

______

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Si applica a decorrere dal 4 luglio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato

Nella parte A dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è aggiunta la voce seguente:

Sostanza Numero CAS Numero CE Esenzione specifica per uso intermedio o altre specifiche
Acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti correlati al PFOA
"Acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti correlati al PFOA" indica quanto segue:
(io) acido perfluoroottanoico, incluso uno qualsiasi dei suoi isomeri ramificati;
(Ii) i suoi sali;
(Iii) Composti correlati al PFOA che, ai fini della Convenzione, sono tutte le sostanze che degradano al PFOA, comprese tutte le sostanze (compresi sali e polimeri) aventi un gruppo perfluoroepitilico lineare o ramificato con la frazione (C 7 F 15) C come una delle gli elementi strutturali.
I seguenti composti non sono inclusi come composti correlati al PFOA:
(io) C 8 F 17 -X, dove X = F, Cl, Br;
(Ii) fluoropolimeri coperti da CF 3 [CF 2 ] n -R ', dove R' = qualsiasi gruppo, n> 16;
(Iii) acidi carbossilici perfluoroalchilici (compresi i loro sali, esteri, alogenuri e anidridi) con ≥ 8 carboni perfluorurati;
(Iv) acidi perfluoroalcano solfonici e acidi perfluoro fosfonici (compresi i loro sali, esteri, alogenuri e anidridi) con ≥ 9 carboni perfluorurati;
(V) acido perfluoroottano solfonico e suoi derivati (PFOS), elencati nel presente allegato.
335-67-1 e altri 206-397-9 e altri 1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di PFOA o di uno qualsiasi dei suoi sali pari o inferiore a 0,025 mg / kg (0,0000025% in peso) se presenti nelle sostanze , miscele o articoli.
2. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di ogni singolo composto collegato al PFOA o ad una combinazione di composti correlati al PFOA pari o inferiore a 1 mg / kg (0,0001% di peso) dove sono presenti in sostanze, miscele o articoli.
3. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di composti correlati al PFOA pari o inferiori a 20 mg / kg (0,002% in peso) quando sono presenti in una sostanza da utilizzare come intermedio isolato trasportato ai sensi dell'articolo 3, punto 15, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006 e che soddisfa le condizioni rigorosamente controllate di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettere da a) af), di detto regolamento per la produzione di fluorochimici con una catena di carbonio uguale o inferiore a 6 atomi. Tale esenzione sarà riesaminata e valutata dalla Commissione entro il 5.7.2022.
4. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di PFOA e suoi sali pari o inferiori a 1 mg / kg (0,0001% in peso) se presenti in politetrafluoroetilene (PTFE ) micropolveri prodotti mediante irradiazione ionizzante fino a 400 chilografi o mediante degradazione termica, nonché in miscele e articoli per usi industriali e professionali contenenti micropolveri di PTFE. Tutte le emissioni di PFOA durante la produzione e l'uso di micropoliere in PTFE devono essere evitate e, se non possibile, ridotte il più possibile. Tale esenzione sarà riesaminata e valutata dalla Commissione entro il 5.7.2022.
5. A titolo di deroga, la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso del PFOA, i suoi sali e i composti correlati al PFOA sono consentiti per i seguenti scopi:
(un) fotolitografia o processi di incisione nella produzione di semiconduttori, fino al 4 luglio 2025;
(B) rivestimenti fotografici applicati ai film, fino al 4 luglio 2025;
(C) tessuti per idrorepellenza e idrorepellenza per la protezione dei lavoratori da liquidi pericolosi che comportano rischi per la loro salute e sicurezza, fino al 4 luglio 2023;
(D) dispositivi medici invasivi e impiantabili, fino al 4 luglio 2025;
(E) fabbricazione di politetrafluoroetilene (PTFE) e fluoruro di polivinilidene (PVDF) per la produzione di:
(io) membrane filtranti per gas ad alte prestazioni e resistenti alla corrosione, membrane filtranti per acqua e membrane per tessuti medici;
(Ii) attrezzatura dello scambiatore di calore dei rifiuti industriali,
(Iii) sigillanti industriali in grado di prevenire perdite di composti organici volatili e particolati PM2,5;
fino al 4 luglio 2023.
6. A titolo di deroga, l'uso del PFOA, dei suoi sali e dei composti correlati al PFOA è consentito nella schiuma antincendio per la soppressione del vapore di combustibile liquido e il fuoco di combustibile liquido (incendi di classe B) già installati in sistemi, compresi i sistemi mobili e fissi , fino al 4 luglio 2025, fatte salve le seguenti condizioni:
(un) la schiuma antincendio che contiene o può contenere PFOA, i suoi sali e / o composti correlati al PFOA non devono essere utilizzati per l'addestramento;
(B) la schiuma antincendio che contiene o può contenere PFOA, i suoi sali e / o composti correlati al PFOA non deve essere utilizzata per le prove a meno che non siano contenute tutte le emissioni;
(C) a partire dal 1o gennaio 2023, gli usi di schiuma antincendio che contiene o può contenere PFOA, i suoi sali e / o composti correlati al PFOA sono consentiti solo in siti in cui possono essere contenuti tutti i rilasci;
(D) Le scorte di schiuma antincendio che contengono o possono contenere PFOA, i suoi sali e / o composti correlati al PFOA sono gestite conformemente all'articolo 5.
7. A titolo di deroga, è consentito l'uso del bromuro di perfluooroctyl contenente ioduro di perfluoroctyl allo scopo di produrre prodotti farmaceutici, soggetto a revisione e valutazione da parte della Commissione entro il 31 dicembre 2026, successivamente ogni quattro anni e entro il 31 dicembre 2036.
8 È consentito l'uso di articoli già in uso nell'Unione prima del 4 luglio 2020 contenenti PFOA, suoi sali e / o composti correlati al PFOA. L'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma si applicano in relazione a tali articoli.
9. In deroga a quanto sopra, la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso del PFOA, dei suoi sali e dei composti a esso correlati sono autorizzati fino al 3 dicembre 2020 ai seguenti fini:
(un) dispositivi medici diversi da quelli impiantabili, nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 ( * 1 ) ;
(B) inchiostri da stampa in lattice;
(C) nano-rivestimenti al plasma.

(*1)  Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio.»

Regolamento (UE) 2019/1021 (POPs)
...
Articolo 1 Obiettivo e oggetto

Tenendo conto, in particolare, del principio di precauzione, l'obiettivo del presente regolamento è quello di tutelare la salute umana e l'ambiente dai POP vietando, eliminando gradualmente il prima possibile o limitando la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso di sostanze soggette alla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione») o al protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza («protocollo»), riducendo al minimo, in vista dell'eliminazione, ove possibile e in tempi brevi, il rilascio di tali sostanze ed istituendo disposizioni concernenti i rifiuti costituiti da tali sostanze o che le contengono o che ne sono contaminati.

Se del caso, gli Stati membri possono applicare obblighi più rigorosi rispetto a quelli stabiliti nel presente regolamento, conformemente al TFUE.
...

Articolo 3 Controllo della fabbricazione, dell'immissione in commercio e dell'uso, e inserimento di sostanze nell'elenco

1. Sono vietati la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, fatto salvo l'articolo 4.

2. La fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato II, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, sono soggetti a limitazioni, fatto salvo l'articolo 4.
...

Articolo 4 Deroghe alle misure di controllo

1. L'articolo 3 non si applica alle sostanze seguenti:
a) sostanze utilizzate per attività di ricerca di laboratorio o come campione di riferimento;
b) sostanze presenti in sostanze, miscele o articoli sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce, conformemente a quanto specificato nelle voci pertinenti dell'allegato I o II.

2. Se una sostanza è aggiunta nell'allegato I o II dopo il 15 luglio 2019, l'articolo 3 non si applica per un periodo di sei mesi se tale sostanza è presente negli articoli prodotti alla data in cui il presente regolamento diventa applicabile alla sostanza in questione o prima di tale data.
...

Modifiche/rettifiche:

Rettifica regolamento delegato (UE) 2020/784 | 09.07.2020

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento delegato UE 2020 784.pdf)Regolamento delegato (UE) 2020/784
 
IT525 kB856

Tags: Chemicals Regolamento POPs

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

Operating Experience with Nuclear Power Stations in Member States IAEA Ed  2023
Lug 12, 2024 73

Operating Experience with Nuclear Power Stations in Member States Ed. 2023

Operating Experience with Nuclear Power Stations in Member States 2023 Edition / IAEA ID 22248 | 12.07.2024 / Attached The 2023 edition of this publication contains integrated reports combining nuclear reactor operating experience data with design characteristics and dashboards. The integrated… Leggi tutto
Radioactive Waste Management   IAEA 2023
Lug 12, 2024 77

Radioactive Waste Management

Radioactive Waste Management / Solutions for a Sustainable Future ID 22247 | 12.07.2024 Proceedings of an International Conference, Held in Vienna, Austria, 1–5 November 2021 The IAEA International Conference on Radioactive Waste Management: Solutions for a Sustainable Future brought together… Leggi tutto
Relazione annuale 2024 del Direttore dell ISIN al Governo e al Parlamento
Lug 04, 2024 103

Relazione annuale 2024 del Direttore dell’ISIN al Governo e al Parlamento

Relazione annuale 2024 del Direttore dell’ISIN al Governo e al Parlamento ID 22175 | 04.07.2024 / In allegato Nel documento, ISIN illustra le attività del 2023 e lo stato della sicurezza nucleare in Italia. L’Ispettorato presenta il resoconto annuale sulle attività istituzionali svolte nel 2023,… Leggi tutto
Rapporti ISTISAN 24 8
Lug 03, 2024 514

Linee guida Regolamento (CE) 2023/2006 (GMP / MOCA) / Ed. 2023 (EN)

Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 2023/2006 (GMP / MOCA) / Ed. 2023 (EN) ID 22167 | 03.07.2024 / In allegato Progetto CAST. Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 2023/2006 alla filiera di produzione dei materiali e oggetti destinati a venire in contatto con gli… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Giu 26, 2024 145

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 24.06.2024

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 24.06.2024 ID 22128 | Last update: 24.06.2024 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
Giu 18, 2024 112

D.P.R. 19 maggio 1958 n. 719

D.P.R. 19 maggio 1958 n. 719 Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcooliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi.(GU n.178 del 24.07.1958)_______ Aggiornamenti all'atto 10/02/1996 LEGGE 6 febbraio 1996, n.… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Regolamento  CE  n  178 2002
Ott 24, 2022 111298

Regolamento (CE) N. 178/2002

Regolamento (CE) n. 178/2002 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza… Leggi tutto
Notifica HACCP
Apr 05, 2022 76604

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto