RAPEX Report 04 del 29/01/2016 N.26 A11/0005/16 Francia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 04 del 29/01/2016
N.26 A12/0005/16 Francia
Approfondimento tecnico: Compressore
Il compressore della ALTIUM, Mod. 858640, è stato sottoposto alle procedure di ritiro dal mercato, richiamo e distruzione del prodotto, perché durante l’uso tendeva a surriscaldarsi troppo creando il rischio di ustione per gli utilizzatori.
Il prodotto non è risultato conforme alla Direttiva 2006/42/CE Macchine ed alla norma tecnica armonizzata EN 1012.
Il Requisito Essenziale di Sicurezza e Salute (RESS) 1.5.5, Allegato I Direttiva 2006/42/CE Macchine, stabilisce che:
Devono essere prese opportune disposizioni per evitare qualsiasi rischio di lesioni causate dal contatto o dalla vicinanza con parti della macchina o materiali a temperatura elevata o molto bassa.
Devono inoltre essere prese le disposizioni necessarie per evitare i rischi di proiezione di materiali molto caldi o molto freddi o per proteggere da tali rischi.
Secondo quanto riportato dalla Guida all’applicazione della direttiva “macchine 2006/42/CE - 2a edizione - giugno 2010, infatti, il contatto o la vicinanza con elementi della macchina o materiali a temperatura elevata utilizzati o prodotti dalla macchina possono causare disagio, dolore e ustioni.
Il contatto con parti o materiali molto freddi può causare intorpidimento o congelamento. La ripetuta esposizione al freddo può provocare un danno neurologico o vascolare.
Laddove possibile, il rischio dovuto al contatto o alla vicinanza con elementi della macchina o materiali utilizzati o prodotti dalla macchina a temperatura elevata o molto bassa deve essere ridotto evitando che la macchina raggiunga temperature pericolose. Nel caso non fosse possibile, si dovranno adottare le necessarie misure di protezione per evitare il contatto pericoloso o la vicinanza con i relativi settori, ubicandoli a una distanza sufficiente dalle posizioni normalmente raggiungibili dalle persone o applicando sulla macchina ripari o altre strutture dotate del necessario isolamento termico.
Il requisito di cui al secondo paragrafo del punto 1.5.5 è complementare al requisito definito dal punto 1.3.3 relativo al rischio di proiezione di oggetti. Laddove i ripari sono montati per proteggere contro la proiezioni di materiali caldi o molto freddi, questi devono essere progettati per resistere alle temperature cui sono soggetti.
RoHS 2 e marcatura CE. Impatto sul mondo dell'illuminazione
RoHS 2 e marcatura CE. Impatto sul mondo dell'illuminazione
Il 21 luglio 2011 è entrata in vigore la Direttiva 2011/65/EU, conosciuta anche come RoHS 2, che prescrive restrizioni dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La RoHS 2 ha sostituito la precedente 2002/95/EC, nota come RoHS, abrogata definitivamente il 3 gennaio 2013.
Rispetto alla precedente, la nuova Direttiva RoHS 2 introduce:
- obbligo di marcatura CE;
- redazione della dichiarazione di conformità;
- preparazione del fascicolo tecnico contenente tutta la documentazione atta a dimostrare la conformità dei singoli materiali omogenei che costituiscono il prodotto.
Alla luce delle principali novità introdotte dalla RoHS 2, l'Area Tecnica dell'Associazione ha elaborato la guida RoHS 2 e marcatura CE. Impatto sul mondo dell'illuminazione. La guida non è esaustiva di tutti i contenuti della Direttiva ma si focalizza sugli obblighi del costruttore, in particolare per quanto concerne la predisposizione della documentazione tecnica atta a dimostrare la conformità del prodotto alla Direttiva.
Scopo della guida è, quindi, illustrare un possibile approccio pratico che i produttori possono scegliere di adottare e implementare nelle loro catene di approvvigionamento dei componenti e sottounità, al fine di creare la documentazione tecnica richiesta dalla RoHS 2 relativa a ciascun modello di prodotto e produrne la relativa Dichiarazione di Conformità CE (DoC).
Assil
GUIDELINES for the management of the Rapid Information System RAPEX
GUIDELINES for the management of the Rapid Information System RAPEX
GUIDELINES for the management of the Rapid Information System ‘‘RAPEX’‘ established under Article 12 and of the notification procedure established under Article 11 of Directive 2001/95/EC (the General Product Safety Directive)
The Guidelines for the management of the Rapid Information System RAPEX, established under Article 12 and of the notification procedure established under Article 11 of Directive 2001/95/EC (the General Product Safety Directive) (the Guidelines) are adopted by the EFTA Surveillance Authority pursuant to Article 11 and Annex II, point 8, of the Act referred to at point 3h of Chapter XIX of Annex II to the Agreement on the European Economic Area, Directive 2001/95/CE of the European Parliament and of the Council of 3 December 2001 on general product safety (the GPSD), as adapted to the EEA Agreement by Protocol 1 there to.
In carrying out this task, the Authority is assisted by an advisory committee composed of the representatives of the EFTA States acting in accordance with the advisory procedure.
It follows from point 8 of Annex II to the GPSD that the EFTA Surveillance Authority shall prepare and regularly update, in accordance with the applicable advisory procedure, guidelines concerning the management of RAPEX by the EFTA Surveillance Authority and the EFTA States. Furthermore, Article 11(1) of the GPSD states that the guidelines drafted for the purpose of the RAPEX notification procedure should also regulate various aspects of the notification procedure established under Article 11 of the GPSD.
Therefore, the Guidelines regulate the operation and management of the RAPEX notification procedure established under Article 12 of the GPSD, as well as the notification procedure established under Article 11 of the GPSD.
The Guidelines form a self-standing document that governs the RAPEX notification procedure established under Article 12 of the GPSD. This procedure applies to preventive and restrictive measures taken in relation to consumer products posing a serious risk to the health and safety of consumers. However, the structure and content of the Guidelines allow them to be adapted, if appropriate, to include provisions relating to the notification procedure established under Article 22 of Regulation (EC) No 765/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 setting out the requirements for accreditation and market surveillance relating to the marketing of products and repealing Regulation (EEC) No 339/933.
EEA States, applicant countries, as well as third countries and international organisations which are granted access to RAPEX (on the conditions defined in Article 12(4) of the GPSD), participate in the system according to the rules provided for in the GPSD and the Guidelines.
EFTA Surveillance Authority
Rettifica Direttiva 2014/32/UE Strumenti di misura
Raccolta Linee Guida CIG Luglio 2015

Raccolta Linee Guida CIG Luglio 2015
Elenco delle Linee Guida CIG.
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Linee guida CIG (Nuova raccolta in elenco)[/box-warning]
Nr. 01 Compilazione della dichiarazione di conformità e degli allegati obbligatori per impianti a combustibili gassosi (2010)
Nr. 02 ATEX riguardanti la protezione contro le esplosioni nelle attività di installazione e/o sorveglianza di apparecchiature utilizzate nei sistemi di trasporto e distribuzione di gas combustibile (2006)
Nr. 04 La gestione delle emergenze da gas combustibile (Settembre 2011)
Nr. 05 La gestione degli incidenti da gas combustibile sull’impianto di distribuzione (2004) - Sostituita da Linea Guida CIG Nr 15
Nr. 06 La gestione degli incidenti da gas combustibile sull’impianto del cliente finale (2005) - Sostituita da Linea Guida CIG Nr 15
Nr. 07 Classificazione delle dispersioni di gas (Settembre 2011)
Nr. 08 Esecuzione delle ispezioni programmate della rete per gas con densità > 0,8 (2006) - Sostituita da Linea Guida CIG Nr 16
Nr. 09 Esecuzione delle ispezioni programmate della rete per gas con densità < 0,8 (2006) - Sostituita da Linea Guida CIG Nr 16
Nr. 10 L’esecuzione delle attività di pronto intervento gas (2012)
Nr. 11 Esecuzione degli accertamenti documentali della sicurezza degli impianti di utenza a gas ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ed il Sistema Idrico 6 febbraio 2014, 40/2014/R/gas (2014)
Nr. 12 - Mod. A/12 Mod. B/12 Attivazione o riattivazione dell’impianto del cliente finale (2015) NEW
Nr. 13 Per l’applicazione della normativa sismica nazionale alle attività di progettazione, costruzione e verifica dei sistemi di trasporto e distribuzione per gas combustibile (Novembre 2014)
Nr. 14 Sulla qualifica del personale addetto alla sorveglianza sulle apparecchiature degli impianti di trattamento e/o di regolazione della pressione e/o misura odorizzazione dei sistemi di distribuzione canalizzati del gas combustibile (Aprile 2009) - RITIRATA
Nr. 15 La gestione degli incidenti da gas combustibile (Settembre 2011)
Nr. 16 Esecuzione delle ispezioni programmate e localizzate delle dispersioni sulla rete di distribuzione per gas con densità < 0,8 e con densità > 0,8 (Settembre 2011)
Nr. 17 Le forniture di emergenza di gas naturale mediante carro bombolaio e/o veicolo cisterna (Marzo 2012)
Nr. 18 La gestione delle emergenze di servizio nei sistemi di trasporto del gas naturale (Dicembre 2014)
Nr. 19 La gestione delle emergenze di servizio nei sistemi di stoccaggio del gas naturale (Marzo 2015) NEW
CIG
Comitato Italiano Gas
Linee Guida CIG
Rev. 1.0 - 2015
Elaborazione Certifico S.r.l. Perugia
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Linee guida CIG (Nuova raccolta in elenco)[/box-warning]
Aggiornamenti
Raccolta Linee Guida CIG | Giugno 2018
Raccolta Linee Guida CIG | Maggio 2018
Raccolta Linee Guida CIG | Febbraio 2018
Raccolta Linee Guida CIG | Agosto 2017
Raccolta Linee Guida CIG | Marzo 2017
Raccolta Linee Guida CIG | Luglio 2016
Raccolta Linee Guida CIG | Luglio 2015
Raccolta Linee Guida CIG | Dicembre 2014
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Linee Guida CIG - Indice 07.2015.pdf Indice Luglio 2015 |
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Raccolta Linee Guida CIG Luglio 2015.pdf Aggiornamento Luglio 2015 |
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Decreto MIT n. 203 del 1° dicembre 2015
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203
Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone.
(GU n. 296 del 21 dicembre 2015)
________
Art. 1 (Norme tecniche)
1. Sono approvate le "Norme tecniche regolamentari in materia di revisioni periodiche di adeguamenti tecnici di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie slittinovie destinate al trasporto di persone", di cui all'Allegato tecnico A che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2 (Ambito di applicazione
1. Il decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1985, n. 26, non si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto agli impianti disciplinati dal presente regolamento.
2. Il presente decreto entra in vigore ii giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
...
Collegati
[box-note]Decreto 11 maggio 2017
D.D. n. 288 del 17 settembre 2014
Decreto 18 febbraio 2011
Decreto Dirigenziale n. 189 del 29 maggio 2019
La sezione legislazione "Impianti a fune trasporto persone"
Regolamento (UE) 2016/424: Impianti a fune[/box-note]
EN ISO 13849-1 / EN IEC 62061: Sicurezza funzionale INAIL

EN ISO 13849-1 / EN IEC 62061 - INAIL
Sicurezza funzionale dei sistemi di controllo delle macchine: requisiti ed evoluzione della normativa
Lo sviluppo tecnologico ha condotto ad utilizzare componenti elettrici, elettronici ed elettronici programmabili per la realizzazione dei sistemi di controllo delle macchine.
Accanto alle normali funzioni, tali sistemi realizzano anche le funzioni di sicurezza.
Ciò, a livello normativo, ha spinto all'esecuzione di studi ed analisi per approfondire i rischi connessi con la realizzazione pratica di funzioni di sicurezza, per mezzo di sistemi intrinsecamente più difficili da gestire degli usuali sistemi a logica cablata, in quanto dotati di un numero esponenzialmente più grande di stati possibili.
Gli studi e le analisi sono serviti da base per la pubblicazione di una serie di norme tecniche relative alla valutazione e gestione del rischio connesso con l’utilizzo di funzioni di sicurezza realizzate con tecnologie elettriche, elettroniche ed elettroniche programmabili.
Una volta disponibili le norme, i fabbricanti e gli assemblatori di macchine hanno cominciato ad utilizzarle, chi più e chi meno. Anche perché, dopo un primo entusiasmo dovuto alla pubblicazione di una norma non troppo onerosa (EN 954-1), vi è stata una sorta di rallentamento dovuto alla pubblicazione di due norme evidentemente più onerose (EN ISO 13849-1 e EN IEC 62061) e con un campo di applicazione un po’ sovrapposto, cosa che ha creato nei costruttori anche il dilemma della scelta.
Capitolo 1 - Affidabilità
La determinazione del Tempo Medio tra due Guasti Pericolosi
Capitolo 2 - Panorama normativo
Le Architetture designate della norma EN IEC 62061
Le Categorie della norma EN ISO 13849-1
Il B10 per i componenti pneumatici, meccanici ed elettromeccanici
I dati sui tassi di guasto
I valori di tasso di guasto determinati secondo lo standard SN 29500
Capitolo 3 - I PLC nei sistemi di controllo
Funzionamento di un PLC
Architettura di un PLC
Differenze tra PLC per applicazioni standard e PLC fail-safe
Il software
Capitolo 4 - I bus di comunicazione
I sistemi PROFIBUS
Tipologie di dispositivi nelle reti PROFIBUS
Caratteristiche principali di PROFIBUS-DP
I sistemi AS-Interface
Campo di impiego e struttura di una rete AS-Interface
Tipologie di interconnessione
Capitolo 5 - Indagine sull’adozione delle norme per i sistemi di controllo delle macchine nel panorama produttivo nazionale
Contesto aziendale
Adozione di norme per i sistemi di controllo
Tipologia di organizzazione
Reperimento di informazioni
Prestazioni
Motivi della mancata adozione
Conclusioni
Bibliografia
INAIL 2013
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Sicurezza funzionale macchine INAIL.pdf INAIL |
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Comparative Study on Pressure Equipment Standards
Comparative Study on Pressure Equipment Standards – European harmonised standard for unfired pressure vessels (EN 13445)
This study comparing the total costs of pressure equipment designed using the European harmonised standard for unfired pressure vessels (EN 13445) with the American Society of Mechanical Engineers Boiler & Pressure Vessel (ASME Section VIII) code has underlined the economic viability of the European standard.
Starting from May 30th, 2002, the European Union Pressure Equipment Directive (PED, 97/23/EC) is mandatory throughout the EU, thereby replacing existing national legislation in this area.
A reference, but not mandatory, way of demonstrating conformity to the Essential Safety Requirements of the PED is to use the new European harmonised standard EN 13445 (Unfired Pressure Vessels).
This was prepared by CEN TC54 and was cited in the EC Official Journal in 2002.
In industry it is recognised that the harmonised standard related to a new approach directive does give the manufacturer the advantage of the presumption of conformity to the Essential Safety Requirements of the directive itself, but to be accepted and applied, it must also bring economic and/or technical advantages.
This study compares the economic and non-economic implications arising from the application of (a) EN 134451 and, (b) the ASME Boiler & Pressure Vessel Code2 plus major related codes when appropriate (TEMA3, WRC Bulletins4), for the design, manufacture, inspection and acceptance testing of 9 benchmark examples of unfired pressure vessels.
The consortium which carried out the study consisted of TUV Austria (the Pressure Equipment Division of which is a Notified Body appointed by the Austrian Government for the certification of pressure equipment in accordance with the PED), and of Consorzio Europeo di Certificazione (CEC), which likewise is a Notified Body appointed by the Italian Government in accordance with the PED.
The detailed design of the benchmark examples was performed by the consortium.
To evaluate the economic factors concerning individual and/or serial production of the benchmark vessels, pressure equipment manufacturers from Italy, France, Germany and Austria took part as subcontractors.
European Commission
DG Enterprise
Contract N° FIF.20030114 Contractors: TÜV Austria (Austria), CEC (Italy) July 2004
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comparative study summary 07 2004 en.pdf European Commission 07 2004 |
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RAPEX Report 01 del 08/01/2016 N.10 A12/1749/16 Bulgaria

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 01 del 08/01/2016
N.10 A12/1749/16 Bulgaria
Approfondimento: Accendino
Il prodotto “accendino”, Mod. OTL-193, marca “WORKER”, è stato sottoposto al ritiro obbligatorio dal mercato perché non conforme alla Decisione 2006/502/CE della Commissione Europea ed alla norma tecnica EN 13869.
L’accendino ha la forma di un telecomando di una macchina e nasconde un coltello. La sua forma può essere attraente per i bambini che, giocando con l’oggetto, possono causare un incendio.
La Decisione 2006/502/CE è dell’11 Maggio 2006 ed, all’art.2, stabilisce che:
1. Gli Stati membri assicurano che esclusivamente accendini sicuri per i bambini vengano immessi sul mercato a decorrere da dieci mesi dalla data di notifica della presente decisione.
2. A decorrere dalla stessa data di cui al precedente paragrafo 1, gli Stati membri proibiscono l’immissione sul mercato di accendini fantasia.
Per accendino fantasia si intende qualsiasi tipo di accendino che rientri nella definizione di cui al punto 3.2 della norma europea EN 13869:2002.
Considerando (15) Decisione Decisione 2006/502/CE
Andrebbero vietati tutti gli accendini che assomigliano in qualche modo ad altri oggetti che risaputamente attirano l’attenzione dei bambini o sono destinati al loro uso. In questi rientrano, ma l’elenco non è esaustivo, gli accendini la cui forma ricorda personaggi dei cartoni animati, giocattoli, armi, orologi, telefoni, strumenti musicali, veicoli, corpi umani o parti del corpo umano, animali, alimenti o bevande oppure che producono musica, luci lampeggianti o presentano oggetti in movimento o altri effetti di svago, di solito denominati «accendini fantasia», che comportano un rischio elevato di uso improprio da parte dei bambini.
La Decisione 2006/502/CE è stata adottata in conformità alle disposizioni dell’articolo 13 della Direttiva 2001/95/CE che limita la validità della decisione stessa ad un periodo non superiore ad un anno, ma ne consente la conferma per ulteriori periodi, ciascuno dei quali non può superare un anno.
La validità della decisione 2006/502/CE è stata prorogata di anno in anno: la prima volta con la decisione 2007/231/CE della Commissione fino all'11 maggio 2008, la seconda con la decisione 2008/322/CE della Commissione fino all'11 maggio 2009, la terza con la decisione 2009/298/CE della Commissione fino all'11 maggio 2010, la quarta con la decisione 2010/157/UE della Commissione fino all'11 maggio 2011, la quinta con la decisione 2011/176/UE della Commissione fino all'11 maggio 2012, la sesta con la decisione di esecuzione 2012/53/UE della Commissione fino all'11 maggio 2013, la settima con la decisione di esecuzione 2013/113/UE della Commissione fino all'11 maggio 2014, l'ottava con la decisione di esecuzione 2014/61/UE della Commissione fino all'11 maggio 2015, la nona con la decisione di esecuzione 2015/249/UE della Commissione fino all’11 maggio 2016.
Le proroghe sono dovute al fatto che vengono tuttora immessi sul mercato accendini che non sono a prova di bambino.
La Commissione richiede agli Stati Membri di rafforzare le attività di sorveglianza con campionamenti mirati e misure restrittive efficaci, che riducano ulteriormente la commercializzazione di accendini fantasia.
Dichiarazione di Conformita' UE ATEX Prodotti 2016
Dichiarazione di Conformità UE - Direttiva ATEX Prodotti
Modello di Dichiarazione di Conformità UE ATEX Prodotti
Rev. 2.0 2017
Direttiva 2014/34/UE - ATEX Prodotti
Direttiva 2014/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione)
Campo di applicazione
Articolo 1
1. La presente direttiva si applica ai seguenti prodotti («prodotti»):
a) apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
b) dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione destinati a essere utilizzati al di fuori di atmosfere potenzialmente esplosive ma necessari o utili per il funzionamento sicuro degli apparecchi e sistemi di protezione, rispetto ai rischi di esplosione;
c) componenti destinati ad essere inseriti negli apparecchi e sistemi di protezione di cui alla lettera a).
2. La presente direttiva non si applica a:
a) apparecchiature mediche destinate a impieghi in ambiente medico;
b) apparecchi e sistemi di protezione, quando il pericolo di esplosione è dovuto esclusivamente alla presenza di materie esplosive o di materie chimiche instabili;
c) apparecchi destinati a impieghi in ambienti domestici e non commerciali, nei quali un’atmosfera potenzialmente esplosiva può essere provocata solo raramente e unicamente in conseguenza di una fuga accidentale di gas;
d) attrezzature di protezione individuale, oggetto della direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (1);
e) navi marittime e unità mobili offshore, nonché le attrezzature utilizzate a bordo di dette navi o unità;
f) mezzi di trasporto, vale a dire veicoli e loro rimorchi destinati unicamente al trasporto di persone per via aerea oppure su reti stradali, ferroviarie o di navigazione e mezzi di trasporto, nella misura in cui sono concepiti per trasportare merci per via aerea o su reti pubbliche stradali o ferroviarie o di navigazione. I veicoli destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, non sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva;
g) i prodotti contemplati dall’articolo 346, paragrafo 1, lettera b) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
ALLEGATO III
MODULO B: ESAME UE DEL TIPO
5. Marcatura CE, dichiarazione di conformità UE e attestato di conformità
5.1. A ogni singolo prodotto diverso da un componente e conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e rispondente ai requisiti della presente direttiva ad esso applicabili, il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell’organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d’identificazione di quest’ultimo.
5.2. Il fabbricante deve compilare una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun modello di prodotto diverso da un componente e deve tenerla a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto diverso da un componente è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE deve identificare tale modello di prodotto per cui è stata compilata. Una copia della dichiarazione di conformità UE deve accompagnare ogni prodotto diverso da un componente.
5.3. Il fabbricante deve compilare un attestato di conformità per ciascun modello di componente e deve tenerlo a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il componente è stato immesso sul mercato. L’attestato di conformità deve identificare il modello di componente per cui è stato compilato. Una copia dell’attestato di conformità deve accompagnare ogni componente.
6. Il fabbricante deve tenere a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato:
a) la documentazione di cui al punto 3.1;
b) le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione;
c) le decisioni e le relazioni dell’organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.
7. Ciascun organismo notificato informa la propria autorità di notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tale autorità l’elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate. Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese, ritirate o altrimenti sottoposte a restrizioni e, su richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate.
8. Rappresentante autorizzato Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.
ALLEGATO IV
MODULO D: CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DELLA QUALITÀ DEL PROCESSO DI PRODUZIONE
5. Marcatura CE, dichiarazione di conformità UE e attestato di conformità
5.1. A ogni singolo prodotto diverso da un componente e conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e rispondente ai requisiti della presente direttiva ad esso applicabili, il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell’organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d’identificazione di quest’ultimo.
5.2. Il fabbricante deve compilare una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun modello di prodotto diverso da un componente e deve tenerla a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto diverso da un componente è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE deve identificare tale modello di prodotto per cui è stata compilata. Una copia della dichiarazione di conformità UE deve accompagnare ogni prodotto diverso da un componente.
5.3. Il fabbricante deve compilare un attestato di conformità per ciascun modello di componente e deve tenerlo a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il componente è stato immesso sul mercato. L’attestato di conformità deve identificare il modello di componente per cui è stato compilato. Una copia dell’attestato di conformità deve accompagnare ogni componente.
6. Il fabbricante deve tenere a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato:
a) la documentazione di cui al punto 3.1;
b) le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione;
c) le decisioni e le relazioni dell’organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.
7. Ciascun organismo notificato informa la propria autorità di notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tale autorità l’elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate. Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese, ritirate o altrimenti sottoposte a restrizioni e, su richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate
8. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.
ALLEGATO V
MODULO F: CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA VERIFICA DEL PRODOTTO
5. Marcatura CE, dichiarazione di conformità UE e attestato di conformità
5.1. A ogni singolo prodotto diverso da un componente e conforme al tipo omologato descritto nel certificato di esame UE del tipo e rispondente ai requisiti della presente direttiva ad esso applicabili, il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell’organismo notificato di cui al punto 3, il numero d’identificazione di quest’ultimo.
5.2. Il fabbricante deve compilare una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun modello di prodotto diverso da un componente e deve tenerla a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto diverso da un componente è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE deve identificare tale modello di prodotto per cui è stata compilata. Una copia della dichiarazione di conformità UE deve accompagnare ogni prodotto diverso da un componente. Previo accordo dell’organismo notificato di cui al punto 3, e sotto la sua responsabilità, il fabbricante può inoltre apporre il numero d’identificazione di tale organismo ai prodotti diversi dai componenti.
5.3. Il fabbricante deve compilare un attestato di conformità per ciascun modello di componente e deve tenerlo a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il componente è stato immesso sul mercato. L’attestato di conformità deve identificare il modello di componente per cui è stato compilato. Una copia dell’attestato di conformità deve accompagnare ogni componente.
6. Previo accordo dell’organismo notificato, e sotto la sua responsabilità, il fabbricante può apporre ai prodotti il numero d’identificazione di tale organismo nel corso del processo di fabbricazione.
7. Rappresentante autorizzato Gli obblighi spettanti al fabbricante possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato. Un rappresentante autorizzato non può adempiere agli obblighi di cui al punto 2 incombenti sul fabbricante.
ALLEGATO VI
MODULO C1: CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE UNITO A PROVE DEL PRODOTTO SOTTO CONTROLLO UFFICIALE
4. Marcatura CE, dichiarazione di conformità UE e attestato di conformità
4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE a ogni singolo prodotto diverso da un componente, conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e rispondente ai requisiti della presente direttiva ad esso applicabili.
4.2. Il fabbricante deve compilare una dichiarazione scritta di conformità UE per un modello del prodotto diverso da un componente e deve tenerla a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto diverso da un componente è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE deve identificare tale modello di prodotto per cui è stata compilata. Una copia della dichiarazione di conformità UE deve accompagnare ogni prodotto diverso da un componente.
4.3. Il fabbricante deve compilare un attestato di conformità per ciascun modello di componente e deve tenerlo a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il componente è stato immesso sul mercato. L’attestato di conformità deve identificare il modello di componente per cui è stato compilato. Una copia dell’attestato di conformità deve accompagnare ogni componente.
5. Rappresentante autorizzato Gli obblighi del fabbricante di cui al punto 4 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.
ALLEGATO VII
MODULO E: CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DELLA QUALITÀ DEL PRODOTTO
5. Marcatura CE, dichiarazione di conformità UE e attestato di conformità
5.1. A ogni singolo prodotto diverso da un componente, conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e rispondente ai requisiti della presente direttiva ad esso applicabili, il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell’organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d’identificazione di quest’ultimo.
5.2. Il fabbricante deve compilare una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun modello di prodotto diverso da un componente e deve tenerla a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto diverso da un componente è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE deve identificare tale modello di prodotto per cui è stata compilata. Una copia della dichiarazione di conformità UE deve accompagnare ogni prodotto diverso da un componente.
5.3. Il fabbricante deve compilare un attestato di conformità per ciascun modello di componente e deve tenerlo a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il componente è stato immesso sul mercato. L’attestato di conformità deve identificare il modello di componente per cui è stato compilato. Una copia dell’attestato di conformità deve accompagnare ogni componente.
6. Il fabbricante deve tenere a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato:
a) la documentazione di cui al punto 3.1;
b) le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione;
c) le decisioni e le relazioni dell’organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.
7. Ciascun organismo notificato informa la propria autorità di notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tale autorità l’elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate. Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate.
8. Rappresentante autorizzato Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.
ALLEGATO VIII
MODULO A: CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE
4. Marcatura CE, dichiarazione di conformità UE e attestato di conformità
4.1. Il fabbricante deve apporre la marcatura CE a ogni singolo prodotto, diverso da un componente, che soddisfa i requisiti applicabili della presente direttiva.
4.2. Il fabbricante deve compilare una dichiarazione scritta di conformità UE per un modello del prodotto diverso da un componente che, insieme alla documentazione tecnica, deve tenere a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto diverso da un componente è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE deve identificare tale modello di prodotto per cui è stata compilata. Una copia della dichiarazione di conformità UE deve accompagnare ogni prodotto diverso da un componente.
4.3. Il fabbricante deve compilare un attestato di conformità per ogni modello di componente che, insieme alla documentazione tecnica, deve tenere a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il componente è stato immesso sul mercato. L’attestato di conformità deve identificare il componente per cui è stato compilato. Una copia dell’attestato di conformità deve accompagnare ogni componente.
5. Rappresentante autorizzato Gli obblighi del fabbricante di cui al punto 4 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.
ALLEGATO IX
MODULO G: CONFORMITÀ BASATA SULLA VERIFICA DELL’UNITÀ
5. Marcatura CE, dichiarazione di conformità UE e attestato di conformità
5.1. A ogni singolo prodotto, diverso da un componente, e conforme ai requisiti della presente direttiva ad esso applicabili, il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell’organismo notificato di cui al punto 4, il numero d’identificazione di quest’ultimo.
5.2. Il fabbricante deve compilare una dichiarazione scritta di conformità UE che tiene a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto diverso da un componente è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE deve identificare tale modello di prodotto per cui è stata compilata. Una copia della dichiarazione di conformità UE deve accompagnare ogni prodotto diverso da un componente.
5.3. Il fabbricante deve compilare un attestato scritto di conformità che tiene a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il componente è stato immesso sul mercato. L’attestato di conformità deve identificare il componente per cui è stato compilato. Una copia dell’attestato di conformità deve accompagnare ogni componente.
6. Rappresentante autorizzato Gli obblighi del fabbricante di cui ai punti 2.2 e 5 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.
Allegato X
Dichiarazione di conformità UE (N. XXXX)(*)
1. Modello di prodotto/prodotto (numero di prodotto, tipo, lotto o serie):
2. Nome e indirizzo del fabbricante e, se del caso, del suo rappresentante autorizzato:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del prodotto che ne consenta la tracciabilità; se necessario per l’identificazione del prodotto è possibile includere un’immagine):
5. L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione:
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:
7. Se del caso, l’organismo notificato … (denominazione, numero) … ha effettuato (descrizione dell’intervento) … e rilasciato il certificato:
8. Informazioni aggiuntive: Firmato a nome e per conto di:
(luogo e data del rilascio): (nome, funzione) (firma):
(*) L’assegnazione di un numero, da parte del fabbricante, alla dichiarazione di conformità è opzionale.
Elaborato Certifico S.r.l.
Rev. 1.0 2016 (Nuova Direttiva in vigore dal 30 Marzo 2014 con applicazione definitiva il 20 Aprile 2016)
Rev. 2.0 2017 (Inserimento campo immagini | foto)
Nuova Direttiva ATEX Prodotti 2014/34/UE
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Dichiarazione di conformità UE ATEX - Rev. 2.0 2017.doc Certifico Srl - Rev. 2.0 2017 |
46 kB | 196 | |
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Dichiarazione di conformità UE ATEX - Rev. 1.0 2016.pdf Certifico Srl - Rev. 1.0 2016 |
287 kB | 182 | |
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Dichiarazione di conformità UE ATEX - Rev. 1.0 2016.doc Certifico Srl - Rev. 1.0 2016 |
38 kB | 101 |
Dichiarazione di Conformita' UE Apparecchi elettrici BT/EMC 2016
Dichiarazione di Conformità UE - BT / EMC / RoHS
Modello di Dichiarazione di Conformità UE Apparecchi elettrici
Rev. 3.0 2019 | Nell'Ed. 3.0 2019 è aggiunta la DC alla RoHS in relazione all'Open scope.
[box-warning]Applicabiltà Direttiva 2011/65/UE - RoHS e Modello da utilizzare
Verificare dalle indicazioni presenti nel modello allegato (o da modello specifico RoHS) e se:
- la Direttiva RoHS è applicabile;
- il template di pag. 1 può essere conforme in funzione del tipo di AEE (altrimenti utilizzare modello specifico).[/box-warning]
Direttiva 2014/35/UE - BT
Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
Campo di applicazione
La presente direttiva si applica al materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1000 V in corrente alternata e fra 75 e 1500 V in corrente continua, fatta eccezione per i materiali e per i fenomeni di cui all’allegato II.
Allegato III (MODULO A Controllo interno della produzione)
4. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE
4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE su ogni singolo materiale elettrico conforme alle prescrizioni applicabili della presente direttiva.
4.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ogni modello del prodotto che, insieme alla documentazione tecnica, tiene a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per dieci anni dalla data in cui il materiale elettrico è stato immesso sul mercato.
La dichiarazione di conformità UE identifica il materiale elettrico per cui è stata compilata.
Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato su richiesta. 5. Rappresentante autorizzato Gli obblighi del fabbricante previsti al punto 4 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.
5. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi del fabbricante previsti al punto 4 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.
Allegato IV
Dichiarazione di conformità UE (N. XXXX)(*)
1. Modello di prodotto/prodotto (numero di prodotto, tipo, lotto o serie):
2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del materiale elettrico che ne consenta la rintracciabilità; può comprendere un’immagine a colori di chiarezza sufficiente se necessario per l’identificazione del materiale elettrico):
5. L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione:
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:
7. Informazioni supplementari:
Firmato a nome e per conto di:
(luogo e data del rilascio):
(nome, funzione)
(firma):
(*) L’assegnazione di un numero, da parte del fabbricante, alla dichiarazione di conformità è opzionale.
Direttiva 2014/30/UE - EMC
Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.
Campo di applicazione
1) «apparecchiatura»: ogni apparecchio o impianto fisso;
2) «apparecchio»: ogni dispositivo finito, o combinazione di dispositivi finiti, messo a disposizione sul mercato come unità funzionale indipendente, destinato all’utilizzatore finale e in grado di generare perturbazioni elettromagnetiche, o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni;
3) «impianto fisso»: una combinazione particolare di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati, installati e destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito;
Allegato II (MODULO A Controllo interno della produzione)
5. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE
5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE a ogni singolo apparecchio conforme alle prescrizioni della presente direttiva ad esso applicabili.
5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per un modello dell’apparecchio e la tiene a disposizione delle autorità nazionali, insieme alla documentazione tecnica, per dieci anni dalla data in cui l’apparecchio è stato immesso sul mercato.
La dichiarazione di conformità UE identifica l’apparecchio per cui è stata compilata. Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
6. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi del fabbricante previsti al punto 5 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.
Allegato IV
Dichiarazione di conformità UE (N. XXXX) (*)
1. Modello di apparecchio/Prodotto (numero di prodotto, tipo, lotto o serie):
2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell’apparecchio che ne consenta la rintracciabilità; può comprendere un’immagine a colori di chiarezza sufficiente laddove necessario per l’identificazione dell’apparecchio):
5. L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione:
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate, compresa la data delle norme, o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità, compresa la data delle specifiche:
7. Se del caso, l’organismo notificato … (denominazione, numero) ha effettuato … (descrizione dell’intervento) e rilasciato il certificato:
8. Informazioni supplementari:
Firmato a nome e per conto di:
(luogo e data del rilascio):
(nome, funzione)
(firma):
(*) L’assegnazione di un numero, da parte del fabbricante, alla dichiarazione di conformità è opzionale.
[box-note]Direttiva 2011/65/UE - RoHS
Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS III)
Verificare da modello specifico e dalle indicazioni seguenti se:
- la Direttiva RoHS è applicabile
- il template di pag. 1 può essere conforme in funzione del tipo di AEE (altrimenti utilizzare modello specifico)
Articolo 2 Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica, fatto salvo il par. 2, alle AEE che rientrano nelle categorie dell’allegato I.
Articolo 3 Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) «apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «AEE», le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di tali correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua; 2) ai fini del punto 1, «che dipendono», in relazione alle AEE, indica il fatto che le apparecchiature necessitano di correnti elettriche o di campi elettromagnetici per espletare almeno una delle funzioni previste;
…
Allegato I Categorie di AEE disciplinate dalla presente direttiva
- Grandi elettrodomestici
- Piccoli elettrodomestici
- Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
- Apparecchiature di consumo
- Apparecchiature di illuminazione
- Strumenti elettrici ed elettronici
- Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport
- Dispositivi medici
- Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali
- Distributori automatici
- Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate (open scope dal 22 luglio 2019)
Articolo 13 Dichiarazione UE di conformità
1. La dichiarazione UE di conformità attesta che è stata dimostrata la conformità ai requisiti di cui all’art. 4.
2. La dichiarazione UE di conformità ha la struttura tipo e contiene gli elementi indicati nell’allegato VI ed è aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto è immesso o messo a disposizione. Nei casi in cui altre normative applicabili dell’Unione richiedono l’applicazione di una procedura di valutazione della conformità che sia almeno altrettanto rigorosa, la conformità alle prescrizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva può essere dimostrata nel contesto di tale procedura. Può essere redatta una documentazione tecnica unica.
3. Con la dichiarazione UE di conformità il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dell’AEE alla presente direttiva.
ALLEGATO II
Sostanze con restrizioni d’uso di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei
Piombo (0,1 %)
Mercurio (0,1 %)
Cadmio (0,01 %)
Cromo esavalente (0,1 %)
Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)
Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %)
Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863 | ROHS III*
Benzilbutilftalato (BBP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva Delegata delegata (UE) 2015/863 | ROHS III*
Dibutilftalato (DBP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863 | ROHS III*
Diisobutilftalato (DIBP) (0,1%) | New RoHS III | Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863 | ROHS III*
*Dal 22 luglio 2019
Allegato IV
Dichiarazione UE di conformità (N. XXXX)
1. N. … (identificazione unica dell’AEE):
2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante (o dell’installatore):
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell’AEE che ne consenta la rintracciabilità. Essa può comprendere una fotografia, ove opportuno):
5. L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (*).
6. Ove applicabile, i riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o i riferimenti alle specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:
7. Ulteriori informazioni:
Firmato in vece e per conto di:
(luogo e data del rilascio):
(nome e cognome, funzione) (firma):
(*) GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88
Nota: Le numerazioni non fanno riferimento al modello di pag. 1 ma a quanto riportato nella Direttiva RoHS [/box-note]
Nota: E’ possibile che una apparecchiatura elettrica sia soggetta anche ad altre Direttive (es. RED, ecc), verificare applicabilità.
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
3.0 | 2019 | Aggiunta Direttiva RoHS al Modello (vedi note) |
Certifico Srl |
2.0 | 2017 | Aggiunto campo foto | Certifico Srl |
1.0 | 2017 | - Nuova Direttiva BT in vigore dal 30 Marzo 2014 con applicazione dal 20 Aprile 2016 - Nuova Direttiva EMC in vigore dal 18 Marzo 2014 con applicazione dal 20 Aprile 2016 |
Certifico Srl |
Elaborato Certifico S.r.l.
©Copia Autorizzata Abbonati
Collegati
[box-note]Le nuove Dichiarazioni di Conformità UE 2014/2016: i Modelli per tipologie di Prodotto
Nuova Direttiva Bassa tensione 2014/35/UE
Nuova Direttiva EMC 2014/30/UE
Direttiva 2011/65/UE RoHS[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Dichiarazione UE conformità BT EMC RoHS - Rev. 3.0 2019.docx Modello Rev. 3.0. 2019 |
40 kB | 219 | |
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Dichiarazione UE conformità BT EMC RoHS - Rev. 3.0 2019.pdf Modello Rev. 3.0. 2019 |
145 kB | 144 | |
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Dichiarazione UE conformità BT EMC - Rev. 2.0 2017.doc Modello Rev. 2.0. 2017 |
49 kB | 205 | |
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Dichiarazioni di Conformita' EMC Direttiva UE 2014-30-UE Estratto.pdf Estratto Direttiva Allegato IV |
37 kB | 269 | |
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Dichiarazioni di Conformita' BT Direttiva UE 2014-35-UE Estratto.pdf Estratto Direttiva Allegato IV |
28 kB | 303 | |
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Dichiarazione UE conformità BT EMC - Rev. 1.0 2016.doc Modello Rev. 1.0 2016 |
48 kB | 274 |
Dichiarazione di Conformita' UE BT/EMC Equipaggiamenti elettrici 2016
Dichiarazione di Conformita' UE
Modello di Dichiarazione CE di Conformità di un Equipaggiamento elettrico di bordo macchina comprensivo di Quadro elettrico.
Rev. 3.0 2016
Direttiva 2014/35/UE - BT
Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
Campo di applicazione
La presente direttiva si applica al materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1000 V in corrente alternata e fra 75 e 1500 V in corrente continua, fatta eccezione per i materiali e per i fenomeni di cui all’allegato II.
ALLEGATO III (MODULO A Controllo interno della produzione)
4. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE
4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE su ogni singolo materiale elettrico conforme alle prescrizioni applicabili della presente direttiva.
4.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ogni modello del prodotto che, insieme alla documentazione tecnica, tiene a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per dieci anni dalla data in cui il materiale elettrico è stato immesso sul mercato.
La dichiarazione di conformità UE identifica il materiale elettrico per cui è stata compilata.
Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato su richiesta. 5. Rappresentante autorizzato Gli obblighi del fabbricante previsti al punto 4 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.
5. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi del fabbricante previsti al punto 4 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.
Allegato IV
Dichiarazione di conformità UE (N. XXXX)
1. Modello di prodotto/prodotto (numero di prodotto, tipo, lotto o serie):
2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del materiale elettrico che ne consenta la rintracciabilità; può comprendere un’immagine a colori di chiarezza sufficiente se necessario per l’identificazione del materiale elettrico):
5. L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione:
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:
7. Informazioni supplementari:
Firmato a nome e per conto di:
(luogo e data del rilascio):
(nome, funzione)
(firma):
Direttiva 2014/30/UE - EMC
Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.
Campo di applicazione
1) «apparecchiatura»: ogni apparecchio o impianto fisso;
2) «apparecchio»: ogni dispositivo finito, o combinazione di dispositivi finiti, messo a disposizione sul mercato come unità funzionale indipendente, destinato all’utilizzatore finale e in grado di generare perturbazioni elettromagnetiche, o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni;
3) «impianto fisso»: una combinazione particolare di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati, installati e destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito;
Allegato II (MODULO A Controllo interno della produzione)
5. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE
5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE a ogni singolo apparecchio conforme alle prescrizioni della presente direttiva ad esso applicabili.
5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per un modello dell’apparecchio e la tiene a disposizione delle autorità nazionali, insieme alla documentazione tecnica, per dieci anni dalla data in cui l’apparecchio è stato immesso sul mercato.
La dichiarazione di conformità UE identifica l’apparecchio per cui è stata compilata. Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
6. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi del fabbricante previsti al punto 5 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.
Allegato IV
Dichiarazione di conformità UE (N. XXXX)
1. Modello di apparecchio/Prodotto (numero di prodotto, tipo, lotto o serie):
2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell’apparecchio che ne consenta la rintracciabilità; può comprendere un’immagine a colori di chiarezza sufficiente laddove necessario per l’identificazione dell’apparecchio):
5. L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione:
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate, compresa la data delle norme, o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità, compresa la data delle specifiche:
7. Se del caso, l’organismo notificato … (denominazione, numero) ha effettuato … (descrizione dell’intervento) e rilasciato il certificato:
8. Informazioni supplementari:
Firmato a nome e per conto di:
(luogo e data del rilascio):
(nome, funzione)
(firma):
Elaborato Certifico S.r.l.
Rev. 3.0 2016 (Nuove Direttive in vigore dal 18 Aprile 2014)
Rev. 2.0 2015
Rev. 1.0 2015
Nuova Direttiva Bassa tensione 2014/35/UE
Nuova Direttiva EMC 2014/30/UE
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Dichiarazione conformità UE Equipaggiamento Elettrico - Rev. 3.0 2016.doc Rev. 3.0 2016 |
55 kB | 183 | |
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Dichiarazione CE conformità Equipaggiamento Elettrico - Rev. 2.0 2015.doc Rev. 2.0 2015 |
55 kB | 151 | |
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Dichiarazione CE conformità Equipaggiamento Elettrico - Rev. 1.0 2015.doc Rev. 1.0 2013 |
38 kB | 71 |
Recommendation for Use' (RfU) sheets Machinery Directive
Recommendation for Use' (RfU) sheets MAchinery DIrective
The following "Recommendation for Use" sheets reflect the common position of the Notified Bodies in the Machinery Sector. They have been endorsed by the Machinery Working Group. Their purpose is to assist Notified Bodies in their tasks of conformity assessment of machinery, mainly for the EC type-examination procedure, in accordance with the terms of the Machinery Directive.
All stakeholders involved in the implementation of the Directive should be aware of the existence of this information:
Horizontal RfU sheets are prefixed by 00 and apply to all types of machinery listed in Annex IV of the Machinery Directive:
Horizontal RfUs (September 2015)
Vertical RfU sheets apply more specifically to a particular category of machinery listed in Annex IV, e.g. sheets prefixed by 01 deal with woodworking machinery.
They are issued by Vertical Group No 1 of the Coordination of Notified Bodies;
Vertical RfUs (November 2015)
Regolamenti (UE) 2015/1428
Regolamenti (UE) 2015/1428
Regolamenti (UE) 2015/1428 della Commissione del 25 agosto 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico e il regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 224, 27.8.2015
Il Regolamento (UE) 1428/2015, emendamento della Direttiva Ecodesign approvato dal Comitato Regolatore lo scorso 17 aprile 2015, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 27 agosto 2015 ed entrerà in vigore il 27 febbraio 2016 (6 mesi dopo la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale).
L’emendamento introduce una serie di modifiche al:
- Regolamento (CE) 244/2009 (lampade non direzionali per illuminazione domestica),
- Regolamento (CE) 245/2009 (requisiti di EcoDesign per le lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, per lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade)
- Regolamento (UE) 1194/2012 (requisiti di progettazione ecocompatibile per le lampade direzionali, lampade LED e relative apparecchiature) soprattutto volte ad allinearlo per quanto possibile alla versione aggiornata del Regolamento (CE) 244/2009.
Regolamento (UE) N. 1016/2010
Regolamento (UE) N. 1016/2010
Regolamento (UE) N. 1016/2010 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 2010 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico.
(GU L 293/31 11.11.2010)
Abrogato da: Regolamento (UE) 2019/2022
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2019/2022 [/box-note]
Regolamento (UE) N. 206/2012
Regolamento (UE) 2015/1189
Regolamento (UE) 2015/1185
Regolamento (UE) 2015/1185
Regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione del 24 aprile 2015 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido.
(GU L 193 del 21.7.2015)
_______
Articolo 8 (Disposizioni transitorie)
Fino al 1° gennaio 2022 gli Stati membri possono consentire la commercializzazione e la messa in servizio degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido conformi alle disposizioni nazionali in vigore in materia di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente e in materia di emissioni di particolato, di composti gassosi organici, di monossido di carbonio e di ossidi di azoto
_______
Modificato da:
M1 - Regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 346 51 20.12.2016)
Rettificato da:
Rettifica del regolamento (UE) 2015/1185 | 16.06.2022
Collegati
[box-note]Direttiva 2009/125/CE - ERP
Regolamento (UE) 2016/2282[/box-note]
Modifica sostanziale di macchine - KAN
Con la revisione il documento − che aiuta a stabilire in quali casi una modifica sia da considerarsi sostanziale − è stato adeguato alla nuova legge sulla sicurezza dei prodotti (Produktsicherheitsgesetz o ProdSG) e alle più recenti nozioni in materia di valutazione del rischio.
Sulla scia dell'inserimento, all'interno della ProdSG, delle definizioni di "messa a disposizione sul mercato" e "immissione sul mercato" riprese dal regolamento (CE) n. 765/2008, è venuta meno l'espressione "prodotto sostanzialmente modificato". Anche a fronte di questa novità la questione di fondo rimane tuttavia immutata: anche secondo la nuova ProdSG, infatti, un prodotto usato che, rispetto al suo stato originario, abbia subito delle modifiche sostanziali va considerato come un prodotto nuovo.
Non è data alcuna modifica sostanziale laddove il rischio supplementare ovvero il rischio maggiorato risultante dalla modifica possa essere adeguatamente ridotto ai minimi termini mediante un semplice dispositivo di protezione. Una novità consiste nel fatto che tra i dispositivi di protezione semplici non figurano più soltanto i ripari semplici bensì anche, in determinate circostanze, i ripari mobili.
È stato altresì chiarito che l'installazione di ripari unicamente finalizzati ad accrescere il livello di sicurezza non rappresenta una modifica sostanziale.
Fonte: KAN
www.kan.de
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Interpretation paper important changes to machinery EN.pdf Ministero federale Tedesco 2015 |
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Interpretationspapier-veraenderung-maschinen.pdf Ministero federale Tedesco 2015 |
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RAPEX Report 03 del 22/01/2016 N.5 A12/0029/16 Germania

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 03 del 22/01/2016
N.5 A12/0029/16 Germania
Approfondimento: Macchina per la calibratura e l’imballaggio delle mele
Il prodotto non risulta conforme ai seguenti RESS (Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza), Allegato I, Direttiva 2006/42/CE Macchine:
- 1.6.1 Manutenzione della macchina
- 1.6.2 Accesso ai posti di lavoro e ai punti d'intervento utilizzati per la manutenzione
- 1.6.3 Isolamento dalle fonti di alimentazione di energia
- 1.6.4 Intervento dell'operatore
- 1.6.5 Pulitura delle parti interne
Il prodotto “Apple Grading & Packing” della ELISAM, S/N - L001162, a seguito di un incidente, è stato oggetto dell’applicazione di misure volontarie, concernenti l’informare gli utilizzatori dei rischi presenti.
Durante le operazioni di pulizia, manutenzione e riparazione, infatti, le estremità superiori degli operatori potrebbero essere catturate dagli alberi rotanti non protetti.
Il prodotto non risulta conforme ai seguenti RESS (Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza), Allegato I, Direttiva 2006/42/CE Macchine:
RESS 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5 che riportano i requisiti di sicurezza che la macchina deve soddisfare per le operazioni di manutenzione, pulizia, riparazione.
1.6.1. Manutenzione della macchina
I punti di regolazione e di manutenzione devono essere situati fuori dalle zone pericolose. Gli interventi di regolazione, di manutenzione, di riparazione e di pulitura della macchina devono poter essere eseguiti sulla macchina ferma.
Se per motivi tecnici non è possibile soddisfare una delle precedenti condizioni, devono essere prese disposizioni per garantire che dette operazioni possano essere eseguite in condizioni di sicurezza (cfr. punto 1.2.5).
Per le macchine automatizzate e, se del caso, per altre macchine, deve essere previsto un dispositivo di connessione che consenta di montare un dispositivo di diagnosi di ricerca delle avarie.
Gli elementi delle macchine automatizzate che devono essere sostituiti frequentemente devono essere facilmente smontabili e rimontabili in condizioni di sicurezza. L'accesso a questi elementi deve consentire di svolgere questi compiti con i mezzi tecnici necessari secondo il metodo operativo previsto.
1.6.2. Accesso ai posti di lavoro e ai punti d'intervento utilizzati per la manutenzione
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da permettere l'accesso in condizioni di sicurezza a tutte le zone in cui è necessario intervenire durante il funzionamento, la regolazione e la manutenzione della macchina.
1.6.3. Isolamento dalle fonti di alimentazione di energia
La macchina deve essere munita di dispositivi che consentono di isolarla da ciascuna delle sue fonti di alimentazione di energia. Tali dispositivi devono essere identificati chiaramente. Devono poter essere bloccati, qualora la riconnessione rischi di presentare un pericolo per le persone. I dispositivi devono inoltre poter essere bloccati nel caso in cui l'operatore non possa verificare l'effettivo costante isolamento da tutte le posizioni cui ha accesso.
Nel caso di macchine che possono essere alimentate ad energia elettrica mediante una spina ad innesto, è sufficiente la separazione della spina, a patto che l'operatore possa verificare da tutte le posizioni cui ha accesso, che la spina resti disinserita.
L'eventuale energia residua o immagazzinata dopo l'isolamento della macchina deve poter essere dissipata senza rischio per le persone.
In deroga al requisito dei commi precedenti, taluni circuiti possono non essere separati dalla loro fonte di
energia onde consentire, ad esempio, il supporto di pezzi, la tutela di informazioni, l'illuminazione delle parti
interne, ecc. In questo caso devono essere prese disposizioni particolari per garantire la sicurezza degli operatori.
1.6.4. Intervento dell'operatore
La macchina deve essere progettata, costruita ed equipaggiata in modo tale da limitare la necessità d'intervento degli operatori. L'intervento di un operatore, ogniqualvolta non possa essere evitato, dovrà poter essere effettuato facilmente e in condizioni di sicurezza.
1.6.5. Pulitura delle parti interne
La macchina deve essere progettata e costruita in modo che la pulitura delle parti interne della macchina che ha contenuto sostanze o preparazioni pericolose sia possibile senza penetrare in tali parti interne; lo stesso dicasi per l'eventuale svuotamento completo, che deve poter essere fatto dall'esterno. Se è impossibile evitare di penetrarvi, la macchina deve essere progettata e costruita in modo da consentire di effettuare la pulitura in condizioni di sicurezza.
Direttiva macchine 2006/42/CE: aggiornato Modello con nuove Dichiarazioni BT ed EMC - 2016
Dichiarazione CE di Conformità Macchine/BT/EMC / Rev. 2024
ID 1976 | Update news 06.05.2024
[box-info]Rev. 2024 - Requisiti trasmissione digitale
In accordo con la Guida direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2.3 - Aprile 2024 (§261), la trasmissione digitale deve rispettare i requisiti previsti per la trasmissione digitale della Dichiarazione UE di conformità del nuovo Regolamento (UE) 2023/1230.[/box-info]
Modello di Dichiarazione CE di Conformità Direttiva macchine 2006/42/CE - 2024
Integrata dalle nuove Direttive:
Direttiva 2014/35/UE - BT
Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
Direttiva 2014/30/UE - EMC
Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.
DIRETTIVA |
ENTRATA IN VIGORE |
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ABROGAZIONE |
18 Aprile 2014 |
20 aprile 2016 |
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18 Aprile 2014 |
20 aprile 2016 |
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Art. 13 - 1 Giugno 2015
18 Luglio 2014 |
Art. 9 - 1 Giugno 2015
19 Luglio 2016 |
||
30 Marzo 2014 |
20 Aprile 2016 |
Direttiva 2006/42/CE - ALLEGATO II Dichiarazioni
1. CONTENUTO
_______
Elaborato Certifico S.r.l.
Rev. 2.0 2024 (Note sui requisiti del formato digitale)
Rev. 1.0 2016 (Nuove Direttive in vigore dal 18 Aprile 2016)
Scarica tutti i modelli in lingua: IT | EN | DE | FR | ES
Collegati
[box-note]Guida direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2.3 - Aprile 2024
Regolamento macchine | Regolamento (UE) 2023/1230
Regolamento (UE) 2023/1230
Direttiva macchine 2006/42/CE
Nuova Direttiva Bassa tensione 2014/35/UE
Nuova Direttiva EMC 2014/30/UE[/box-note]
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Direttiva macchine 2006 42 CE -Dichiarazione CE di Conformita' 2024.docx Modello nuove Direttive BT ed EMC - Rev. 2.0 2014 |
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Direttiva macchine 2006 42 CE -Dichiarazione CE di Conformita' 2016.doc Modello nuove Direttive BT ed EMC - Rev. 1.0 2016 |
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Application of the ATEX Directives to Power Drive Systems (PDS)
Application of the ATEX Directives to Power Drive Systems (PDS)
ATEX is the French acronym for “Atmosphères Explosibles” which translates to Explosive Atmospheres in English.
ATEX is a set of two European Directives.
The objective of Equipment Directive ATEX 95 (officially known as Directive 94/9/EC) is to ensure that equipment and protective systems function safely when used in potentially explosive atmospheres. It applies to both mechanical and electrical equipment capable of causing an explosion through their own potential sources of ignition, and protective systems intended to halt/limit incipient explosions.
Worker Protection< (officially known as Directive 1999/92/EC) on minimum requirements for improving the safety and health protection of workers operating in potentially explosive atmospheres defines the various zones for gases, vapours and dusts.
The purpose of this document is to:
- outline the Equipment Directive (known as ATEX 95 or 94/9/EC) that covers the design of motors, selection of the equipment category, certification of equipment, and the qualification of the manufacturing process;
- present the main principles of the Worker Protection Directive (known as ATEX 137 or 1999/92/EC), especially the risk analysis, new zone designations, and minimum safety requirements;
- clarify the role of third parties such as repair shops and address documentation / manufacturers instructions for installation, maintenance and repair;
- define fields of responsibility;
- identify appropriate standards and solutions relating to motors fed from a converter supply.
CEMEP
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Application of the ATEX Directives to Power Drive Systems PDS.pdf CEMP |
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RAPEX Report 02 del 15/01/2016 N.2 A12/0002/16 Francia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 02 del 15/01/2016
N.2 A12/0002/16 Francia
Approfondimento: Accessorio per costume (maschera)
Il prodotto “accessorio per costume”, Mod. 882059, è stato ritirato volontariamente dal mercato per non conforme alla Direttiva 2009/48/CE Giocattoli ed alla norma tecnica armonizzata EN 71-3.
Il prodotto rilascia una quantità troppo elevata di rame (valore misurato 35400 mg/kg). L’esposizione a livelli eccessivi di rame può indurre nausea, vomito e/o dolore addominale e renale e danni al fegato.
La Direttiva 2009/48/CE stabilisce i limiti di migrazione per tre diverse categorie di materiali:
- CATEGORIA I – materiale secco, fragile, in polvere o flessibile;
- CATEGORIA II – materiale liquido o colloso;
- CATEGORIA III – materiale raschiabile.
La Tabella 1 della norma tecnica EN 71-3 permette di determinare la categoria del materiale utilizzato, mentre la Tabella 2 riporta i limiti massimi di migrazione per tipologia di elemento.
Articoli pirotecnici e tracciabilità: D. Lgs. n. 1 del 7 gennaio 2016
Decreto Legislativo 7 gennaio 2016, n. 1: Articoli pirotecnici e tracciabilità
Attuazione della direttiva 2014/58/UE, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici
L’etichezza degli articoli pirotecnici dovrà riportare:
- il numero di identificazione, a quattro cifre, dell’organismo notificato che ha rilasciato l’attestato di certificazione CE;
- la categoria dell’articolo pirotecnico di cui e’ certificata la conformità in forma abbreviata;
- gli organismi notificati, che eseguono le procedure di verifica della conformità dovranno tenere un registro degli articoli pirotecnici per i quali hanno rilasciato attestati di certificazione CE.
GU 7 del 11 Gennaio 2015
Decreto Legislativo n. 5 del 11 gennaio 2016
Decreto Legislativo n. 5 del 11 gennaio 2016
Decreto Legislativo n. 5 del 11 gennaio 2016
Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE. (GU Serie 7 del 11 Gennaio 2016)
Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/2016
________
In allegato testo consolidato 2020 con le modifiche apportate da:
- Decreto Legislativo 3 novembre 2017 n. 229
Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. (GU n.23 del 29-01-2018)
- Decreto Legislativo 12 novembre 2020 n. 160
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
(G.U. n. 304 del 07.12.2020)
Vedi il Codice della nautica da diporto
Correlati:
[box-note]Direttiva 2013/53/UE Imbarcazioni da diporto
Decreto Legislativo 3 novembre 2017 n. 229
Decreto Legislativo 12 novembre 2020 n. 160[/box-note]
EN ISO 12100 - Valutazione del Rischio p. 5-6

EN ISO 12100
La sequenza per la Valutazione del Rischio e la documentazione prevista
La valutazione del rischio comprendere:
A. Analisi del rischio,
B. Ponderazione del rischio.
Analisi del rischio:
1) determinazione dei limiti della macchina
2) identificazione dei pericoli
3) stima del rischio
Ponderazione del rischio.
L'analisi del rischio fornisce le informazioni necessarie per la ponderazione del rischio, che a sua volta permette di valutare se sia necessaria la riduzione del rischio. Queste valutazioni devono basarsi su una stima qualitativa o, quando appropriato, quantitativa del rischio associato ai pericoli presenti sulla macchina.
Un metodo quantitativo può essere appropriato quando sono disponibili dati utili.
Tuttavia, l'applicazione di un metodo quantitativo è limitata dai dati utili di cui si dispone e/o dalle risorse limitate di chi conduce la valutazione del rischio. Pertanto, in numerose applicazioni, è possibile effettuare soltanto una valutazione del rischio qualitativa.
Come documentare la Valutazione del Rischio
La Valutazione del Rischio deve essere documentata secondo:
La documentazione deve dimostrare la procedura che è stata seguita e i risultati che sono stati ottenuti. Ciò comprende, quando pertinente, la documentazione di:
a) la macchina per la quale è stata effettuata la valutazione del rischio (per esempio, specifiche, limiti, uso previsto);
b) tutte le assunzioni pertinenti che sono state fatte (carichi, resistenze, fattori di sicurezza, ecc.);
c) i pericoli e le situazioni pericolose identificati e gli eventi pericolosi considerati nella valutazione del rischio;
d) le informazioni sulle quali si è basata la valutazione del rischio (vedere il punto 5.2):
1) i dati utilizzati e le loro fonti (storico degli infortuni, esperienze acquisite dalla riduzione del rischio applicata a macchine simili, ecc.),
2) l'incertezza associata ai dati usati e la sua influenza sulla valutazione del rischio;
e) gli obiettivi di riduzione del rischio da raggiungere mediante misure di protezione;
f) le misure di protezione implementate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre il rischio;
g) i rischi residui associati alla macchina;
h) il risultato della valutazione del rischio (vedere figura 1);
i) tutti i moduli compilati durante la valutazione del rischio.
Si dovrebbe indicare le norme o le altre specifiche utilizzate per individuare le misure di protezione citate in f) di cui sopra,
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EN ISO 12100 Valutazione e Riduzione del Rischio p 6-7.PDF Certifico |
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Position Paper Transmission Parts Machinery Directive 2006/42/EC Eurotrans
Position Paper Transmission Parts Machinery Directive 2006/42/EC Eurotrans
Position paper regarding: The Classifying of Gears, Gearboxes, Geared Motors, Transmission Elements and Transmission Chains according to the EU Machinery Directive 2006/42/EC.
Preliminary remarks The comments below are intended to provide the industry with a guide as to how gears, gearboxes, geared motors, transmission elements and transmission chains could be incorporated.
In order to identify criteria for incorporation, the legal requirements are analyzed and reference is made to publications by the Commission.
EUROTRANS
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Position Paper Transmission Parts Machinery Directive 2006 42 EC Eurotrans.pdf Eurotrans |
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Dichiarazione di Conformita' UE Attrezzature a pressione PED 2016
Dichiarazione di Conformità UE - Direttiva PED
Modello di Dichiarazione di Conformità UE Attrezzature a Pressione
Rev. 4.0 Febbraio 2020
Direttiva 2014/68/UE - PED
Direttiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione
Campo di applicazione
La presente direttiva si applica alla progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar.
ALLEGATO III (MODULO A Controllo interno della produzione)
4. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE
4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE su ciascuna attrezzatura a pressione che soddisfi i requisiti della presente direttiva. 4.2. Il fabbricante redige una dichiarazione scritta di conformità UE per un modello dell’attrezzatura a pressione che, insieme alla documentazione tecnica, mantiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l’attrezzatura a pressione è stata immessa sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica l’attrezzatura a pressione per cui è stata compilata. Una copia di tale dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
5. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi del fabbricante previsti al punto 4 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.
Allegato IV
Dichiarazione di conformità UE (N. XXXX)(*)
1. Attrezzatura a pressione o insieme (numero di prodotto, di tipo, di lotto, o di serie):
2. Nome e indirizzo del fabbricante e, laddove applicabile, del suo rappresentante autorizzato:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell’attrezzatura a pressione o dell’insieme che ne consenta la rintracciabilità. Essa può comprendere un’immagine, laddove necessario per l’identificazione dell’attrezzatura a pressione o dell’insieme):
- descrizione dell’attrezzatura a pressione o dell’insieme,
- procedura di valutazione di conformità utilizzata,
- per gli insiemi, descrizione delle attrezzature a pressione che li compongono, nonché delle procedure di valutazione di conformità utilizzate.
5. L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione:
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:
7. Eventualmente, il nome, l’indirizzo e il numero dell’organismo notificato che ha effettuato la valutazione di conformità e il numero del certificato rilasciato, nonché un riferimento al certificato di esame UE del tipo - tipo di produzione, certificato di esame UE del tipo, tipo di progetto, certificato di esame UE del progetto o certificato di conformità.
8. Informazioni supplementari:
Firmato a nome e per conto di:
(luogo e data del rilascio): (nome e cognome, funzione) (firma):
(eventualmente, identificazione del firmatario che ha la delega del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato)
(*) L’assegnazione di un numero, da parte del fabbricante, alla dichiarazione di conformità è opzionale.
Matrice revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 2016 | Nuova Direttive in vigore dal 20 Luglio 2014 | Certifico Srl |
2.0 | 2017 | Inserimento campo immagini/foto | Certifico Srl |
3.0 | 2018 | Inserimento campo dati fabbricante, Organismo notificato, es. norme armonizzate. Aggiunta Versione EN Declaration of Conformity (DoC) Directive PED | Certifico Srl |
4.0 | 2020 | Aggiunta Versione EN Declaration of Conformity (DoC) Directive PED Update Febbraio 2020 | Certifico Srl |
Elaborato Certifico S.r.l.
Collegati
[box-note]Nuova Direttiva PED 2014/68/UE
D.Lgs 15 febbraio 2016 n. 26: Attuazione nuova Direttiva PED 2014/68/UE
Le nuove Dichiarazioni di Conformità UE 2014/2016: i Modelli per tipologie di Prodotto
Direttiva PED schematizzata[/box-note]
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EU Declaration of Conformity - template proposed by PED-AdCo 17.02.2020.pdf EC 17.02.2020 |
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EU - Declaration of Conformity (DoC) Directive PED Rev. 4.0 2020 EN.doc Certifico Srl - Rev. 4.0 2020 |
59 kB | 69 | |
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EU Declaration of Conformity - template proposed by PED-AdCo 2018-06-18.pdf EC 18.06.2018 |
374 kB | 77 | |
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EU - Declaration of Conformity (DoC) Directive PED Rev. 3.0 2018 EN.doc Rev. 3.0 2018 |
167 kB | 42 | |
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Dichiarazione di conformità UE PED - Rev. 3.0 2018.doc Rev. 3.0 2018 |
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Dichiarazione di conformità UE PED - Rev. 2.0 2017.doc Rev. 2.0 2017 |
50 kB | 73 | |
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Direttiva 2014 68 UE PED Dichiarazione Conformita' UE.pdf Estratto Direttiva Allegato IV |
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Dichiarazione di conformità UE PED - Rev. 1.0 2016.doc Rev. 1.0 2016 |
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RAPEX Report 51 del 25/12/2015 N.2 A12/1663/15 Svezia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 51 del 25/12/2015
N.2 A12/1663/15 Svezia
Approfondimento: Cover per cellulari
Il prodotto “cover per cellulare” proveniente dall’Italia, Mod. FVDVCRS, è stato ritirato volontariamente dal mercato perché non conforme al Reg. 850/2004 (Regolamento POP - Persistent Organic Pollutants).
La cover contiene più dello 0,26% in peso di paraffine colorate a catena corta (SCCP).
L’immissione sul mercato e l’uso di articoli contenenti SCCP è vietato.
Le SCCP sono tossiche per gli organismi acquatici in basse concentrazioni e l’accumulo nell’ambiente può generare dei rischi per la salute umana.
Il Reg. 850/2004 stabilisce che:
Art. 3
1. Sono vietati la produzione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I sia allo stato puro che all'interno di preparati o come componenti di articoli.
ALLEGATO I
1. In deroga si consente la produzione, la commercializzazione e l'uso di sostanze o preparati contenenti SCCP in concentrazioni inferiori all'1 % in peso o articoli contenenti SCCP in concentrazioni inferiori allo 0,15 % in peso.
2. L'uso è consentito per quanto concerne:
a) i nastri trasportatori per il settore minerario e i sigillanti per dighe contenenti SCCP già in uso prima del o al 4 dicembre 2015; e
b) gli articoli contenenti SCCP diversi da quelli di cui alla lettera a) già in uso prima del o al 10 luglio 2012.
c) Agli articoli di cui al punto 2 sopra si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.»
Art. 7, Par. 4, Lett. A
a) i rifiuti che contengono una delle sostanze elencate nell'allegato IV, o che ne sono contaminati, possono in alternativa essere smaltiti o recuperati in conformità della pertinente normativa comunitaria, purché il tenore delle sostanze contenute nei rifiuti sia inferiore ai valori limite di concentrazione che saranno indicati nell'allegato IV entro il 31 dicembre 2005, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2. Finché i valori limiti di concentrazione non saranno indicati in conformità di tale procedura, l'autorità competente di uno Stato membro può adottare o applicare valori limite di concentrazione ovvero specifici requisiti tecnici con riferimento allo smaltimento o recupero dei rifiuti di cui alla presente lettera;
Allegato IV
Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP)
Valore limite di concentrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) = 10 000 mg/kg
È consentito lo stoccaggio permanente solo in presenza di tutte le seguenti condizioni:
1) lo stoccaggio avviene in uno dei seguenti luoghi:
• formazioni di roccia dura sotterranee, sicure e profonde;
• miniere di sale;
• discarica per rifiuti pericolosi, purché i rifiuti siano solidificati o parzialmente stabilizzati se tecnicamente fattibile, come previsto per la classificazione dei rifiuti alla voce 1903 della decisione 2000/532/CE);
2) sono state rispettate le disposizioni della direttiva 1999/31/CE del Consiglio e della decisione 2003/33/CE del Consiglio;
3) è stato dimostrato che l'operazione prescelta è preferibile sotto il profilo ambientale.
Regolamento CE 850/2004 (POPs)
RAPEX Report 50 del 18/12/2015 N.32 A12/1649/15 Estonia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 50 del 18/12/2015
N.32 A12/1649/15 Estonia
Approfondimento: Auto giocattolo di plastica
Il prodotto di marca JIAN SHENG, Mod. 3098C-20, è stato volontariamente ritirato dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2011/65/UE RoHS 2 riguardante le restrizioni in merito all’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Alcune parti non accessibili del giocattolo (batterie, alcuni componenti elettronici) contengono piombo (valore misurato equivalente allo 0,358 % in peso) e cadmio (valore misurato equivalente 0,027 % in peso). Inoltre, la lampada LED ed alcuni componenti elettronici contengono bromo (valore misurato equivalente allo 0,30 % in peso), il diffusore audio contiene cromo (valore misurato equivalente allo 0,587 % in peso).
La Direttiva 2011/65/UE RoHS 2 prevede dei valori limite (concentrazioni massime tollerate), per alcuni tipi di sostanze riportate nell'Allegato II della stessa:
- Piombo (0,1%)
- Mercurio (0,1%)
- Cadmio (0,01%)
- Cromo esavalente (0,1%)
- Bifenili polibromurati (PBB) (0,1%)
- Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1%)
- Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1%)
- Benzilbutilftalato (BBP) (0,1%)
- Dibutilftalato (DBP) (0,1%)
- Diisobutilftalato (DIBP) (0,1%)
La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP si applica ai dispositivi medici, compresi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali a decorrere dal 22 luglio 2021.
La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP non si applica ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo all'aggiornamento delle funzionalità o della capacità delle AEE commercializzate prima del 22 luglio 2019, e dei dispositivi medici, inclusi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, commercializzati prima del 22 luglio 2021.
La restrizione concernente DEHP, BBP e DBP non si applica ai giocattoli che sono già soggetti alla restrizione concernente DEHP, BBP e DBP di cui all'allegato XVII, voce 51, del regolamento (CE) n. 1907/2006.
Recommendation for Use sheets (RfUs) PPE
Regolamento (UE) N. 1194/2012
Regolamento (UE) N. 1194/2012
Regolamento (UE) N. 1194/2012 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2012 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature.
GU L 342, 14.12.2012
Aggiornamento:
Il Regolamento (UE) 1428/2015, emendamento della Direttiva Ecodesign approvato dal Comitato Regolatore lo scorso 17 aprile 2015, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 27 agosto 2015 ed entrerà in vigore il 27 febbraio 2016 (6 mesi dopo la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale).
L’emendamento introduce una serie di modifiche al:
- Regolamento (CE) 244/2009 (lampade non direzionali per illuminazione domestica),
- Regolamento (CE) 245/2009 (requisiti di EcoDesign per le lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, per lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade)
- Regolamento (UE) 1194/2012 (requisiti di progettazione ecocompatibile per le lampade direzionali, lampade LED e relative apparecchiature) soprattutto volte ad allinearlo per quanto possibile alla versione aggiornata del Regolamento (CE) 244/2009.
Regolamento (UE) N. 617/2013
Regolamento (UE) N. 617/2013
Regolamento (UE) N. 617/2013 della Commissione del 26 giugno 2013 recante misure di esecuzione della Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici.
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Collegati:
[box-note]Direttiva 2009/125/CE
Norme armonizzate Direttiva Ecodesign 2009/125/CE Marzo 2018
Regolamento (UE) 2019/424 [/box-note]
Regolamento (UE) N. 66/2014
Regolamento (UE) N. 66/2014
Regolamento (UE) N. 66/2014 DELLA COMMISSIONE del 14 gennaio 2014 recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe da cucina per uso domestico.
Regolamento (UE) 2015/1188
Regolamento (UE) 2015/1188
ID 3349 | 10.12.2015
Regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione del 28 aprile 2015 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale.
GU L 193 del 21.7.2015
[box-warning]Il regolamento (UE) 2015/1188 è abrogato a decorrere dal 1° luglio 2025 dal Regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione del 18 aprile 2024 (GU L 2024/1103 del 19.4.2024)[/box-warning]
In allegato Testo consolidato 2017
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Collegati
[box-note]Direttiva 2009/125/CE - ERP[/box-note]
Regolamento (UE) 2015/1095
Regolamento (UE) 2015/1095
Regolamento (UE) 2015/1095 DELLA COMMISSIONE del 5 maggio 2015 recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo.