Decreto 18 Ottobre 2005
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Decreto 18 Ottobre 2005
Criteri applicativi, modalita', termini di compilazione e di invio del riepilogo dei trasporti di materie radioattive e fissili speciali effettuati da parte delle societa' operatrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 3, del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e sue modifiche e integrazioni.
(GU n. 298 del 23-12-2005)
Tutte le attività di tipo industriale, medico di ricerca o legate alla produzione di energia elettrica da fonte nucleare nelle quali è previsto l'impiego di materie radioattive o fissili, impongono necessariamente il trasporto dai luoghi di produzione di tali materie a quelli di utilizzazione e da questi ultimi verso i luoghi di trattamento e/o deposito dei rifiuti radioattivi.
La legislazione italiana stabilisce che il trasporto di materie radioattive e fissili speciali debba essere effettuato, salvo particolari esenzioni, da parte di vettori autorizzati (art. 5 Legge 31.12.1962, n. 1860 come modificato dal D.P.R. 30.12.1965, n. 1704).
L’art. 21 comma 3 del D.Lgs. 230/95 stabilisce l’obbligo, per ogni vettore autorizzato al trasporto di materie radioattive, di inviare all’ISPRA un riepilogo dei trasporti effettuati con l’indicazione delle materie trasportate.
Il Decreto Ministeriale del 18/10/2005 del Ministero delle attività produttive, pubblicato sulla GU. n° 252 del 28/10/2005 ed emesso in attuazione dell’art. 21 comma 3 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, stabilisce i criteri applicativi e le modalità del riepilogo contenente i dati sui trasporti effettuati. L’art. 2 del sopra citato Decreto Ministeriale prevede inoltre che l’ISPRA renda disponibili sul proprio sito internet apposite linee guida per la preparazione e l’invio dei dati.
Altre info
Collegati
Linee indirizzo autorizzazione trasporto radioattivi
D.Lgs. 230/1995 Radiazioni ionizzanti | Consolidato 2019
D.Lgs. 230/1995 Radiazioni ionizzanti | Consolidato 2018
Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230
D.P.C.M. 10 febbraio 2006
Tags: Chemicals Radioattivi