Direttiva 90/396/CEE
ID 5906 | 26.04.2025
Direttiva del Consiglio del 29 giugno 1990 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas.
(GU L 196 del 26....

Report 50 del 18/12/2015
N.32 A12/1649/15 Estonia
Approfondimento: Auto giocattolo di plastica
Il prodotto di marca JIAN SHENG, Mod. 3098C-20, è stato volontariamente ritirato dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2011/65/UE RoHS 2 riguardante le restrizioni in merito all’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Alcune parti non accessibili del giocattolo (batterie, alcuni componenti elettronici) contengono piombo (valore misurato equivalente allo 0,358 % in peso) e cadmio (valore misurato equivalente 0,027 % in peso). Inoltre, la lampada LED ed alcuni componenti elettronici contengono bromo (valore misurato equivalente allo 0,30 % in peso), il diffusore audio contiene cromo (valore misurato equivalente allo 0,587 % in peso).
La Direttiva 2011/65/UE RoHS 2 prevede dei valori limite (concentrazioni massime tollerate), per alcuni tipi di sostanze riportate nell'Allegato II della stessa:
- Piombo (0,1%)
- Mercurio (0,1%)
- Cadmio (0,01%)
- Cromo esavalente (0,1%)
- Bifenili polibromurati (PBB) (0,1%)
- Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1%)
- Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1%)
- Benzilbutilftalato (BBP) (0,1%)
- Dibutilftalato (DBP) (0,1%)
- Diisobutilftalato (DIBP) (0,1%)
La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP si applica ai dispositivi medici, compresi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali a decorrere dal 22 luglio 2021.
La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP non si applica ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo all'aggiornamento delle funzionalità o della capacità delle AEE commercializzate prima del 22 luglio 2019, e dei dispositivi medici, inclusi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, commercializzati prima del 22 luglio 2021.
La restrizione concernente DEHP, BBP e DBP non si applica ai giocattoli che sono già soggetti alla restrizione concernente DEHP, BBP e DBP di cui all'allegato XVII, voce 51, del regolamento (CE) n. 1907/2006.
ID 5906 | 26.04.2025
Direttiva del Consiglio del 29 giugno 1990 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas.
(GU L 196 del 26....
Direttiva 93/44/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 che modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle macchine
(...

ID 18902 | 03.02.2023 / In allegato Linee guida Rev. 0.0 del 06.12.2022
Il settore degli ascensori è carat...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024