Slide background
Slide background




Regolamento delegato (UE) 2024/2555

ID 22777 | | Visite: 344 | Legislazione ChemicalsPermalink: https://www.certifico.com/id/22777

Regolamento delegato (UE) 2024/2555 / Regolamento POPs esabromociclododecano

ID 22777 | 22.10.2024

Regolamento delegato (UE) 2024/2555 della Commissione del 21 marzo 2024 che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esabromociclododecano

C/2024/1652

GU L 2024/2555 del 27.9.2024

Entrata in vigore: 17.10.2024

________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti, in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2019/1021 attua gli impegni dell’Unione ai sensi della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («la convenzione») e del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza.

(2) A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021, sono vietati la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso delle sostanze elencate nell’allegato I di detto regolamento, sia allo stato puro che all’interno di miscele o di articoli, fatto salvo l’articolo 4 dello stesso regolamento.

(3) L’esabromociclododecano (HBCDD) figura nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 con un valore limite pari a 100 mg/kg (0,01 % in peso) se presente, come contaminante non intenzionale in tracce, in sostanze, miscele, articoli o come componente di articoli in cui è utilizzato come ritardante di fiamma. Tale valore limite del contaminante non intenzionale in tracce è soggetto a revisione da parte della Commissione.

(4) L’Unione ha gradualmente pressoché eliminato la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso dell’HBCDD. A causa delle attività di riciclaggio passate e attuali, l’HBCDD è presente nella plastica riciclata e nei prodotti da essa derivati. Si teme che le nuove applicazioni di materiali polimerici riciclati che, nell’applicazione originaria, contenevano ritardanti di fiamma abbiano determinato la presenza indesiderata di ritardanti di fiamma bromurati vietati in prodotti quali giocattoli per bambini, articoli a contatto con i prodotti alimentari e imballaggi in polistirene.

(5) Considerando la presenza di HBCDD in vari flussi di rifiuti e la sua rilevanza per le attività di riciclaggio, dal momento che la sostanza è stata identificata come inquinante organico persistente, la concentrazione di questa sostanza tossica nei prodotti dovrebbe essere la più bassa possibile al fine di ridurre al minimo l’esposizione e quindi tutelare la salute umana e l’ambiente.

(6) Sebbene attualmente il riciclaggio di polistirene espanso sia limitato, nei prossimi decenni si prevede un aumento notevole dei volumi di riciclaggio di materiali isolanti di EPS a seguito di attività di demolizione.

(7) Sono in fase di sviluppo tecnologie innovative, fra cui processi di riciclaggio a base di solventi, per un riciclaggio sostenibile e rispettoso dell’ambiente. La tecnologia basata su solventi già in uso per il riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione in granuli di polistirene, che possono essere utilizzati per articoli nuovi contenenti XPS o EPS, è relativamente recente ma non per questo meno promettente e la sua maggiore applicazione e diffusione genererà altri dati e informazioni, consentendo ulteriori miglioramenti del processo e offrendo una base di conoscenze più solida per il processo decisionale.

(8) Gli attuali limiti di quantificazione dei metodi analitici utilizzati per determinare le concentrazioni di HBCDD in sostanze, miscele o articoli non consentono una misurazione affidabile per un valore limite del contaminante non intenzionale in tracce significativamente inferiore a quello attualmente vigente e ciò rende più difficile il compito delle autorità di contrasto.

(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

...

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento delegato (UE) 2024 2555.pdf)Regolamento delegato (UE) 2024/2555
 
IT448 kB55

Tags: Chemicals Regolamento POPs

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

Regolamento di esecuzione  UE  2024 3121
Dic 17, 2024 65

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3121

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3121 ID 23137 | 17.12.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3121 della Commissione, del 16 dicembre 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 per quanto riguarda il riconoscimento, a norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848 del… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2021 1378
Dic 17, 2024 63

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 ID 23136 | 17.12.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione del 19 agosto 2021 che fissa determinate norme riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi coinvolti nelle… Leggi tutto
Report on the exchange of information under the PIC Regulation in 2022 2023
Dic 12, 2024 81

Report on the exchange of information under the PIC Regulation in 2022-2023

Report on the exchange of information under the PIC Regulation in 2022-2023 ID 23101 | 12.12.2024 In 2022 and 2023, the Union transmitted 9 414 and 9 277 export notifications, respectively. These related to 113 PIC chemicals for exports to 153 non-EU countries in 2022, and 132 PIC chemicals for… Leggi tutto
Dic 09, 2024 87

Regolamento delegato (UE) 2024/3095

Regolamento delegato (UE) 2024/3095 ID 23077 | 09.12.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/3095 della Commissione, del 29 luglio 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/1698 per quanto riguarda la certificazione di determinati operatori e gruppi di operatori di paesi terzi e i controlli… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Nov 25, 2024 249

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 15.11.2024

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 15.11.2024 ID 23004 | Last update: 15.11.2024 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
Nov 18, 2024 353

Rettifica regolamento delegato 2023/707 - 18.11.2024

Rettifica regolamento delegato 2023/707 - 18.11.2024 ID 22953 | 18.11.2024 Rettifica del regolamento delegato 2023/707 della Commissione, del 19 dicembre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l’etichettatura… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Notifica HACCP
Apr 05, 2022 88113

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto