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FGAS: Information for importers

ID 3451 | | Visite: 3536 | Regolamento Emissioni

FGAS: Information for importers of equipment

Information for importers of equipment containing fluorinated greenhouse gases on their obligations under the EU F-gas Regulation

(Guidance document: Imports of pre-charged equipment: version 2.2, 2 December 2016)

This document is without prejudice to the obligations in the F-gas Regulation and should not be understood to have any legal status.

The EU Member States are responsible for implementing Regulation (EU) No 517/2014. For enforcement issues, please contact the relevant person in your Member State

EU 2016

Regolamento (UE) n. 517/2014

RAPEX: Report annuale Certifico 2016

ID 3435 | | Visite: 4708 | RAPEX 2016

RAPEX: Report annuale Certifico 2016

Tutti gli Approfondimenti relativi al RAPEX di Certifico elaborati nel 2016:

Vedi tutti Report Certifico 2016

https://www.facebook.com/certifico.rapex

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/

Resp.: Giuseppe Zappia

RAPEX: Rapid Alert System for non-food consumer products

Archivio prodotti pericolosi

Creato nel 1984, il RAPEX (Rapid Alert System for non-food consumer products) ha la funzione di prevenire i rischi per la salute e sicurezza dei consumatori relativa a prodotti non alimentari in commercio, con uno scambio rapido di informazioni tra gli Stati membri dell'UE. 

Il sistema consente alle autorità nazionali di notificare alla Commissione la presenza sul mercato europeo di un prodotto non alimentare pericoloso, la cui vendita, una volta pervenuta la segnalazione a livello europeo, sarà vietata o condizionata.

RAPEX 2017

ID 3431 | | Visite: 8521 | RAPEX

RAPEX EU

RAPEX: Rapid Alert System for non-food consumer products

Archivio prodotti pericolosi

Creato nel 1984, il RAPEX (Rapid Alert System for non-food consumer products) ha la funzione di prevenire i rischi per la salute e sicurezza dei consumatori relativa a prodotti non alimentari in commercio, con uno scambio rapido di informazioni tra gli Stati membri dell'UE. 

Il sistema consente alle autorità nazionali di notificare alla Commissione la presenza sul mercato europeo di un prodotto non alimentare pericoloso, la cui vendita, una volta pervenuta la segnalazione a livello europeo, sarà vietata o condizionata.

Alcune notifiche del sistema RAPEX potrebbero essere sottoposte a rettifica, consultare il sito ufficiale.

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Motori elettrici da 0,75 kW: Dal 1 Gennaio 2017 Classe IE3

ID 2534 | | Visite: 37687 | Direttiva Ecodesign



Motori elettrici potenza da 0,75 a 375 kW: Classe IE3 dal  1 Gennaio 2017

Dal 1 Gennaio 2017 dovranno avere efficienza IE3 (potenza da 0,75 a 375 kW), o IE2 (con inverter).

Il Regolamento CE 640/2009 si applica a motori elettrici così come definiti all’Articolo 2, comma 1 ovvero a motori trifase 2, 4 e 6 poli a singola velocità, con potenze da 0,75 kW a 375 kW compresi, tensione fino a 1000 V e con la capacità di operare in servizio continuo.
Sono esplicitamente esclusi (Articolo 1, comma 2) dal campo di applicazione i motori progettati per funzionare interamente immersi in un liquido e i motori completamente integrati in un prodotto per i quali non è possibile testare le prestazioni energetiche autonomamente dal prodotto. Sono inoltre esclusi i motori per applicazioni speciali (es. motori per ambienti ATEX e motori auto frenanti).

Le nuove classi di efficienza

Le nuove classi IE definite dalla nuova norma IEC 60034-30:2008 si basano sul metodo di prova IEC 60034-2-1 del Settembre 2007. 

Sulla base dello stesso criterio della precedente norma, vengono individuate delle differenti classi:

IE1 = rendimento standard

IE2 = alto rendimento

IE3 = Premium Efficiency

I livelli di rendimento in accordo alla 60034-30:2008 devono essere misurati con l'applicazione del metodo specificato nella norma IEC 60034-2-1 e sono riportati tali e quali nell’Allegato I del Regolamento 640/2009/CE per le sole classi IE2 e IE3.

Con il nuovo Standard EN 50598-2, vengono definiti i Requisiti e limiti dei sistemi elettrici di azionamento (PDS) attraverso le classi IES (International Efficiency of Systems IS0/IES1/IS2), in questo modo è possibile determinare la classificazione di efficienza energetica/valutazione dell’insieme motore-sistema elettrico di azionamento.

La gamma media è IES1 e sistemi che non raggiungono il valore minimo di IES1 sono classificate come IES0, i sistemi più efficienti, con valori del 20% sopra IES1, sono identificati come IES2.

Questo nuovo standard aiuterà anche agli utenti finali in valutazioni più accurate.

Gli obblighi temporali

Il Regolamento prevede 3 step di applicazione:

1. 16 Giugno 2011 - Fase 1: tutti i motori dovranno avere come livello minimo di efficienza IE2.

2. 01 Gennaio 2015 - Fase 2: i motori con potenza da 7,5 a 375 kW dovranno avere efficienza IE3, o IE2 nel caso il motore sia alimentato da inverter.

3. 01 Gennaio 2017 - Fase 3: i motori con potenza da 0,75 a 375 kW dovranno avere efficienza IE3, o IE2 nel caso il motore sia alimentato da inverter.

REGOLAMENTO (CE) N. 640/2009 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici


Scarica questo file (Regolamento CE n. 640_2009.pdf) Regolamento CE n. 640/2009 Progettazione ecocompatibile motori elettrici IT 776 kB  

Sistemi di contabilizzazione energia

ID 3409 | | Visite: 6112 | Direttiva Ecodesign

Temi: Ambiente , Energy

Sistemi di contabilizzazione energia: entro il 30.06.2017

Prorogato al 30.06.2017 (Decreto Milleproroghe 2017)

Prorogato, al 30 Giugno 2017 l’obbligo di dotare gli edifici pluri-residenziali, caratterizzati da impianti termici centralizzati, di sistemi atti alla contabilizzazione dell’energia termica consumata da ogni singolo utilizzatore.

Il Decreto Legislativo 102/2014, entrato in vigore il 19 Luglio 2014 ed emesso come recepimento della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, impone l’obbligo di installazione di dispositivi di contabilizzazione dei consumi di riscaldamento, raffrescamento e ACS entro il 31 Dicembre 2016, poi prorogato al 30 Giugno 2017 (Decreto Milleproroghe 2017).

L’art. 9 del D.Lgs 102/2014 prescrive l’obbligo di dotare gli edifici pluri-residenziali, caratterizzati da impianti termici centralizzati, di sistemi atti alla contabilizzazione dell’energia termica consumata da ogni singolo utilizzatore/proprietario, per una corretta ripartizione delle spese annue e nell’ottica delle progressiva riduzione dei consumi di combustibile con la conseguente riduzione degli inquinanti immessi in atmosfera. Ma la determinazione dei reali consumi di combustibile per ogni singolo proprietario o utilizzatore dell’impianto non è così semplice e immediata, perché ci sono numerose variabili che contribuiscono alla definizione dei costi complessivi sostenuti. Per questo motivo, il Decreto Legislativo 102/2014 prescrive di utilizzare come linea guida per ripartizione delle spese, la norma UNI 10200/2013 e smi.

D.Lgs 102/2014
...
A
rt. 9 c. 5
Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale:

a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per un edificio siano effettuati da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 l’installazione da parte delle imprese di fornitura del servizio di un contatore di fornitura di calore in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura;

b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l’installazione entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.
L’efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459.
Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;

c) nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si ricorre all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 834, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici, salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. In tali casi sono presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore. Il cliente finale può affi dare la gestione del servizio di termoregolazione e contabilizzazione del calore ad altro operatore diverso dall’impresa di fornitura, secondo modalità stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ferma restando la necessità di garantire la continuità nella misurazione del dato;

d) quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti.
È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.
...

Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102

Rapporto rilevazione apparecchiature sanitarie Italia - 2016

ID 3400 | | Visite: 4184 | Direttiva MD

Rapporto sulla rilevazione delle apparecchiature sanitarie in Italia - 2016

Sintesi dei dati rilevati attraverso il flusso informativo istituito con il decreto del Ministero della salute 22 aprile 2014 per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate.

Le apparecchiature sanitarie sono essenziali per l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Nella continua evoluzione della pratica clinica, infatti, le tecnologie hanno assunto una crescente rilevanza, divenendo parte imprescindibile della prestazione stessa, al punto che l’estrema variabilità nei tassi di domanda soddisfatta, misurabili in termini di prestazioni per 1.000 abitanti, potrebbe essere anche ricondotta ai diversi livelli di disponibilità delle apparecchiature sanitarie sul territorio. Le apparecchiature sanitarie sono infatti, essenziali in fase di prevenzione, diagnosi, trattamento delle patologie e riabilitazione del paziente e, pertanto, un corretto approccio clinico non può assolutamente prescindere dalla disponibilità di un adeguato supporto tecnologico.

Al fine di garantire l’erogazione dei LEA su tutto il territorio nazionale, il focus non può, quindi, che estendersi anche alla rete di offerta, andando a monitorare la distribuzione delle tecnologie sul territorio al fine di individuare i livelli minimi di tecnologie che devono essere garantiti a tutela dei LEA stessi.
In questi termini il monitoraggio delle apparecchiature sanitarie rientra nell’ambito proprio del Nuovo Sistema Informativo Sanitario, in linea con l’obiettivo di aumentare la capacità di monitorare la trasformazione della rete di offerta.

L’Accordo Quadro tra Ministero della Salute e Regioni, stipulato in data 22 Febbraio 2001, ha infatti, dato avvio ad un piano d’azione coordinato per lo sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), inteso quale strumento essenziale per il governo della sanità a livello nazionale, regionale e locale.

Min. Salute 2016

Guide to application of the machinery directive 2006/42/EC - Update May 2017

ID 4073 | | Visite: 9423 | Guide Nuovo Approccio

Guida all'applicazione della Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2.1 May 2017 Draft update

Update July 2017

Vedi Ed. 2.1 EN (Finale) a questa pagina

Draft Update - May 2017

Disponibile nuovo Draft Ed. 2.1 di Maggio 2017 della Guida all'applicazione della Direttiva macchine 2006/42/CE.

La Commissione Europea ha pubblicato un nuovo draft (rev. 6) della proposta di aggiornamento della Linea Guida all'applicazione della Direttiva macchine Ed. 2010.

La Guida, secondo l'intenzione del MWG dovrà diventare un “living document”, da aggiornare su pareri rilevanti.

Il testo della direttiva è presentato in rosso corsivo, in riquadri - i commenti seguono in nero.

La Guida è stata preparata con l'aiuto di un Gruppo Editoriale e questo Aggiornamento della seconda edizione è stato condotto da un consulente esterno e dalla Commissione, assistito da alcuni dei membri del Gruppo Editoriale.

Brussels, May 2017

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Guida all’applicazione della direttiva “macchine” 2006/42/CE
Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2017 EN[/box-note]

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Allegato riservato Guida Direttiva Macchine Ed. 2.1 May 2017 Draft.pdf
EU - Ed. 2.1 May 2017
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Direttiva macchine RESS Rilevante 1.2.4.3 Dispositivo di emergenza: Il Documento ufficiale

ID 1639 | | Visite: 21284 | Documenti Riservati Direttiva macchine



Direttiva macchine RESS Rilevante 1.2.4.3 Dispositivo di emergenza
Il Documento ufficiale

Emergency Stop Devices (MD Annex I 1.2.4.3)

According to Art. 5 of the MD 2006/42/EC, machinery can be placed on the market or put into service only when it satisfies the relevant EHSR set out in Annex I of the MD.

With regard to the applicable EHSR, Annex I section 1.2.4.3 of the MD 2006/42/EC requires for most machinery to be fitted, with one or more emergency stop devices as shown for example in Fig. 1. 

This document deals only with the design of the emergency stop device, primarily with the mushroom type push button with regard to section 1.2.4.3.

The document at hand is not concerned with the location of the devices to be fitted, because this is dependent, for example on the size and configuration of the machinery, the number of operators, the location of the danger zones and the operation positions and maintenance points. With reference to the third paragraph of section 1.2.4.3, which sets out requirements for the design of emergency stop devices, such device must have clearly identifiable, clearly visible and quickly accessible control devices.

Quoting the Guide to application of the MD, this is important because, in an emergency situation, a split-second reaction may be crucial. The requirement of the quick accessibility has consequences for both the choice of the type of control device and the number and location of control devices to be fitted.

This document has been approved at the Machinery Working Group meeting on 5-6 November 2014

Machinery Working Group
November 2014

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Allegato riservato Emergency Stop Devices MD Annex I 1.2.4.3.pdf
Machinery Working Group
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DoP disponibile web: non obiezioni al regolamento delegato

ID 3372 | | Visite: 5267 | Regolamento CPR

DoP disponibile sito web: non obiezioni al regolamento delegato

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: condizioni alle quali una dichiarazione di prestazione per prodotti da costruzione può essere resa disponibile su un sito web

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 30 ottobre 2013 relativo alle condizioni alle quali una dichiarazione di prestazione per prodotti da costruzione può essere resa disponibile su un sito web (C(2013)7086 — 2013/2928(DEA))

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento delegato della Commissione (C(2013)7086),

- vista la lettera del 14 novembre 2013 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

- visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

- visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (1) (CPR), in particolare gli articoli 7, paragrafo 3, e l'articolo 63, paragrafo 1,

- visto l'articolo 87 bis, paragrafo 6, del suo regolamento,

- visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 87 bis, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 10 dicembre 2013,

A. considerando che è importante garantire che il regolamento delegato sugli approvvigionamenti elettronici entri in vigore quanto prima, poiché le disposizioni sostanziali dell'atto legislativo di base, comprese quelle relative alla fornitura di dichiarazioni di prestazioni, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2013;

B. considerando che la possibilità di mettere a disposizione tali dichiarazioni su Internet permetterebbe, conformemente alle intenzioni del legislatore, ai fabbricanti di prodotti di costruzione di ridurre i costi e accrescere la flessibilità del settore delle costruzioni nel suo complesso;

C. considerando che il regolamento delegato avrebbe dovuto essere preparato in anticipo dalla Commissione per evitare inopportuni ritardi nell'autorizzare una deroga all'obbligo imposto ai fabbricanti di fornire copie cartacee o elettroniche di una dichiarazione di prestazione per ciascun prodotto immesso in commercio;

D. considerando che è della massima importanza che sia il Parlamento che il Consiglio possano esercitare i loro diritti di colegislatori quali definiti nei trattati, compresa la decisione in merito agli elementi da delegare alla Commissione nei futuri atti legislativi di base, e che il Parlamento possa partecipare alle consultazioni, insieme agli esperti degli Stati membri e ad altri soggetti interessati, prima dell'adozione di un atto delegato e in modo trasparente;

1. dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

P7_TA(2013)0551

GU C 468/273 del 15.12.2016

DoP - Regolamento CPR 305/2011

Modifica alla Dichiarazione di Prestazione DoP Regolamento CPR: Regolamento Delegato (UE) n. 574/2014

Relazione di non conformità Direttiva macchine

ID 1578 | | Visite: 18319 | Documenti Riservati Marcatura CE



Relazione di non conformità Direttiva macchine

Relazione di non conformità ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute di cui all'All. I della Direttiva 98/37/CE e norme tecniche armonizzate EN 1114-1:1998, EN 13418:2005

Ministero Sviluppo Economico - Dipartimento Regolazione Mercato
__________________________________

Sorveglianza del mercato in base all'art. 6 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17

Con riferimento all' allegata segnalazione di non conformità pervenuta dall' orgarismo di vigilanza in indirizzo (nota del 8 luglio 2009 prot. n. 38260), con la quale è stata evidenziata la non conformità della macchina in oggetto ai requisiti essenziali di sicurezza dell' Allegato I alla Direttiva 98/37/CE.

VISTO anche quanto previsto dalle norme UNI EN 1114-1:1998 punto 5.1.; UNI EN 13418:2005 punti 4.1.1. - 5.1.2 - 5.2. -5.2.1 e 5.2.3 prospetto 2.
__________________________________

VISTO il parere del Gruppo di Lavoro Consultivo Permanente di cui al Decreto Direttoriale.
ATTESO che la macchina in oggetto risulta essere non conforme ai requisiti essenziali di sicurezza dell'Allegato I alla Direttiva 98/37/CE 1.3.7 e 1.5.5 (per le motivazioni contenute nella relazione di accertamento dell'Organismo di Vigilanza territoriale.
Si ha ragione di ritenere che, anche per le macchine commercializzate ai sensi della Direttiva 2006/42/CE, possano sussistere le medesime non conformità ai requisiti dell' Allegato I alla suddetta Direttiva.

Si invita pertanto codesta ditta, al fine di evitare l'attivazione da parte di questa Amministrazione, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 comma 4 del Decreto Legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010, delle procedure di ritiro dal mercato e divieto di immissione sul mercato e/o messa in servizio, a far conoscere:

- quali provvedimenti intende attuare per la messa m conformità delle macchine commercializzate ai sensi della Direttiva 2006/42/CE;
- quali provvedimenti intende attuare per la messa m conformità delle macchine commercializzate ai sensi della Direttiva 98/37 ICE.

Codesta Ditta dovrà dare riscontro a quanto sopra entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della presente, trasmettendo, entro lo stesso termine, l'elenco delle macchine marcate CE già immesse sul mercato, completo di indirizzi e muneri di fabbrica.

Qualora invece si abbia ragione di ritenere che non sussistano le non conformità rilevate, codesta ditta, potrà far pervenire, entro lo stesso termine, le proprie motivate controdeduzioni.

Ing. Vincenzo Correggia
MISE 

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Allegato riservato Relazione non Conformità Direttiva macchine.pdf
MISE
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Regolamento (UE) n. 932/2012

ID 3326 | | Visite: 4052 | Direttiva Ecodesign

Regolamento (UE) n. 932/2012

Regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione del 3 ottobre 2012 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico

[box-warning]Abrogazione

Regolamento (UE) 2023/2533 della Commissione, del 17 novembre 2023, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico, e che modifica il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione. (GU L 2023/2533 del 22.11.2023)[/box-warning]

Guida Tecnica Barriere protezione fotoelettriche - Applicazioni

ID 1586 | | Visite: 14369 | Documenti Riservati Marcatura CE

Guida Tecnica Barriere protezione fotoelettriche - Applicazioni

Esempi applicazioni barriere fotoelettriche di protezione per rilevare la presenza di persone

[box-warning]Vedi documento aggiornato Focus Barriere protezione fotoelettriche: Applicazioni[/box-warning]

Specifica Tecnica CLC/TS 62046
 
La Specifica Tecnica CLC/TS 62046 contiene le prescrizioni per la scelta, il posizionamento, la configurazione e la messa in funzione di sistemi di protezione per rilevare la presenza di persone al fine di proteggerle dalle parti pericolose di macchinario industriale.

Indice
1. AOPD: Dispositivo di protezione fotoelettrico attivo
1.1 Caratteristiche AOPD
1.2 AOPD a fascio passante con l’utilizzo di specchi
1.3 AOPD Retroriflettenti
1.4 Blanking (muting)
2. AOPDDR: Dispositivo di protezione fotoelettrico attivo rispondente alla riflessione diffusa
2.1 Caratteristiche AOPDDR
2.2 Principio di rilevamento di un AOPDDR
2.3 Ulteriori raccomandazioni per l’applicazione di AOPDDR
3. ESPE: Apparecchio elettrosensibile di protezione
4. Neutralizzazione
4.1 Neutralizzazione per consentire l’accesso alle persone
4.2 Neutralizzazione per consentire l’accesso dei materiali
4.3 Esclusione della funzione di neutralizzazione
5. Dispositivo di commutazione del segnale di uscita
6. Dispositivo di protezione a infrarosso passivo
7. Tappeto (pavimento) sensibile alla pressione
7.1 Tappeto sensibile alla pressione
7.2 Pavimento sensibile alla pressione
8. Apparecchi di protezione: Calcolo della distanza minima di separazione

ESEMPI APPLICATIVI

A. Apparecchio di protezione utilizzato come dispositivo di attivazione
B. Uso dell’apparecchio di protezione come dispositivo combinato di attivazione e sensore presenze
C. AOPD orizzontale
D. AOPD verticale
E. AOPD verticale 
F. Barriera perimetrale
G. Dispositivi di protezione per il rilevamento della posizione di una persona
G.1 Barriere interbloccate (vedi ISO 12100-1 e ISO 14119)
G.2 Piastra o sbarra mobile come dispositivo di attivazione
G.3 Bordi o paraurti sensibili alla pressione su macchine mobili o su parti mobili della
macchina
G.4  Dispositivi che rivelano una persona in una posizione specifica
G.4.1 Generalità
G.4.2 Controllo della posizione
G.4.3 Dispositivo ad azione mantenuta
H. Esempio dell’utilizzo di un AOPDDR su un macchinario
I. Esempio dell’utilizzo di un AOPDDR su un veicolo a guida automatica (AGV)
L. AOPDDR utilizzato per la rivelazione del corpo o parti di esso con avvicinamento normale
L.1 Rilevamento del corpo intero
L.2 Rilevamento di parti del corpo
M. Raccomandazioni supplementari per la configurazione dei sensori fotoelettrici di neutralizzazione quando sono utilizzati per consentire l’accesso dei materiali
M.1 Due fasci: Configurazione a T 
M.2 Configurazione a L, con il comando della tempistica dei sensori (solo uscita).
M.3 Quattro fasci: Fasci paralleli, con il comando della tempistica dei sensori (entrata/uscita
M.4 Fasci paralleli, con il comando della sequenza (entrata/uscita).
M.4.1 Quattro fasci – Posizionamento dei sensori
M.4.2 Quattro fasci paralleli con il comando della tempistica
M.4.3 Posizionamento dei sensori di neutralizzazione per evitare la neutralizzazione da parte del corpo di una persona
M.4.5  Quattro fasci - controllo della tempistica
M.4.6 Quattro fasci – controllo della sequenza
M.4.7  Quattro fasci con porte a battente supplementari
M.4.8  Metodi per evitare la manipolazione della funzione di neutralizzazione
M.4.9 Connessione dei sensori a un comando della neutralizzazione a due ingressi
N. Due sensori - Fasci incrociati
N.1 Posizionamento dei sensori
N2. Due sensori - Fasci incrociati
N.3 Due fasci sensori di neutralizzazione combinati a porte a battente

Maggiori Info e acquisto Documento

Documento compreso nel Servizio di Abbonamento Tema Marcatura CE

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Allegato riservato Guida Tecnica Specifica Tecnica CLC_TS 62046 Applicazioni_1.0 2015.pdf
Ed. 1.0 2015
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Direttiva 2005/32/CE

ID 3322 | | Visite: 14676 | Direttiva Ecodesign

Direttiva 2005/32/CE / Direttiva EuP (Energy-using Products)

ID 3322 | Update news 27.04.2025

Direttiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 2005 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

(GU L 191 del 22.7.2005)

[box-warning]Abrogata da:

Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (rifusione). (GU L 285 del 31/10/2009)[/box-warning]

[box-info]Recepita da:

Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 201
Attuazione della direttiva 2005/32/CE (EuP) relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia.

GU n.261 del 09-11-2007 - SO n. 228/box-info]

_________

Il campo di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2005/32/CE è stato ampliato dalla Direttiva 2009/125/CE (ErP) per includere i prodotti che consumano in generale energia ("Energy Related Products" - ERP)

La Direttiva 2005/32/CE, comunemente chiamata Direttiva EuP (Energy-using Products) è una Direttiva dell'Unione Europea che riguarda l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia. È stata pubblicata il 6 luglio 2005 ed è entrata in vigore nell'agosto 2007.

È una Direttiva Quadro. Ha quindi bisogno di norme applicative, si segnalano le categorie di prodotto:

- Stufe e scaldabagno a gas, a gasolio e elettrici
- Motori elettrici
- Apparecchi per illuminazione
- Elettrodomestici
- Macchine per ufficio
- Elettronica di consumo
- Apparecchi HVAC: riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria

La Direttiva fa propri i concetti chiamati di ecodesign, per la realizzazione di prodotti ecocompatibili.

Collegati
[box-note]Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 201
Direttiva 2009/125/CE
Direttiva 2009/125/CE - ERP[/box-note]

SAPAF 2016: Sicurezza ed affidabilità delle attrezzature a pressione

ID 3292 | | Visite: 8180 | Guide Marcatura CE INAIL

SAPAF 2016 Sicurezza ed affidabilità delle attrezzature a pressione 

Gli atti del convegno biennale 2016 SAPAF sulle attrezzature a pressione

L'evento Safap “Sicurezza e affidabilità delle attrezzature a pressione” rappresenta per gli addetti ai lavori un appuntamento atteso e punto di riferimento nazionale di confronto tecnico-scientifico del settore delle attrezzature a pressione.

Il volume raccoglie le relazioni che illustrano sotto diversi punti di vista il contesto, le implicazioni, le problematiche e gli scenari a breve-medio termine, analizzando i vari aspetti della vita delle attrezzature a pressione, dalla progettazione alla fabbricazione, dall’ispezione alla manutenzione

INAIL 2016

[box-note]SAPAF 2018 | Sicurezza ed affidabilità delle attrezzature a pressione
SAPAF 2014: Sicurezza ed affidabilità delle attrezzature a pressione
Decreto 93/2000 PED Coordinato 2016: Nuova Direttiva PED 2014/68/UE
Nuova Direttiva PED 2014/68/UE [/box-note]

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Allegato riservato SAPAF 2016 Atti.pdf
Atti convegno 2016
25069 kB 292

Piattaforme lavoro mobili elevabili (PLE): Non conformità

ID 191 | | Visite: 19064 | Documenti Riservati Direttiva macchine


Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE): Non Conformità

Breve guida all'identificazione delle piattaforme di lavoro mobili elevabili non conformi

Modello a braccio
Modello a forbice

Voci più comuni di non conformità alle normative UE:

1. Marcatura
2. Documentazione
3. Istruzioni
4. Emissioni motori diesel
5. Emissioni acustiche
6. Avvertenze/marcature

Fédération Européenne de la Manutention 
(Gruppo di prodotto: Piattaforme di lavoro mobili elevabili)

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Allegato riservato Piattaforme di lavoro mobili elevabili.pdf
FEM
743 kB 305

RAPEX Report 47 del 25/11/2016 N.28 A12/1509/16 Spagna

ID 3264 | | Visite: 3621 | RAPEX 2016


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 47 del 25/11/2016 N.28 A12/1509/16 Spagna

Approfondimento tecnico: Calzature di sicurezza

Il prodotto, di marca Security Line, modello “new landa nr”, è stato respinto alla frontiera perché non conforme al Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio ed alla norma tecnica EN ISO 20345.

Il contenuto di Cromo (VI) nella pelle della scarpa risulta essere troppo alto (valore misurato 5,5 mg/kg).

Il Cromo (VI) è una sostanza tossica che causa allergie da contatto e dermatiti. 

Regolamento (UE) 2016/425

Allegato II - REQUISITI ESSENZIALI DI SALUTE E DI SICUREZZA

3.10.2 Protezione dai contatti epidermici o oculari

I DPI destinati a evitare contatti superficiali di tutto il corpo o di una parte di esso con sostanze e miscele pericolose per la salute o con agenti biologici nocivi devono impedire la penetrazione o la permeazione di tali sostanze e miscele e agenti attraverso l'involucro di protezione nelle condizioni prevedibili di impiego cui tali DPI sono destinati.

A tal fine, i materiali costitutivi e gli altri componenti di questi tipi di DPI devono essere scelti o concepiti e combinati in modo tale da garantire per quanto possibile una chiusura ermetica totale che ne consenta, se necessario, un uso quotidiano eventualmente prolungato o, nel caso ciò non sia possibile, una chiusura  stagna limitata con conseguente limitazione della durata di impiego.

Qualora, per la loro natura e per le condizioni prevedibili di impiego, talune sostanze e miscele pericolose per la salute o agenti biologici nocivi avessero un potere di penetrazione elevato e limitassero quindi il tempo di protezione offerto dai DPI, questi ultimi devono essere sottoposti a prove di tipo convenzionale che permettano di classificarli in funzione delle loro prestazioni. I DPI considerati conformi alle specifiche di prova devono recare una marcatura che indichi in particolare i nomi o, in assenza dei nomi, i codici delle sostanze utilizzate per le prove, nonché il tempo di protezione convenzionale corrispondente. Il fabbricante deve inoltre fornire, nelle istruzioni, il significato eventuale dei codici, la descrizione particolareggiata delle prove convenzionali e qualsiasi dato utile alla determinazione della durata massima ammissibile di impiego del DPI nelle diverse condizioni di impiego prevedibili.

EN ISO 20347

5.4.9 – Contenuto di CROMO (VI)

Quando misurato secondo quanto previsto dal test descritto nella ISO 17075, la quantità di Cr VI nelle calzature di pelle non deve superare 3,0 mg/kg.

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Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Modello ufficiale Dichiarazione di Conformità UE Direttiva EMC 2014/30/UE

ID 2912 | | Visite: 30064 | Documenti Marcatura CE UE

Modello ufficiale di Dichiarazione UE di Conformità Direttiva EMC 2014/30/UE

Fonte: European Commission

Direttiva 2014/30/UE
ALLEGATO IV Dichiarazione di conformità UE (N. XXXX)

1. Modello di apparecchio/Prodotto (numero di prodotto, tipo, lotto o serie):
2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell’apparecchio che ne consenta la rintracciabilità; può comprendere un’immagine a colori di chiarezza sufficiente laddove necessario per l’identificazione dell’apparecchio):
5. L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione:
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate, compresa la data delle norme, o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità, compresa la data delle specifiche:
7. Se del caso, l’organismo notificato … (denominazione, numero) ha effettuato … (descrizione dell’intervento) e rilasciato il certificato:
8. Informazioni supplementari:
Firmato a nome e per conto di:
(luogo e data del rilascio):
(nome, funzione) (firma):

___________________________

Directive 2014/30/EU
ANNEX IV EU declaration of conformity (No Xxxx) (1)

1. Apparatus model/Product (product, type, batch or serial number):
2. Name and address of the manufacturer or his authorised representative:
3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
4. Object of the declaration (identification of apparatus allowing traceability; it may include a colour image of sufficient clarity where necessary for the identification of the apparatus):
5. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:
6. References to the relevant harmonised standards used, including the date of the standard, or references to the other technical specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared:
7. Where applicable, the notified body … (name, number) performed … (description of intervention) and issued the certificate:
8. Additional information:
Signed for and on behalf of:
(place and date of issue):
(name, function) (signature):

Formato doc/pdf

Nuova Direttiva EMC 2014/30/UE

Dichiarazione di Conformita' UE Apparecchi elettrici BT/EMC 2016

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Allegato riservato EMC ADCO information sheet for economic operators.pdf
EMC Directive 2014/30/EU
298 kB 81
Allegato riservato EU Declaration of Conformity.docx
European Commission 2016
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FAQ Ecodesign Directive

ID 3450 | | Visite: 7925 | Guide Nuovo Approccio

FAQ Ecodesign Directive

Frequently Asked Questions (FAQ) on the Ecodesign Directive and its Implementing Regulations Not legally binding 

This document will be regularly updated.

Frequently Asked Questions (FAQ) on the Ecodesign Directive 2009/125/EC establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products and its Implementing Regulations This Frequently Asked Questions (FAQ) document summarises questions and answers of general interest regarding the Ecodesign Directive 2009/125/EC and its implementing Regulations. The answers provided reflect a common understanding between Commission services and the Market Surveillance Authorities of Member States.

The answers as such are not legally binding.

A binding interpretation of Community law is the sole competence of the European Court of Justice.

These FAQ cannot go beyond or substitute for the requirements of the Ecodesign Directive or its implementing Regulations. The Ecodesign Directive is addressed to the Member States and must be transposed into national law according to Article 23.

The Ecodesign Regulations (implementing measures) are binding in their entirety and directly applicable in all Member States.

Last updated October 2016
Europeran Commission

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Allegato riservato FAQ Ecodesign Directive Update 10 2016.pdf
Update 10.2016
424 kB 82

RAPEX Report 1 del 06/01/2017 N.25 A12/1758/16 Finlandia

ID 3432 | | Visite: 5333 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 1 del 06/01/2017 N.25 A12/1758/16 Finlandia

Approfondimento tecnico: Gioielli giocattolo

Il prodotto GL Style, di marca Grafix, mod. 104009, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme al REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

I gioielli contengono cadmio (valore misurato pari all’81% in peso). Il cadmio è pericoloso per la salute umana in quanto si accumula nel corpo, può danneggiare gli organi e provocare il cancro.

REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006
ALLEGATO XVII
RESTRIZIONI IN MATERIA DI FABBRICAZIONE, IMMISSIONE SUL MERCATO E USO DI TALUNE SOSTANZE, MISCELE E ARTICOLI PERICOLOSI

23. cadmium
[…] 10. Sono vietati l'uso o l'immissione sul mercato se il tenore è pari o superiore allo 0,01 % in peso del metallo in:
i) monili di metallo e altri componenti di metallo impiegati nella fabbricazione di oggetti di gioielleria;
ii) parti di metallo di articoli di gioielleria e di bigiotteria e accessori per capelli, compresi:
- braccialetti, collane e anelli
- gioielli per piercing,
- orologi da polso e cinturini,
- spille e gemelli per polsini. […]

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RAPEX European Commission

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Allegato riservato RAPEX Report 1 del 06_01_2017 N. 25 A12_1758_16 Finlandia.pdf
Gioielli giocattolo
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Nuovo Decreto ascensori: il testo definitivo

ID 3394 | | Visite: 11311 | Direttiva ascensori

Nuovo Decreto ascensori: approvato il testo definitivo

Schema di DPR, approvato definitivamente dal CDM nella seduta del 14.12.2016, attesa firma del Presidente e pubblicazione in gazzetta.

La Bozza precedentemente segnalata

Il Consiglio dei Ministri del 14 dicembre scorso ha approvato in via definitiva il regolamento di attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori, ai componenti di sicurezza degli ascensori e al loro esercizio.

Il regolamento contiene le nuove disposizioni sugli adempimenti per i nuovi ascensori mentre non prevede l'obbligo di adeguamento di sicurezza per impianti ante 1999.

Non viene confermata la norma sulla commissione d’esami per l’abilitazione dei manutentori, presente nella precedente bozza di schema dpr approvata in via prelimenare dal Consiglio dei Ministri dello scorso giugno.

Il Governo, pur non avendo inserito l’obbligo di adeguamento per ascensori installati prima dell’entrata in vigore del DPCM 162/1999, ha accolto le osservazioni di Consiglio di Stato, Camera e Senato in merito all’urgenza della questione come raccomandazione per il futuro, in modo tale da fare ulteriori approfondimenti sulla valutazione dell’impatto di tale intervento.

Infatti, la scelta di non intervenire sugli ascensori in servizio installati anteriormente al 1999 era stata approvata dal Consiglio di Stato che, pur ritenendo “la scelta di non intervento legittima” aveva segnalato al Governo l’esigenza di provvedere con urgenza.

Anche le Commissioni di Camera e Senato hanno segnalato la necessità che il Governo “preveda modalità di verifica per l’aggiornamento dei requisiti di sicurezza degli ascensori anti 1999”.

Rispetto all’ultimo schema di regolamento approvato, la disposizione che avrebbe accelerato il ripristino delle istituzioni competenti in materia di rilascio dei certificati di abilitazione all’esercizio della professione di manutentore di ascensori e montacarichi è stata completamente espunta dal testo, con riserva di riproporla in seguito in altra sede, come norma primaria.

Infatti, nonostante la norma sulle commissioni d’esame per l’abilitazione dei manutentori fosse stata oggetto anche di sollecitazioni parlamentari e di impegni del Governo, il Consiglio di Stato aveva osservato che “per quanto l’esigenza fosse meritevole e la soluzione attendibile, la norma era priva di base legale”.

Il regolamento si applicherà agli ascensori, intesi come prodotti finiti e installati in modo permanente in edifici o costruzioni, e ai componenti di sicurezza per ascensori, prodotti da un fabbricante nell’Unione europea oppure importati da un paese terzo.

Sono esclusi gli ascensori inseriti in contesti particolari come gli ascensori da cantiere, gli impianti a fune, quelli progettati a fini militari, quelli usati nelle miniere ecc.

Il provvedimento tiene conto delle innovazioni in materia di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, di vigilanza e controllo del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, di principi generali della marcatura CE e di stato compatibile.

Garantisce, quindi, un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone e dei beni, grazie a nuovi standard di conformità degli ascensori e dei componenti (tabelle allegate al regolamento), e assicurare una concorrenza leale sul mercato dell’Unione.

Sono previsti, infatti, nuovi obblighi per installatori, fabbricanti, importatori e distributori; ad esempio gli installatori devono conservare tutta la documentazione tecnica che dimostri la conformità dell’ascensore, i fabbricanti devono garantire che i componenti di sicurezza siano conformi e nel caso di difformità devono prevedere il ritiro del componente.

Il regolamento prevede anche che gli eventuali lavori per problematiche evidenziate dai controlli su precisione di fermata e livellamento tra ascensore e piano d’arrivo possano solo essere suggeriti dai manutentori e sarà scelta del condominio se eseguirli o meno.

La Bozza precedentemente segnalata

D.P.R. 10 gennaio 2017 n. 23

Focus Direttiva macchine - Il Manuale di Istruzioni

ID 532 | | Visite: 14694 | Documenti Riservati Marcatura CE



Direttiva macchine - Il Manuale di Istruzioni

Focus Tecnico

Direttiva macchine - Il Manuale di Istruzioni
Redazione e validazione

La redazione del Manuale di Istruzioni di una macchina è un obbligo che il Fabbricante deve assolvere secondo le indicazioni del RESS punto 1.7.4 dell’Allegato I, Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute, della Direttiva macchine 2006/42/CE e delle norme tecniche applicabili, tra le quali la norma orizzontale (type A) EN ISO 12100.

La corretta redazione del Manuale di Istruzioni, sviluppata a livello progettuale della stessa è un aspetto di base per la Sicurezza e la Salute degli operatori che ne faranno uso.

Con la redazione del Manuale, la validazione dello stesso sui requisiti richiesti consentirà di predisporre un “Documento” conforme alla Direttiva macchine e adeguato agli operatori.

Con il lavoro presente, oltre ai requisiti richiesti per la redazione del manuale di Istruzioni, sono proposte delle schede per la sua validazione che ne daranno evidenza documentale del “corretto processo” di elaborazione in termini di struttura e contenuti.

Il Focus raccoglie:

1. Focus Tecnico [pdf]
2. File .CEM importabile in CEM4 Requisiti Manuale Istruzioni [cem]
3. Modello Check list Validazione Manuale Istruzioni [doc]

Certifico S.r.l.
Ed. 2015

Maggiori Info e acquisto Documento

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Allegato riservato Focus Certifico - Direttiva macchine Il Manuale di Istruzioni.zip
Direttiva Macchine
3751 kB 202

Defeating dispositivo di interblocco associato ai ripari

ID 3370 | | Visite: 7138 | Guide Marcatura CE INAIL

Il defeating di un dispositivo di interblocco associato ai ripari

Norma EN ISO 14119:2013. Caso studio

Il documento è nato da una collaborazione tra Inail (Laboratorio macchine ed attrezzature di lavoro del Dit, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici), Ministero del Lavoro, Gruppo Interregionale macchine e impianti, Federmacchine, UNI, UCIMA, Schmersal Italia S.p.A. (vedi pubblicazione), con l’intento di approfondire un argomento di grande rilevanza sociale e prevenzionale quale il defeating ovvero la neutralizzazione di un dispositivo con funzioni di sicurezza per macchine ed attrezzature di lavoro.

La norma EN ISO 14119:2013 “Sicurezza del macchinario. Dispositivi di interblocco associati ai ripari. Principi di progettazione e scelta” fornisce delle indicazioni per la minimizzazione della possibilità di neutralizzazione in modo ragionevolmente prevedibile di detti dispositivi e definisce la neutralizzazione come l’azione che rende non funzionante o bypassa il dispositivo di interblocco, facendo sì che una macchina sia utilizzata in modo non previsto dal fabbricante o senza le necessarie misure di sicurezza. La neutralizzazione può configurarsi come un uso scorretto ragionevolmente prevedibile se riconducibile ad una non puntuale applicazione del principio di integrazione della sicurezza prescritto dalla direttiva macchine 2006/42/CE.

I confini tra i comportamenti che si configurano come uso scorretto piuttosto che come uso scorretto ragionevolmente prevedibile sono largamente dibattuti.

La norma EN ISO 12100:2010 “Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio”, fornisce alcune tipologie esemplificative di uso scorretto o di comportamento umano facilmente prevedibile da prendere in considerazione nella valutazione dei rischi, tra cui la scelta del comportamento derivante dall’adozione della “linea di minor resistenza” nell’esecuzione di un compito e il comportamento risultante da pressioni per tenere la macchina in esercizio in tutte le circostanze. Si ricorda che la sospensione della funzione di sicurezza di un dispositivo non è in assoluto vietata purché prevista e in tali casi si parla di condizioni di utilizzo a sicurezza sospesa ma con situazione di controllo del comando migliorato (ad esempio dispositivi di comando ad azione mantenuta, per spostamenti limitati, ….).

Si ricorre a dette condizioni di utilizzo laddove si ha l’esigenza di eseguire alcune azioni di regolazione e di manutenzione con parti della macchina alimentate e/o in moto.

segue

INAIL 2016

EN ISO 14119:2013 Interblocchi

Progettazione di ripari secondo la norma ISO 14119 - SCHMERSAL

La nuova norma sui ripari ISO 14120: File CEM

Interblocchi e sicurezza positiva: esempi di installazione

RAPEX Report 51 del 23/12/2016 N.64 A12/1712/16 Danimarca

ID 3405 | | Visite: 4897 | RAPEX 2016


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 51 del 23/12/2016 N.64 A12/1712/16 Danimarca

Approfondimento tecnico: Bambola di plastica

Il prodotto “II Frozen Fever”, mod. 8222A, è stato segnalato come pericoloso perché non conforme  al REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

Il materiale plastico della bambola, e del pupazzo di neve, contiene Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) (valore misurato superiore al 32.4 % in peso).

Questo flatato può nuocere alla salute dei bambini casusando danni al sistema riproduttivo.

Secondo l’allegato XVII del  Regolamento (CE) N. 1907/2006, che tratta delle restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi, il ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP), il Dibutilftalato (DBP) e il Benzilbutilftalato (BBP):

1. Non possono essere utilizzati come sostanze o in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso del materiale plastificato, nei giocattoli e negli articoli di puericultura.

2. I giocattoli e gli articoli di puericultura contenenti tali ftalati in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato non possono essere immessi sul mercato.

4. Ai fini della presente voce, per «articoli di puericultura» si intende qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l’igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini.

IL PRODOTTO, INOLTRE, RISULTA ESSERE CONTRAFFATTO.

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Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Guide to application of the machinery directive 2006/42/EC - Update July 2016

ID 3197 | | Visite: 10810 | Guide Nuovo Approccio

Guida all'applicazione della Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2.1 July Draft update

Update July 2016

Vedi Ed. 2.1 EN (Finale) a questa pagina

Disponibile nuovo Draft Ed. 2.1 di Luglio 2016 della Guida all'applicazione della Direttiva macchine 2006/42/CE.

La Commissione Europea ha pubblicato un nuovo draft della proposta di aggiornamento della Linea Guida all'applicazione della Direttiva macchine Ed. 2010 (Luglio versione 2.1), che considera i commenti ricevuti alla versione presentata nel MWG meeting di Marzo 2016 sulla Edizione 2.0 di Febbraio 2016.

La versione finale (Ed. 3.0 2016) sarà approvata in occasione del prossimo incontro del Machinery Working Group (MWG) del 9/10 Novembre.

La Guida, secondo l'intenzione del MWG dovrà diventare un “living document”, da aggiornare su pareri rilevanti.

I nuovi commenti inseriti, rispetto alla precedente edizione, sono evidenziati in giallo.

Brussels, July 2016

Collegati
[box-note]Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC: Update July 2016
Guida all’applicazione della direttiva “macchine” 2006/42/CE
Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2017 EN[/box-note]

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Allegato riservato Guida Direttiva Macchine Ed. 2.1 July 2016.pdf
Europea Commission Ed. 2.1 July 2016
6968 kB 104

Regolamento (UE) 2016/2281

ID 3386 | | Visite: 8378 | Direttiva Ecodesign

Regolamento (UE) 2016/2281: Ecodesign Ventilcovettori

Regolamento (UE) 2016/2281 della Commissione del 30 novembre 2016 che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori. 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 346/1 del 20.12.2016

RAPEX Report 50 del 16/12/2016 N.12 A12/1645/16 Finlandia

ID 3373 | | Visite: 3864 | RAPEX 2016


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 50 del 16/12/2016 N.12 A12/1645/16 Finlandia

Approfondimento tecnico: Scooter autobilanciato

Il prodotto “Smart Balance Wheel, mod. EBS-1510-Red, è stato sottoposto al divieto di commercializzazione ed è stato ritirato dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE Macchine, alla Direttiva 2014/35/UE Bassa Tensione ed alla norma tecnica EN 60335.

Il caricabatterie fornito con lo scooter non ha un isolamento sufficiente e non vi è una distanza adeguata tra il circuito primario ed il secondario. Inoltre, il connettore della batteria all’interno dello scooter può surriscaldarsi provocando un incendio.

Direttiva 2006/42/CE Macchine
Allegato I
RESS 1.5.6 - Incendio

La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare qualsiasi rischio d'incendio o di surriscaldamento provocato dalla macchina stessa o da gas, liquidi, polveri, vapori od altre sostanze, prodotti o utilizzati dalla macchina.

Direttiva 2014/35/UE Bassa Tensione
Allegato I
Punto 2 - Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico

In conformità del punto 1, sono previste misure di carattere tecnico affinché:

a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di lesioni fisiche o altri danni che possono derivare da contatti diretti o indiretti;

b) non possano prodursi  sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo;

c) le persone, gli animali domestici e i beni siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l’esperienza, possono derivare dal materiale elettrico;

d) l’isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni prevedibili.

Tutti i Report Rapex 2016

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Procedure accertamento Direttiva macchine - ASL

ID 186 | | Visite: 19897 | Documenti Marcatura CE ASL



Applicazione del titolo III del D.Lgs 81/08 e nuova Direttiva macchine D.Lgs 17/2010

Indicazioni procedurali per gli Operatori dei servizi di vigilanza delle ASL

L’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 81/08 prende in esame le azioni degli organi di vigilanza nel caso di utilizzo di attrezzature marcate CE, per le quali si ipotizza la non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previste dalle disposizioni legislative regolamentari di recepimento di Direttive europee di prodotto.

Il dettato giuridico pone l’attenzione ai “rischi” connessi con il possibile mancato rispetto di uno o più Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) constatati sull’attrezzatura.

La verifica della corretta applicazione delle Direttive sociali, effettuata nell’ambito dell’attività di vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro, parte dal presupposto che l’attrezzatura sia stata immessa sul mercato e messa in servizio:
- conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle Direttive comunitarie ad essa applicabili e, cioè, provvista di marcatura CE, dichiarazione CE di conformità ed istruzioni, come previsto dal D.Lgs. 17/2010;
- utilizzata conformemente alle istruzioni del fabbricante.

Partendo da queste due condizioni iniziali, le possibili contravvenzioni, cioè i reati per i quali è previsto l’arresto, solo o congiunto con l’ammenda, sono riconducibili al mancato rispetto di uno o più RES che comportino un rischio per la salute dei lavoratori.
Tali RES possono riguardare aspetti di carattere tecnico, inerenti la progettazione e la costruzione, ma anche di tipo documentale e informativo, come le istruzioni per l’uso ed i relativi schemi.

Il mancato rispetto di questi RES, però, può essere definito come “vizio palese o vizio occulto” a seconda che lo stesso si sia manifestato in fase di utilizzo dell’attrezzatura o di valutazione dei rischi della stessa, oppure a seguito di indagini ed analisi approfondite come nel caso di inchiesta per infortunio.

Coordinamento tecnico regioni e province Autonome di prevenzione nei luoghi di lavoro
A cura del Gruppo Interregionale “Macchine e Impianti”
Gennaio 2012

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Allegato riservato Procedura accertamento Direttiva macchine.pdf
Coordinamento Regioni 2012
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Regolamento (CE) N. 1275/2008

ID 3327 | | Visite: 8391 | Direttiva Ecodesign

Regolamento (CE) N. 1275/2008

ID 3327 | 10.12.2016

Regolamento (CE) N. 1275/2008 della Commisione del 17 dicembre 2008 recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio.

GU L 339 del 18.12.2008

[box-warning]Il regolamento (CE) n. 1275/2008 è abrogato con effetto dal 9 maggio 2025 dal Regolamento (UE) 2023/826 (GU L 103/29 del 18.4.2023)[/box-warning]

Testo consolidato 2017 con le Modiche all'atto di: 

M1 Regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione del 6 aprile 2009 L 93 3 7.4.2009

M2 Regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione del 22 luglio 2009 L 191 42 23.7.2009

M3 Regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione del 26 giugno 2013 L 175 13 27.6.2013

M4 Regolamento (UE) n. 801/2013 della Commissione del 22 agosto 2013 L 225 1 23.8.2013

M5 Regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione del 30 novembre 2016

Regolamento Delegato (UE) N. 392/2012

ID 3325 | | Visite: 4902 | Direttiva Ecodesign

Regolamento Delegato (UE) n. 392/2012

Regolamento Delegato (UE) N. 392/2012 della Commissione del 1o marzo 2012 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle asciugabiancheria per uso domestico.

[box-warning]Abrogazione

Regolamento delegato (UE) 2023/2534 della Commissione, del 13 luglio 2023, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle asciugabiancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione. (GU L 2023/2534 del 22.11.2023)[/box-warning]

Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 201

ID 3323 | | Visite: 7359 | Direttiva Ecodesign

Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 201

ID 3323 | 09.12.2016

Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 201
Attuazione della direttiva 2005/32/CE (EuP) relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia.

GU n.261 del 09.11.2007 - SO n. 228

Entrata in vigore del provvedimento: 24/11/2007

[box-warning]Abrogato da:

Decreto Legislativo 16 Febbraio 2011 n. 15
Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. (GU n.55 del 08-03-2011) [/box-warning]

Normativa correlata
[box-note]Decreto Legislativo n. 15 del 16 Febbraio 2011
Direttiva 2005/32/CE[/box-note]

RAPEX Report 49 del 09/12/2016 N.1 A12/1623/16 Francia

ID 3312 | | Visite: 4149 | RAPEX 2016


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 49 del 09/12/2016 N.1 A12/1623/16 Francia

Approfondimento tecnico: Detergente/prodotto per la pulizia

Il prodotto, di marca Fireball, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) N. 1272/2008 (CLP) ed al Regolamento (CE) N. 648/2004 (detergenti).

Il liquido è infiammabile ed irritante per la pelle, ma mancano gli appositi pittogrammi, le avvertenze ed i consigli di prudenza richiesti per questo tipo di prodotti.

Gli utilizzatori non hanno, pertanto, informazioni su come utilizzare in sicurezza il prodotto, su come comportarsi in caso di contatto con la pelle o ingestione o sul rischio incendio.

REGOLAMENTO (CE) N. 648/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2004 relativo ai detergenti

Articolo 11
Etichettatura

1. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano quelle relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi di cui alla direttiva 67/548/CEE e alla direttiva 1999/45/CE.

2. Le seguenti informazioni devono figurare a caratteri leggibili, visibili ed indelebili sulla confezione con cui i detergenti sono venduti al consumatore:

a) la denominazione e il marchio commerciale del prodotto;

b) il nome o la denominazione commerciale o il marchio depositato e l'indirizzo completo con il numero telefonico del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato;

c) l'indirizzo e l'indirizzo e-mail, se disponibile, con il numero telefonico presso il quale può essere ottenuta la scheda tecnica di cui all'articolo 9, paragrafo 3.. Le stesse indicazioni devono figurare su tutti i documenti di accompagnamento dei detergenti trasportati alla rinfusa.

3. Sull'imballaggio dei detergenti è riportata l'indicazione del contenuto in conformità delle specifiche di cui all'allegato VII.A. Esso riporta altresì istruzioni per l'uso e precauzioni particolari, ove necessario.

4. Inoltre l'imballaggio dei detergenti messi in vendita al pubblico e destinati ad essere utilizzati come detergenti per bucato riporta le informazioni di cui all'allegato VII.B.

5. Quando uno Stato membro richieda sul proprio territorio l'etichettatura nella lingua o nelle lingue nazionali, il fabbricante e il distributore si conformano a tale requisito per le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4.

6. I paragrafi da 1 a 5 lasciano impregiudicate le norme nazionali vigenti secondo cui rappresentazioni grafiche di frutta che possono indurre in errore l'utilizzatore circa l'uso di prodotti liquidi, non devono figurare sull'imballaggio nel quale i detergenti sono posti in vendita al consumatore.

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006

Articolo 19
Pittogrammi di pericolo

1. Sull'etichetta figurano il pittogramma o i pittogrammi di pericolo pertinenti, destinati a comunicare informazioni specifiche sul pericolo in questione.

2. Fatto salvo l'articolo 33, i pittogrammi di pericolo sono conformi alle prescrizioni di cui all'allegato I, punto 1.2.1, e all'allegato V.

3. Il pittogramma di pericolo corrispondente a ciascuna classificazione specifica è riportato nelle tabelle dell'allegato I, in cui sono indicati gli elementi dell'etichetta prescritti per ciascuna classe di pericolo.

Articolo 20
Avvertenze

1. Sull'etichetta figurano le avvertenze pertinenti secondo la classificazione della sostanza o miscela pericolosa.

2. L'avvertenza corrispondente a ciascuna classificazione specifica è riportata nelle tabelle dell'allegato I, parti da 2 a 5, in cui sono indicati gli elementi dell'etichetta prescritti per ciascuna classe di pericolo.

3. Quando sull'etichetta è utilizzata l'avvertenza «Pericolo», non vi figura l'avvertenza «Attenzione».

Articolo 21
Indicazioni di pericolo

1. Sull'etichetta figurano le indicazioni di pericolo pertinenti secondo la classificazione della sostanza o miscela pericolosa.

2. Le indicazioni di pericolo corrispondenti a ciascuna classificazione sono riportate nelle tabelle dell'allegato I, parti da 2 a 5, in cui sono indicati gli elementi dell'etichetta prescritti per ciascuna classe di pericolo.

3. Quando una sostanza figura nell'allegato VI, parte 3, sull'etichetta è utilizzata l'indicazione di pericolo corrispondente a ciascuna classificazione specifica compresa nella voce ivi riportata, unitamente alle indicazioni di pericolo di cui al paragrafo 2 per ogni altra classificazione non compresa in tale voce.

4. Le indicazioni di pericolo sono formulate conformemente all'allegato III.

Articolo 22
Consigli di prudenza

1. Sull'etichetta figurano i consigli di prudenza pertinenti.

2. I consigli di prudenza sono selezionati tra quelli figuranti nelle tabelle dell'allegato I, parti da 2 a 5, in cui sono indicati gli elementi dell'etichetta per ciascuna classe di pericolo.

3. I consigli di prudenza sono scelti in base ai criteri enunciati nell'allegato IV, parte 1, tenendo conto delle indicazioni di pericolo e dell'impiego o degli impieghi previsti o identificati della sostanza o miscela.

4. I consigli di prudenza sono formulati conformemente all'allegato IV, parte 2.

Tutti i Report Rapex 2016

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

RAPEX Report 48 del 02/12/2016 N.13 A12/1551/16 Finlandia

ID 3293 | | Visite: 3969 | RAPEX 2016


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 48 del 02/12/2016 N.13 A12/1551/16 Finlandia

Approfondimento tecnico: Spaccalegna


Spaccalegna a cuneo orizzontale con cuneo fisso

Legenda

1. Cuneo fisso
2. Piastra di pressione mobile
3. Comando a due mani
4. Supporto del ceppo

Il prodotto “5T Log Splitter”, di marca NUTOOL, mod. LS5TFIN, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE Macchine ed alla norma tecnica armonizzata EN 609-1.

Nonostante il prodotto sia destinato ad un uso esterno non è protetto contro l’ingresso di acqua  e gli utilizzatori potrebbero ricevere una scossa elettrica. È stato segnalato un incidente occorso con il prodotto.

Direttiva 2006/42/CE

Allegato I

1.5 RISCHI DOVUTI AD ALTRI PERICOLI

1.5.1 Energia elettrica

Se la macchina è alimentata con energia elettrica, essa deve essere progettata, costruita ed equipaggiata in modo da prevenire o da consentire di prevenire tutti i pericoli dovuti all'energia elettrica.

Gli obiettivi di sicurezza fissati dalla direttiva 73/23/CEE si applicano alle macchine. Tuttavia gli obblighi concernenti la valutazione della conformità e l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di macchine in relazione ai pericoli dovuti all'energia elettrica sono disciplinati esclusivamente dalla presente direttiva.

EN 609-1

4 Requisiti di sicurezza

4.1 Equipaggiamento elettrico

L'equipaggiamento elettrico delle macchine ad azionamento elettrico deve essere conforme alla norma EN 60204-1.

Il grado di protezione di tutti i componenti elettrici deve essere almeno IP54 in accordo alla EN 60529.

Tutti i Report Rapex 2016

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Esame visivo e spessimetria attrezzature a pressione - INAIL

ID 605 | | Visite: 18429 | Guide Marcatura CE INAIL

Esame visivo e spessimetria attrezzature a pressione

Esame visivo e spessimetria attrezzature a pressione

Esame visivo e spessimetria

Procedura sperimentale di verifica delle attrezzature a pressione

Disegno di linee guida e strumenti operativi

Le verifiche d'integrità delle attrezzature a pressione vengono tradizionalmente svolte combinando le risultanze di un esame visivo condotto esternamente e, ove possibile, internamente alla membratura, integrato da spessimetria.

Tali controlli non distruttivi, peraltro esplicitamente prescritti all'art. 12 del D.M. n. 329/2004, sono propedeutici ad ogni altro tipo di accertamento diagnostico ai fini della verifica di integrità e, se pur normati a livello internazionale, non sono supportati da una strutturazione della pratica applicativa e, soprattutto, da procedure di oggettiva valutazione dello stato di conservazione e di efficienza dell'attrezzatura/insieme a pressione, come richiesto dall'attuale legislazione.

Per tale ragione, l'INAIL Settore Ricerca, Certificazione e Verifica ha ritenuto doveroso, anche in considerazione dell'evoluzione tecnologica della strumentazione dedicata, proporre agli operatori del settore uno strumento finalizzato alla elaborazione di una procedura dedicata alle verifiche d'integrità delle membrature delle attrezzature a pressione fondata su criteri innovativi di tipo deterministico e statistico per l'interpretazione analitica dei risultati.

INAIL 2012

Collegati
[box-note]Decreto 1 dicembre 2004 n. 329
Decreto 93/2000 PED Coordinato 2016: Nuova Direttiva PED 2014/68/UE
Nuova Direttiva PED 2014/68/UE[/box-note]

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Allegato riservato Attrezzature a pressione - Esame visivo Spessimetria.pdf
INAIL
694 kB 516

Modello di Fascicolo Tecnico e Manuale Istruzioni Uso e Manutenzione Affilatrice

ID 2053 | | Visite: 38832 | Documenti Riservati Marcatura CE



Modello di Fascicolo Tecnico e Manuale Istruzioni Uso e Manutenzione Affilatrice

Elaborato Certifico Macchine 4 e Certifico MIUM

La HMT ASL è una macchina affilatrice a carico automatico robotizzato per utensili universali ed è concepita per l'affilatura di utensili (frese, punte, ecc) e profilati.

1. File CEM importabile in Certifico Macchine 4(*)
2. Manuale Istruzioni Uso e Manutenzione

Si ringrazia A.S.L. Sas di Novello Stefano & C. - TO

(*)Importare il file CEM  in Certifico Macchine 4 da: File/Importa da file di scambio/Macchine

Download CEM4 Trial

Download File CEM

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Allegato riservato Manuale Istruzioni Uso e Manutenzione HTM ASL.pdf
Su Modello MIUM 2015
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Allegato riservato Affilatrice a controllo numerico automatica HTM ASL.zip
File CEM importabile in Certifico Macchine 4
425 kB 268

Regolamento (UE) 2016/1628 NRMM

ID 3041 | | Visite: 26580 | Regolamento Emissioni

Regolamento (UE) 2016/1628 / Testo consolidato 17.07.2022

ID 3041 | Update news 20.07.2022

Regolamento macchine mobili non stradali (Non-Road Mobile Machinery - NRMM)

Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016 relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012(UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE.

GU L 252/53 del 16.9.2016

Data di entrata in vigore: 1° Gennaio 2017
_________

Testo consolidato al 17.07.2022:

Modifiche:

Regolamento (UE) 2020/1040 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020
Regolamento (UE) 2021/1068 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021
Regolamento (UE) 2022/992 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2022 - Testo consolidato al 17.07.2022

Rettifiche:

Rettifica, GU L 231, 6.9.2019, pag. 29
Rettifica, GU L 103, 31.3.2022, pag. 17

...

La definizione di "Macchine mobili non stradali" comprende una vasta gamma di macchine in genere utilizzate fuori strada in molti modi.

Essa comprende, per esempio:

- macchine da piccolo giardinaggio e da un'apparecchiatura portatile (tagliaerba, motoseghe, ecc)  
- macchine da cantiere (escavatori, pale, ruspe, ecc)  
- macchine agricole (raccoglitori, coltivatori, ecc)
- automotrici
- locomotive
- pompe antincendio mobili
- navi per navigazione interna.
- altro

Le emissioni provenienti da questi motori sono regolati da un nuovo regolamento, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017 ("Regolamento macchine mobili non stradali"): Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016 relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012(UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE.

Il regolamento NRMM definisce i limiti di emissione per i motori di macchine mobili non stradali per le diverse gamme di potenza e applicazioni. Esso stabilisce inoltre le procedure che i costruttori di motori devono seguire al fine di ottenere l'omologazione dei loro motori - che è un prerequisito per immettere i loro motori sul mercato dell'UE.

È stato sviluppato un nuovo approccio normativo relativamente alla legislazione dell'Unione in materia di omologazione dei motori nell'intento di semplificare e accelerare l'adozione di tale legislazione. Sulla base di tale approccio, il legislatore stabilisce le norme e i principi fondamentali e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione riguardo a ulteriori dettagli tecnici. In merito alle prescrizioni essenziali, il presente regolamento dovrebbe pertanto limitarsi a stabilire le disposizioni fondamentali sulle emissioni di inquinanti gassosi e di particolato inquinante e sull'omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali e dovrebbe conferire alla Commissione il potere di fissare specifiche tecniche in atti delegati e di esecuzione.

[box-info]Direttiva macchine 2006/42/CE

In relazione anche alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che determina i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute da rispettare nella progettazione e fabbricazione per migliorare il livello di sicurezza delle macchine immesse sul mercato, la direttiva non stabilisce le prescrizioni relative alle emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante per i motori destinati a macchine mobili non stradali.

È pertanto opportuno stabilire alcuni obblighi specifici per i costruttori di macchine mobili non stradali al fine di garantire che l'installazione di motori su tali macchine sia effettuata in modo da non incidere negativamente sulle prestazioni del motore per quanto concerne le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato inquinante. Al fine di garantire l'efficacia dei limiti di emissione per motori stabiliti nel presente regolamento, sono altresì necessari taluni obblighi per quanto concerne gli aspetti relativi ai limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante di motori destinati a macchine mobili non stradali.[/box-info]

Il presente regolamento contiene prescrizioni sostanziali in merito ai limiti di emissione e alle procedure di omologazione UE dei motori destinati a macchine mobili non stradali.

I principali elementi delle pertinenti prescrizioni del presente regolamento si basano sui risultati della valutazione d'impatto della Commissione del 20 novembre 2013, che ha analizzato le varie opzioni elencando i possibili vantaggi e svantaggi in termini economici, ambientali, per quanto riguarda gli aspetti sociali e di sicurezza e di effetti sulla salute. In tale analisi sono stati inclusi tanto gli aspetti qualitativi quanto quelli quantitativi.

Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2025/14
Regolamento (UE) n. 167/2013
Regolamento (UE) n. 1024/2012
Regolamento (UE) 1024/2016
Non-Road Mobile Machinery emissions - NRMM Guide | Update 2021
Direttiva Emissioni da Macchine Mobili non Stradali (NRMMD)[/box-note]

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