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Guide to application of the machinery directive 2006/42/EC - Update May 2017

ID 4073 | | Visite: 9298 | Guide Nuovo Approccio

Guida all'applicazione della Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2.1 May 2017 Draft update

Update July 2017

Vedi Ed. 2.1 EN (Finale) a questa pagina

Draft Update - May 2017

Disponibile nuovo Draft Ed. 2.1 di Maggio 2017 della Guida all'applicazione della Direttiva macchine 2006/42/CE.

La Commissione Europea ha pubblicato un nuovo draft (rev. 6) della proposta di aggiornamento della Linea Guida all'applicazione della Direttiva macchine Ed. 2010.

La Guida, secondo l'intenzione del MWG dovrà diventare un “living document”, da aggiornare su pareri rilevanti.

Il testo della direttiva è presentato in rosso corsivo, in riquadri - i commenti seguono in nero.

La Guida è stata preparata con l'aiuto di un Gruppo Editoriale e questo Aggiornamento della seconda edizione è stato condotto da un consulente esterno e dalla Commissione, assistito da alcuni dei membri del Gruppo Editoriale.

Brussels, May 2017

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Guida all’applicazione della direttiva “macchine” 2006/42/CE
Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2017 EN[/box-note]

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Allegato riservato Guida Direttiva Macchine Ed. 2.1 May 2017 Draft.pdf
EU - Ed. 2.1 May 2017
4343 kB 59

Direttiva macchine RESS Rilevante 1.2.4.3 Dispositivo di emergenza: Il Documento ufficiale

ID 1639 | | Visite: 20899 | Documenti Riservati Direttiva macchine



Direttiva macchine RESS Rilevante 1.2.4.3 Dispositivo di emergenza
Il Documento ufficiale

Emergency Stop Devices (MD Annex I 1.2.4.3)

According to Art. 5 of the MD 2006/42/EC, machinery can be placed on the market or put into service only when it satisfies the relevant EHSR set out in Annex I of the MD.

With regard to the applicable EHSR, Annex I section 1.2.4.3 of the MD 2006/42/EC requires for most machinery to be fitted, with one or more emergency stop devices as shown for example in Fig. 1. 

This document deals only with the design of the emergency stop device, primarily with the mushroom type push button with regard to section 1.2.4.3.

The document at hand is not concerned with the location of the devices to be fitted, because this is dependent, for example on the size and configuration of the machinery, the number of operators, the location of the danger zones and the operation positions and maintenance points. With reference to the third paragraph of section 1.2.4.3, which sets out requirements for the design of emergency stop devices, such device must have clearly identifiable, clearly visible and quickly accessible control devices.

Quoting the Guide to application of the MD, this is important because, in an emergency situation, a split-second reaction may be crucial. The requirement of the quick accessibility has consequences for both the choice of the type of control device and the number and location of control devices to be fitted.

This document has been approved at the Machinery Working Group meeting on 5-6 November 2014

Machinery Working Group
November 2014

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Allegato riservato Emergency Stop Devices MD Annex I 1.2.4.3.pdf
Machinery Working Group
208 kB 330

DoP disponibile web: non obiezioni al regolamento delegato

ID 3372 | | Visite: 5173 | Regolamento CPR

DoP disponibile sito web: non obiezioni al regolamento delegato

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: condizioni alle quali una dichiarazione di prestazione per prodotti da costruzione può essere resa disponibile su un sito web

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 30 ottobre 2013 relativo alle condizioni alle quali una dichiarazione di prestazione per prodotti da costruzione può essere resa disponibile su un sito web (C(2013)7086 — 2013/2928(DEA))

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento delegato della Commissione (C(2013)7086),

- vista la lettera del 14 novembre 2013 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

- visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

- visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (1) (CPR), in particolare gli articoli 7, paragrafo 3, e l'articolo 63, paragrafo 1,

- visto l'articolo 87 bis, paragrafo 6, del suo regolamento,

- visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 87 bis, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 10 dicembre 2013,

A. considerando che è importante garantire che il regolamento delegato sugli approvvigionamenti elettronici entri in vigore quanto prima, poiché le disposizioni sostanziali dell'atto legislativo di base, comprese quelle relative alla fornitura di dichiarazioni di prestazioni, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2013;

B. considerando che la possibilità di mettere a disposizione tali dichiarazioni su Internet permetterebbe, conformemente alle intenzioni del legislatore, ai fabbricanti di prodotti di costruzione di ridurre i costi e accrescere la flessibilità del settore delle costruzioni nel suo complesso;

C. considerando che il regolamento delegato avrebbe dovuto essere preparato in anticipo dalla Commissione per evitare inopportuni ritardi nell'autorizzare una deroga all'obbligo imposto ai fabbricanti di fornire copie cartacee o elettroniche di una dichiarazione di prestazione per ciascun prodotto immesso in commercio;

D. considerando che è della massima importanza che sia il Parlamento che il Consiglio possano esercitare i loro diritti di colegislatori quali definiti nei trattati, compresa la decisione in merito agli elementi da delegare alla Commissione nei futuri atti legislativi di base, e che il Parlamento possa partecipare alle consultazioni, insieme agli esperti degli Stati membri e ad altri soggetti interessati, prima dell'adozione di un atto delegato e in modo trasparente;

1. dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

P7_TA(2013)0551

GU C 468/273 del 15.12.2016

DoP - Regolamento CPR 305/2011

Modifica alla Dichiarazione di Prestazione DoP Regolamento CPR: Regolamento Delegato (UE) n. 574/2014

Relazione di non conformità Direttiva macchine

ID 1578 | | Visite: 18009 | Documenti Riservati Marcatura CE



Relazione di non conformità Direttiva macchine

Relazione di non conformità ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute di cui all'All. I della Direttiva 98/37/CE e norme tecniche armonizzate EN 1114-1:1998, EN 13418:2005

Ministero Sviluppo Economico - Dipartimento Regolazione Mercato
__________________________________

Sorveglianza del mercato in base all'art. 6 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17

Con riferimento all' allegata segnalazione di non conformità pervenuta dall' orgarismo di vigilanza in indirizzo (nota del 8 luglio 2009 prot. n. 38260), con la quale è stata evidenziata la non conformità della macchina in oggetto ai requisiti essenziali di sicurezza dell' Allegato I alla Direttiva 98/37/CE.

VISTO anche quanto previsto dalle norme UNI EN 1114-1:1998 punto 5.1.; UNI EN 13418:2005 punti 4.1.1. - 5.1.2 - 5.2. -5.2.1 e 5.2.3 prospetto 2.
__________________________________

VISTO il parere del Gruppo di Lavoro Consultivo Permanente di cui al Decreto Direttoriale.
ATTESO che la macchina in oggetto risulta essere non conforme ai requisiti essenziali di sicurezza dell'Allegato I alla Direttiva 98/37/CE 1.3.7 e 1.5.5 (per le motivazioni contenute nella relazione di accertamento dell'Organismo di Vigilanza territoriale.
Si ha ragione di ritenere che, anche per le macchine commercializzate ai sensi della Direttiva 2006/42/CE, possano sussistere le medesime non conformità ai requisiti dell' Allegato I alla suddetta Direttiva.

Si invita pertanto codesta ditta, al fine di evitare l'attivazione da parte di questa Amministrazione, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 comma 4 del Decreto Legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010, delle procedure di ritiro dal mercato e divieto di immissione sul mercato e/o messa in servizio, a far conoscere:

- quali provvedimenti intende attuare per la messa m conformità delle macchine commercializzate ai sensi della Direttiva 2006/42/CE;
- quali provvedimenti intende attuare per la messa m conformità delle macchine commercializzate ai sensi della Direttiva 98/37 ICE.

Codesta Ditta dovrà dare riscontro a quanto sopra entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della presente, trasmettendo, entro lo stesso termine, l'elenco delle macchine marcate CE già immesse sul mercato, completo di indirizzi e muneri di fabbrica.

Qualora invece si abbia ragione di ritenere che non sussistano le non conformità rilevate, codesta ditta, potrà far pervenire, entro lo stesso termine, le proprie motivate controdeduzioni.

Ing. Vincenzo Correggia
MISE 

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Allegato riservato Relazione non Conformità Direttiva macchine.pdf
MISE
514 kB 281

Regolamento (UE) n. 932/2012

ID 3326 | | Visite: 3932 | Direttiva Ecodesign

Regolamento (UE) n. 932/2012

Regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione del 3 ottobre 2012 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico

[box-warning]Abrogazione

Regolamento (UE) 2023/2533 della Commissione, del 17 novembre 2023, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico, e che modifica il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione. (GU L 2023/2533 del 22.11.2023)[/box-warning]

Guida Tecnica Barriere protezione fotoelettriche - Applicazioni

ID 1586 | | Visite: 14078 | Documenti Riservati Marcatura CE

Guida Tecnica Barriere protezione fotoelettriche - Applicazioni

Esempi applicazioni barriere fotoelettriche di protezione per rilevare la presenza di persone

[box-warning]Vedi documento aggiornato Focus Barriere protezione fotoelettriche: Applicazioni[/box-warning]

Specifica Tecnica CLC/TS 62046
 
La Specifica Tecnica CLC/TS 62046 contiene le prescrizioni per la scelta, il posizionamento, la configurazione e la messa in funzione di sistemi di protezione per rilevare la presenza di persone al fine di proteggerle dalle parti pericolose di macchinario industriale.

Indice
1. AOPD: Dispositivo di protezione fotoelettrico attivo
1.1 Caratteristiche AOPD
1.2 AOPD a fascio passante con l’utilizzo di specchi
1.3 AOPD Retroriflettenti
1.4 Blanking (muting)
2. AOPDDR: Dispositivo di protezione fotoelettrico attivo rispondente alla riflessione diffusa
2.1 Caratteristiche AOPDDR
2.2 Principio di rilevamento di un AOPDDR
2.3 Ulteriori raccomandazioni per l’applicazione di AOPDDR
3. ESPE: Apparecchio elettrosensibile di protezione
4. Neutralizzazione
4.1 Neutralizzazione per consentire l’accesso alle persone
4.2 Neutralizzazione per consentire l’accesso dei materiali
4.3 Esclusione della funzione di neutralizzazione
5. Dispositivo di commutazione del segnale di uscita
6. Dispositivo di protezione a infrarosso passivo
7. Tappeto (pavimento) sensibile alla pressione
7.1 Tappeto sensibile alla pressione
7.2 Pavimento sensibile alla pressione
8. Apparecchi di protezione: Calcolo della distanza minima di separazione

ESEMPI APPLICATIVI

A. Apparecchio di protezione utilizzato come dispositivo di attivazione
B. Uso dell’apparecchio di protezione come dispositivo combinato di attivazione e sensore presenze
C. AOPD orizzontale
D. AOPD verticale
E. AOPD verticale 
F. Barriera perimetrale
G. Dispositivi di protezione per il rilevamento della posizione di una persona
G.1 Barriere interbloccate (vedi ISO 12100-1 e ISO 14119)
G.2 Piastra o sbarra mobile come dispositivo di attivazione
G.3 Bordi o paraurti sensibili alla pressione su macchine mobili o su parti mobili della
macchina
G.4  Dispositivi che rivelano una persona in una posizione specifica
G.4.1 Generalità
G.4.2 Controllo della posizione
G.4.3 Dispositivo ad azione mantenuta
H. Esempio dell’utilizzo di un AOPDDR su un macchinario
I. Esempio dell’utilizzo di un AOPDDR su un veicolo a guida automatica (AGV)
L. AOPDDR utilizzato per la rivelazione del corpo o parti di esso con avvicinamento normale
L.1 Rilevamento del corpo intero
L.2 Rilevamento di parti del corpo
M. Raccomandazioni supplementari per la configurazione dei sensori fotoelettrici di neutralizzazione quando sono utilizzati per consentire l’accesso dei materiali
M.1 Due fasci: Configurazione a T 
M.2 Configurazione a L, con il comando della tempistica dei sensori (solo uscita).
M.3 Quattro fasci: Fasci paralleli, con il comando della tempistica dei sensori (entrata/uscita
M.4 Fasci paralleli, con il comando della sequenza (entrata/uscita).
M.4.1 Quattro fasci – Posizionamento dei sensori
M.4.2 Quattro fasci paralleli con il comando della tempistica
M.4.3 Posizionamento dei sensori di neutralizzazione per evitare la neutralizzazione da parte del corpo di una persona
M.4.5  Quattro fasci - controllo della tempistica
M.4.6 Quattro fasci – controllo della sequenza
M.4.7  Quattro fasci con porte a battente supplementari
M.4.8  Metodi per evitare la manipolazione della funzione di neutralizzazione
M.4.9 Connessione dei sensori a un comando della neutralizzazione a due ingressi
N. Due sensori - Fasci incrociati
N.1 Posizionamento dei sensori
N2. Due sensori - Fasci incrociati
N.3 Due fasci sensori di neutralizzazione combinati a porte a battente

Maggiori Info e acquisto Documento

Documento compreso nel Servizio di Abbonamento Tema Marcatura CE

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Allegato riservato Guida Tecnica Specifica Tecnica CLC_TS 62046 Applicazioni_1.0 2015.pdf
Ed. 1.0 2015
1766 kB 261

Direttiva 2005/32/CE

ID 3322 | | Visite: 14409 | Direttiva Ecodesign

Direttiva 2005/32/CE / Direttiva EuP (Energy-using Products)

ID 3322 | Update news 27.04.2025

Direttiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 2005 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

(GU L 191 del 22.7.2005)

[box-warning]Abrogata da:

Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (rifusione). (GU L 285 del 31/10/2009)[/box-warning]

[box-info]Recepita da:

Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 201
Attuazione della direttiva 2005/32/CE (EuP) relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia.

GU n.261 del 09-11-2007 - SO n. 228/box-info]

_________

Il campo di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2005/32/CE è stato ampliato dalla Direttiva 2009/125/CE (ErP) per includere i prodotti che consumano in generale energia ("Energy Related Products" - ERP)

La Direttiva 2005/32/CE, comunemente chiamata Direttiva EuP (Energy-using Products) è una Direttiva dell'Unione Europea che riguarda l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia. È stata pubblicata il 6 luglio 2005 ed è entrata in vigore nell'agosto 2007.

È una Direttiva Quadro. Ha quindi bisogno di norme applicative, si segnalano le categorie di prodotto:

- Stufe e scaldabagno a gas, a gasolio e elettrici
- Motori elettrici
- Apparecchi per illuminazione
- Elettrodomestici
- Macchine per ufficio
- Elettronica di consumo
- Apparecchi HVAC: riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria

La Direttiva fa propri i concetti chiamati di ecodesign, per la realizzazione di prodotti ecocompatibili.

Collegati
[box-note]Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 201
Direttiva 2009/125/CE
Direttiva 2009/125/CE - ERP[/box-note]

SAPAF 2016: Sicurezza ed affidabilità delle attrezzature a pressione

ID 3292 | | Visite: 8029 | Guide Marcatura CE INAIL

SAPAF 2016 Sicurezza ed affidabilità delle attrezzature a pressione 

Gli atti del convegno biennale 2016 SAPAF sulle attrezzature a pressione

L'evento Safap “Sicurezza e affidabilità delle attrezzature a pressione” rappresenta per gli addetti ai lavori un appuntamento atteso e punto di riferimento nazionale di confronto tecnico-scientifico del settore delle attrezzature a pressione.

Il volume raccoglie le relazioni che illustrano sotto diversi punti di vista il contesto, le implicazioni, le problematiche e gli scenari a breve-medio termine, analizzando i vari aspetti della vita delle attrezzature a pressione, dalla progettazione alla fabbricazione, dall’ispezione alla manutenzione

INAIL 2016

[box-note]SAPAF 2018 | Sicurezza ed affidabilità delle attrezzature a pressione
SAPAF 2014: Sicurezza ed affidabilità delle attrezzature a pressione
Decreto 93/2000 PED Coordinato 2016: Nuova Direttiva PED 2014/68/UE
Nuova Direttiva PED 2014/68/UE [/box-note]

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Allegato riservato SAPAF 2016 Atti.pdf
Atti convegno 2016
25069 kB 292

Piattaforme lavoro mobili elevabili (PLE): Non conformità

ID 191 | | Visite: 18822 | Documenti Riservati Direttiva macchine


Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE): Non Conformità

Breve guida all'identificazione delle piattaforme di lavoro mobili elevabili non conformi

Modello a braccio
Modello a forbice

Voci più comuni di non conformità alle normative UE:

1. Marcatura
2. Documentazione
3. Istruzioni
4. Emissioni motori diesel
5. Emissioni acustiche
6. Avvertenze/marcature

Fédération Européenne de la Manutention 
(Gruppo di prodotto: Piattaforme di lavoro mobili elevabili)

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Allegato riservato Piattaforme di lavoro mobili elevabili.pdf
FEM
743 kB 305

RAPEX Report 47 del 25/11/2016 N.28 A12/1509/16 Spagna

ID 3264 | | Visite: 3537 | RAPEX 2016


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 47 del 25/11/2016 N.28 A12/1509/16 Spagna

Approfondimento tecnico: Calzature di sicurezza

Il prodotto, di marca Security Line, modello “new landa nr”, è stato respinto alla frontiera perché non conforme al Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio ed alla norma tecnica EN ISO 20345.

Il contenuto di Cromo (VI) nella pelle della scarpa risulta essere troppo alto (valore misurato 5,5 mg/kg).

Il Cromo (VI) è una sostanza tossica che causa allergie da contatto e dermatiti. 

Regolamento (UE) 2016/425

Allegato II - REQUISITI ESSENZIALI DI SALUTE E DI SICUREZZA

3.10.2 Protezione dai contatti epidermici o oculari

I DPI destinati a evitare contatti superficiali di tutto il corpo o di una parte di esso con sostanze e miscele pericolose per la salute o con agenti biologici nocivi devono impedire la penetrazione o la permeazione di tali sostanze e miscele e agenti attraverso l'involucro di protezione nelle condizioni prevedibili di impiego cui tali DPI sono destinati.

A tal fine, i materiali costitutivi e gli altri componenti di questi tipi di DPI devono essere scelti o concepiti e combinati in modo tale da garantire per quanto possibile una chiusura ermetica totale che ne consenta, se necessario, un uso quotidiano eventualmente prolungato o, nel caso ciò non sia possibile, una chiusura  stagna limitata con conseguente limitazione della durata di impiego.

Qualora, per la loro natura e per le condizioni prevedibili di impiego, talune sostanze e miscele pericolose per la salute o agenti biologici nocivi avessero un potere di penetrazione elevato e limitassero quindi il tempo di protezione offerto dai DPI, questi ultimi devono essere sottoposti a prove di tipo convenzionale che permettano di classificarli in funzione delle loro prestazioni. I DPI considerati conformi alle specifiche di prova devono recare una marcatura che indichi in particolare i nomi o, in assenza dei nomi, i codici delle sostanze utilizzate per le prove, nonché il tempo di protezione convenzionale corrispondente. Il fabbricante deve inoltre fornire, nelle istruzioni, il significato eventuale dei codici, la descrizione particolareggiata delle prove convenzionali e qualsiasi dato utile alla determinazione della durata massima ammissibile di impiego del DPI nelle diverse condizioni di impiego prevedibili.

EN ISO 20347

5.4.9 – Contenuto di CROMO (VI)

Quando misurato secondo quanto previsto dal test descritto nella ISO 17075, la quantità di Cr VI nelle calzature di pelle non deve superare 3,0 mg/kg.

Tutti i Report Rapex 2016

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Modello ufficiale Dichiarazione di Conformità UE Direttiva EMC 2014/30/UE

ID 2912 | | Visite: 29664 | Documenti Marcatura CE UE

Modello ufficiale di Dichiarazione UE di Conformità Direttiva EMC 2014/30/UE

Fonte: European Commission

Direttiva 2014/30/UE
ALLEGATO IV Dichiarazione di conformità UE (N. XXXX)

1. Modello di apparecchio/Prodotto (numero di prodotto, tipo, lotto o serie):
2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell’apparecchio che ne consenta la rintracciabilità; può comprendere un’immagine a colori di chiarezza sufficiente laddove necessario per l’identificazione dell’apparecchio):
5. L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione:
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate, compresa la data delle norme, o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità, compresa la data delle specifiche:
7. Se del caso, l’organismo notificato … (denominazione, numero) ha effettuato … (descrizione dell’intervento) e rilasciato il certificato:
8. Informazioni supplementari:
Firmato a nome e per conto di:
(luogo e data del rilascio):
(nome, funzione) (firma):

___________________________

Directive 2014/30/EU
ANNEX IV EU declaration of conformity (No Xxxx) (1)

1. Apparatus model/Product (product, type, batch or serial number):
2. Name and address of the manufacturer or his authorised representative:
3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
4. Object of the declaration (identification of apparatus allowing traceability; it may include a colour image of sufficient clarity where necessary for the identification of the apparatus):
5. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:
6. References to the relevant harmonised standards used, including the date of the standard, or references to the other technical specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared:
7. Where applicable, the notified body … (name, number) performed … (description of intervention) and issued the certificate:
8. Additional information:
Signed for and on behalf of:
(place and date of issue):
(name, function) (signature):

Formato doc/pdf

Nuova Direttiva EMC 2014/30/UE

Dichiarazione di Conformita' UE Apparecchi elettrici BT/EMC 2016

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Allegato riservato EMC ADCO information sheet for economic operators.pdf
EMC Directive 2014/30/EU
298 kB 81
Allegato riservato EU Declaration of Conformity.docx
European Commission 2016
38 kB 94

Documenti ufficiali sull'applicazione della Direttiva macchine 2006/42/CE

ID 2986 | | Visite: 10341 | Documenti Riservati Direttiva macchine

RAPEX Report 46 del 18/11/2016 N.22 A12/1488/16 Italia

ID 3237 | | Visite: 5213 | RAPEX 2016


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 46 del 18/11/2016 N.22 A12/1488/16 Italia

Approfondimento tecnico: Bastoncini d'incenso

Il prodotto, di marca HEM, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato.

L’accensione dei bastoncini fa sì che in aria vengano rilasciati idrocarburi aromatici come il benzene, il toluene, lo xilene e lo stirene. Il benzene è cancerogeno e mutageno. Inoltre, questi idrocarburi aromatici sono tossici se inalati o ingeriti e irritanti per gli occhi e la pelle.

I valori degli idrocarburi aromatici superano i valori-soglia per l’aria all’interno delle case previsti dalle Direttive e Linee Guida Europee.

Al contrario dell’aria esterna, esistono molte poche leggi/disposizioni sulla qualità dell’aria interna in locali non industriali. Anche se non specifiche per l’analisi del problema, tuttavia, possono essere applicate la Direttiva 89/391/CEE, la Direttiva 98/24/CE, la Direttiva 2004/37/CE, la Direttiva 2008/50/UE e la Direttiva 2004/107/CE.

Oltre le Direttive citate, nel 1987, un gruppo di lavoro dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha elaborato le linee guida per la qualità dell’aria per l’Europa.

Queste linee guida si applicano sia all’aria esterna che a quella interna. Nel corso degli anni hanno subito numerose revisioni e, nel 2010, sono state completate da ulteriori linee guida per alcune sostanze chimiche frequentemente riscontrate nell’aria interna. Le sostanze in questione sono benzene, monossido di carbonio, formaldeide, naftalene biossido di azoto, idrocarburi policiclici aromatici, radon, tri-/tetracloroetilene.

Infine, alcuni paesi europei, così come il Canada, gli Stati Uniti ed l’Australia, hanno i loro regolamenti interni sulla valutazione della qualità interna dell’aria.

Tutti i Report Rapex 2016

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Matrice del rischio conforme EN ISO 12100

ID 323 | | Visite: 25927 | Documenti Riservati Marcatura CE

Matrice rischio conforme EN ISO 12100

Matrice del rischio conforme EN ISO 12100

Riscontriamo, spesso, in molti documenti, tra cui DVR Testo Unico Sicurezza, Valutazioni dei Rischi Direttiva macchine, ecc, grafici a matrice R= f (P,G) non conformi a standard riconosciuti, il Focus evidenzia la forma matriciale prevista dalla EN ISO 12100.

La Valutazione dei Rischi:

- Modulo identificazione pericoli
- Modello Matrice del Rischio

La scelta operata dalle persone che eseguono la valutazione del rischio dipende da molti diversi fattori e può condurre a risultati diversi.

Seppure la Valutazione e Stima dei rischi è un esercizio qualitativo/soggettivo, è utile avere un riferimento tecnico ben definito per descrivere e strutturare un metodo di valutazione e stima conforme a standard normativi.

Questo focus è estratto dal Rapporto Tecnico ISO/TR 14121-2 ed ha lo scopo di illustrare come avvenga, nella pratica, l'identificazione dei pericoli o la stima del rischio quando si sceglie un metodo matriciale.

Il Focus riportata modelli di:

a) Identificazione dei pericoli con l'uso di moduli
b) Matrice del rischio (Standards EN ISO 12100)

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Il Fascicolo Tecnico Direttiva macchine: Domande & Risposte

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Fscicolo Tecnico Direttiva macchine

Il Fascicolo Tecnico Direttiva macchine

FAQ Domande & Risposte

La Direttiva macchine 2006/42/CE obbliga fabbricanti (o mandatari) a costituire il Fascicolo Tecnico di cui all’All. VIIA per i prodotti rientranti nel suo campo di applicazione.

Il Fascicolo Tecnico deve consentire di dimostrare la conformità della macchina (nel senso ampio del termine) ai pertinenti Requisiti Essenziali di Sicurezza e di tutela della Salute (RESS) di cui all’All. I.

Inoltre, deve consentire, alle autorità preposte alla sorveglianza del mercato, di controllare più agevolmente la conformità della macchina, in particolare per gli aspetti che non possono essere verificati con le ispezioni visive.

La strutturazione del Fascicolo Tecnico, oltre a documenti essenziali inerenti aspetti di Sicurezza e Salute, quali:

- Descrizione e disegni;
- Norme tecniche;
- Valutazione dei Rischi;
- Relazioni di prova;
- Dichiarazione CE di Conformità;
- Istruzioni per l’Uso,

deve prevedere documenti caratterizzanti il rispetto dei RESS.

La Guida ebook è strutturata in forma di FAQ con contenuti estratti dalla Guida all’applicazione della Direttiva 2006/42/CE “macchine” della Commissione europea.

Non sono oggetto della Guida le “quasi-macchine”, per le quali è richiesta la costituzione della “Documentazione Tecnica Pertinente” di cui all’All. VIIB della Direttiva macchine 2006/42/CE.

[box-note]FAQ Domande & Risposte

01. Cos’è il fascicolo tecnico?
02. Per quali prodotti deve essere costituito?
03. Quali sono gli aspetti generali da trattare?
04. Quali informazioni devono essere contenute?
05. Quali documenti deve contenere?
06. Chi è il fabbricante?
07. Chi è il mandatario?
08. Chi è la persona autorizzata a costituire il FT?
09. In che lingua deve essere redatto?
10. Come gestire il fascicolo tecnico per più modelli?
11. Come documentare la valutazione dei rischi?
12. Come documentare l’uso delle norme tecniche?
13. Quali relazioni di prova deve contenere?
14. Come devono essere redatte le istruzioni?
15. Come deve essere redatta la Dichiarazione CE di Conformità?
16. Come comportarsi per la messa in servizio e/o il montaggio?
17. Quale deve essere il dettaglio rispetto alle sottounità?
18. Cosa fare in caso di fabbricazione in serie?
19. Come fare per la custodia del fascicolo tecnico?
20. Quando deve essere aggiornato?
21. Cosa succede in caso di mancata presentazione?[/box-note]

[box-note]Direttiva 2006/42/CE “Macchine”

ALLEGATO VII

A. Fascicolo tecnico per le macchine
La parte A del presente allegato descrive la procedura per l'elaborazione del fascicolo tecnico. Il fascicolo tecnico deve dimostrare la conformità della macchina ai requisiti della presente direttiva. Esso deve riguardare, nella misura in cui ciò sia necessario a tale valutazione, la progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento della macchina. Il fascicolo tecnico deve essere redatto in una o in varie lingue ufficiali della Comunità; le istruzioni della macchina costituiscono un'eccezione a tale norma; ad esse vanno infatti applicate le disposizioni particolari previste dall'allegato I, punto 1.7.4.1.

1. Il fascicolo tecnico comprende gli elementi seguenti:
a) un fascicolo di costruzione composto:
- da una descrizione generale della macchina,
- da un disegno complessivo della macchina e dagli schemi dei
circuiti di comando, nonché dalle relative descrizioni e spiegazioni necessarie per capire il funzionamento della macchina,
- dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, certificati, ecc., che consentano la verifica della conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute,
- dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita, inclusi:
i) un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla macchina,
ii) le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l'indicazioone dei rischi residui connessi con la macchina,
- dalle norme e dalle altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tali norme,
- da qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante stesso o da un organismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario,
- da un esemplare delle istruzioni della macchina,
- se del caso, dalla dichiarazione di incorporazione per le quasi-macchine incluse e dalle relative istruzioni di assemblaggio,
- se del caso, da copia della dichiarazione CE di conformità delle macchine o di altri prodotti incorporati nella macchina,
- da una copia della dichiarazione CE di conformità;

b) nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni della presente direttiva.
Il fabbricante deve effettuare le ricerche e le prove necessarie sui componenti e sugli accessori o sull'intera macchina per stabilire se essa, in conseguenza della sua progettazione o costruzione, possa essere montata e messa in servizio in condizioni di sicurezza. Nel fascicolo tecnico devono essere inclusi le relazioni e i risultati pertinenti.

2. Il fascicolo tecnico di cui al punto 1 deve essere messo a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri per almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione della macchina o dell'ultima unità prodotta nel caso di fabbricazione in serie.
Tale fascicolo tecnico non deve necessariamente trovarsi nel territorio della Comunità, né essere sempre materialmente disponibile. Il fascicolo tecnico deve tuttavia poter essere riunito e reso disponibile in tempi compatibili con la sua importanza da parte della persona nominata nella dichiarazione CE di conformità.
Il fascicolo tecnico non deve necessariamente includere piani dettagliati o altre eventuali informazioni specifiche per quanto riguarda sottounità utilizzate dal fabbricante della macchina, a meno che la loro conoscenza sia essenziale per la verifica della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.

3. La mancata presentazione del fascicolo tecnico in seguito a una domanda debitamente motivata delle autorità nazionali competenti può costituire un motivo sufficiente per dubitare della conformità della macchina in questione ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.
_________

B. Documentazione tecnica pertinente per quasi-macchine
Questa parte dell'allegato descrive la procedura per l'elaborazione di una documentazione tecnica pertinente.
La documentazione deve dimostrare quali requisiti della presente direttiva siano applicati e soddisfatti.
Essa deve riguardare la progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento della quasi-macchina, nella misura in cui ciò sia necessario per valutare la sua conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati. La documentazione deve essere redatta in una o più delle lingue ufficiali della Comunità.
Essa comprende gli elementi seguenti:

a) un fascicolo di costruzione composto:
- da un disegno complessivo della quasi-macchina e dagli schemi dei circuiti di comando,
- dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, certificati, ecc., che consentano la verifica della conformità della quasi-macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati,
- dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita, inclusi:
i) un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che sono applicati e soddisfatti,
ii) le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l'indicazione dei rischi residui,
iii) le norme e le altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tali norme,
iv) qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante stesso o da un organismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario,
v) un esemplare delle istruzioni di assemblaggio della quasimacchina;

b) nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità della quasi-macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati.
Il fabbricante deve effettuare le ricerche e le prove necessarie sui componenti, sugli accessori o sulla quasi-macchina per stabilire se essa, in conseguenza della sua progettazione e costruzione, possa essere montata e utilizzata in condizioni di sicurezza. Nella documentazione tecnica pertinente devono essere inclusi le relazioni e i risultati pertinenti.
La documentazione tecnica pertinente deve essere tenuta a disposizione per almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione della quasi-macchina o dell'ultima unità prodotta, nel caso della fabbricazione in serie, e su richiesta presentata alle autorità competenti degli Stati membri.
Non deve necessariamente trovarsi nel territorio della Comunità, né essere sempre materialmente disponibile.
La documentazione tecnica deve poter essere riunita e presentata all'autorità competente dalla persona nominata nella dichiarazione di incorporazione.
La mancata presentazione della documentazione tecnica pertinente in seguito a una domanda debitamente motivata delle autorità nazionali competenti può costituire un motivo sufficiente per dubitare della conformità della quasi-macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati ed attestati.[/box-note]

Elaborato: Certifico S.r.l.
Ed: 1.0 Aprile 2013
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I rischi residui nella Direttiva macchine 2006/42/CE

ID 2199 | | Visite: 33381 | Documenti Riservati Direttiva macchine

I Rischi residui nella Direttiva macchine 2006/42/CE

Un approfondimento sulla definizione e sulla gestione dei "Rischi Residui" in riferimento alla Direttiva macchine 2006/42/CE ed alla norma tecnica EN ISO 12100.

1. Direttiva macchine 2006/42/CE

I "Rischi residui" sono definiti al punto 1.7.2 dei RESS dell'Allegato I della Direttiva che richiede, in particolare, di provvedere ad adeguate avvertenze:

"1.7.2. Avvertenze in merito ai rischi residui
Nel caso in cui permangano dei rischi, malgrado siano state adottate le misure di protezione integrate nella progettazione, le protezioni e le misure di protezione complementari, devono essere previste le necessarie avvertenze, compresi i dispositivi di avvertenza".
 
2. Guida alla Direttiva macchina UE - Commenti

Paragrafo §249 Avvertenze in merito ai rischi residui

Il requisito di cui al punto 1.7.2 cita i rischi residui, cioè i rischi che non possono essere eliminati o sufficientemente ridotti dalle misure di progettazione intrinsecamente sicura e che non possono essere completamente evitati dalle misure di protezione integrate – cfr. §174: commenti sul punto 1.1.2, lettera b).

Gli avvertimenti sui rischi residui sulla macchina sono complementari alle informazioni sui rischi residui da fornire nelle istruzioni del fabbricante – cfr. §267: commenti sul punto 1.7.4.2, lettera l).

Gli avvertimenti sulla macchina sono utili quando gli operatori e altre persone esposte devono essere informati sulle particolari precauzioni da prendere riguardo ai rischi residui durante l’uso della macchina, come, ad esempio, la presenza di superfici calde o di apparecchiature laser.

Possono essere utili anche per ricordare la necessità di indossare i DPI. Gli avvertimenti indicati sulla macchina devono essere conformi ai requisiti di cui al punto 1.7.1.

Gli avvertimenti forniti tramite i dispositivi di allarme devono essere conformi ai requisiti di cui al punto 1.7.1.2.

Le norme di tipo C possono definire la forma e dare orientamenti sul contenuto degli avvertimenti. In aggiunta, la direttiva 92/58/CEE e la norma EN 61310-1 includono gli orientamenti che sono pertinenti alla progettazione di tali avvertimenti.

3. EN ISO 12100 - Valutazione e riduzione del Rischi

La EN ISO 12100 definisce "Rischio Residuo":

"Rischio che rimane dopo aver preso le misure di protezione"

Nota 1
La presente norma internazionale distingue:
- il rischio residuo dopo che il progettista ha implementato le misure di protezione;
- il rischio residuo dopo che sono state implementate tutte le misure di protezione.

Nota 2
Vedere anche figura seguente:



...segue in allegato

Certifico Srl - IT 2016

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RAPEX Report 44 del 04/11/2016 N.14 A12/1399/16 Spagna

ID 3190 | | Visite: 4200 | RAPEX 2016

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 44 del 04/11/2016 N.14 A12/1399/16 Spagna

Approfondimento tecnico: Orologio per il fitness

Il prodotto “PEAK”, di marca BASIS (Intel), è stato richiamato dal mercato perché non conforme alla Direttiva sulle Apparecchiature Radio. L’orologio, infatti, potrebbe surriscaldarsi, causando scottature o vesciche sulla pelle. La comunicazione da parte dell’azienda per il richiamo dei prodotti è datata 13 giugno 2016, data di entrata in vigore della Direttiva Direttiva RED (Radio Equipment Directive) 2014/53/UE, che sostituisce la Direttiva R&TTE (Radio and Telecommunications Terminal Equipment) 1999/5/CE.

Di seguito riportiamo i requisiti essenziali di entrambe le Direttive.

Direttiva RED (Radio Equipment Directive) 2014/53/UE

Articolo 3
Requisiti essenziali

1. Le apparecchiature radio sono fabbricate in modo da garantire:

a) la protezione della salute e della sicurezza di persone e di animali domestici e beni, compresi gli obiettivi riguardanti i requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 2014/35/UE, ma senza applicazione di limiti minimi di tensione;

b) un adeguato livello di compatibilità elettromagnetica ai sensi della direttiva 2014/30/UE.

2. Le apparecchiature radio sono fabbricate in modo da utilizzare efficacemente lo spettro radio e supportare l'uso efficiente dello spettro radio stesso al fine di evitare interferenze dannose.

3. Le apparecchiature radio di determinate categorie o classi sono fabbricate in modo tale da garantire la conformità ai seguenti requisiti essenziali:

a) interagiscono con accessori, in particolare con caricabatteria standardizzati;

b) interagiscono con altre apparecchiature radio via rete;

c) possono essere collegate a interfacce del corrispondente tipo in tutta l'Unione;

d) non danneggiano la rete o il suo funzionamento, né abusano delle risorse della rete arrecando quindi un deterioramento inaccettabile del servizio;

e) contengono elementi di salvaguardia per garantire la protezione dei dati personali e della vita privata dell'utente e dell'abbonato;

f) supportano caratteristiche speciali che consentano di tutelarsi dalle frodi;

g) supportano caratteristiche speciali che consentano l'accesso a servizi d'emergenza;

h) supportano caratteristiche speciali che facilitino il loro uso da parte di utenti disabili;

i) supportano alcune caratteristiche che impediscono di introdurre un software nell'apparecchiatura radio, se non è stata dimostrata la conformità della combinazione dell'apparecchiatura radio e del software.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 che specificano a quali categorie o classi di apparecchiature radio si applicano ciascuno dei requisiti di cui al presente paragrafo, primo comma, lettere da a) a i).

Direttiva R&TTE (Radio and Telecommunications Terminal Equipment) 1999/5/CE 

Articolo 3
Requisiti essenziali 

1. I seguenti requisiti essenziali sono applicabili a tutti gli apparecchi:

a) la protezione della salute e della sicurezza dell’utente o di qualsiasi altra persona, compresi gli obiettivi per quanto riguarda i requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 73/23/CEE, ma senza applicazione dei limiti minimi di tensione;

b) i requisiti in materia di protezione per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica previsti dalla direttiva 89/336/CEE.

2. Inoltre, le apparecchiature radio sono costruite in modo da utilizzare efficacemente lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni terrestri/spaziali e le risorse orbitali, evitando interferenze dannose.

3. Secondo la procedura di cui all’articolo 15, la Commissione può stabilire che gli apparecchi all’interno di determinate categorie o determinati tipi di apparecchi siano costruiti in modo da:

a) interagire tramite reti con altri apparecchi e poter essere collegati ad interfacce di tipo appropriato all’interno della Comunità; e/o da

b) non danneggiare la rete o il suo funzionamento né abusare delle risorse della rete arrecando quindi un deterioramento inaccettabile del servizio; e/o da

c) contenere elementi di salvaguardia per garantire la protezione dei dati personali e della vita privata dell’utente e dell’abbonato; e/o da

d) supportare funzioni speciali che consentano di evitare frodi; e/o da

e) supportare funzioni speciali che consentano l’accesso a servizi d’emergenza; e/o da

f) supportare funzioni speciali che facilitino il loro uso da parte di utenti disabili, nel caso di determinati tipi di apparecchi. 

Tutti i Report Rapex 2016

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Expert Commentary on BS EN ISO 13485:2016

ID 3179 | | Visite: 4626 | Documenti Marcatura CE ENTI

Expert Commentary on BS EN ISO 13485:2016

Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes

The third edition of ISO 13485 was published on 1 March 2016 and has been adopted as EN ISO 13485:2016.

The European adoption has identical requirements in the body of the standard and the addition of a European Foreword and European Annexes ZA, ZB and ZC, which describe the relationship between the requirements of the three European Medical Devices Directives and the clauses of the standard. ISO 13485:2016 is a revision of the second edition of ISO 13485, which was published in 2003.

An updated European adoption of the second edition was published in 2012 with a revised European Foreword and new Annexes ZA, ZB and ZC. The third edition of the standard has been put forward to be harmonized against the Active Implantable Medical Devices Directive (AIMD) 90/385/EEC (as amended), the Medical Devices Directive (MDD) 93/42/EEC (as amended) and the In Vitro Diagnostic Medical Devices Directive (IVDD) 98/79/EC, and has revised Annexes ZA, ZB and ZC with more detail, as compared with the Annexes Z for the 2012 version of EN ISO 13485, and changes to reflect the revised content of ISO 13485.

The structure of ISO 13485:2016 is aligned with ISO 9001:2008 and follows the clause and subclause sequence in ISO 9001:2008, but with some adjustment to the subclause numbering. This adjustment was introduced to accommodate the classification system for observations described by the Global Harmonization Task Force (GHTF) and used in the pilot Medical Devices Single Audit Programme (MDSAP), established by some members of the International Medical Devices Regulators Forum (IMDRF).

The GHTF was a precursor organization to the IMDRF. This classification system is numerical with a greater classification being applied to repeat or multiple observations in the same three-digit subclause (e.g. 4.2.1). In ISO 13485:2016, the subclause numbering has been amended to make the content at the three-digit level applicable to discrete aspects of the quality management system and reduce the breadth of content in some of the three-digit subclauses by reducing the occurrence of four- and five-digit subclause numbers. The structure of the revised ISO 13485 does not follow the structure of ISO 9001:20153 because:

1. the two standards were developed in parallel;

and

2. ISO 13485 is used for regulatory purposes and there was not alignment at this time with the regulatory authorities to introduce a major restructure to this standard.

However, Annex B has been included in the standard to provide cross-references with the clause structure in ISO 9001:2015 for organizations that wish to comply with both standards.

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Regolamento (UE) 2016/2281

ID 3386 | | Visite: 8142 | Direttiva Ecodesign

Regolamento (UE) 2016/2281: Ecodesign Ventilcovettori

Regolamento (UE) 2016/2281 della Commissione del 30 novembre 2016 che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori. 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 346/1 del 20.12.2016

RAPEX Report 50 del 16/12/2016 N.12 A12/1645/16 Finlandia

ID 3373 | | Visite: 3782 | RAPEX 2016


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 50 del 16/12/2016 N.12 A12/1645/16 Finlandia

Approfondimento tecnico: Scooter autobilanciato

Il prodotto “Smart Balance Wheel, mod. EBS-1510-Red, è stato sottoposto al divieto di commercializzazione ed è stato ritirato dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE Macchine, alla Direttiva 2014/35/UE Bassa Tensione ed alla norma tecnica EN 60335.

Il caricabatterie fornito con lo scooter non ha un isolamento sufficiente e non vi è una distanza adeguata tra il circuito primario ed il secondario. Inoltre, il connettore della batteria all’interno dello scooter può surriscaldarsi provocando un incendio.

Direttiva 2006/42/CE Macchine
Allegato I
RESS 1.5.6 - Incendio

La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare qualsiasi rischio d'incendio o di surriscaldamento provocato dalla macchina stessa o da gas, liquidi, polveri, vapori od altre sostanze, prodotti o utilizzati dalla macchina.

Direttiva 2014/35/UE Bassa Tensione
Allegato I
Punto 2 - Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico

In conformità del punto 1, sono previste misure di carattere tecnico affinché:

a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di lesioni fisiche o altri danni che possono derivare da contatti diretti o indiretti;

b) non possano prodursi  sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo;

c) le persone, gli animali domestici e i beni siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l’esperienza, possono derivare dal materiale elettrico;

d) l’isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni prevedibili.

Tutti i Report Rapex 2016

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Procedure accertamento Direttiva macchine - ASL

ID 186 | | Visite: 19638 | Documenti Marcatura CE ASL



Applicazione del titolo III del D.Lgs 81/08 e nuova Direttiva macchine D.Lgs 17/2010

Indicazioni procedurali per gli Operatori dei servizi di vigilanza delle ASL

L’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 81/08 prende in esame le azioni degli organi di vigilanza nel caso di utilizzo di attrezzature marcate CE, per le quali si ipotizza la non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previste dalle disposizioni legislative regolamentari di recepimento di Direttive europee di prodotto.

Il dettato giuridico pone l’attenzione ai “rischi” connessi con il possibile mancato rispetto di uno o più Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) constatati sull’attrezzatura.

La verifica della corretta applicazione delle Direttive sociali, effettuata nell’ambito dell’attività di vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro, parte dal presupposto che l’attrezzatura sia stata immessa sul mercato e messa in servizio:
- conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle Direttive comunitarie ad essa applicabili e, cioè, provvista di marcatura CE, dichiarazione CE di conformità ed istruzioni, come previsto dal D.Lgs. 17/2010;
- utilizzata conformemente alle istruzioni del fabbricante.

Partendo da queste due condizioni iniziali, le possibili contravvenzioni, cioè i reati per i quali è previsto l’arresto, solo o congiunto con l’ammenda, sono riconducibili al mancato rispetto di uno o più RES che comportino un rischio per la salute dei lavoratori.
Tali RES possono riguardare aspetti di carattere tecnico, inerenti la progettazione e la costruzione, ma anche di tipo documentale e informativo, come le istruzioni per l’uso ed i relativi schemi.

Il mancato rispetto di questi RES, però, può essere definito come “vizio palese o vizio occulto” a seconda che lo stesso si sia manifestato in fase di utilizzo dell’attrezzatura o di valutazione dei rischi della stessa, oppure a seguito di indagini ed analisi approfondite come nel caso di inchiesta per infortunio.

Coordinamento tecnico regioni e province Autonome di prevenzione nei luoghi di lavoro
A cura del Gruppo Interregionale “Macchine e Impianti”
Gennaio 2012

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Coordinamento Regioni 2012
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Regolamento (CE) N. 1275/2008

ID 3327 | | Visite: 8200 | Direttiva Ecodesign

Regolamento (CE) N. 1275/2008

ID 3327 | 10.12.2016

Regolamento (CE) N. 1275/2008 della Commisione del 17 dicembre 2008 recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio.

GU L 339 del 18.12.2008

[box-warning]Il regolamento (CE) n. 1275/2008 è abrogato con effetto dal 9 maggio 2025 dal Regolamento (UE) 2023/826 (GU L 103/29 del 18.4.2023)[/box-warning]

Testo consolidato 2017 con le Modiche all'atto di: 

M1 Regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione del 6 aprile 2009 L 93 3 7.4.2009

M2 Regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione del 22 luglio 2009 L 191 42 23.7.2009

M3 Regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione del 26 giugno 2013 L 175 13 27.6.2013

M4 Regolamento (UE) n. 801/2013 della Commissione del 22 agosto 2013 L 225 1 23.8.2013

M5 Regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione del 30 novembre 2016

Regolamento Delegato (UE) N. 392/2012

ID 3325 | | Visite: 4774 | Direttiva Ecodesign

Regolamento Delegato (UE) n. 392/2012

Regolamento Delegato (UE) N. 392/2012 della Commissione del 1o marzo 2012 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle asciugabiancheria per uso domestico.

[box-warning]Abrogazione

Regolamento delegato (UE) 2023/2534 della Commissione, del 13 luglio 2023, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle asciugabiancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione. (GU L 2023/2534 del 22.11.2023)[/box-warning]

Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 201

ID 3323 | | Visite: 7198 | Direttiva Ecodesign

Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 201

ID 3323 | 09.12.2016

Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 201
Attuazione della direttiva 2005/32/CE (EuP) relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia.

GU n.261 del 09.11.2007 - SO n. 228

Entrata in vigore del provvedimento: 24/11/2007

[box-warning]Abrogato da:

Decreto Legislativo 16 Febbraio 2011 n. 15
Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. (GU n.55 del 08-03-2011) [/box-warning]

Normativa correlata
[box-note]Decreto Legislativo n. 15 del 16 Febbraio 2011
Direttiva 2005/32/CE[/box-note]

RAPEX Report 49 del 09/12/2016 N.1 A12/1623/16 Francia

ID 3312 | | Visite: 4057 | RAPEX 2016


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 49 del 09/12/2016 N.1 A12/1623/16 Francia

Approfondimento tecnico: Detergente/prodotto per la pulizia

Il prodotto, di marca Fireball, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) N. 1272/2008 (CLP) ed al Regolamento (CE) N. 648/2004 (detergenti).

Il liquido è infiammabile ed irritante per la pelle, ma mancano gli appositi pittogrammi, le avvertenze ed i consigli di prudenza richiesti per questo tipo di prodotti.

Gli utilizzatori non hanno, pertanto, informazioni su come utilizzare in sicurezza il prodotto, su come comportarsi in caso di contatto con la pelle o ingestione o sul rischio incendio.

REGOLAMENTO (CE) N. 648/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2004 relativo ai detergenti

Articolo 11
Etichettatura

1. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano quelle relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi di cui alla direttiva 67/548/CEE e alla direttiva 1999/45/CE.

2. Le seguenti informazioni devono figurare a caratteri leggibili, visibili ed indelebili sulla confezione con cui i detergenti sono venduti al consumatore:

a) la denominazione e il marchio commerciale del prodotto;

b) il nome o la denominazione commerciale o il marchio depositato e l'indirizzo completo con il numero telefonico del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato;

c) l'indirizzo e l'indirizzo e-mail, se disponibile, con il numero telefonico presso il quale può essere ottenuta la scheda tecnica di cui all'articolo 9, paragrafo 3.. Le stesse indicazioni devono figurare su tutti i documenti di accompagnamento dei detergenti trasportati alla rinfusa.

3. Sull'imballaggio dei detergenti è riportata l'indicazione del contenuto in conformità delle specifiche di cui all'allegato VII.A. Esso riporta altresì istruzioni per l'uso e precauzioni particolari, ove necessario.

4. Inoltre l'imballaggio dei detergenti messi in vendita al pubblico e destinati ad essere utilizzati come detergenti per bucato riporta le informazioni di cui all'allegato VII.B.

5. Quando uno Stato membro richieda sul proprio territorio l'etichettatura nella lingua o nelle lingue nazionali, il fabbricante e il distributore si conformano a tale requisito per le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4.

6. I paragrafi da 1 a 5 lasciano impregiudicate le norme nazionali vigenti secondo cui rappresentazioni grafiche di frutta che possono indurre in errore l'utilizzatore circa l'uso di prodotti liquidi, non devono figurare sull'imballaggio nel quale i detergenti sono posti in vendita al consumatore.

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006

Articolo 19
Pittogrammi di pericolo

1. Sull'etichetta figurano il pittogramma o i pittogrammi di pericolo pertinenti, destinati a comunicare informazioni specifiche sul pericolo in questione.

2. Fatto salvo l'articolo 33, i pittogrammi di pericolo sono conformi alle prescrizioni di cui all'allegato I, punto 1.2.1, e all'allegato V.

3. Il pittogramma di pericolo corrispondente a ciascuna classificazione specifica è riportato nelle tabelle dell'allegato I, in cui sono indicati gli elementi dell'etichetta prescritti per ciascuna classe di pericolo.

Articolo 20
Avvertenze

1. Sull'etichetta figurano le avvertenze pertinenti secondo la classificazione della sostanza o miscela pericolosa.

2. L'avvertenza corrispondente a ciascuna classificazione specifica è riportata nelle tabelle dell'allegato I, parti da 2 a 5, in cui sono indicati gli elementi dell'etichetta prescritti per ciascuna classe di pericolo.

3. Quando sull'etichetta è utilizzata l'avvertenza «Pericolo», non vi figura l'avvertenza «Attenzione».

Articolo 21
Indicazioni di pericolo

1. Sull'etichetta figurano le indicazioni di pericolo pertinenti secondo la classificazione della sostanza o miscela pericolosa.

2. Le indicazioni di pericolo corrispondenti a ciascuna classificazione sono riportate nelle tabelle dell'allegato I, parti da 2 a 5, in cui sono indicati gli elementi dell'etichetta prescritti per ciascuna classe di pericolo.

3. Quando una sostanza figura nell'allegato VI, parte 3, sull'etichetta è utilizzata l'indicazione di pericolo corrispondente a ciascuna classificazione specifica compresa nella voce ivi riportata, unitamente alle indicazioni di pericolo di cui al paragrafo 2 per ogni altra classificazione non compresa in tale voce.

4. Le indicazioni di pericolo sono formulate conformemente all'allegato III.

Articolo 22
Consigli di prudenza

1. Sull'etichetta figurano i consigli di prudenza pertinenti.

2. I consigli di prudenza sono selezionati tra quelli figuranti nelle tabelle dell'allegato I, parti da 2 a 5, in cui sono indicati gli elementi dell'etichetta per ciascuna classe di pericolo.

3. I consigli di prudenza sono scelti in base ai criteri enunciati nell'allegato IV, parte 1, tenendo conto delle indicazioni di pericolo e dell'impiego o degli impieghi previsti o identificati della sostanza o miscela.

4. I consigli di prudenza sono formulati conformemente all'allegato IV, parte 2.

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Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

RAPEX Report 48 del 02/12/2016 N.13 A12/1551/16 Finlandia

ID 3293 | | Visite: 3899 | RAPEX 2016


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 48 del 02/12/2016 N.13 A12/1551/16 Finlandia

Approfondimento tecnico: Spaccalegna


Spaccalegna a cuneo orizzontale con cuneo fisso

Legenda

1. Cuneo fisso
2. Piastra di pressione mobile
3. Comando a due mani
4. Supporto del ceppo

Il prodotto “5T Log Splitter”, di marca NUTOOL, mod. LS5TFIN, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE Macchine ed alla norma tecnica armonizzata EN 609-1.

Nonostante il prodotto sia destinato ad un uso esterno non è protetto contro l’ingresso di acqua  e gli utilizzatori potrebbero ricevere una scossa elettrica. È stato segnalato un incidente occorso con il prodotto.

Direttiva 2006/42/CE

Allegato I

1.5 RISCHI DOVUTI AD ALTRI PERICOLI

1.5.1 Energia elettrica

Se la macchina è alimentata con energia elettrica, essa deve essere progettata, costruita ed equipaggiata in modo da prevenire o da consentire di prevenire tutti i pericoli dovuti all'energia elettrica.

Gli obiettivi di sicurezza fissati dalla direttiva 73/23/CEE si applicano alle macchine. Tuttavia gli obblighi concernenti la valutazione della conformità e l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di macchine in relazione ai pericoli dovuti all'energia elettrica sono disciplinati esclusivamente dalla presente direttiva.

EN 609-1

4 Requisiti di sicurezza

4.1 Equipaggiamento elettrico

L'equipaggiamento elettrico delle macchine ad azionamento elettrico deve essere conforme alla norma EN 60204-1.

Il grado di protezione di tutti i componenti elettrici deve essere almeno IP54 in accordo alla EN 60529.

Tutti i Report Rapex 2016

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Esame visivo e spessimetria attrezzature a pressione - INAIL

ID 605 | | Visite: 18148 | Guide Marcatura CE INAIL

Esame visivo e spessimetria attrezzature a pressione

Esame visivo e spessimetria attrezzature a pressione

Esame visivo e spessimetria

Procedura sperimentale di verifica delle attrezzature a pressione

Disegno di linee guida e strumenti operativi

Le verifiche d'integrità delle attrezzature a pressione vengono tradizionalmente svolte combinando le risultanze di un esame visivo condotto esternamente e, ove possibile, internamente alla membratura, integrato da spessimetria.

Tali controlli non distruttivi, peraltro esplicitamente prescritti all'art. 12 del D.M. n. 329/2004, sono propedeutici ad ogni altro tipo di accertamento diagnostico ai fini della verifica di integrità e, se pur normati a livello internazionale, non sono supportati da una strutturazione della pratica applicativa e, soprattutto, da procedure di oggettiva valutazione dello stato di conservazione e di efficienza dell'attrezzatura/insieme a pressione, come richiesto dall'attuale legislazione.

Per tale ragione, l'INAIL Settore Ricerca, Certificazione e Verifica ha ritenuto doveroso, anche in considerazione dell'evoluzione tecnologica della strumentazione dedicata, proporre agli operatori del settore uno strumento finalizzato alla elaborazione di una procedura dedicata alle verifiche d'integrità delle membrature delle attrezzature a pressione fondata su criteri innovativi di tipo deterministico e statistico per l'interpretazione analitica dei risultati.

INAIL 2012

Collegati
[box-note]Decreto 1 dicembre 2004 n. 329
Decreto 93/2000 PED Coordinato 2016: Nuova Direttiva PED 2014/68/UE
Nuova Direttiva PED 2014/68/UE[/box-note]

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Allegato riservato Attrezzature a pressione - Esame visivo Spessimetria.pdf
INAIL
694 kB 516

Modello di Fascicolo Tecnico e Manuale Istruzioni Uso e Manutenzione Affilatrice

ID 2053 | | Visite: 38465 | Documenti Riservati Marcatura CE



Modello di Fascicolo Tecnico e Manuale Istruzioni Uso e Manutenzione Affilatrice

Elaborato Certifico Macchine 4 e Certifico MIUM

La HMT ASL è una macchina affilatrice a carico automatico robotizzato per utensili universali ed è concepita per l'affilatura di utensili (frese, punte, ecc) e profilati.

1. File CEM importabile in Certifico Macchine 4(*)
2. Manuale Istruzioni Uso e Manutenzione

Si ringrazia A.S.L. Sas di Novello Stefano & C. - TO

(*)Importare il file CEM  in Certifico Macchine 4 da: File/Importa da file di scambio/Macchine

Download CEM4 Trial

Download File CEM

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Manuale Istruzioni Uso e Manutenzione HTM ASL.pdf
Su Modello MIUM 2015
2110 kB 685
Allegato riservato Affilatrice a controllo numerico automatica HTM ASL.zip
File CEM importabile in Certifico Macchine 4
425 kB 268

Regolamento (UE) 2016/1628 NRMM

ID 3041 | | Visite: 25973 | Regolamento Emissioni

Regolamento (UE) 2016/1628 / Testo consolidato 17.07.2022

ID 3041 | Update news 20.07.2022

Regolamento macchine mobili non stradali (Non-Road Mobile Machinery - NRMM)

Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016 relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012(UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE.

GU L 252/53 del 16.9.2016

Data di entrata in vigore: 1° Gennaio 2017
_________

Testo consolidato al 17.07.2022:

Modifiche:

Regolamento (UE) 2020/1040 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020
Regolamento (UE) 2021/1068 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021
Regolamento (UE) 2022/992 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2022 - Testo consolidato al 17.07.2022

Rettifiche:

Rettifica, GU L 231, 6.9.2019, pag. 29
Rettifica, GU L 103, 31.3.2022, pag. 17

...

La definizione di "Macchine mobili non stradali" comprende una vasta gamma di macchine in genere utilizzate fuori strada in molti modi.

Essa comprende, per esempio:

- macchine da piccolo giardinaggio e da un'apparecchiatura portatile (tagliaerba, motoseghe, ecc)  
- macchine da cantiere (escavatori, pale, ruspe, ecc)  
- macchine agricole (raccoglitori, coltivatori, ecc)
- automotrici
- locomotive
- pompe antincendio mobili
- navi per navigazione interna.
- altro

Le emissioni provenienti da questi motori sono regolati da un nuovo regolamento, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017 ("Regolamento macchine mobili non stradali"): Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016 relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012(UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE.

Il regolamento NRMM definisce i limiti di emissione per i motori di macchine mobili non stradali per le diverse gamme di potenza e applicazioni. Esso stabilisce inoltre le procedure che i costruttori di motori devono seguire al fine di ottenere l'omologazione dei loro motori - che è un prerequisito per immettere i loro motori sul mercato dell'UE.

È stato sviluppato un nuovo approccio normativo relativamente alla legislazione dell'Unione in materia di omologazione dei motori nell'intento di semplificare e accelerare l'adozione di tale legislazione. Sulla base di tale approccio, il legislatore stabilisce le norme e i principi fondamentali e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione riguardo a ulteriori dettagli tecnici. In merito alle prescrizioni essenziali, il presente regolamento dovrebbe pertanto limitarsi a stabilire le disposizioni fondamentali sulle emissioni di inquinanti gassosi e di particolato inquinante e sull'omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali e dovrebbe conferire alla Commissione il potere di fissare specifiche tecniche in atti delegati e di esecuzione.

[box-info]Direttiva macchine 2006/42/CE

In relazione anche alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che determina i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute da rispettare nella progettazione e fabbricazione per migliorare il livello di sicurezza delle macchine immesse sul mercato, la direttiva non stabilisce le prescrizioni relative alle emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante per i motori destinati a macchine mobili non stradali.

È pertanto opportuno stabilire alcuni obblighi specifici per i costruttori di macchine mobili non stradali al fine di garantire che l'installazione di motori su tali macchine sia effettuata in modo da non incidere negativamente sulle prestazioni del motore per quanto concerne le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato inquinante. Al fine di garantire l'efficacia dei limiti di emissione per motori stabiliti nel presente regolamento, sono altresì necessari taluni obblighi per quanto concerne gli aspetti relativi ai limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante di motori destinati a macchine mobili non stradali.[/box-info]

Il presente regolamento contiene prescrizioni sostanziali in merito ai limiti di emissione e alle procedure di omologazione UE dei motori destinati a macchine mobili non stradali.

I principali elementi delle pertinenti prescrizioni del presente regolamento si basano sui risultati della valutazione d'impatto della Commissione del 20 novembre 2013, che ha analizzato le varie opzioni elencando i possibili vantaggi e svantaggi in termini economici, ambientali, per quanto riguarda gli aspetti sociali e di sicurezza e di effetti sulla salute. In tale analisi sono stati inclusi tanto gli aspetti qualitativi quanto quelli quantitativi.

Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2025/14
Regolamento (UE) n. 167/2013
Regolamento (UE) n. 1024/2012
Regolamento (UE) 1024/2016
Non-Road Mobile Machinery emissions - NRMM Guide | Update 2021
Direttiva Emissioni da Macchine Mobili non Stradali (NRMMD)[/box-note]

Guanti DPI: Le principali norme tecniche armonizzate

ID 3252 | | Visite: 25706 | Regolamento DPI

Guanti DPI   norme armonizzate Rev 1 0 2021

Guanti DPI: Le principali norme tecniche armonizzate / Update Novembre 2021

ID 13693 | Rev. 1.0 2021 / In allegato Pittogrammi EN ISO EN ISO 21420:2020 

Il Regolamento DPI (UE) 2016/425, che ha sostituito la Direttiva 89/686/CEE dal 20 Aprile 2016, con periodo transitorio fino 21 Aprile 2018, prevede la marcatura CE di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale e l'applicazione delle Norme armonizzate è Presunzione di Conformità al rispetto dei RESS del Regolamento.

Vedi Elenco consolidato norme armonizzate Regolamento DPI

[box-warning]Dal 19.11.2021, come stabilito dalla Decis. Di Esec. (UE) 2020/668, sono ritirate:
- EN 381-7:1999 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti per guanti di protezione per l'utilizzazione di seghe a catena
- EN 388:2016 Guanti di protezione contro rischi meccanici
- EN ISO 10819:2013 Vibrazioni meccaniche e urti - Vibrazioni al sistema mano-braccio - Metodo per la misurazione e la valutazione della trasmissibilità delle vibrazioni dai guanti al palmo della mano (ISO 10819:2013)[/box-warning]

[panel]Norme armonizzate Guanti DPI - Regolamento DPI (UE) 2016/425

- EN ISO 374-1:2016 (*)
Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi - Parte 1: Terminologia e requisiti prestazionali per rischi chimici (ISO 374-1:2016)

(*)UNI EN ISO 374-1:2018
Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi - Parte 1: Terminologia e requisiti prestazionali per rischi chimici
Recepisce:
EN ISO 374-1:2016/A1:2018 - ancora non armonizzata
EN ISO 374-1:2016

- EN ISO 374-5:2016 Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi - Parte 5: Terminologia e requisiti prestazionali per rischi da microorganismi (ISO 374-5:2016)

- EN 381-7:1999 (**)
Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti per guanti di protezione per l'utilizzazione di seghe a catena
Con la Decis. Di Esec. (UE) 2020/668 la norma è ritirata dal: 19.11.2021

(**) norma sostituita da EN ISO 11393-4:2019
- EN ISO 11393-4:2019
Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - parte 4: Requisiti prestazionali e metodi di prova per guanti di protezione (ISO 11393-4:2018)
19.05.2020 Con la Decis. Di Esec. (UE) 2020/668 la norma è pubblicata dal: 19.05.2020

- EN 388:2016 (***)
Guanti di protezione contro rischi meccanici 21.4.2018
Con la Decis. Di Esec. (UE) 2020/668 la norma è ritirata dal: 19.11.2021

(***) Norma sostituita da EN 388:2016+A1:2018
- EN 388:2016+A1:2018
Guanti di protezione contro rischi meccanici
Con la Decis. Di Esec. (UE) 2020/668 la norma è pubblicata dal: 19.05.2020

- EN 407:2004 (****)
Guanti di protezione contro rischi termici (calore e/o fuoco)

(****) Norma sostituita da UNI EN 407:2020
Guanti di protezione e altri dispositivi di protezione delle mani contro rischi termici (calore e/o fuoco)
Recepisce: EN 407:2020
Norma non ancora non armonizzata.

- EN 420:2003+A1:2009 (*****)
Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova

(*****) Norma sostituita da EN ISO 21420:2020
- UNI EN ISO 21420:2020 Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova
Recepisce: EN ISO 21420:2020
Adotta: ISO 21420:2020
Data entrata in vigore: 02 aprile 2020
Sostituisce: UNI EN 420:2010
Norma ancora non armonizzata.

- EN 421:2010
Guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti e la contaminazione radioattiva

- EN 511:2006
Guanti di protezione contro il freddo

- EN 659:2003+A1:2008
Guanti di protezione per vigili del fuoco

- EN 1082-1:1996
Indumenti di protezione - Guanti e proteggi-braccia contro tagli e coltellate causati da coltelli a mano - Guanti e proteggi-braccia di maglia metallica

- EN 1082-2:2000
Indumenti di protezione - Guanti e proteggi-braccia contro tagli e coltellate causati da coltelli a mano - Guanti e proteggi-braccia costruiti con materiale diverso dalla maglia metallica

- EN ISO 10819:2013
Vibrazioni meccaniche e urti - Vibrazioni al sistema mano-braccio - Metodo per la misurazione e la valutazione della trasmissibilità delle vibrazioni dai guanti al palmo della mano (ISO 10819:2013)
Con la Decis. Di Esec. (UE) 2020/668 la norma è ritirata dal: 19.11.2021

- EN ISO 10819:2013
EN ISO 10819:2013/A1:2019
con la Decis. Di Esec. (UE) 2020/668 la norma è pubblicata dal: 19.05.2020

- EN 12477:2001
Guanti di protezione per saldatori
EN 12477:2001/A1:2005

- EN 13594:2015
Guanti di protezione per motociclisti - Requisiti e metodi di prova

- EN 14328:2005
Indumenti di protezione - Guanti e proteggi-braccia contro tagli causati da coltelli motorizzati - Requisiti e metodi di prova

- EN 16027:2011
Indumenti di protezione - Guanti con effetto di protezione per i portieri di calcio

- EN 16350:2014
Guanti di protezione - Proprietà elettrostatiche[/panel]

UNI EN ISO 21420:2020

requisiti generali e fondamentali che “devono possedere tutti i tipi di guanti destinati alla protezione dai rischi lavorativi sono definiti nella norma EN ISO 21420:2020”.

Ad esempio sono definiti:

- i criteri di realizzazione del guanto; 
- i requisiti generali di innocuità, di ergonomia, di funzionalità e di pulizia; 
- le modalità di marcatura; 
- le informazioni da applicare a tutti i tipi guanti di protezione.

[box-info]UNI EN ISO 21420:2020 Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova
Recepisce: EN ISO 21420:2020
Adotta: ISO 21420:2020
Data entrata in vigore: 02 aprile 2020
La norma specifica i requisiti generali e i corrispondenti procedimenti di prova per la progettazione e la fabbricazione dei guanti, l'innocuità, la confortevolezza, l'efficienza, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante, applicabili a tutti i guanti di protezione.
Essa può anche essere applicata ai protettori per le braccia e ai guanti permanentemente incorporati in camere di contenimento.
La norma non tratta le proprietà protettive dei guanti e pertanto non è utilizzata da sola, ma solo in combinazione con la norma specifica appropriata.
Un elenco non esaustivo di tali norme è fornito in bibliografia.
Sostituisce: UNI EN 420:2010[/box-info]

I guanti devono “essere progettati secondo le condizioni d’impiego in modo da proteggere il più possibile i lavoratori dai rischi derivanti dall’attività lavorativa”: è “cura del fabbricante, progettare e fabbricare guanti destinati a rischi specifici, mentre è cura del datore di lavoro effettuare una scelta oculata del guanto stesso in modo da ridurre il più possibile i rischi derivanti dall’attività lavorativa”. Scelta che deve avvenire basandosi sulle indicazioni contenute nel Decreto legislativo 81/2008 e attraverso una idonea valutazione dei rischi.

_____

Vedi Documento Guanti di protezione - Requisiti generali / EN ISO 21420:2020

Guanti di protezione    EN ISO 21420 2020


Tra i guanti che possono essere utilizzati dai lavoratori vi sono:

guanti di protezione contro i rischi meccanici: devono rispettare i requisiti della UNI EN 420/EN ISO 21420:2020 e della EN 388:2016+A1:2018); 

Vedi documento Guanti di protezione rischi meccanici - EN 388:2016+A1:2018 / UNI EN 388:2019

Cover Guanti di protezione rischi meccanici EN 388 2016 A1 2018

guanti di protezione contro gli agenti chimici e i microrganismi (UNI EN 374-1/5): la norma citata “fornisce i requisiti prestazionali dei guanti sottoposti all’azione degli agenti chimici e biologici”. Ad esempio fa riferimento alla  penetrazione (“processo di diffusione di un prodotto chimico e/o di un microrganismo attraverso porosità, linee di saldatura, punti di spillo o altre imperfezioni del guanto di protezione”) e la permeazione (“il tempo impiegato dal prodotto chimico per passare dalla superficie esterna alla superficie interna al guanto; questo valore varia da 1 a 6 in funzione del tempo di passaggio”) di cui bisognerà tener conto quando si procede alla scelta del guanto più adatto. Queste informazioni “sono riportate sul foglietto informativo predisposto dal fabbricante e allegato al prodotto”. Inoltre in fase di scelta “oltre al tempo di permeazione, è necessario tenere conto anche del tasso di permeazione” e del livello di degradazione (“inteso come il tempo che occorre al materiale per perdere il 30% circa delle sue caratteristiche meccaniche iniziali”);

Vedi  documento Guanti di protezione rischi chimici - EN 374-1:2016/A1:2018 / UNI EN 374-1:2018

Cover Guanti di protezione rischi chimici 374 1

guanti di protezione contro il freddo (UNI EN 511): la norma “si applica ai guanti che proteggono le mani dal freddo convettivo e da contatto” e “l’efficacia della protezione termica contro il freddo e la penetrazione dell’acqua è indicata da un codice di tre cifre”;  

- guanti di protezione contro i rischi termici (UNI EN 407): la norma “definisce i metodi di prova, i requisiti generali, i livelli di prestazione termica e marcatura dei guanti di protezione contro il calore e/o fuoco” e “si applica a tutti i guanti che proteggono contro il calore e/o fiamme in una o più delle seguenti forme: fuoco, calore per contatto, radiante, convettivo, piccoli spruzzi o grandi proiezioni di metallo fuso”.  Nel D.Lgs. 475/92 questi DPI “sono suddivisi in tre categorie in base al grado di rischio”;

Vedi documento Guanti di protezione rischi termici (calore e/o fuoco) - EN 407:2020

Guanti di protezione rischi calore EN 407 Rev  0 0 2021 Cover

- guanti di protezione per l’utilizzo di seghe a catena comandate a mano (UNI EN 381 - EN ISO 11393-4:2019): la norma “specifica i requisiti dei guanti per la resistenza al taglio mediante sega a catena”. Le seghe a catena “sono progettate per l’utilizzo con la mano destra quindi i requisiti dei guanti dei protezione sono riferiti ai guanti per la mano sinistra”;

- guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti e la contaminazione radioattiva (UNI EN 421): la norma “stabilisce i requisiti e i metodi di prova dei guanti per la protezione da radiazioni ionizzanti e contaminazione radioattiva e i guanti devono rispondere sia alla norma tecnica EN 421 (“per la protezione dalla contaminazione, l’efficienza di attenuazione e l’uniformità di distribuzione del materiale da protezione”) che agli “standard stabiliti dalla norma EN 374”.

- guanti di protezione per saldatori (UNI EN 12477:2006):la norma specifica requisiti e metodi di prova per guanti di protezione da utilizzare nella saldatura manuale dei metalli, nel taglio e nei procedimenti connessi.

Vedi Documento Guanti di protezione per saldatori - EN 12477:2001/A1:2005

Guanti di protezione saldatori rev 0 0 2021

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Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2021
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1.0 15.11.2021 Update normativo Certifico Srl
0.0 22.11.2016 -- Certifico Srl

Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2016/425
Elenco norme armonizzate Regolamento DPI
D.Lgs. 81/2008[/box-note]

Il tempo di vita delle gru a torre

ID 1407 | | Visite: 12009 | Documenti Marcatura CE ENTI

Il tempo di vita delle gru a torre

La posizione ufficiale della FEM sul tempo di vita delle Grù a torre

Questa pubblicazione è solo una guida e fornisce una panoramica per quanto riguarda la valutazione del "Tempo di vita delle gru a torre".

Essa non pretende di coprire ogni aspetto in merito e non riflette tutti gli aspetti normativi in dettaglio.

Non vuole, e non può, sostituire una conoscenza delle relative direttive, leggi e regolamenti.

Inoltre devono essere prese in considerazione le caratteristiche specifiche dei singoli prodotti e le varie possibili applicazioni.

________

FEM
Product Group Cranes and Lifting Equipment
Sub-Group Tower and harbor Cranes
Ed. 2013

Created in 1953, the European Materials Handling Federation (www.fem-eur.com) represents, defends and promotes European manufacturers of materials handling, lifting and storage equipment including cranes and lifting equipment and particular tower cranes.”

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Allegato riservato Tempo di vita gru a torre FEM 2013.pdf
FEM 2013
109 kB 261

ATEX Prodotti: precisazioni UE per attrezzature specifiche

ID 2262 | | Visite: 9808 | Documenti Marcatura CE ENTI

ATEX Prodotti 94/9/CE(*): Precisazioni ufficiali UE

(*) La Direttiva ATEX 94/9/CE è stata sostituita dalla nuova Direttiva 2014/34/UE, i contenuti relativi alle precisazioni sono equivalenti.

Data: 18 Marzo 2016

Precisazioni del Comitato ATEX UE sull'applicazione della Direttiva ATEX Prodotti 94/9/CE a Prodotti specifici, nonché procedure per la marcatura e valutazione della conformità, in elenco:

1. Unità filtro e e silo ventilati (versione riveduta)
2. Turbine a gas
3. Turbine a vapore
4. Pompe di benzina (versione riveduta)
5. Cavi
6. Guarnizioni rotazione meccanica
7. Aperture di sicurezza
8. Elevatori a tazze
9. Carrelli elevatori (versione riveduta)
10. Cabine pressurizzate ("moduli")
11. Chiarimenti per le apparecchiature categoria 2 o 3
12. Sistemi di lubrificazione automatica
13. Sistemi elettrici di riscaldamento (versione riveduta)
14. Certificati e marcatura CE senza il nome del produttore originale (versione riveduta)
15. Marcatura di componenti con il numero dell'Organismo Notificato
16. Chiarimenti Organismi Notificati ExNBG: Stato e uso

Fonte: EU Sector

Direttiva 94/9/CE ATEX

Nuova Direttiva ATEX Prodotti 2014/34/UE

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Allegato riservato 16. ExNBG Clarification Sheets status and use.pdf
 
51 kB 59
Allegato riservato 15. Marking of components with the Notified bodys number.pdf
 
49 kB 55
Allegato riservato 14. Certificates and CE marking without the name of the original manufacturer - revised version.pdf
 
24 kB 60
Allegato riservato 13. Electrical Trace Heating Systems - revised version.pdf
 
1716 kB 61
Allegato riservato 12. Automatically lubricating systems.pdf
 
583 kB 54
Allegato riservato 11. Clarification for equipment with categories two or three.pdf
 
16 kB 63
Allegato riservato 10. Application of the Directive 94_9_EC to transportable, pressurised cabins (modules) intended for use.pdf
 
53 kB 54
Allegato riservato 09. Application of the Directive 94_9_EC to Fork lifts trucks - revised version.pdf
 
52 kB 68
Allegato riservato 08. Application of the Directive 94_9_EC to Bucket Elevators.pdf
 
44 kB 75
Allegato riservato 07. Application of the Directive 94_9_EC to Safe Openings.pdf
 
47 kB 58
Allegato riservato 06. Application of the Directive 94_9_EC to Rotating Mechanical Seals.pdf
 
134 kB 55
Allegato riservato 05. Application of the Directive 94_9_EC to Cables.pdf
 
43 kB 57
Allegato riservato 04. Application of the Directive 94_9_EC to Petrol Pumps - revised version.pdf
 
45 kB 57
Allegato riservato 03. Application of the Directive 94_9_EC to Steam Turbines - revised version.pdf
 
129 kB 56
Allegato riservato 02. Application of the Directive 94_9_EC to Gas Turbines - revised version.pdf
 
132 kB 54
Allegato riservato 01. Application of the Directive 94_9_EC to Filter Units and Vented Silo bins - revised version.pdf
 
88 kB 91

RAPEX Report 45 del 11/11/2016 N.18 A12/1452/16 Regno Unito

ID 3211 | | Visite: 3772 | RAPEX 2016


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 45 del 11/11/2016 N.18 A12/1452/16 Regno Unito

Approfondimento tecnico: Bicicletta / Telaio della bicicletta

Il prodotto Venge Vias del 2016, di marca Specialized,  con freni tradizionali, è stato richiamato dal produttore.

Il richiamo riguarda sia la bicicletta completa che il singolo telaio.

Il motivo del richiamo è inerente la possibilità che la ruota posteriore possa uscire dal forcellino, causando la rottura del carro posteriore. Se ciò dovesse accadere, ci sarebbe il rischio per l’utilizzatore di perdere il controllo della bicicletta e, di conseguenza, cadere.

A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva 2001/95/CE, i produttori sono tenuti ad immettere sul mercato solo prodotti sicuri.

Inoltre, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2001/95/CE, si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva.

Norme tecniche armonizzate, Direttiva 2001/95/CE, per le biciclette:

a) EN ISO 4210-1:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 1: «Termini e definizioni»;

b) EN ISO 4210-2:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 2: «Requisiti per biciclette da città e da trekking, biciclette da ragazzo, biciclette da montagna (mountain bike) e da corsa»;

c) EN ISO 4210-3:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 3: «Metodi di prova comuni»;

d) EN ISO 4210-4:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 4: «Metodi di prova di frenatura»;

e) EN ISO 4210-5:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 5: «Metodi di prova dello sterzo»;

f) EN ISO 4210-6:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 6: «Metodi di prova del telaio e della forcella»;

g) EN ISO 4210-7:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 7: «Metodi di prova di ruote e cerchioni»;

h) EN ISO 4210-8:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 8: «Metodi di prova del pedale e dell'unità di sistema»; 

i) EN ISO 4210-9:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 9: «Metodi di prova di sella e reggisella»;

j) EN ISO 8098:2014 «Biciclette per bambini» — «Requisiti di sicurezza e metodi di prova».

Tutti i Report Rapex 2016

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Database terminologica Sicurezza Macchine in 35 lingue

ID 3201 | | Visite: 6439 | Documenti Riservati Direttiva macchine

Database terminologica Sicurezza Macchine in 35 lingue diverse

Lo scopo di questo documento è quello di fornire un database multilingue con i termini che figurano dalla norma ISO 12100 (+ definizioni legate a quei 57 termini).

Il database è composto dai 57 termini definiti dalla norma ISO 12100 in inglese, francese e tedesco, e la traduzione di questi termini in 30 lingue diverse, vale a dire:

arabo, bulgaro, croato, cinese, ceco, danese, olandese, estone, finlandese, greco, ungherese, islandese, italiano, giapponese, coreano, lettone, lituano, malese, norvegese, persiano (o Farsi), polacco, portoghese, rumeno, russo, serbo, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese e turco. colonne libere sono previste albanese e macedone. Qualsiasi altra lingua è naturalmente il benvenuto nel database.

La norma ISO 639-1: 2002 è stata utilizzata per l'identificazione delle lingue.

Fonte: CEN/CENELEC
Data: Settembre 2012
Formato: Excel

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Allegato riservato Table multilanguage machinery Sept 2012.zip
CEN/CENELEC 2012
44 kB 70

EN 14122-1 Mezzi di accesso permanenti al macchinario - Tabella di scelta

ID 314 | | Visite: 31018 | Documenti Riservati Marcatura CE


EN 14122-1  Mezzi di accesso permanenti al macchinario

Formato doc

Tabella di scelta in sequenza successiva, secondo VR e caratteristiche della modalità scelta:
1. Accesso livello terreno
2. Ascensore (2A), rampa (2B), scale a gradini (2C)
3. Scale a castello (3A), scale a pioli (3B)

EN 14122-1:2010
Sicurezza del macchinario
Mezzi di accesso permanenti al macchinario
Scelta di un mezzo di accesso fisso tra due livelli

La norma riporta raccomandazioni sulla scelta corretta dei mezzi di accesso sicuri alle macchine indicate nella EN ISO 12100-2 quando non è possibile accedere alla macchina direttamente dal livello del terreno o da un piano.

Essa si applica a tutti i macchinari (fissi e mobili) in cui sono necessari mezzi fissi di accesso.

La norma si applica ai mezzi di accesso che fanno parte della macchina e può essere applicata ai mezzi di accesso di quella parte dell'edificio (per esempio le piattaforme di lavoro, i corridoi di passaggio, le scale) in cui è installata la macchina, a condizione che la funzione principale di tale parte dell'edificio sia di fornire i mezzi di accesso alla macchina.

La norma si applica anche ai mezzi di accesso specifici della macchina che non sono fissati permanentemente alla macchina e che possono essere rimossi o mossi su un lato per alcune operazioni della macchina.

NB. Verificare su norma ufficiale UNI/ISO

Download File CEM importabile Certifico Macchine 4

Download File CEM importabile Certifico Macchine nuovo sito cem4.eu

Collegati
[box-note]EN 14122-1 Mezzi di accesso permanenti al macchinario - Tabella di scelta
EN 14122-2 Mezzi accesso permanenti macchinario P. 2: Piattaforme e corridoi - File CEM
Progettazione scale, scale a castello e parapetti: EN ISO 14122-3
Progettazione scale fisse accessi macchine: EN ISO 14122-4[/box-note]

RAPEX Report 43 del 28/10/2016 N.1 A12/1378/16 Germania

ID 3167 | | Visite: 3696 | RAPEX 2016


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 43 del 28/10/2016 N.1 A12/1378/16 Germania

Approfondimento tecnico: Colla

Il prodotto, di marca e modello sconosciuti, proveniente dalla Cina, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

La colla contiene cloroformio (valore misurato uguale al 17,38% in peso). Il cloroformio può causare irritazione della pelle e, se inalato o ingerito, danneggiare la salute.

ALLEGATO XVII del Regolamento (CE) N. 1907/2006

Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi

32. Cloroformio

Fatte salve le disposizioni di cui alle altre parti del presente allegato, alle voci da 32 a 38 si applicano le norme seguenti.

1. L’immissione sul mercato, o l’uso, non sono ammessi:

- come sostanze,

- come componenti di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso, qualora le sostanze o le miscele siano destinate alla vendita al pubblico e/o ad applicazioni diffusive quali la pulizia di superfici o tessuti.

2. Senza pregiudizio per l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all’imballaggio ed all’etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio di tali sostanze e miscele che le contengono in concentrazioni uguali o superiori allo 0,1 % rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura:

«Unicamente per uso in impianti industriali».

A titolo di deroga, tale disposizione non si applica:

a) ai medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla direttiva 2001/82/CE e dalla direttiva 2001/83/CE;

b) ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/CEE.

Tutti i Report Rapex 2016

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

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