Slide background
Slide background




Regolamento delegato (UE) 2020/1203

ID 11366 | | Visite: 3109 | Legislazione ChemicalsPermalink: https://www.certifico.com/id/11366

Regolamento 2020 1203

Regolamento delegato (UE) 2020/1203 

Regolamento delegato (UE) 2020/1203 della Commissione del 9 giugno 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la voce relativa all’acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS)

GU  L 270/1 del 18.08.2020

Entrata in vigore: 07.09.2020

______

La Commissione Europea

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti, in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2019/1021 attua gli impegni dell’Unione ai sensi sia della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («la convenzione») sia del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza («il protocollo»).

(2) L’allegato B della convenzione («Limitazione») contiene un elenco di sostanze chimiche per le quali ciascuna parte della convenzione è tenuta a limitare la produzione, l’uso, l’importazione e l’esportazione alla luce dello scopo ammissibile e/o della deroga specifica elencati in tale allegato.

(3) Nella sua nona riunione la conferenza delle parti della convenzione ha deciso, a norma dell’articolo 8, paragrafo 9, della convenzione, di modificare l’allegato B della convenzione in relazione agli scopi accettabili e alle deroghe specifiche dell’acido perfluorottano sulfonato (PFOS), dei suoi sali e del fluoruro di perfluorottano e sulfonile (PFOSF). La conferenza delle parti ha deciso di modificare in «deroga specifica» lo «scopo accettabile» per l’uso del PFOS, dei suoi sali e del PFOSF per la placcatura dei metalli (placcatura di metalli duri) unicamente in sistemi a ciclo chiuso.

(4) La modifica da «scopo accettabile» a «deroga specifica» per l’uso del PFOS, dei suoi sali e del PFOSF per la placcatura dei metalli (placcatura di metalli duri) solo in sistemi a ciclo chiuso fa sì che le parti sono autorizzate a utilizzare tale deroga per un periodo massimo di cinque anni dopo l’entrata in vigore di tale modifica. L’esenzione può essere prorogata per ulteriori cinque anni a seguito di una decisione della conferenza delle parti su richiesta di una parte e sulla base di una comprovata persistente esigenza di tale uso. Di conseguenza, la voce di cui all’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 per l’acido perfluorottano sulfonato e i suoi derivati (PFOS) dovrebbe essere modificata per tener conto degli obblighi derivanti dalla convenzione.

(5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

Nell’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021, alla voce relativa all’acido perfluorottano sulfonato e ai suoi derivati (PFOS), nella quarta colonna («Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni»), il punto 4 è modificato come segue:

1) il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«4. Se la quantità rilasciata nell’ambiente è limitata al massimo, la fabbricazione e l’immissione sul mercato sono consentite fino al 7 settembre 2025 per l’uso come abbattitore di nebbie per la cromatura dura (con CrVI) a carattere non decorativo in sistemi a ciclo chiuso. La Commissione riesamina la necessità di una proroga della deroga per l’uso in questione dei PFOS per un massimo di cinque anni a partire dal 7 settembre 2025 purché entro il 7 settembre 2024 gli Stati membri in cui si fa ricorso ai PFOS riferiscano alla Commissione sui progressi compiuti per eliminare i PFOS e giustifichino il persistere della necessità di tale uso.»;

2) il terzo paragrafo è soppresso.

...

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento delegato UE 2020 1203.pdf)Regolamento delegato (UE) 2020/1203
 
IT503 kB514

Tags: Chemicals Regolamento POPs

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

REACH Authorisation List
Set 13, 2023 783

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 13.09.2023

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 13.09.2023 ID 20389 | Last update: 13.09.2023 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
Set 08, 2023 845

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti. (GU L 351 del… Leggi tutto
Set 05, 2023 596

Regolamento delegato (UE) 2023/1686

Regolamento delegato (UE) 2023/1686 ID 20327 | 05.09.2023 Regolamento delegato (UE) 2023/1686 della Commissione del 30 giugno 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/1698 per quanto riguarda taluni obblighi procedurali per il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi… Leggi tutto
Relazione annuale 2023 del Direttore dell ISIN al Governo e al Parlamento
Set 04, 2023 488

Relazione annuale 2023 del Direttore dell’ISIN al Governo e al Parlamento

Relazione annuale 2023 del Direttore dell’ISIN al Governo e al Parlamento ID 20318 | 04.09.2023 / In allegato Relazione annuale al Governo e al Parlamento, in cui ISIN illustra le attività del 2022 e lo stato della sicurezza nucleare in Italia. ISIN 30.08.2023 - È stata trasmessa al Governo e al… Leggi tutto
Ago 31, 2023 418

Accordo 114/CSR del 20 marzo 2008

Accordo 114/CSR del 20 marzo 2008 / Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra ii Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente "Prime disposizioni per… Leggi tutto
il trasporto di animali vivi nell UE
Ago 31, 2023 155

Il trasporto di animali vivi nell'UE

Il trasporto di animali vivi nell'UE - Sfide e opportunità / Corte dei conti europea ID 20278 | 30.08.2023 La nostra analisi descrive i principali fattori che circondano il trasporto di animali vivi e illustra le tendenze nel trasporto di animali. Ogni anno, miliardi di animali vivi vengono… Leggi tutto
Ago 27, 2023 137

Regolamento (CE) n. 641/2004

Regolamento (CE) n. 641/2004 Regolamento (CE) n. 641/2004 della Commissione, del 6 aprile 2004, recante norme attuative del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la domanda di autorizzazione di nuovi alimenti e mangimi geneticamente modificati, la… Leggi tutto
Ago 27, 2023 108

Regolamento di esecuzione (UE) n. 120/2014

Regolamento di esecuzione (UE) n. 120/2014 Regolamento di esecuzione (UE) n. 120/2014 della Commissione, del 7 febbraio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1981/2006 sulle regole dettagliate per l’attuazione dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Regolamento  CE  n  178 2002
Ott 24, 2022 87491

Regolamento (CE) N. 178/2002

Regolamento (CE) n. 178/2002 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza… Leggi tutto