Riutilizzo acque reflue depurate ad uso irriguo / Decreto Siccità DL n. 39/2023 - Proroga 31 Dicembre 2024
Appunti Ambiente | |||||||||||||
24 Novembre 2024 | |||||||||||||
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Riutilizzo acque reflue depurate uso irriguo Decreto Siccità - Proroga ID 19431 | Rev. 1.0 del 21.05.2024 / In allegato documento completo Rev. 1.0 del 21.05.2024 Il Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215 (Milleproroghe 2024) (GU n.303 del 30.12.2023) / convertito Legge 23 febbraio 2024 n. 18 (GU n. 49 del 28.02.2024) ha prorogato alla data di entrata in vigore del DPR di esecuzione del regolamento (UE) 2020/741, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 il termine entro il quale, al fine di fronteggiare la crisi idrica, le regioni e le province autonome territorialmente competenti autorizzano il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione, ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020. Pubblicato nella GU n. 88 del 14 Aprile 2023 il Decreto-Legge 14 aprile 2023 n. 39 Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, in vigore dal 15.04.2023. Il decreto, introduce specifiche misure volte ad aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e a ridurre dispersioni di risorse idriche. A tale scopo, all’articolo 7 “riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo” è previsto che, il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio al 15 aprile 2023, è autorizzato fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione del regolamento (UE) 2020/741del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. Regolamento (UE) 2020/741 - Prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua in applicazione dal 26 giugno 2023. Per uso irriguo in agricoltura s’intende l’irrigazione dei seguenti tipi di colture: - Colture alimentari da consumare crude, ossia colture destinate al consumo umano a uno stato crudo o non lavorato; Il gestore dell’impianto di affinamento provvede a che le acque affinate destinate a scopi irrigui in agricoltura siano conformi: - alle prescrizioni minime di qualità dell’acqua di cui all’allegato A del Decreto-Legge 14 aprile 2023 n. 39 riguardanti i parametri microbiologici, come ad esempio i livelli dei batteri di Escherichia coli, e le prescrizioni per le attività ordinarie di monitoraggio e di monitoraggio a fini di valutazione; L’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano l’agenzia regionale per la protezione ambientale e l’azienda sanitaria territorialmente competenti, nonché ciascuna amministrazione interessata. Il rilascio dell’autorizzazione unica sostituisce ogni autorizzazione, parere, concerto, nulla osta e atto di assenso necessario, comunque denominato. L’istanza di autorizzazione unica è presentata dal gestore dell’impianto di depurazione, sentiti i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue. Il termine per la conclusione del procedimento unico è pari a quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell’istanza. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento unico, il Commissario, d’ufficio o su richiesta dell’interessato, esercita il potere sostitutivo e conclude il procedimento entro il termine di trenta giorni. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2020/741 è predisposto dal gestore dell’impianto, in collaborazione con i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue. Tale piano provvede in particolare a stabilire ulteriori prescrizioni sulla qualità dell’acqua, a individuare le misure preventive adeguate e/o le eventuali misure correttive, così come ulteriori barriere nel sistema di riutilizzo dell’acqua per garantire la sicurezza del sistema. Decreto-Legge 14 aprile 2023 n. 39 Art. 7 Riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo 1. Al fine di fronteggiare la crisi idrica, garantendone una gestione razionale e sostenibile, il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto delle prescrizioni minime di cui all’Allegato A al presente decreto, è autorizzato fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del medesimo regolamento (UE) 2020/741 2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e secondo le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al quale partecipano l’agenzia regionale per la protezione ambientale e l’azienda sanitaria territorialmente competenti, nonché ciascuna amministrazione interessata. Il rilascio dell’autorizzazione unica di cui al primo periodo sostituisce ogni autorizzazione, parere, concerto, nulla osta e atto di assenso necessario, comunque denominato. L’istanza di autorizzazione unica è presentata dal gestore dell’impianto di depurazione di cui al comma 1, sentiti i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue. Il termine per la conclusione del procedimento unico è pari a quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell’istanza. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento unico di cui al terzo periodo, il Commissario, d’ufficio o su richiesta dell’interessato, esercita il potere sostitutivo e conclude il procedimento entro il termine di trenta giorni. 3. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2020/741 è predisposto dal gestore dell’impianto di cui al medesimo comma 1, in collaborazione con i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue, nel rispetto di quanto previsto alla Parte B dell’Allegato A al presente decreto. 4. Le amministrazioni svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Articolo 5 Gestione dei rischi 1. Ai fini della produzione, dell’erogazione e dell’utilizzo di acque affinate, l’autorità competente provvede a che venga stabilito un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua. Un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua può includere uno o più sistemi di riutilizzo dell’acqua. 2. Il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua è elaborato dal gestore dell’impianto di affinamento, da altre parti responsabili e dagli utilizzatori finali, a seconda dei casi. Le parti responsabili che elaborano il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua consultano tutte le altre pertinenti parti responsabili e gli utilizzatori finali, a seconda dei casi. 3. Il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua si basa su tutti i principali elementi della gestione dei rischi di cui all’allegato II. Esso individua le responsabilità di gestione dei rischi del gestore dell’impianto di affinamento e di altre parti responsabili. 4. Il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua provvede in particolare a: a) stabilire le prescrizioni necessarie per il gestore dell’impianto di affinamento oltre a quelle specificate nell’allegato I, in conformità dell’allegato II, punto B), per attenuare ulteriormente i rischi prima del punto di conformità; b) individuare i pericoli, i rischi e le adeguate misure preventive e/o le eventuali misure correttive in conformità dell’allegato II, punto C); c) individuare ulteriori barriere nel sistema di riutilizzo dell’acqua, e stabilire ulteriori prescrizioni, necessarie dopo il punto di conformità per garantire che il sistema di riutilizzo dell’acqua è sicuro, comprese le condizioni relative alla distribuzione, allo stoccaggio e all’utilizzo, se del caso, e individuare le parti responsabili del rispetto di tali prescrizioni. 5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 13 intesi a modificare il presente regolamento, al fine di adattare al progresso tecnico e scientifico i principali elementi della gestione dei rischi di cui all’allegato II. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 13 a integrazione del presente regolamento, al fine di stabilire le specifiche tecniche dei principali elementi della gestione dei rischi di cui all’allegato II. Allegato A Decreto-Legge 14 aprile 2023 n. 39 Parte A UTILIZZI E PRESCRIZIONI MINIME [...] Sezione 2 Prescrizioni minime di qualità delle acque affinate per usi irrigui in agricoltura e controlli Tabella 1. Classi di qualità delle acque affinate e tecniche di irrigazione e utilizzi agricoli consentiti (a) Prescrizioni di qualità Tabella 2. Classi di qualità e prescrizioni di qualità delle acque affinate a fini irrigui in agricoltura (b) Monitoraggio e controllo Tabella 3. Frequenze minime delle attività di monitoraggio delle acque affinate a fini irrigui in agricoltura Parte B Piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua Sezione 1 Principali elementi della gestione dei rischi La gestione dei rischi comprende l’individuazione e la gestione proattiva dei rischi al fine di assicurare che le acque affinate siano utilizzate e gestite in maniera sicura e che non ci sia rischio per l’ambiente o per la salute umana o animale. Sezione 2 Misure preventive All’interno del piano di gestione dei rischi, dopo avere individuato i rischi connessi al riutilizzo dell’acqua, è necessario individuare le relative misure di prevenzione e barriere che sono già in atto o che dovrebbero essere adottate per limitare i rischi in modo che tutti i rischi individuati possano essere adeguatamente gestiti. Sezione 3 Criteri minimi per la redazione di un Piano di gestione dei rischi Sulla base delle Linee Guida pubblicate dalla Commissione Europea sulla GU 298/1 del 5/8/2022 e delle successive specifiche tecniche degli elementi chiave della gestione del rischio sviluppati in ambito comunitario, si descrivono i criteri procedurali per la redazione di un Piano di gestione dei rischi (PGR) connessi al riutilizzo delle acque affinate, criteri che anticipano le linee guida nazionali del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2024 Matrice revisioni
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