Acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti correlati al PFOA "Acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti correlati al PFOA" indica quanto segue: (io) acido perfluoroottanoico, incluso uno qualsiasi dei suoi isomeri ramificati; (Ii) i suoi sali; (Iii) Composti correlati al PFOA che, ai fini della Convenzione, sono tutte le sostanze che degradano al PFOA, comprese tutte le sostanze (compresi sali e polimeri) aventi un gruppo perfluoroepitilico lineare o ramificato con la frazione (C 7 F 15) C come una delle gli elementi strutturali. I seguenti composti non sono inclusi come composti correlati al PFOA: (io) C 8 F 17 -X, dove X = F, Cl, Br; (Ii) fluoropolimeri coperti da CF 3 [CF 2 ] n -R ', dove R' = qualsiasi gruppo, n> 16; (Iii) acidi carbossilici perfluoroalchilici (compresi i loro sali, esteri, alogenuri e anidridi) con ≥ 8 carboni perfluorurati; (Iv) acidi perfluoroalcano solfonici e acidi perfluoro fosfonici (compresi i loro sali, esteri, alogenuri e anidridi) con ≥ 9 carboni perfluorurati; (V) acido perfluoroottano solfonico e suoi derivati (PFOS), elencati nel presente allegato. |
335-67-1 e altri |
206-397-9 e altri |
1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di PFOA o di uno qualsiasi dei suoi sali pari o inferiore a 0,025 mg / kg (0,0000025% in peso) se presenti nelle sostanze , miscele o articoli. 2. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di ogni singolo composto collegato al PFOA o ad una combinazione di composti correlati al PFOA pari o inferiore a 1 mg / kg (0,0001% di peso) dove sono presenti in sostanze, miscele o articoli. 3. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di composti correlati al PFOA pari o inferiori a 20 mg / kg (0,002% in peso) quando sono presenti in una sostanza da utilizzare come intermedio isolato trasportato ai sensi dell'articolo 3, punto 15, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006 e che soddisfa le condizioni rigorosamente controllate di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettere da a) af), di detto regolamento per la produzione di fluorochimici con una catena di carbonio uguale o inferiore a 6 atomi. Tale esenzione sarà riesaminata e valutata dalla Commissione entro il 5.7.2022. 4. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di PFOA e suoi sali pari o inferiori a 1 mg / kg (0,0001% in peso) se presenti in politetrafluoroetilene (PTFE ) micropolveri prodotti mediante irradiazione ionizzante fino a 400 chilografi o mediante degradazione termica, nonché in miscele e articoli per usi industriali e professionali contenenti micropolveri di PTFE. Tutte le emissioni di PFOA durante la produzione e l'uso di micropoliere in PTFE devono essere evitate e, se non possibile, ridotte il più possibile. Tale esenzione sarà riesaminata e valutata dalla Commissione entro il 5.7.2022. 5. A titolo di deroga, la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso del PFOA, i suoi sali e i composti correlati al PFOA sono consentiti per i seguenti scopi: (un) fotolitografia o processi di incisione nella produzione di semiconduttori, fino al 4 luglio 2025; (B) rivestimenti fotografici applicati ai film, fino al 4 luglio 2025; (C) tessuti per idrorepellenza e idrorepellenza per la protezione dei lavoratori da liquidi pericolosi che comportano rischi per la loro salute e sicurezza, fino al 4 luglio 2023; (D) dispositivi medici invasivi e impiantabili, fino al 4 luglio 2025; (E) fabbricazione di politetrafluoroetilene (PTFE) e fluoruro di polivinilidene (PVDF) per la produzione di: (io) membrane filtranti per gas ad alte prestazioni e resistenti alla corrosione, membrane filtranti per acqua e membrane per tessuti medici; (Ii) attrezzatura dello scambiatore di calore dei rifiuti industriali, (Iii) sigillanti industriali in grado di prevenire perdite di composti organici volatili e particolati PM2,5; fino al 4 luglio 2023. 6. A titolo di deroga, l'uso del PFOA, dei suoi sali e dei composti correlati al PFOA è consentito nella schiuma antincendio per la soppressione del vapore di combustibile liquido e il fuoco di combustibile liquido (incendi di classe B) già installati in sistemi, compresi i sistemi mobili e fissi , fino al 4 luglio 2025, fatte salve le seguenti condizioni: (un) la schiuma antincendio che contiene o può contenere PFOA, i suoi sali e / o composti correlati al PFOA non devono essere utilizzati per l'addestramento; (B) la schiuma antincendio che contiene o può contenere PFOA, i suoi sali e / o composti correlati al PFOA non deve essere utilizzata per le prove a meno che non siano contenute tutte le emissioni; (C) a partire dal 1o gennaio 2023, gli usi di schiuma antincendio che contiene o può contenere PFOA, i suoi sali e / o composti correlati al PFOA sono consentiti solo in siti in cui possono essere contenuti tutti i rilasci; (D) Le scorte di schiuma antincendio che contengono o possono contenere PFOA, i suoi sali e / o composti correlati al PFOA sono gestite conformemente all'articolo 5. 7. A titolo di deroga, è consentito l'uso del bromuro di perfluooroctyl contenente ioduro di perfluoroctyl allo scopo di produrre prodotti farmaceutici, soggetto a revisione e valutazione da parte della Commissione entro il 31 dicembre 2026, successivamente ogni quattro anni e entro il 31 dicembre 2036. 8 È consentito l'uso di articoli già in uso nell'Unione prima del 4 luglio 2020 contenenti PFOA, suoi sali e / o composti correlati al PFOA. L'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma si applicano in relazione a tali articoli. 9. In deroga a quanto sopra, la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso del PFOA, dei suoi sali e dei composti a esso correlati sono autorizzati fino al 3 dicembre 2020 ai seguenti fini: (un) dispositivi medici diversi da quelli impiantabili, nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 ( * 1 ) ; (B) inchiostri da stampa in lattice; (C) nano-rivestimenti al plasma. |