Trattato di Lisbona: Versione consolidata 30.03.2010
Manuale Istruzioni Uso Manutenzione: Attrezzatura foratura

Manuale Istruzioni Uso Manutenzione: Attrezzatura foratura
Manuale di Istruzioni per l'Uso e la Manutenzione Direttiva macchine 2006/42/CE
Attrezzatura per foratura
Modello "Certifico M.I.U.M."
Formato .pdf - Pag. 57
Realizzazione Certifico S.r.l. 2012
Si ringrazia:
USA Stampi S.r.l.
www.usastampi.com
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Manuale Istruzioni Attrezzatura foratura.pdf Certifico |
1401 kB | 85 |
Marcatura CE Modulo Base
Marcatura CE Modulo Base
Marcatura CE: ”Percorso di conformità CE di macchine e prodotti elettrici” - Modulo Base
Modulo di formazione introduttivo alle direttive CE
OBIETTIVI
-Conoscere legislazione e normative applicabili alle macchine e prodotti elettrici
-Redigere correttamente un Fascicolo Tecnico di Costruzione FTC
-Fornire informazioni necessarie per la corretta apposizione della marcatura CE
AUTORI
Ing. Marco Maccarelli
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Marcatura CE Modulo Base.pdf Certifico |
4434 kB | 120 |
D.Lgs 626/94 e Macchine
Modello Perizia di Valutazione Tecnico - Economica beni mobili
Modello Perizia di Valutazione Tecnico - Economica beni mobili
Modello Perizia di Valutazione Tecnico / Economica beni mobili con contratto di locazione commerciale a riscatto.
Applicazione pratica ad una macchina "Densificatore"
Struttura Modello:
- Identificazione beni
- Criteri di valutazione
- Deprezzamento
- Documentazione fotografica
Formato doc - 35 Mb
..........
La valutazione del valore dei beni mobili oggetto di contratto di locazione commerciale a riscatto, al momento della restituzione, è eseguita secondo il criterio del Costo di ricostruzione deprezzato.
A fronte di normale uso e regolare manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del conduttore, il Costo di ricostruzione propriamente detto (reproduction cost) è “il costo di ricostruzione stimato ai prezzi correnti di un esatto duplicato tipologico del bene, ottenuto impiegando gli stessi materiali, le stesse tecnologie, gli stessi standard costruttivi, lo stesso schema esecutivo”.
Per il principio di sostituzione che stabilisce che un compratore non è disposto a pagare per un bene una somma maggiore del costo di riproduzione di un altro sostituto che presenta la stessa utilità funzionale, per stabilire il valore del bene, il costo di ricostruzione viene diminuito del livello di deprezzamento raggiunto dal bene stesso.
Il deprezzamento è un processo di progressiva perdita dell’intrinseco valore economico del bene, inteso in termini reali, escludendo quindi influenze di carattere monetario.
Le principali cause che determinano il deprezzamento di un impianto o attrezzatura sono:
- L’uso
- Gli agenti fisici naturali
- Gli eventi avversi eccezionali
- L’obsolescenza
L’uso provoca un logorio fisico e conseguentemente una diminuizione dell’efficienza del bene.
Tale sì, il deprezzamento determinato da questa causa è da ritenere proporzionale a normale utilizzazione.
Gli agenti fisici naturali sono una insieme di cause (clima, inquinamento, ecc.) che concorrono al logorio fisico.
Gli eventi avversi eccezionali sono una insieme di cause (incidenti, ecc.) che possono comportare danneggiamenti fisici.
L’obsolescenza consiste nel superamento tecnologico del bene strumentale ed è legata al progresso tecnologico che immette sul mercato beni sempre più perfezionati, rendendo obsoleti quelli a disposizione.
Maggiori Info e acquisto Documento
Documento compreso nel Servizio di Abbonamento Marcatura CE
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Perizia Tecnico Economica Valutazione beni mobili.doc Certifico Srl - Rev. 0.0 2014 |
36087 kB | 16 |
Check norme Direttiva macchine - Rev. 2.0
Check norme Direttiva macchine
Semplice Check di controllo principali norme tecniche Direttiva macchine
Rev. 2.0 - Agg. Febbraio 2014
Con la Check che presentiamo, puoi verificare la correttezza delle norme tecniche riportate nei tuoi documenti privisti dalla Direttiva macchine, in particolare:
1. Fascicolo Tecnico.
2. Valutazione dei Rischi.
3. Dichiarazione CE di Conformità.
Le norme riportate in check, sono di tipo A/B/C e sono quelle che generalmente riscontriamo non correttamente riportate nei Documenti.
La check non ha carattere di esaustività e può non contemplare altre norme specifiche per la macchina in oggetto riportate/da riportare nei Documenti previsti dalla Direttiva macchine.
Vedi Check aggiornata e ristrutturata
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20140211-m-CheckNorme.pdf Certifico |
252 kB | 26 |
EN 982: Valutazione Rischi norma tipo B

EN 982 - Oleoidraulica
Valutazione dei Rischi / Conformità requisiti di una norma di tipo B
Esempio di Valutazione dei Rischi della norma UNI EN 982
effettuata con Certifico Macchine 4 PRO
Macchina: Pressa generica
1. Valutazione dei Rischi / Conformità Requisiti p. 5
2. UNI EN 982:2009 - Testo requisiti ITA
3. UNI EN 982 formato .cem importabile in CEM4
UNI EN 982
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza relativi a sistemi e loro componenti per trasmissioni oleoidrauliche e pneumatiche - Oleoidraulica
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UNI EN 982 - Valutazione dei Rischi di una norma di tipo B.zip Certifico |
737 kB | 66 |
Guida redazione Manuale Istruzioni
Guida per la redazione del Manuale di Istruzioni Uso e Manutenzione
ID 322 | 18.06.2014
Focus tecnico
Direttiva macchine 2006/42/CE
UNI 10653 Documentazione tecnica di prodotto - Qualità
Il presente FOCUS, estrapola, in accordo con il punto 1.7.4 dell'All I della Direttiva macchine 2006/42/CE, quanto riportato in:
- Guida UE all'applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE 2a Ed. Giugno 2010
- Norma tecnica UNI 10653 Documentazione tecnica - Qualità della documentazione tecnica di prodotto.
La UNI 10653 definisce i criteri essenziali per assicurare la qualità dell'informazione che il produttore deve fornire ai destinatari, attraverso la documentazione tecnica di prodotto.
Si applica alla documentazione tecnica di prodotto per la comunicazione fra il produttore e il destinatario del prodotto stesso.
Rev. 01.2012
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Focus Tecnico - Guida redazione Manuale Istruzioni Uso e Manutenzione.pdf Certifico |
360 kB | 159 |
ISO/TR 14121-2:2012 Hybrid Tool

ISO/TR 14121-2:2012 Hybrid Tool
Safety of machinery - Risk assessment - Part 2: Practical guidance and examples of methods
Edizione ISO 2012 (UNI 2013)
Il Rapporto Tecnico ISO/TR 14121-1:2007, (Ed. UNI 2010) è stato ritirato e sostituito dell’Edizione ISO 2012 ed UNI 2013.
Questa seconda Edizione ISO 2012 (UNI 2013) che annulla e sostituisce la prima Edizione (ISO/TR 14121-2:2007), è stata notevolmente ristrutturata e revisionata, in particolare:
1. Gli esempi in precedenza di cui all'allegato A, nonché la descrizione della stima del rischio quantificato, sono stati soppressi;
2. Le spiegazioni dei metodi o strumenti, tratti dall'elenco di cui all'allegato A, sono ora presentati in 5.3.5per il pericolo di identificazione e 5.4.4.1 per la valutazione del rischio;
3. La terminologia ed i criteri sono stati rivisti; di conseguenza, le informazioni vengono fornite in modo più chiaro e completo ed in linea con la ISO 12100.
In particolare, per quanto riguarda il metodo Ibrido di Stima dei Rischi (Rif. A7 Ed 2007), che non è più contemplato negli Allegati, ma nella parte normativa al punto 6.5, è stato corretto nella descrizione dell’intervallo di frequenza, il valore 6 con il valore 5, in quanto questo valore in precedenza creava incongruenze ed in taluni casi valori non tabellati nel calcolo della Stima del Rischio.
Vedi periodo:
“5 interval less than or equal to an hour - this value is not to be decreased at any time”
Il Nuovo Rapporto Tecnico, preparato dal Comitato tecnico ISO/TC 199, Safety of machinery. è acquistabile:
- al sito di ISO a questo link:
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=57180
- al sito di UNI a questo link:
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-iso-tr-14121-2-2013.html
ISO/TR 14121-2:2012
Safety of machinery
Risk assessment
Part 2: Practical guidance and examples of methods
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ISO TR 14121-2-2012 - Hybrid Tool p. 6.5.zip Certifico |
340 kB | 13 |
Gli Organismi Notificati nel commercio UE extra UE

Gli Organismi Notificati nel commercio tra UE e gli altri paesi in reciproco accordo
MRAs
Mutual Recognition Agreements (MRAs)
MRAs lay down the conditions under which the EU and the third country concerned will accept test reports, certificates and marks of conformity issued by the conformity assessment bodies (CABs) of the other party to the agreement, in conformity with the legislation of the other party.
MRAs include the finalisation of relevant lists of designated laboratories, inspection bodies and conformity assessment bodies in both the EU and the third country.
Australia
Canada
Israel
Japan
New Zealand
Switzerland
United States
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Focus tecnico - Gli Organismi notificati nel commercio tra UE e gli altri paesi.pdf MRAs |
252 kB | 27 |
Check norme Direttiva macchine Rev. 2.0 2014
Check norme Direttiva macchine
Rev. 2.0 Agg. Febbraio 2014
Semplice Check di controllo principali norme tecniche Direttiva macchine
Con la Check che presentiamo, puoi verificare la correttezza delle norme tecniche riportate nei tuoi documenti previsti dalla Direttiva macchine, in particolare:
1. Fascicolo Tecnico.
2. Valutazione dei Rischi.
3. Dichiarazione CE di Conformità.
Le norme riportate in check, sono di tipo A/B/C e sono quelle che generalmente riscontriamo non correttamente riportate nei Documenti.
La check non ha carattere di esaustività e può non contemplare altre norme specifiche per la macchina in oggetto riportate/da riportare nei Documenti previsti dalla Direttiva macchine.
Vedi Check aggiornata e ristrutturata
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20140211-m-CheckNorme.pdf Rev. 2.0 2014 |
252 kB | 170 |
Sostanze chimiche nei giocattoli: metodologia per la valutazione

Sostanze chimiche nei giocattoli: metodologia per la valutazione
Safety of Toys
Sostanze chimiche nei giocattoli: metodologia generale per la valutazione della sicurezza delle sostanze chimiche presenti nei giocattoli, con particolare attenzione per gli elementi
Chemicals in Toys:
a general methodology for assessment of chemical safety of toys with a focus on elements
Raccomandazioni dell'istituto nazionale olandese per la salute pubblica e l'ambiente (RIVM), contenute nella relazione del 2008.
Le raccomandazioni del RIVM si basano sul presupposto che l'esposizione dei bambini alle sostanze chimiche nei giocattoli non possa superare un determinato livello, denominato "dose giornaliera ammissibile".
Poiché i bambini sono esposti alle sostanze chimiche provenienti anche da fonti diverse dai giocattoli, solo una percentuale della dose giornaliera ammissibile va attribuita ai giocattoli. Nella sua relazione del 2004, il Comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente (CSTEE) ha raccomandato di attribuire non più del 10% della dose giornaliera ammissibile ai giocattoli.
RIVM report 320003001/2008
RIVM
National Institute for Public Health and the Environment
P.O. Box 13720 BA Bilthoven
The Netherlands
www.rivm.nl
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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RIVM Report 320003001_2008.pdf RIVM |
1075 kB | 105 |
A Practical Guide of CPR

A Practical Guide of CPR - Orgalime
CPR (EU) 305/2011
Regulation (EU) no 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC
Regulation (EU) No 305/2011 lays down the conditions for the placing or making available on the market of construction products (see annex I) by establishing harmonised rules for declaring their performance in relation to their essential characteristics and for CE marking those products.
The old Construction Products Directive (CPD) was revised because it was not applied in a harmonised way throughout the EU (in some member states, for example, the CE marking was not compulsory).
Whereas a Regulation applies directly without need for national transpositions, from which such discrepancies can arise.
So this revision was deemed necessary to remove remaining technical barriers to trade, and also to align with the principles of the New Legislative Framework.
On 26 May 2008, the European Commission tabled the proposal for a new regulation and after years of discussion between the three institutions, the Regulation was finally adopted on 9 March 2011 and published in the Official Journal of the EU on 4 April 2011.
The Regulation entered into force 20 days later, and becomes fully applicable from 1 July 2013.
The purpose of this Orgalime guide is to explain the main changes and obligations for all economic operators arising from this Regulation, and to help Orgalime industries prepare to meet the new requirements, where necessary.
This guide reflects the best knowledge of industry experts across Europe and the state of the art at the time of writing.
It represents our best understanding; a binding interpretation of Community legislation, however, remains the exclusive competence of the European Court of Justice.
Orgalime, the European Engineering Industries Association, speaks for 38 trade federations representing some 130,000 companies in the mechanical, electrical, electronic, metalworking & metal articles industries of 23 European countries.
The industry employs some 10.3 million people in the EU and in 2012 accounted for some € 1,840 billion of annual output.
The industry not only represents some 28% of the output of manufactured products but also a third of the manufactured exports of the European Union.
LIST OF CONTENTS
FOREWORD
INTRODUCTION
CHAPTER 1 - MAIN CONCEPTS
DECLARATION OF PERFORMANCE
Key facts to know about the Declaration of Performance
Derogations from drawing up a Declaration of Performance
How to supply the Declaration of Performance
In which language should the manufacturer supply the Declaration of Performance
Which performances should the manufacturer declare on the Declaration of Performance
Declaration of Performance and Hazardous Substances
Declaration of Performance, what does it look like?
THE CE MARKING
Key facts to know about CE marking for the CPR
What does it look like?
Derogations to use the CE mark
BASIC REQUIREMENTS FOR CONSTRUCTION WORKS
Sustainable use of natural resources
Basic requirements: 7 requirements under the CPR
SYSTEM OF ASSESSMENT AND CONSTANCY OF PERFORMANCE
How does it work?
CHAPTER 2 - THE APPLICATION OF CPR AT A GLANCE
CHAPTER 3 - ECONOMIC OPERATORS
MANUFACTURER
DISTRIBUTOR
IMPORTER
AUTHORISED REPRESENTATIVE
THE CONDITIONS UNDER WHICH AN IMPORTER/DISTRIBUTOR BECOMES A MANUFACTURER
CHAPTER 4 - HARMONISED STANDARDS AND EUROPEAN ASSESSMENT DOCUMENTS
HARMONISED STANDARDS
EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT
CHAPTER 5 - SIMPLIFIED PROCEDURES
How does it work?
Who can be defined as a micro-enterprise?
CHAPTER 6 - ADDITIONAL POINTS
VOLUNTARY MARKS
PRODUCT CONTACT POINTS
SERVICE PROVIDERS TECHNICAL ASSESSMENT BODIES
NOTIFIED BODIES
TRANSITIONAL ARRANGEMENTS SUMMARISED
GLOSSARY
USEFUL LINKS
ANNEX I - PRODUCT AREAS
ANNEX II - ORGALIME MEMBERS
ANNEX III - LIST OF EUROPEAN SECTOR ASSOCIATIONS AND OTHER CONTRIBUTORS PARTICIPATING IN THE DRAFTING OF THIS GUIDE
Orgalime
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Orgalime_CPR_Guide.pdf Orgalime |
1285 kB | 52 |
Validità e utilizzo Norme Armonizzate per le Direttive CE
Validità e utilizzo Norme Armonizzate per le Direttive CE
La Commissione Europea intende continuare a mantenere fede ai principi su cui si fonda la normazione europea nel settore armonizzato. Nel quadro della revisione del Nuovo Approccio, tuttavia, gli iter di normazione dovranno oraessere supportati da un corrispondente quadro giuridico. In questo contesto la Commissione intende fissare una definizione unitaria per i concetti di “norma armonizzata” e “presunzione di conformità”.
Fonte: KAN
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Caratteristiche norme armonizzate.pdf KAN |
23 kB | 52 |
Direttiva 94/25/CE Imbarcazioni diporto
Direttiva 94/25/CE Imbarcazioni diporto
Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto
M1 Direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003
M2 Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003
M3 Regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008
M4 Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012
Rettificato da:
C1 Rettifica, GU L 127 del 10.6.1995, pag. 27 (94/25/CE)
[box-warning]Abrogazione
Abrogata da: Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (GU L 354/90 del 28.12.2013)[/box-warning]
Collegati
[box-note]Direttiva 2013/53/UE Imbarcazioni da diporto
Decreto Legislativo n. 5 del 11 gennaio 2016[/box-note]
Direttiva 89/686/CEE DPI
Direttiva 89/686/CEE DPI
Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (89/686/CEE)
GUUE n. L399/18 del 30.12.89
________
Modificata da:
- Direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 L 220 1 30.8.1993
- Direttiva 93/95/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993 L 276 11 9.11.1993
- Direttiva 96/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 settembre 1996
- Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003
- Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012
Attenzione, la direttiva 89/686/CEE è abrogata a decorrere dal 21 aprile 2018, sostituita dal Regolamento (UE) 2016/425:
Nuovo Regolamento DPI: Regolamento (UE) 2016/425
[box-note]D.M. 2 maggio 2001
Regolamento (UE) 475/2016
D.Lgs. 81/2008
Decreto Legislativo n. 475 del 4 dicembre 1992[/box-note]
Direttiva 2006/95/CE Bassa Tensione
Direttiva 2006/95/CE Bassa Tensione
Direttiva 2006/95/CE Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
(GU L 374 del 27.12.2006)
Abrogata da: Nuova Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
Collegati
[box-note]Nuova Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE[/box-note]
KANde3-04-01
Dall’articolo 95 del Trattato CE risulta l’obbligo degli stati membri di garantire, in ambito del libero scambio di merci, un alto livello di sicurezza e salute. A tal proposito le direttive basate sui principi del Nuovo Approccio fissano, in forma generale, dei requisiti di sicurezza essenziali che vengono concretizzati nelle norme europee armo-nizzate mediante indicazioni tecniche.
Fonte KAN
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KANde3-04-01.pdf KAN |
139 kB | 35 |
The Pink Book - European Commission

The Pink Book - European Commission
Enterprise and Industry
THE ACQUIS OF THE EUROPEAN UNION UNDER THE MANAGEMENT OF DG ENTERPRISE AND INDUSTRY
LIST OF MEASURES (The “Pink Book”)
European Commission
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pink-book_en.pdf Europea Commission |
475 kB | 37 |
Marcatura CE - Modulo Approfondimento 1
Marcatura CE - Modulo Approfondimento 1
Marcatura CE -”Percorso di conformità CE di macchine e prodotti elettrici”-Modulo Approfondimento 1
Modulo di formazione Approfondimento alle direttive CE
OBIETTIVI
-Conformità ai RESS e Norme Armonizzate tipo A, B, C.
-Identificazione dei pericoli in accodo con la Norma EN 12100-1:2005 e 12100-2:2005
-Valutazione dei Rischi in accordo con la norma EN 1050
-Requisiti di Sicurezza Elettrici in accordo con la norma EN 60204-1
-Approccio all'Analisi dei Rischi
AUTORI
Ing. Marco Maccarelli
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Marcatura CE Modulo Approfondimento 1.pdf Certifico |
5653 kB | 102 |
Marcatura CE - Modulo Approfondimento 2
Marcatura CE - Modulo Approfondimento 2
Organizzazione del Fascicolo Tecnico di Costruzione e dei passi da seguire per redigere il documento di Analisi dei Rischi, produrre il Manuale d'Istruzioni per Uso e Manutenzione e Compilare correttamente la Dichiarazione di Conformità.
Formato .pdf
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Modulo Approfondimento 2.pdf Certifico |
5733 kB | 93 |
Segnaletica - Etichettta Energetica Lampade

Segnaletica /Etichetta Energetica Lampade
ETICHETTA ENERGETICA LAMPADE
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 874/2012 DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 2012 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d’illuminazione.
1. Scheda Tecnica
2. File small
3. File large
Direttiva Macchine 2006/42/CE - Modello Dichiarazione CE di Conformità
Direttiva Macchine 2006/42/CE - Modello Dichiarazione CE di Conformità
Altre Direttive applicabili:
Direttiva Bassa tensione 2006/95/CE
Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE
[Elaborazione Software Certifico macchine]
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DichiarazioneCEconformità.doc Certifico |
54 kB | 79 |
Check norme Direttiva macchine 2013
Check norme Direttiva macchine 2013
Semplice Check di controllo principali norme tecniche Direttiva macchine
Con la Check che presentiamo, puoi verificare la correttezza delle norme tecniche riportate nei tuoi documenti previsti dalla Direttiva macchine, in particolare:
1. Fascicolo Tecnico.
2. Valutazione dei Rischi,
3. Dichiarazione CE di Conformità.
Le norme riportate in check, sono di tipo A/B e sono quelle che generalmente riscontriamo non correttamente riportate nei Documenti.
La check non ha carattere di esaustività e può non contemplare altre norme specifiche per la macchina in oggetto riportate/da riportare nei Documenti previsti dalla Direttiva macchine.
Vedi Check aggiornata e ristrutturata
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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20130508-m-CheckNorme.pdf Certifico |
313 kB | 25 |
Analisi posizionamento disp. protezione optoelettronici
Analisi posizionamento disp. protezione optoelettronici
Relazione UNI EN 999 - Analisi tecnica relativa al posizionamento dispositivi di protezione optoelettronici scarico linee - Anno 2003
Norme riportate ritirate o sostituite, struttura relazione esempio.
Ing. M. Maccarelli
Rif.
UNI EN 1050 “Principi per la valutazione dei rischi”.
CEI EN 60204-1 “Sicurezza del macchinario – Equipaggiamento elettrico delle macchine”.
UNI EN 954-1 “Parti dei sistemi comando legate alla Sicurezza”.
UNI EN 999 “Distanze di posizionamento”.
CEI EN 61496-1 “Apparecchi elettrosensibili”.
CEI EN 61496-2 “Dispostivi ottici”.
CEI EN 60947-5-1 “Apparecchiature a bassa tensione Dispositivi per circuito di comando ed elementi di manovra”.
UNI EN 418 “Dispositivi di arresto di emergenza, aspetti funzionali”.
UNI EN 1088 “Dispositivi di interblocco associati ai ripari - Criteri di scelta e progettazione”.
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Relazione UNI EN 999.pdf Certifico |
104 kB | 62 |
7° Rapporto Direttiva macchine: Analisi dati Non Confomità XLS

7° Rapporto Direttiva macchine - Dati NC xls
Attività di sorveglianza del mercato ai sensi del D.Lgs. 17/2010 per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della Direttiva Macchine
Rielaborazione analitica in formato excel dei dati relativi alle Non Conformità
A. Tutte le Non conformità per RESS
B. Tutte le Non conformità per Numero
1. Non conformità riferite al gruppo di RES Comandi
2. Non conformità riferite al gruppo di RES Rischi meccanici - Protezioni e dispositivi di protezione
3. Non conformità riferite al gruppo di RES Rischi meccanici - Stabilità e resistenza
4. Non conformità riferite al gruppo di RES Posto di lavoro
5. Non conformità riferite al gruppo di RES Rischi meccanici - Altri rischi
6. Non conformità riferite al gruppo di RES Altri rischi
7. Non conformità riferite al gruppo di RES Rischi elettrici
8. Non conformità riferite al gruppo di RES Manutenzione
9. Non conformità riferite al gruppo di RES Segnalazioni, Marcature ed Istruzioni
Formato: xls
Elaborato: Certifico S.r.l.
Riservato: Clienti+ o Abbonati
Dati INAIL 2013
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Analisi RESS 7 Rapporto INAIL Sorveglianza Direttiva macchine.zip Certifico |
297 kB | 24 |
Direttiva macchine - Il Manuale di Istruzioni

FOCUS Tecnico
Direttiva macchine - Il Manuale di Istruzioni
Redazione e validazione
La redazione del Manuale di Istruzioni di una macchina è un obbligo che il Fabbricante deve assolvere secondo le indicazioni del RESS punto 1.7.4 dell’Allegato I, Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute, della Direttiva macchine 2006/42/CE e delle norme tecniche applicabili, tra le quali la norma orizzontale (type A) EN ISO 12100.
La corretta redazione del Manuale di Istruzioni, sviluppata a livello progettuale della stessa è un aspetto di base per la Sicurezza e la Salute degli operatori che ne faranno uso.
Con la redazione del Manuale, la validazione dello stesso sui requisiti richiesti consentirà di predisporre un “Documento” conforme alla Direttiva macchine e adeguato agli operatori.
Con il lavoro presente, oltre ai requisiti richiesti per la redazione del manuale di Istruzioni, sono proposte delle schede per la sua Validazione che ne daranno evidenza documentale del “corretto processo” di elaborazione in termini di struttura e contenuti.
Il Focus raccoglie:
1. Focus Tecnico [pdf]
2. File .CEM importabile in CM4 PRO Requisiti Manuale Istruzioni [cem]
3. Modello Check list Validazione Manuale Istruzioni [doc]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Focus Certifico - Direttiva macchine Il Manuale di Istruzioni.zip Certifico |
3751 kB | 64 |
Check List Safety CE

Check List Safety CE
Direttiva Macchine
Modello esempio di Check List per la verifica della corretta applicazione della Direttiva Macchine di piccole attrezzature destinate a pressopiegatura di lamiere e manufatti tubolari.
La Check List proposta è stata redatta per la verifica della corretta applicazione della Direttiva Macchine, il file relativo .CEM è importabile in Certifico Macchineattraverso la funzione "Importa Norme da file".
Dopo l'importazione è possibile effettuare la Valutazione dei Rischi e/o stabilire la Conformità ai requisiti richiesti.
Con Certifico Macchine puoi costruire da solo Check List di controllo per le tue macchine.
Allegato file CEM e procedura di importazione della check list in CEM4
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Check List CL001 Direttiva Macchine.zip Certifico |
329 kB | 66 |
Information on CE Marking
Information on CE Marking
Information on CE marking and on the EC Declaration of Conformity based on testing services and certificates of the VDE Testing and Certification Institute
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Information on CE Marking.pdf |
2360 kB | 69 |
Safeguarding Equipment and Protecting Employees from Amputations - OSHA

Safeguarding Equipment and Protecting Employees from Amputations - OSHA
OSHA
Safeguarding Equipment and Protecting Employees from Amputations
Small Business Safety and Health Management Series
OSHA 3170-02R 2007
Occupational Safety and Health Administration
U.S. Department of Labor
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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OSHA_Guide.pdf OSHA |
578 kB | 53 |
2004-3-1 KAN DE
2004-3-1
Nel realizzare un prodotto il costruttore deve osservare i requisiti essenziali di sicurezza e salute RESS di una o più direttive CE applicabili relativamente al prodotto specifico.
Le norme devono devono essere di aiuto nel concretizzare, in base allo stato dell’arte, i requisiti che nelle direttive vengono definiti in maniera generale. L'appendice ZA di una norma tecncica indica quali RESS delle Direttive CE la norma soddisfa.
Fonte KAN
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2004-3-1.pdf KAN |
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Norme armonizzate per le direttive europee Kan Brief 02-2007
Norme armonizzate per le direttive europee Kan Brief 02-2007
Nonostante l’incompletezza che talvolta le distingue, le norme europee armonizzate hanno contribuito in maniera sostanziale ad un progresso sul fronte della sicurezza delle macchine e di altri prodotti immessi sul mercato europeo.
Sono tuttavia da considerare dei miglioramenti volti ad incrementare la "solidità" giuridica e tecnica delle norme.
Fonte KAN
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Norme armonizzate per le direttive europee Kan Brief 02-2007.pdf KAN |
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Direttiva 94/9/CE ATEX
Direttiva 94/9/CE ATEX
ID 219 | 15.06.2014
Direttiva 94/9/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva
(GUUE L 100/1 DEL 19.04.1994)
[box-info]Recepimento
Decreto del Presidente della Repubblica 23 Marzo 1998 n. 126
Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. (GU n.101 del 04.05.1998) [/box-info]
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Modificata da:
- Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003
- Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012
Rettificato da:
- Rettifica, GU L 21 del 26.1.2000, pag. 42 (94/9/CE)
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[box-warning]Abrogazione
Nuova Direttiva ATEX Prodotti 2014/34/UE (Articolo 43)
La direttiva 94/9/CE, modificata dal regolamento di cui all’allegato XI, parte A, è abrogata con effetto decorrente dal 20 aprile 2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e le date di applicazione della direttiva indicati nell’allegato XI, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XII.[/box-warning]
Collegati
[box-note]Nuova Direttiva ATEX Prodotti 2014/34/UE
Decreto Legislativo 85/2016 ATEX
D.P.R. n. 126 del 23 Marzo 1998[/box-note]
Direttiva 95/16/CE Ascensori
Direttiva 95/16/CE Ascensori
Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori.
(GU L 213 del 7.9.1995)
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Modificata da:
- Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003
- Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006
[box-warning]Abrogata da: Nuova Direttiva Ascensori: Direttiva 2014/33/UE (Articolo 47)
La direttiva 95/16/CE, come modificata dagli atti elencati nell’allegato XIII, parte A, è abrogata a decorrere dal 20 aprile 2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione della direttiva indicati nell’allegato XIII, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XIV.[/box-warning]
Collegati
[box-note]Nuova Direttiva Ascensori: Direttiva 2014/33/UE[/box-note]
Direttiva 97/23/CE PED
Direttiva 97/23/CE / Direttiva attrezzature a pressione PED
Direttiva Parlamento Europeo e Consiglio 29 maggio 1997, n. 97/23 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione.
GU L 191/1 del 09.07.1997
Attuata con il: D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 93 (GU n. 91 del 18 aprile 2000 - SO n. 62)
Abrogata e sostituita da: Nuova Direttiva PED 2014/68/UE
Collegati
[box-note]Decreto Legislativo N. 93 del 25 Febbraio 2000
Nuova Direttiva PED 2014/68/UE
Nuova Direttiva PED 2014/68/UE: file CEM
Decreto 93/2000 PED Coordinato 2016: Nuova Direttiva PED 2014/68/UE
D.Lgs 15 febbraio 2016, n. 26: Attuazione nuova Direttiva PED 2014/68/UE[/box-note]
KANde3-04-02
Nell'opinione pubblica viene talvolta destata impressione che le norme europee sulla sicurezza delle macchine non soddisfino le condizioni fissate dalla Commissione Europea nel mandato assegnato agli organismi europei di normazione, obbietta però che, tra il 1992 e il 2004, con 475 norme europee elaborate sulla base della direttiva macchine, solo circa 20 di esse sono state contestate. Il documento difende in particolare, dalle critiche della Francia, di cui ad allegato ZA nel quale viene indicato il rapporto esistente tra ciascuna norma e i requisiti essenziali della rispettiva direttiva. Viene inoltre spiegato che una maggiore dovizia di particolari, più che chiarire molti punti, causerebbe piuttosto una maggiore confusione e infine viene spiegato perchè i dubbi espressi a proposito della internazionalizzazione della normazione risultino ingiustificati.
Fonte KAN
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KANde3-04-02.pdf KAN |
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