Decreto 5 agosto 2024
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Decreto 5 agosto 2024 / CAM Strade
ID 22461 | 23.08.2024 / In allegato
Decreto 5 agosto 2024 Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade).
(GU n.197 del 23.08.2024)
Entrata in vigore: 21 Dicembre 2024
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Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono adottati i criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di prodotto da costruzione di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore dopo centoventi giorni (21 Dicembre 2024 / ndr) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Art. 57 Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale
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2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall'articolo 130.
Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
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