Direttiva (UE) 2022/2555
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Direttiva (UE) 2022/2555 / Cyberscurezza comune nell'UE (II) / Direttiva NIS 2 (Network and Information System Security 2)
ID 18478 | 27.12.2022
Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2)
GU L 333/80 del 27.12.2022
Decreto Legislativo 4 settembre 2024 n. 138 Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148. (GU n.230 dell'01.10.2024)
La nuova Direttiva (UE) 2022/2555 (NIS 2) abroga la Direttiva (UE) 2016/1148 (NIS), e rafforza il quadro della sicurezza cibernetica a livello europeo, aumentando la sicurezza delle infrastrutture tecnologiche e combattendo in maniera efficace i rischi causati dal cosiddetto cyber crime.
La direttiva NIS 2 si articola su quattro principi chiave:
- Protezione dei dati personali.
- Diritti fondamentali.
- Safety.
- Cybersecurity.
La Direttiva (UE) 2016/1148 (NIS) stabiliva la responsabilità assoluta, da parte degli Stati membri, di decidere quali entità potevano qualificarsi come operatori di servizi essenziali, rientrando quindi tra i soggetti ai quali la direttiva veniva rivolta.
Con la Direttiva (UE) 2022/2555 (NIS 2) vi è una regola sul limite di dimensione. Rientrano quindi nel campo di applicazione tutte le grandi entità che operano nei settori contemplati dalla direttiva. Essi sono, nello specifico:
- pubbliche amministrazioni;
- service provider pubblici di comunicazione elettronica;
- provider di servizi digitali;
- fornitori del trattamento delle acque reflue e la gestione dei rifiuti;
- operatori nella fabbricazione di prodotti essenziali;
- servizi postali e di corriere;
- settore sanitario.
Quadro nazionale
Il D.Lgs. 18 maggio 2018 n. 65 ha recepito a livello nazionale la Direttiva (UE) 2016/1148 (NIS) “Sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi”, modificato per ultimo dalla Legge 4 agosto 2021, n. 109 recante “Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale”
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Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
1.La presente direttiva stabilisce misure volte a garantire un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione in modo da migliorare il funzionamento del mercato interno.
2. A tal fine, la presente direttiva stabilisce:
a) obblighi che impongono agli Stati membri di adottare strategie nazionali in materia di cibersicurezza e di designare o creare autorità nazionali competenti, autorità di gestione delle crisi informatiche, punti di contatto unici in materia di sicurezza (punti di contatto unici) e team di risposta agli incidenti di sicurezza informatica (CSIRT);
b) misure in materia di gestione dei rischi di cibersicurezza e obblighi di segnalazione per i soggetti di un tipo di cui all'allegato I o II nonché per soggetti identificati come critici ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557;
c) norme e obblighi in materia di condivisione delle informazioni sulla cibersicurezza;
d) obblighi in materia di vigilanza ed esecuzione per gli Stati membri.
Articolo 2 Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica ai soggetti pubblici o privati delle tipologie di cui all'allegato I o II che sono considerati medie imprese ai sensi all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE, o che superano i massimali per le medie imprese di cui al paragrafo 1 di tale articolo, e che prestano i loro servizi o svolgono le loro attività all'interno dell'Unione.
L'articolo 3, paragrafo 4, dell'allegato a tale raccomandazione non si applica ai fini della presente direttiva.
2. La presente direttiva si applica anche ai soggetti, indipendentemente dalle loro dimensioni, delle tipologie di cui all'allegato I o II qualora:
a) i servizi siano forniti da:
i) fornitori di reti di comunicazione elettroniche pubbliche o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
ii) prestatore di servizi di fiducia;
iii) registri dei nomi di dominio di primo livello e fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio;
b) il soggetto sia l'unico fornitore in uno Stato membro di un servizio che è essenziale per il mantenimento di attività sociali o economiche fondamentali;
c) una perturbazione del servizio fornito dal soggetto potrebbe avere un impatto significativo sulla sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica o la salute pubblica;
d) una perturbazione del servizio fornito dal soggetto potrebbe comportare un rischio sistemico significativo, in particolare per i settori nei quali tale perturbazione potrebbe avere un impatto transfrontaliero;
e) il soggetto sia critico in ragione della sua particolare importanza a livello nazionale regionale per quel particolare settore o tipo di servizio o per altri settori indipendenti nello Stato membro;
f) il soggetto è un ente della pubblica amministrazione:
i) dell'amministrazione centrale quale definito da uno Stato membro conformemente al diritto nazionale; o
ii) a livello regionale quale definito da uno Stato membro conformemente al diritto nazionale che, a seguito di una valutazione basata sul rischio, fornisce servizi la cui perturbazione potrebbe avere un impatto significativo su attività sociali o economiche critiche.
3. La presente direttiva si applica ai soggetti, indipendentemente dalle loro dimensioni, identificati come soggetti critici ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557.
4. La presente direttiva si applica ai soggetti, indipendentemente dalle loro dimensioni, che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio.
5. Gli Stati membri possono prevedere che la presente direttiva si applichi a:
a) enti della pubblica amministrazione a livello locale;
b) istituti di istruzione, in particolare ove svolgano attività di ricerca critiche.
6. La presente direttiva lascia impregiudicata la responsabilità degli Stati membri di tutelare la sicurezza nazionale e il loro potere di salvaguardare altre funzioni essenziali dello Stato, tra cui la garanzia dell'integrità territoriale dello Stato e il mantenimento dell'ordine pubblico.
7. La presente direttiva non si applica agli enti della pubblica amministrazione che svolgono le loro attività nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza o della difesa, del contrasto, comprese la prevenzione, le indagini, l'accertamento e il perseguimento dei reati.
8. Gli Stati membri possono esentare soggetti specifici che svolgono attività nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa o del contrasto, compresi la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati, o che forniscono servizi esclusivamente agli enti della pubblica amministrazione di cui al paragrafo 7 del presente articolo, dal rispetto degli obblighi di cui all'articolo 21 o all'articolo 23 per quanto riguarda tali attività o servizi. In tali casi, le misure di vigilanza e di applicazione di cui al capo VII non si applicano in relazione a tali attività o servizi specifici. Qualora i soggetti svolgano attività o prestino servizi esclusivamente del tipo di cui al presente paragrafo, gli Stati membri possono anche decidere di esentare tali enti dagli obblighi di cui agli articoli 3 e 27.
9. I paragrafi 7 e 8 non si applicano quando un soggetto agisce in qualità di prestatore di servizi fiduciari.
10. La presente direttiva non si applica ai soggetti che gli Stati membri hanno esentato dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2022/2554 ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, di tale regolamento.
11. Gli obblighi stabiliti nella presente direttiva non comportano la fornitura di informazioni la cui divulgazione sia contraria agli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale, pubblica sicurezza o difesa.
12. La presente direttiva si applica fatti salvi il regolamento (UE) 2016/679, la direttiva 2002/58/CE, le direttive 2011/93/UE (27) e 2013/40/UE (28) del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2022/2557.
13. Fatto salvo l'articolo 346 TFUE, le informazioni riservate ai sensi della normativa dell'Unione o nazionale, quale quella sulla riservatezza commerciale, sono scambiate con la Commissione e con altre autorità competenti conformemente alla presente direttiva solo nella misura in cui tale scambio sia necessario ai fini dell'applicazione della presente direttiva. Le informazioni scambiate sono limitate alle informazioni pertinenti e commisurate a tale scopo. Lo scambio di informazioni tutela la riservatezza di dette informazioni e protegge la sicurezza e gli interessi commerciali di soggetti interessati.
14. I soggetti, le autorità competenti, i punti di contatto unici e i CSIRT trattano i dati personali nella misura necessaria ai fini della presente direttiva e conformemente al regolamento (UE) 2016/679, in particolare tale trattamento si basa sull'articolo 6 dello stesso.
Il trattamento dei dati personali a norma della presente direttiva da parte dei fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o dei fornitori di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico viene effettuato in conformità della legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati e della legislazione dell'Unione in materia di riservatezza, segnatamente la direttiva 2002/58/CE.
Articolo 3 Soggetti essenziali e importanti
1. Ai fini della presente direttiva, sono considerati soggetti essenziali i seguenti:
a) soggetti di cui all'allegato I che superano i massimali per le medie imprese di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE;
b) prestatori di servizi fiduciari qualificati e registri dei nomi di dominio di primo livello, nonché prestatori di servizi DNS, indipendentemente dalle loro dimensioni;
c) fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che si considerano medie imprese ai sensi dell'articolo 2, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE;
d) i soggetti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), punto i);
e) qualsiasi altro soggetto di cui all'allegato I o II che uno Stato membro identifica come soggetti essenziali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere da b) a e);
f) soggetti identificati come soggetti critici ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557, di cui all'articolo 2, paragrafo 3 della presente direttiva;
g) se lo Stato membro lo prevede, i soggetti che tale Stato membro ha identificato prima del 16 gennaio 2023 come operatori di servizi essenziali a norma della direttiva (UE) 2016/1148 o del diritto nazionale.
2. Ai fini della presente direttiva, sono considerati soggetti importanti i soggetti di una tipologia elencata negli allegati I o II che non sono considerati soggetti essenziali ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Ciò comprende soggetti identificati dagli Stati membri come soggetti importanti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere da b) a e);
3. Entro il 17 aprile 2025, gli Stati membri definiscono un elenco dei soggetti essenziali ed importanti nonché dei soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio. Successivamente, gli Stati membri riesaminano l'elenco periodicamente, almeno ogni due anni e, se opportuno, lo aggiornano.
4. Ai fini della compilazione dell'elenco di cui al paragrafo 3, gli Stati membri impongono alle entità di cui a tale paragrafo di presentare alle autorità competenti almeno le informazioni seguenti:
a) il proprio nome;
b) l'indirizzo e i recapiti aggiornati, compresi gli indirizzi e-mail, le serie di IP e i numeri di telefono;
c) se del caso, i settori e sottosettori pertinenti di cui all'allegato I o II; e
d) se del caso, un elenco degli Stati membri in cui forniscono servizi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
I soggetti di cui al paragrafo 3 notificano tempestivamente qualsiasi modifica delle informazioni trasmesse a norma del primo comma del presente paragrafo e in ogni caso entro due settimane dalla data della modifica.
La Commissione, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA), fornisce senza indebito ritardo orientamenti e modelli relativi agli obblighi di cui al presente paragrafo.
Gli Stati membri possono istituire meccanismi nazionali che consentano alle entità di registrarsi.
5. Entro il 17 aprile 2025 e successivamente ogni due anni, le autorità competenti notificano:
a) alla Commissione e al gruppo di coordinamento, il numero dei soggetti essenziali e importanti elencati ai sensi del paragrafo 3 per ciascun settore e sottosettore di cui all'allegato I o II; e
b) alla Commissione informazioni pertinenti sul numero di soggetti essenziali e importanti individuati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere da b) a e), sul settore e il sottosettore di cui all'allegato I o II cui appartengono, sul tipo di servizio che forniscono e sulla fornitura, tra quelli stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da b) a e), ai sensi dei quali sono stati individuati.
6. Sino al 17 aprile 2025 e su richiesta della Commissione, gli Stati membri possono notificare alla Commissione i nomi dei soggetti essenziali e importanti di cui al paragrafo 5, lettera b).
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