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Comparative Study on Pressure Equipment Standards

ID 2201 | | Visite: 7282 | Direttiva PED

Comparative Study on Pressure Equipment Standards – European harmonised standard for unfired pressure vessels (EN 13445)

This study comparing the total costs of pressure equipment designed using the European harmonised standard for unfired pressure vessels (EN 13445) with the American Society of Mechanical Engineers Boiler & Pressure Vessel (ASME Section VIII) code has underlined the economic viability of the European standard.

Starting from May 30th, 2002, the European Union Pressure Equipment Directive (PED, 97/23/EC) is mandatory throughout the EU, thereby replacing existing national legislation in this area.

A reference, but not mandatory, way of demonstrating conformity to the Essential Safety Requirements of the PED is to use the new European harmonised standard EN 13445 (Unfired Pressure Vessels).

This was prepared by CEN TC54 and was cited in the EC Official Journal in 2002.

In industry it is recognised that the harmonised standard related to a new approach directive does give the manufacturer the advantage of the presumption of conformity to the Essential Safety Requirements of the directive itself, but to be accepted and applied, it must also bring economic and/or technical advantages.

This study compares the economic and non-economic implications arising from the application of (a) EN 134451 and, (b) the ASME Boiler & Pressure Vessel Code2 plus major related codes when appropriate (TEMA3, WRC Bulletins4), for the design, manufacture, inspection and acceptance testing of 9 benchmark examples of unfired pressure vessels.

The consortium which carried out the study consisted of TUV Austria (the Pressure Equipment Division of which is a Notified Body appointed by the Austrian Government for the certification of pressure equipment in accordance with the PED), and of Consorzio Europeo di Certificazione (CEC), which likewise is a Notified Body appointed by the Italian Government in accordance with the PED.

The detailed design of the benchmark examples was performed by the consortium.

To evaluate the economic factors concerning individual and/or serial production of the benchmark vessels, pressure equipment manufacturers from Italy, France, Germany and Austria took part as subcontractors.

European Commission 
DG Enterprise
Contract N° FIF.20030114 Contractors: TÜV Austria (Austria), CEC (Italy) July 2004

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Allegato riservato comparative study summary 07 2004 en.pdf
European Commission 07 2004
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RAPEX Report 01 del 08/01/2016 N.10 A12/1749/16 Bulgaria

ID 2196 | | Visite: 6601 | RAPEX 2016


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 01 del 08/01/2016

N.10 A12/1749/16 Bulgaria

Approfondimento: Accendino



Il prodotto “accendino”, Mod. OTL-193, marca “WORKER”, è stato sottoposto al ritiro obbligatorio dal mercato perché non conforme alla Decisione 2006/502/CE della Commissione Europea ed alla norma tecnica EN 13869.

L’accendino ha la forma di un telecomando di una macchina e nasconde un coltello. La sua forma può essere attraente per i bambini che, giocando con l’oggetto, possono causare un incendio.

La Decisione 2006/502/CE è dell’11 Maggio 2006 ed, all’art.2, stabilisce che:

1. Gli Stati membri assicurano che esclusivamente accendini sicuri per i bambini vengano immessi sul mercato a decorrere da dieci mesi dalla data di notifica della presente decisione.

2. A decorrere dalla stessa data di cui al precedente paragrafo 1, gli Stati membri proibiscono l’immissione sul mercato di accendini fantasia.

Per accendino fantasia si intende qualsiasi tipo di accendino che rientri nella definizione di cui al punto 3.2 della norma europea EN 13869:2002.

Considerando (15) Decisione Decisione 2006/502/CE

Andrebbero vietati tutti gli accendini che assomigliano in qualche modo ad altri oggetti che risaputamente attirano l’attenzione dei bambini o sono destinati al loro uso. In questi rientrano, ma l’elenco non è esaustivo, gli accendini la cui forma ricorda personaggi dei cartoni animati, giocattoli, armi, orologi, telefoni, strumenti musicali, veicoli, corpi umani o parti del corpo umano, animali, alimenti o bevande oppure che producono musica, luci lampeggianti o presentano oggetti in movimento o altri effetti di svago, di solito denominati «accendini fantasia», che comportano un rischio elevato di uso improprio da parte dei bambini.

La Decisione 2006/502/CE è stata adottata in conformità alle disposizioni dell’articolo 13 della Direttiva 2001/95/CE che limita la validità della decisione stessa ad un periodo non superiore ad un anno, ma ne consente la conferma per ulteriori periodi, ciascuno dei quali non può superare un anno.

La validità della decisione 2006/502/CE è stata prorogata di anno in anno: la prima volta con la decisione 2007/231/CE della Commissione fino all'11 maggio 2008, la seconda con la decisione 2008/322/CE della Commissione fino all'11 maggio 2009, la terza con la decisione 2009/298/CE della Commissione fino all'11 maggio 2010, la quarta con la decisione 2010/157/UE della Commissione fino all'11 maggio 2011, la quinta con la decisione 2011/176/UE della Commissione fino all'11 maggio 2012, la sesta con la decisione di esecuzione 2012/53/UE della Commissione fino all'11 maggio 2013, la settima con la decisione di esecuzione 2013/113/UE della Commissione fino all'11 maggio 2014, l'ottava con la decisione di esecuzione 2014/61/UE della Commissione fino all'11 maggio 2015, la nona con la decisione di esecuzione 2015/249/UE della Commissione fino all’11 maggio 2016.

Le proroghe sono dovute al fatto che vengono tuttora immessi sul mercato accendini che non sono a prova di bambino.

La Commissione richiede agli Stati Membri di rafforzare le attività di sorveglianza con campionamenti mirati e misure restrittive efficaci, che riducano ulteriormente la commercializzazione di accendini fantasia.


Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Dichiarazione di Conformita' UE ATEX Prodotti 2016

ID 2177 | | Visite: 28888 | Documenti Riservati Marcatura CE

Dichiarazione di Conformità UE - Direttiva ATEX Prodotti

Modello di Dichiarazione di Conformità UE ATEX Prodotti

Rev. 2.0 2017

Direttiva 2014/34/UE - ATEX Prodotti
Direttiva 2014/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione)

Campo di applicazione
Articolo 1
1. La presente direttiva si applica ai seguenti prodotti («prodotti»):

a) apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
b) dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione destinati a essere utilizzati al di fuori di atmosfere potenzialmente esplosive ma necessari o utili per il funzionamento sicuro degli apparecchi e sistemi di protezione, rispetto ai rischi di esplosione;
c) componenti destinati ad essere inseriti negli apparecchi e sistemi di protezione di cui alla lettera a).

2. La presente direttiva non si applica a:

a) apparecchiature mediche destinate a impieghi in ambiente medico;
b) apparecchi e sistemi di protezione, quando il pericolo di esplosione è dovuto esclusivamente alla presenza di materie esplosive o di materie chimiche instabili;
c) apparecchi destinati a impieghi in ambienti domestici e non commerciali, nei quali un’atmosfera potenzialmente esplosiva può essere provocata solo raramente e unicamente in conseguenza di una fuga accidentale di gas;
d) attrezzature di protezione individuale, oggetto della direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (1);
e) navi marittime e unità mobili offshore, nonché le attrezzature utilizzate a bordo di dette navi o unità;
f) mezzi di trasporto, vale a dire veicoli e loro rimorchi destinati unicamente al trasporto di persone per via aerea oppure su reti stradali, ferroviarie o di navigazione e mezzi di trasporto, nella misura in cui sono concepiti per trasportare merci per via aerea o su reti pubbliche stradali o ferroviarie o di navigazione. I veicoli destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, non sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva;
g) i prodotti contemplati dall’articolo 346, paragrafo 1, lettera b) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

ALLEGATO III
MODULO B: ESAME UE DEL TIPO
5. Marcatura CE, dichiarazione di conformità UE e attestato di conformità


5.1. A ogni singolo prodotto diverso da un componente e conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e rispondente ai requisiti della presente direttiva ad esso applicabili, il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell’organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d’identificazione di quest’ultimo.

5.2. Il fabbricante deve compilare una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun modello di prodotto diverso da un componente e deve tenerla a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto diverso da un componente è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE deve identificare tale modello di prodotto per cui è stata compilata. Una copia della dichiarazione di conformità UE deve accompagnare ogni prodotto diverso da un componente.

5.3. Il fabbricante deve compilare un attestato di conformità per ciascun modello di componente e deve tenerlo a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il componente è stato immesso sul mercato. L’attestato di conformità deve identificare il modello di componente per cui è stato compilato. Una copia dell’attestato di conformità deve accompagnare ogni componente.

6. Il fabbricante deve tenere a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato:
a) la documentazione di cui al punto 3.1;
b) le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione;
c) le decisioni e le relazioni dell’organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.

7. Ciascun organismo notificato informa la propria autorità di notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tale autorità l’elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate. Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese, ritirate o altrimenti sottoposte a restrizioni e, su richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate.

8. Rappresentante autorizzato Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

ALLEGATO IV
MODULO D: CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DELLA QUALITÀ DEL PROCESSO DI PRODUZIONE
5. Marcatura CE, dichiarazione di conformità UE e attestato di conformità


5.1. A ogni singolo prodotto diverso da un componente e conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e rispondente ai requisiti della presente direttiva ad esso applicabili, il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell’organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d’identificazione di quest’ultimo.

5.2. Il fabbricante deve compilare una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun modello di prodotto diverso da un componente e deve tenerla a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto diverso da un componente è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE deve identificare tale modello di prodotto per cui è stata compilata. Una copia della dichiarazione di conformità UE deve accompagnare ogni prodotto diverso da un componente.

5.3. Il fabbricante deve compilare un attestato di conformità per ciascun modello di componente e deve tenerlo a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il componente è stato immesso sul mercato. L’attestato di conformità deve identificare il modello di componente per cui è stato compilato. Una copia dell’attestato di conformità deve accompagnare ogni componente.

6. Il fabbricante deve tenere a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato:
a) la documentazione di cui al punto 3.1;
b) le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione;
c) le decisioni e le relazioni dell’organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.

7. Ciascun organismo notificato informa la propria autorità di notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tale autorità l’elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate. Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese, ritirate o altrimenti sottoposte a restrizioni e, su richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate

8. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

ALLEGATO V
MODULO F: CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA VERIFICA DEL PRODOTTO
5. Marcatura CE, dichiarazione di conformità UE e attestato di conformità


5.1. A ogni singolo prodotto diverso da un componente e conforme al tipo omologato descritto nel certificato di esame UE del tipo e rispondente ai requisiti della presente direttiva ad esso applicabili, il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell’organismo notificato di cui al punto 3, il numero d’identificazione di quest’ultimo.

5.2. Il fabbricante deve compilare una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun modello di prodotto diverso da un componente e deve tenerla a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto diverso da un componente è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE deve identificare tale modello di prodotto per cui è stata compilata. Una copia della dichiarazione di conformità UE deve accompagnare ogni prodotto diverso da un componente. Previo accordo dell’organismo notificato di cui al punto 3, e sotto la sua responsabilità, il fabbricante può inoltre apporre il numero d’identificazione di tale organismo ai prodotti diversi dai componenti.

5.3. Il fabbricante deve compilare un attestato di conformità per ciascun modello di componente e deve tenerlo a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il componente è stato immesso sul mercato. L’attestato di conformità deve identificare il modello di componente per cui è stato compilato. Una copia dell’attestato di conformità deve accompagnare ogni componente.

6. Previo accordo dell’organismo notificato, e sotto la sua responsabilità, il fabbricante può apporre ai prodotti il numero d’identificazione di tale organismo nel corso del processo di fabbricazione.

7. Rappresentante autorizzato Gli obblighi spettanti al fabbricante possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato. Un rappresentante autorizzato non può adempiere agli obblighi di cui al punto 2 incombenti sul fabbricante.

ALLEGATO VI
MODULO C1: CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE UNITO A PROVE DEL PRODOTTO SOTTO CONTROLLO UFFICIALE
4. Marcatura CE, dichiarazione di conformità UE e attestato di conformità

4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE a ogni singolo prodotto diverso da un componente, conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e rispondente ai requisiti della presente direttiva ad esso applicabili.

4.2. Il fabbricante deve compilare una dichiarazione scritta di conformità UE per un modello del prodotto diverso da un componente e deve tenerla a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto diverso da un componente è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE deve identificare tale modello di prodotto per cui è stata compilata. Una copia della dichiarazione di conformità UE deve accompagnare ogni prodotto diverso da un componente.

4.3. Il fabbricante deve compilare un attestato di conformità per ciascun modello di componente e deve tenerlo a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il componente è stato immesso sul mercato. L’attestato di conformità deve identificare il modello di componente per cui è stato compilato. Una copia dell’attestato di conformità deve accompagnare ogni componente.

5. Rappresentante autorizzato Gli obblighi del fabbricante di cui al punto 4 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

ALLEGATO VII
MODULO E: CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DELLA QUALITÀ DEL PRODOTTO
5. Marcatura CE, dichiarazione di conformità UE e attestato di conformità


5.1. A ogni singolo prodotto diverso da un componente, conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e rispondente ai requisiti della presente direttiva ad esso applicabili, il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell’organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d’identificazione di quest’ultimo.

5.2. Il fabbricante deve compilare una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun modello di prodotto diverso da un componente e deve tenerla a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto diverso da un componente è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE deve identificare tale modello di prodotto per cui è stata compilata. Una copia della dichiarazione di conformità UE deve accompagnare ogni prodotto diverso da un componente.

5.3. Il fabbricante deve compilare un attestato di conformità per ciascun modello di componente e deve tenerlo a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il componente è stato immesso sul mercato. L’attestato di conformità deve identificare il modello di componente per cui è stato compilato. Una copia dell’attestato di conformità deve accompagnare ogni componente.

6. Il fabbricante deve tenere a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato:
a) la documentazione di cui al punto 3.1;
b) le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione;
c) le decisioni e le relazioni dell’organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.

7. Ciascun organismo notificato informa la propria autorità di notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tale autorità l’elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate. Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate.

8. Rappresentante autorizzato Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

ALLEGATO VIII
MODULO A: CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE
4. Marcatura CE, dichiarazione di conformità UE e attestato di conformità


4.1. Il fabbricante deve apporre la marcatura CE a ogni singolo prodotto, diverso da un componente, che soddisfa i requisiti applicabili della presente direttiva.

4.2. Il fabbricante deve compilare una dichiarazione scritta di conformità UE per un modello del prodotto diverso da un componente che, insieme alla documentazione tecnica, deve tenere a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto diverso da un componente è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE deve identificare tale modello di prodotto per cui è stata compilata. Una copia della dichiarazione di conformità UE deve accompagnare ogni prodotto diverso da un componente.

4.3. Il fabbricante deve compilare un attestato di conformità per ogni modello di componente che, insieme alla documentazione tecnica, deve tenere a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il componente è stato immesso sul mercato. L’attestato di conformità deve identificare il componente per cui è stato compilato. Una copia dell’attestato di conformità deve accompagnare ogni componente.

5. Rappresentante autorizzato Gli obblighi del fabbricante di cui al punto 4 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

ALLEGATO IX
MODULO G: CONFORMITÀ BASATA SULLA VERIFICA DELL’UNITÀ
5. Marcatura CE, dichiarazione di conformità UE e attestato di conformità 

5.1. A ogni singolo prodotto, diverso da un componente, e conforme ai requisiti della presente direttiva ad esso applicabili, il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell’organismo notificato di cui al punto 4, il numero d’identificazione di quest’ultimo.

5.2. Il fabbricante deve compilare una dichiarazione scritta di conformità UE che tiene a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto diverso da un componente è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE deve identificare tale modello di prodotto per cui è stata compilata. Una copia della dichiarazione di conformità UE deve accompagnare ogni prodotto diverso da un componente. 

5.3. Il fabbricante deve compilare un attestato scritto di conformità che tiene a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il componente è stato immesso sul mercato. L’attestato di conformità deve identificare il componente per cui è stato compilato. Una copia dell’attestato di conformità deve accompagnare ogni componente. 

6. Rappresentante autorizzato Gli obblighi del fabbricante di cui ai punti 2.2 e 5 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.


Allegato X
Dichiarazione di conformità UE (N. XXXX)(*)

1. Modello di prodotto/prodotto (numero di prodotto, tipo, lotto o serie):
2. Nome e indirizzo del fabbricante e, se del caso, del suo rappresentante autorizzato:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del prodotto che ne consenta la tracciabilità; se necessario per l’identificazione del prodotto è possibile includere un’immagine):
5. L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione:
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:
7. Se del caso, l’organismo notificato … (denominazione, numero) … ha effettuato (descrizione dell’intervento) … e rilasciato il certificato:
8. Informazioni aggiuntive: Firmato a nome e per conto di:
(luogo e data del rilascio): (nome, funzione) (firma):

(*) L’assegnazione di un numero, da parte del fabbricante, alla dichiarazione di conformità è opzionale.


Elaborato Certifico S.r.l.

Rev. 1.0 2016 (Nuova Direttiva in vigore dal 30 Marzo 2014 con applicazione definitiva il 20 Aprile 2016)

Rev. 2.0 2017 (Inserimento campo immagini | foto)

Nuova Direttiva ATEX Prodotti 2014/34/UE

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Dichiarazione di Conformita' UE Apparecchi elettrici BT/EMC 2016

ID 1896 | | Visite: 48470 | Documenti Riservati Marcatura CE

Dichiarazione di Conformità UE - BT / EMC / RoHS

Modello di Dichiarazione di Conformità UE Apparecchi elettrici

Rev. 3.0 2019 | Nell'Ed. 3.0 2019 è aggiunta la DC alla RoHS in relazione all'Open scope.

[box-warning]Applicabiltà Direttiva 2011/65/UE - RoHS e Modello da utilizzare

Verificare dalle indicazioni presenti nel modello allegato (o da modello specifico RoHS) e se:
- la Direttiva RoHS è applicabile;
- il template di pag. 1 può essere conforme in funzione del tipo di AEE (altrimenti utilizzare modello specifico).[/box-warning]

Direttiva 2014/35/UE - BT
Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione. 

Campo di applicazione
La presente direttiva si applica al materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1000 V in corrente alternata e fra 75 e 1500 V in corrente continua, fatta eccezione per i materiali e per i fenomeni di cui all’allegato II.

Allegato III (MODULO A Controllo interno della produzione)
4. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE su ogni singolo materiale elettrico conforme alle prescrizioni applicabili della presente direttiva. 
4.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ogni modello del prodotto che, insieme alla documentazione tecnica, tiene a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per dieci anni dalla data in cui il materiale elettrico è stato immesso sul mercato. 
La dichiarazione di conformità UE identifica il materiale elettrico per cui è stata compilata. 
Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato su richiesta. 5. Rappresentante autorizzato Gli obblighi del fabbricante previsti al punto 4 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.
5. Rappresentante autorizzato 
Gli obblighi del fabbricante previsti al punto 4 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

Allegato IV
Dichiarazione di conformità UE (N. XXXX)(*)

1. Modello di prodotto/prodotto (numero di prodotto, tipo, lotto o serie): 
2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato: 
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante. 
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del materiale elettrico che ne consenta la rintracciabilità; può comprendere un’immagine a colori di chiarezza sufficiente se necessario per l’identificazione del materiale elettrico): 
5. L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione: 
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità: 
7. Informazioni supplementari: 
Firmato a nome e per conto di: 
(luogo e data del rilascio): 
(nome, funzione) 
(firma):

(*) L’assegnazione di un numero, da parte del fabbricante, alla dichiarazione di conformità è opzionale.

Direttiva 2014/30/UE - EMC
Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

Campo di applicazione
1) «apparecchiatura»: ogni apparecchio o impianto fisso; 
2) «apparecchio»: ogni dispositivo finito, o combinazione di dispositivi finiti, messo a disposizione sul mercato come unità funzionale indipendente, destinato all’utilizzatore finale e in grado di generare perturbazioni elettromagnetiche, o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni;
3) «impianto fisso»: una combinazione particolare di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati, installati e destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito;

Allegato II (MODULO A Controllo interno della produzione)
5. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE 
5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE a ogni singolo apparecchio conforme alle prescrizioni della presente direttiva ad esso applicabili. 
5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per un modello dell’apparecchio e la tiene a disposizione delle autorità nazionali, insieme alla documentazione tecnica, per dieci anni dalla data in cui l’apparecchio è stato immesso sul mercato. 
La dichiarazione di conformità UE identifica l’apparecchio per cui è stata compilata. Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
6. Rappresentante autorizzato 
Gli obblighi del fabbricante previsti al punto 5 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

Allegato IV
Dichiarazione di conformità UE (N. XXXX) (*)

1. Modello di apparecchio/Prodotto (numero di prodotto, tipo, lotto o serie):
2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante. 
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell’apparecchio che ne consenta la rintracciabilità; può comprendere un’immagine a colori di chiarezza sufficiente laddove necessario per l’identificazione dell’apparecchio): 
5. L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione: 
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate, compresa la data delle norme, o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità, compresa la data delle specifiche: 
7. Se del caso, l’organismo notificato … (denominazione, numero) ha effettuato … (descrizione dell’intervento) e rilasciato il certificato: 
8. Informazioni supplementari: 
Firmato a nome e per conto di:
(luogo e data del rilascio):
(nome, funzione) 
(firma):

(*) L’assegnazione di un numero, da parte del fabbricante, alla dichiarazione di conformità è opzionale.

[box-note]Direttiva 2011/65/UE - RoHS
Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS III)
Verificare da modello specifico e dalle indicazioni seguenti se:
- la Direttiva RoHS è applicabile
- il template di pag. 1 può essere conforme in funzione del tipo di AEE (altrimenti utilizzare modello specifico)

Articolo 2 Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica, fatto salvo il par. 2, alle AEE che rientrano nelle categorie dell’allegato I.

Articolo 3 Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) «apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «AEE», le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di tali correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua; 2) ai fini del punto 1, «che dipendono», in relazione alle AEE, indica il fatto che le apparecchiature necessitano di correnti elettriche o di campi elettromagnetici per espletare almeno una delle funzioni previste;

Allegato I Categorie di AEE disciplinate dalla presente direttiva

- Grandi elettrodomestici
- Piccoli elettrodomestici
- Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
- Apparecchiature di consumo
- Apparecchiature di illuminazione
- Strumenti elettrici ed elettronici
- Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport
- Dispositivi medici
- Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali
- Distributori automatici
- Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate (open scope dal 22 luglio 2019)

Articolo 13 Dichiarazione UE di conformità

1. La dichiarazione UE di conformità attesta che è stata dimostrata la conformità ai requisiti di cui all’art. 4.
2. La dichiarazione UE di conformità ha la struttura tipo e contiene gli elementi indicati nell’allegato VI ed è aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto è immesso o messo a disposizione. Nei casi in cui altre normative applicabili dell’Unione richiedono l’applicazione di una procedura di valutazione della conformità che sia almeno altrettanto rigorosa, la conformità alle prescrizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva può essere dimostrata nel contesto di tale procedura. Può essere redatta una documentazione tecnica unica.
3. Con la dichiarazione UE di conformità il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dell’AEE alla presente direttiva.

ALLEGATO II

Sostanze con restrizioni d’uso di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei
Piombo (0,1 %)
Mercurio (0,1 %)
Cadmio (0,01 %)
Cromo esavalente (0,1 %)
Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)
Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %)
Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863 | ROHS III*
Benzilbutilftalato (BBP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva Delegata delegata (UE) 2015/863 | ROHS III*
Dibutilftalato (DBP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863 | ROHS III*
Diisobutilftalato (DIBP) (0,1%) | New RoHS III | Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863 | ROHS III*

*Dal 22 luglio 2019

Allegato IV

Dichiarazione UE di conformità (N. XXXX)

1. N. … (identificazione unica dell’AEE):
2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante (o dell’installatore):
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell’AEE che ne consenta la rintracciabilità. Essa può comprendere una fotografia, ove opportuno):
5. L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (*).
6. Ove applicabile, i riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o i riferimenti alle specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:
7. Ulteriori informazioni:
Firmato in vece e per conto di:

(luogo e data del rilascio):

(nome e cognome, funzione) (firma):

(*) GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88
Nota: Le numerazioni non fanno riferimento al modello di pag. 1 ma a quanto riportato nella Direttiva RoHS [/box-note]

Nota: E’ possibile che una apparecchiatura elettrica sia soggetta anche ad altre Direttive (es. RED, ecc), verificare applicabilità.

Rev. Data Oggetto Autore
3.0 2019 Aggiunta Direttiva RoHS
al Modello (vedi note)
Certifico Srl
2.0 2017 Aggiunto campo foto Certifico Srl
1.0 2017 - Nuova Direttiva BT in vigore dal 30 Marzo 2014
con applicazione dal 20 Aprile 2016
- Nuova Direttiva EMC in vigore dal 18 Marzo 2014
con applicazione dal 20 Aprile 2016
Certifico Srl


Elaborato Certifico S.r.l.

©Copia Autorizzata Abbonati

Collegati
[box-note]Le nuove Dichiarazioni di Conformità UE 2014/2016: i Modelli per tipologie di Prodotto
Nuova Direttiva Bassa tensione 2014/35/UE
Nuova Direttiva EMC 2014/30/UE
Direttiva 2011/65/UE RoHS[/box-note]

Dichiarazione di Conformita' UE BT/EMC Equipaggiamenti elettrici 2016

ID 753 | | Visite: 31629 | Documenti Riservati Marcatura CE

Dichiarazione di Conformita' UE

Modello di Dichiarazione CE di Conformità di un Equipaggiamento elettrico di bordo macchina comprensivo di Quadro elettrico.

Rev. 3.0 2016

Direttiva 2014/35/UE - BT
Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione. 

Campo di applicazione
La presente direttiva si applica al materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1000 V in corrente alternata e fra 75 e 1500 V in corrente continua, fatta eccezione per i materiali e per i fenomeni di cui all’allegato II.

ALLEGATO III (MODULO A Controllo interno della produzione)
4. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE su ogni singolo materiale elettrico conforme alle prescrizioni applicabili della presente direttiva.
4.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ogni modello del prodotto che, insieme alla documentazione tecnica, tiene a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per dieci anni dalla data in cui il materiale elettrico è stato immesso sul mercato.
La dichiarazione di conformità UE identifica il materiale elettrico per cui è stata compilata.
Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato su richiesta. 5. Rappresentante autorizzato Gli obblighi del fabbricante previsti al punto 4 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.
5. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi del fabbricante previsti al punto 4 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

Allegato IV
Dichiarazione di conformità UE (N. XXXX)

1. Modello di prodotto/prodotto (numero di prodotto, tipo, lotto o serie):
2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del materiale elettrico che ne consenta la rintracciabilità; può comprendere un’immagine a colori di chiarezza sufficiente se necessario per l’identificazione del materiale elettrico):
5. L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione:
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:
7. Informazioni supplementari:
Firmato a nome e per conto di:
(luogo e data del rilascio):
(nome, funzione)
(firma):


Direttiva 2014/30/UE - EMC
Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

Campo di applicazione
1) «apparecchiatura»: ogni apparecchio o impianto fisso;
2) «apparecchio»: ogni dispositivo finito, o combinazione di dispositivi finiti, messo a disposizione sul mercato come unità funzionale indipendente, destinato all’utilizzatore finale e in grado di generare perturbazioni elettromagnetiche, o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni;
3) «impianto fisso»: una combinazione particolare di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati, installati e destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito;

Allegato II (MODULO A Controllo interno della produzione)
5. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE
5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE a ogni singolo apparecchio conforme alle prescrizioni della presente direttiva ad esso applicabili.
5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per un modello dell’apparecchio e la tiene a disposizione delle autorità nazionali, insieme alla documentazione tecnica, per dieci anni dalla data in cui l’apparecchio è stato immesso sul mercato.
La dichiarazione di conformità UE identifica l’apparecchio per cui è stata compilata. Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
6. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi del fabbricante previsti al punto 5 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.


Allegato IV
Dichiarazione di conformità UE (N. XXXX)

1. Modello di apparecchio/Prodotto (numero di prodotto, tipo, lotto o serie):
2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell’apparecchio che ne consenta la rintracciabilità; può comprendere un’immagine a colori di chiarezza sufficiente laddove necessario per l’identificazione dell’apparecchio):
5. L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione:
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate, compresa la data delle norme, o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità, compresa la data delle specifiche:
7. Se del caso, l’organismo notificato … (denominazione, numero) ha effettuato … (descrizione dell’intervento) e rilasciato il certificato:
8. Informazioni supplementari:
Firmato a nome e per conto di:
(luogo e data del rilascio):
(nome, funzione)
(firma):


Elaborato Certifico S.r.l.

Rev. 3.0 2016 (Nuove Direttive in vigore dal 18 Aprile 2014)
Rev. 2.0 2015
Rev. 1.0 2015

Nuova Direttiva Bassa tensione 2014/35/UE

Nuova Direttiva EMC 2014/30/UE

Recommendation for Use' (RfU) sheets Machinery Directive

ID 2137 | | Visite: 7709 | Direttiva macchine

Recommendation for Use' (RfU) sheets MAchinery DIrective

The following "Recommendation for Use" sheets reflect the common position of the Notified Bodies in the Machinery Sector. They have been endorsed by the Machinery Working Group. Their purpose is to assist Notified Bodies in their tasks of conformity assessment of machinery, mainly for the EC type-examination procedure, in accordance with the terms of the Machinery Directive.

All stakeholders involved in the implementation of the Directive should be aware of the existence of this information:

Horizontal RfU sheets are prefixed by 00 and apply to all types of machinery listed in Annex IV of the Machinery Directive:

Horizontal RfUs (September 2015)

Vertical RfU sheets apply more specifically to a particular category of machinery listed in Annex IV, e.g.  sheets prefixed by 01 deal with woodworking machinery.
They are issued by Vertical Group No 1 of the Coordination of Notified Bodies;

Vertical RfUs (November 2015)

Regolamenti (UE) 2015/1428

ID 3356 | | Visite: 6378 | Direttiva Ecodesign

Regolamenti (UE) 2015/1428

Regolamenti (UE) 2015/1428 della Commissione del 25 agosto 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico e il regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 224, 27.8.2015

Il Regolamento (UE) 1428/2015, emendamento della Direttiva Ecodesign approvato dal Comitato Regolatore lo scorso 17 aprile 2015, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 27 agosto 2015 ed entrerà in vigore il 27 febbraio 2016 (6 mesi dopo la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale).

L’emendamento introduce una serie di modifiche al:

Regolamento (CE) 244/2009 (lampade non direzionali per illuminazione domestica), 
Regolamento (CE) 245/2009 (requisiti di EcoDesign per le lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, per lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade) 
Regolamento (UE) 1194/2012 (requisiti di progettazione ecocompatibile per le lampade direzionali, lampade LED e relative apparecchiature) soprattutto volte ad allinearlo per quanto possibile alla versione aggiornata del Regolamento (CE) 244/2009.

Regolamento (UE) N. 1016/2010

ID 3354 | | Visite: 4370 | Direttiva Ecodesign

Regolamento (UE) N. 1016/2010

Regolamento (UE) N. 1016/2010 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 2010 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico.

(GU L 293/31 11.11.2010)

Abrogato da: Regolamento (UE) 2019/2022

Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2019/2022 [/box-note]

Regolamento (UE) 2015/1185

ID 3348 | | Visite: 6242 | Direttiva Ecodesign

Regolamento (UE) 2015/1185

Regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione del 24 aprile 2015 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido.

(GU L 193 del 21.7.2015)
_______

Articolo 8 (Disposizioni transitorie)

Fino al 1° gennaio 2022 gli Stati membri possono consentire la commercializzazione e la messa in servizio degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido conformi alle disposizioni nazionali in vigore in materia di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente e in materia di emissioni di particolato, di composti gassosi organici, di monossido di carbonio e di ossidi di azoto
_______

Modificato da:

M1 Regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 346 51 20.12.2016)

Rettificato da:

Rettifica del regolamento (UE) 2015/1185 | 16.06.2022

Collegati
[box-note]Direttiva 2009/125/CE - ERP
Regolamento (UE) 2016/2282[/box-note]

Regolamento (UE) N. 1253/2014

ID 3346 | | Visite: 6496 | Direttiva Ecodesign

Regolamento (UE) N. 1253/2014

Regolamento (UE) N. 1253/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 2014 recante attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità di ventilazione.

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 337 del 25 novembre 2014 

...

Rettifiche:
Rettifica regolamento (UE) n. 1253/2014

Collegati:
[box-note]Direttiva 2009/125/CE[/box-note]

Regolamento (UE) n. 548/2014

ID 3344 | | Visite: 10067 | Direttiva Ecodesign

Regolamento (UE) n. 548/2014

Regolamento (UE) N. 548/2014 della Commissione del 21 maggio 2014 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi.

(GU L 152 del 22.5.2014)

Modificato da:

- M1 Regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 346 51 20.12.2016)
- M2 Regolamento (UE) 2019/1783 della Commissione del 1o ottobre 2019 (GU L 272 107 25.10.2019)

Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2019/1783
Direttiva 2009/125/CE - ERP[/box-note]

Regolamento (UE) N. 1015/2010

ID 3342 | | Visite: 5561 | Direttiva Ecodesign

Regolamento (UE) N. 1015/2010

Regolamento (UE) N. 1015/2010 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 2010 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico.

(GU L 293 11/11/2010)

Abrogato da: Regolamento (UE) 2019/2023

Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2019/2023[/box-note]

Regolamento (UE) N. 327/2011

ID 3340 | | Visite: 6317 | Direttiva Ecodesign

Regolamento (UE) n. 327/2011

ID 3340 | 10.12.2005

Regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione del 30 marzo 2011 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW.

GU L 90/8 del 6.4.2011

[box-warning]Abrogazione dal 24 luglio 2026

Regolamento (UE) 2024/1834 della Commissione, del 3 luglio 2024, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW e che abroga il regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione. (GU L 2024/1834 del 4.7.2024). Entrata in vigore: 24.07.2024

Il regolamento (UE) n. 327/2011 è abrogato con effetto dal 24 luglio 2026. Tuttavia gli allegati I, II e III di tale regolamento continuano ad applicarsi fino al 24 luglio 2037 per quanto riguarda i ventilatori integrati in altri prodotti e i ventilatori di ricambio.

Le unità di modelli immessi sul mercato tra il 24 luglio 2024 e il 24 luglio 2026 che soddisfano le disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1834 sono considerate conformi alle specifiche del regolamento (UE) n. 327/2011.[/box-warning]

Regolamento (CE) N. 278/2009

ID 3338 | | Visite: 6579 | Direttiva Ecodesign

Regolamento (CE) N. 278/2009

Regolamento (CE) N. 278/2009 DELLA COMMISSIONE del 6 aprile 2009 recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica a vuoto e al rendimento medio in modo attivo per gli alimentatori esterni

[box-warning]Regolamento abrogato dal Regolamento (UE) 2019/1782 a far data dal 14.11.2019[/box-warning]

Regolamento (CE) N. 244/2009

ID 3336 | | Visite: 10429 | Direttiva Ecodesign

Regolamento (CE) N. 244/2009

Regolamento (CE) N. 244/2009 DELLA COMMISSIONE del 18 marzo 2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico.

(GU L 76, 24.3.2009)

Abrogato da: Regolamento (UE) 2019/2020
_
____

Aggiornamento:

Il Regolamento (UE) 1428/2015, emendamento della Direttiva Ecodesign approvato dal Comitato Regolatore lo scorso 17 aprile 2015, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 27 agosto 2015 ed entrerà in vigore il 27 febbraio 2016 (6 mesi dopo la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale).

L’emendamento introduce una serie di modifiche al:

Regolamento (CE) 244/2009 (lampade non direzionali per illuminazione domestica), 
Regolamento (CE) 245/2009 (requisiti di EcoDesign per le lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, per lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade) 
Regolamento (UE) 1194/2012 (requisiti di progettazione ecocompatibile per le lampade direzionali, lampade LED e relative apparecchiature) soprattutto volte ad allinearlo per quanto possibile alla versione aggiornata del Regolamento (CE) 244/2009.

Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2019/2020 [/box-note]

Regolamento (CE) N. 643/2009

ID 3334 | | Visite: 6402 | Direttiva Ecodesign

Regolamento (CE) N. 643/2009

Regolamento (CE) N. 643/2009 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico

(GU L 191 del 23.7.2009)

Abrogato da: Regolamento (UE) 2019/2019

Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2019/2019[/box-note]

EN ISO 12100 - Valutazione del Rischio p. 5-6

ID 326 | | Visite: 11602 | Documenti Riservati Marcatura CE


EN ISO 12100

La sequenza per la Valutazione del Rischio e la documentazione prevista

La valutazione del rischio comprendere:
A. Analisi del rischio,
B. Ponderazione del rischio.

Analisi del rischio:
1) determinazione dei limiti della macchina
2) identificazione dei pericoli
3) stima del rischio

Ponderazione del rischio.

L'analisi del rischio fornisce le informazioni necessarie per la ponderazione del rischio, che a sua volta permette di valutare se sia necessaria la riduzione del rischio. Queste valutazioni devono basarsi su una stima qualitativa o, quando appropriato, quantitativa del rischio associato ai pericoli presenti sulla macchina.

Un metodo quantitativo può essere appropriato quando sono disponibili dati utili.
Tuttavia, l'applicazione di un metodo quantitativo è limitata dai dati utili di cui si dispone e/o dalle risorse limitate di chi conduce la valutazione del rischio. Pertanto, in numerose applicazioni, è possibile effettuare soltanto una valutazione del rischio qualitativa.

Come documentare la Valutazione del Rischio

La Valutazione del Rischio deve essere documentata secondo:
La documentazione deve dimostrare la procedura che è stata seguita e i risultati che sono stati ottenuti. Ciò comprende, quando pertinente, la documentazione di:

a) la macchina per la quale è stata effettuata la valutazione del rischio (per esempio, specifiche, limiti, uso previsto);
b) tutte le assunzioni pertinenti che sono state fatte (carichi, resistenze, fattori di sicurezza, ecc.);
c) i pericoli e le situazioni pericolose identificati e gli eventi pericolosi considerati nella valutazione del rischio;
d) le informazioni sulle quali si è basata la valutazione del rischio (vedere il punto 5.2):
1) i dati utilizzati e le loro fonti (storico degli infortuni, esperienze acquisite dalla riduzione del rischio applicata a macchine simili, ecc.),
2) l'incertezza associata ai dati usati e la sua influenza sulla valutazione del rischio;
e) gli obiettivi di riduzione del rischio da raggiungere mediante misure di protezione;
f) le misure di protezione implementate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre il rischio;
g) i rischi residui associati alla macchina;
h) il risultato della valutazione del rischio (vedere figura 1);
i) tutti i moduli compilati durante la valutazione del rischio.
Si dovrebbe indicare le norme o le altre specifiche utilizzate per individuare le misure di protezione citate in f) di cui sopra,

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Allegato riservato EN ISO 12100 Valutazione e Riduzione del Rischio p 6-7.PDF
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Position Paper Transmission Parts Machinery Directive 2006/42/EC Eurotrans

ID 2178 | | Visite: 8818 | Documenti Riservati Direttiva macchine

Position Paper Transmission Parts Machinery Directive 2006/42/EC Eurotrans

Position paper regarding: The Classifying of Gears, Gearboxes, Geared Motors, Transmission Elements and Transmission Chains according to the EU Machinery Directive 2006/42/EC. 

Preliminary remarks The comments below are intended to provide the industry with a guide as to how gears, gearboxes, geared motors, transmission elements and transmission chains could be incorporated.

In order to identify criteria for incorporation, the legal requirements are analyzed and reference is made to publications by the Commission.

EUROTRANS

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Position Paper Transmission Parts Machinery Directive 2006 42 EC Eurotrans.pdf
Eurotrans
102 kB 141

Dichiarazione di Conformita' UE Attrezzature a pressione PED 2016

ID 1903 | | Visite: 40408 | Documenti Riservati Marcatura CE

Dichiarazione di Conformità UE - Direttiva PED

Modello di Dichiarazione di Conformità UE Attrezzature a Pressione

Rev. 4.0 Febbraio 2020

Direttiva 2014/68/UE - PED
Direttiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione

Campo di applicazione
La presente direttiva si applica alla progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar.

ALLEGATO III (MODULO A Controllo interno della produzione)
4. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE su ciascuna attrezzatura a pressione che soddisfi i requisiti della presente direttiva. 4.2. Il fabbricante redige una dichiarazione scritta di conformità UE per un modello dell’attrezzatura a pressione che, insieme alla documentazione tecnica, mantiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l’attrezzatura a pressione è stata immessa sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica l’attrezzatura a pressione per cui è stata compilata. Una copia di tale dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
5. Rappresentante autorizzato 
Gli obblighi del fabbricante previsti al punto 4 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

Allegato IV
Dichiarazione di conformità UE (N. XXXX)(*)

1. Attrezzatura a pressione o insieme (numero di prodotto, di tipo, di lotto, o di serie):
2. Nome e indirizzo del fabbricante e, laddove applicabile, del suo rappresentante autorizzato:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell’attrezzatura a pressione o dell’insieme che ne consenta la rintracciabilità. Essa può comprendere un’immagine, laddove necessario per l’identificazione dell’attrezzatura a pressione o dell’insieme):
- descrizione dell’attrezzatura a pressione o dell’insieme,
- procedura di valutazione di conformità utilizzata,
- per gli insiemi, descrizione delle attrezzature a pressione che li compongono, nonché delle procedure di valutazione di conformità utilizzate.
5. L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione:
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:
7. Eventualmente, il nome, l’indirizzo e il numero dell’organismo notificato che ha effettuato la valutazione di conformità e il numero del certificato rilasciato, nonché un riferimento al certificato di esame UE del tipo - tipo di produzione, certificato di esame UE del tipo, tipo di progetto, certificato di esame UE del progetto o certificato di conformità.
8. Informazioni supplementari:
Firmato a nome e per conto di:
(luogo e data del rilascio): (nome e cognome, funzione) (firma):
(eventualmente, identificazione del firmatario che ha la delega del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato)

(*) L’assegnazione di un numero, da parte del fabbricante, alla dichiarazione di conformità è opzionale.

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 2016 Nuova Direttive in vigore dal 20 Luglio 2014 Certifico Srl
2.0 2017 Inserimento campo immagini/foto Certifico Srl
3.0  2018 Inserimento campo dati fabbricante, Organismo notificato, es. norme armonizzate. Aggiunta Versione EN Declaration of Conformity (DoC) Directive PED Certifico Srl
4.0 2020 Aggiunta Versione EN Declaration of Conformity (DoC) Directive PED Update Febbraio 2020 Certifico Srl

Elaborato Certifico S.r.l.

Collegati
[box-note]Nuova Direttiva PED 2014/68/UE
D.Lgs 15 febbraio 2016 n. 26: Attuazione nuova Direttiva PED 2014/68/UE
Le nuove Dichiarazioni di Conformità UE 2014/2016: i Modelli per tipologie di Prodotto
Direttiva PED schematizzata[/box-note]

RAPEX Report 51 del 25/12/2015 N.2 A12/1663/15 Svezia

ID 2158 | | Visite: 6522 | RAPEX 2015


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 51 del 25/12/2015

N.2 A12/1663/15 Svezia

Approfondimento: Cover per cellulari



Il prodotto “cover per cellulare” proveniente dall’Italia, Mod. FVDVCRS, è stato ritirato volontariamente dal mercato perché non conforme al Reg. 850/2004 (Regolamento POP - Persistent Organic Pollutants).

La cover contiene più dello 0,26% in peso di paraffine colorate a catena corta (SCCP).

L’immissione sul mercato e l’uso di articoli contenenti SCCP è vietato.

Le SCCP sono tossiche per gli organismi acquatici in basse concentrazioni e l’accumulo nell’ambiente può generare dei rischi per la salute umana.

Il Reg. 850/2004 stabilisce che:

Art. 3

1. Sono vietati la produzione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I sia allo stato puro che all'interno di preparati o come componenti di articoli.

ALLEGATO I

1. In deroga si consente la produzione, la commercializzazione e l'uso di sostanze o preparati contenenti SCCP in concentrazioni inferiori all'1 % in peso o articoli contenenti SCCP in concentrazioni inferiori allo 0,15 % in peso.

2. L'uso è consentito per quanto concerne:

a) i nastri trasportatori per il settore minerario e i sigillanti per dighe contenenti SCCP già in uso prima del o al 4 dicembre 2015; e

b) gli articoli contenenti SCCP diversi da quelli di cui alla lettera a) già in uso prima del o al 10 luglio 2012.

c) Agli articoli di cui al punto 2 sopra si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.»

Art. 7, Par. 4, Lett. A

a) i rifiuti che contengono una delle sostanze elencate nell'allegato IV, o che ne sono contaminati, possono in alternativa essere smaltiti o recuperati in conformità della pertinente normativa comunitaria, purché il tenore delle sostanze contenute nei rifiuti sia inferiore ai valori limite di concentrazione che saranno indicati nell'allegato IV entro il 31 dicembre 2005, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2. Finché i valori limiti di concentrazione non saranno indicati in conformità di tale procedura, l'autorità competente di uno Stato membro può adottare o applicare valori limite di concentrazione ovvero specifici requisiti tecnici con riferimento allo smaltimento o recupero dei rifiuti di cui alla presente lettera;

Allegato IV

Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP)

Valore limite di concentrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) = 10 000 mg/kg

È consentito lo stoccaggio permanente solo in presenza di tutte le seguenti condizioni:

1) lo stoccaggio avviene in uno dei seguenti luoghi:

• formazioni di roccia dura sotterranee, sicure e profonde; 
• miniere di sale; 
• discarica per rifiuti pericolosi, purché i rifiuti siano solidificati o parzialmente stabilizzati se tecnicamente fattibile, come previsto per la classificazione dei rifiuti alla voce 1903 della decisione 2000/532/CE);

2) sono state rispettate le disposizioni della direttiva 1999/31/CE del Consiglio e della decisione 2003/33/CE del Consiglio;

3) è stato dimostrato che l'operazione prescelta è preferibile sotto il profilo ambientale.

Regolamento CE 850/2004 (POPs)

RAPEX European Commission

RAPEX Report 50 del 18/12/2015 N.32 A12/1649/15 Estonia

ID 2147 | | Visite: 6307 | RAPEX 2015


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 50 del 18/12/2015

N.32 A12/1649/15 Estonia

Approfondimento: Auto giocattolo di plastica




Il prodotto di marca JIAN SHENG, Mod. 3098C-20, è stato volontariamente ritirato dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2011/65/UE RoHS 2 riguardante le restrizioni in merito all’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Alcune parti non accessibili del giocattolo (batterie, alcuni componenti elettronici) contengono piombo (valore misurato equivalente allo 0,358 % in peso) e cadmio (valore misurato equivalente 0,027 % in peso). Inoltre, la lampada LED ed alcuni componenti elettronici contengono bromo (valore misurato equivalente allo 0,30 % in peso), il diffusore audio contiene cromo (valore misurato equivalente allo 0,587 % in peso).

La Direttiva 2011/65/UE RoHS 2 prevede dei valori limite (concentrazioni massime tollerate), per alcuni tipi di sostanze riportate nell'Allegato II della stessa:

- Piombo (0,1%)
- Mercurio (0,1%)
- Cadmio (0,01%)
- Cromo esavalente (0,1%)
- Bifenili polibromurati (PBB) (0,1%)
- Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1%)
- Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1%)
- Benzilbutilftalato (BBP) (0,1%)
- Dibutilftalato (DBP) (0,1%)
- Diisobutilftalato (DIBP) (0,1%)

La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP si applica ai dispositivi medici, compresi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali a decorrere dal 22 luglio 2021.

La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP non si applica ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo all'aggiornamento delle funzionalità o della capacità delle AEE commercializzate prima del 22 luglio 2019, e dei dispositivi medici, inclusi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, commercializzati prima del 22 luglio 2021.

La restrizione concernente DEHP, BBP e DBP non si applica ai giocattoli che sono già soggetti alla restrizione concernente DEHP, BBP e DBP di cui all'allegato XVII, voce 51, del regolamento (CE) n. 1907/2006.

RAPEX European Commission

Regolamento (UE) N. 1194/2012

ID 3355 | | Visite: 7703 | Direttiva Ecodesign

Regolamento (UE) N. 1194/2012

Regolamento (UE) N. 1194/2012 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2012 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature.

GU L 342, 14.12.2012

Aggiornamento:

Il Regolamento (UE) 1428/2015, emendamento della Direttiva Ecodesign approvato dal Comitato Regolatore lo scorso 17 aprile 2015, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 27 agosto 2015 ed entrerà in vigore il 27 febbraio 2016 (6 mesi dopo la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale).

L’emendamento introduce una serie di modifiche al:

Regolamento (CE) 244/2009 (lampade non direzionali per illuminazione domestica), 
Regolamento (CE) 245/2009 (requisiti di EcoDesign per le lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, per lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade) 
Regolamento (UE) 1194/2012 (requisiti di progettazione ecocompatibile per le lampade direzionali, lampade LED e relative apparecchiature) soprattutto volte ad allinearlo per quanto possibile alla versione aggiornata del Regolamento (CE) 244/2009.

Regolamento (UE) N. 617/2013

ID 3353 | | Visite: 4991 | Direttiva Ecodesign

Regolamento (UE) N. 617/2013

Regolamento (UE) N. 617/2013 della Commissione del 26 giugno 2013 recante misure di esecuzione della Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici.

...

Collegati:
[box-note]Direttiva 2009/125/CE
Norme armonizzate Direttiva Ecodesign 2009/125/CE Marzo 2018
Regolamento (UE) 2019/424 [/box-note]

Regolamento (UE) N. 66/2014

ID 3351 | | Visite: 6992 | Direttiva Ecodesign

Regolamento (UE) N. 66/2014

Regolamento (UE) N. 66/2014 DELLA COMMISSIONE del 14 gennaio 2014 recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe da cucina per uso domestico.

Regolamento (UE) 2015/1188

ID 3349 | | Visite: 6080 | Direttiva Ecodesign

Regolamento (UE) 2015/1188

ID 3349 | 10.12.2015

Regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione del 28 aprile 2015 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale.

GU L 193 del 21.7.2015

[box-warning]Il regolamento (UE) 2015/1188 è abrogato a decorrere dal 1° luglio 2025 dal Regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione del 18 aprile 2024 (GU L 2024/1103 del 19.4.2024)[/box-warning]

In allegato Testo consolidato 2017

...

Collegati
[box-note]Direttiva 2009/125/CE - ERP[/box-note]

Regolamento (UE) 2015/1095

ID 3347 | | Visite: 7806 | Direttiva Ecodesign

Regolamento (UE) 2015/1095

Regolamento (UE) 2015/1095 DELLA COMMISSIONE del 5 maggio 2015 recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo.

Regolamento (UE) N. 813/2013

ID 3345 | | Visite: 16106 | Direttiva Ecodesign

Regolamento (UE) N. 813/2013 / Consolidato 2027

ID 3345 | Update news 03.04.2024

Regolamento (UE) N. 813/2013 della Commissione del 2 agosto 2013 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti.

GU n. L 239/136 del 6.9.2013

Collegati
[box-note]Direttiva 2009/125/CE - ERP
Direttiva 2009/125/CE[/box-note]

Regolamento (UE) N. 4/2014

ID 3343 | | Visite: 3782 | Direttiva Ecodesign

Regolamento (UE) N. 4/2014

Regolamento (UE) N. 4/2014 DELLA COMMISSIONE del 6 gennaio 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 640/2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici.

Regolamento (CE) N. 641/2009

ID 3339 | | Visite: 4621 | Direttiva Ecodesign

Regolamento (CE) N. 641/2009

REGOLAMENTO (CE) N. 641/2009 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti.

Regolamento (CE) N. 245/2009

ID 3337 | | Visite: 8979 | Direttiva Ecodesign

Regolamento (CE) N. 245/2009

Regolamento (CE) N. 245/2009 DELLA COMMISSIONE del 18 marzo 2009 recante modalità di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 76 24.3.2009)

Abrogato da: Regolamento (UE) 2019/2020
_
_____

Aggiornamento:

Il Regolamento (UE) 1428/2015, emendamento della Direttiva Ecodesign approvato dal Comitato Regolatore lo scorso 17 aprile 2015, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 27 agosto 2015 ed entrerà in vigore il 27 febbraio 2016 (6 mesi dopo la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale).

L’emendamento introduce una serie di modifiche al:

Regolamento (CE) 244/2009 (lampade non direzionali per illuminazione domestica), 
Regolamento (CE) 245/2009 (requisiti di EcoDesign per le lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, per lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade) 
Regolamento (UE) 1194/2012 (requisiti di progettazione ecocompatibile per le lampade direzionali, lampade LED e relative apparecchiature) soprattutto volte ad allinearlo per quanto possibile alla versione aggiornata del Regolamento (CE) 244/2009.

Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2019/2020 [/box-note]

Regolamento (CE) N.107/2009

ID 3335 | | Visite: 5384 | Direttiva Ecodesign

Regolamento (CE) N. 107/2009

ID 3335 | 10.12.2015

Regolamento (CE) n. 107/2009 della Commissione, del 4 febbraio 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici 

(GU L 36/8 del 5.2.2009)

[box-warning]Il regolamento (CE) n. 107/2009 è abrogato con effetto dal 9 maggio 2025 dal Regolamento (UE) 2023/826 (GU L 103/29 del 18.4.2023)[/box-warning]

In allegato Testo consolidato al 09.01.2017 con le modifiche di cui al Regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L346/51 del 20.12.2016).

Regolamento (CE) N. 642/2009

ID 3333 | | Visite: 6303 | Direttiva Ecodesign

Regolamento (CE) N. 642/2009

Regolamento (CE) N. 642/2009 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori.

(GU L 191 del 23.7.2009)

Abrogato da: Regolamento (UE) 2019/2021

Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2019/2021[/box-note]

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