Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Sistemi di geolocalizzazione mezzi di trasporto dei rifiuti

ID 19736 | | Visite: 7737 | Documenti Riservati AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/19736

Sistemi di geolocalizzazione mezzi di trasporto dei rifiuti Rev  0 0 2023

Sistemi di geolocalizzazione mezzi di trasporto dei rifiuti / Decreto 59/2023 - Reg. RENTRI

ID 19736 | 02.06.2023 / Nota completa in allegato

Pubblicato nella GU n.126 del 31.05.2023 il Decreto 4 aprile 2023 n. 59 - Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilita' dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» in vigore dal 15 giugno 2023.

Il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) è articolato in:

- una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati anagrafici degli operatori e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti. In tale sezione è inserita l’informativa sulla privacy volta ad ottenere il previsto consenso al trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679 ed una
- una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei dati afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione di cui all’articolo 16 del Decreto 4 aprile 2023 n. 59.

Il regolamento all’articolo 16 dispone che, ad eccezione dei soggetti che effettuano trasporto dei propri rifiuti, iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 8 Dlgs 152/2006, i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI, che trasportano rifiuti speciali pericolosi, garantiscono la presenza sui mezzi di trasporto dei rifiuti di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.

Decreto 4 aprile 2023 n. 59

Art. 16. Sistemi di geolocalizzazione

1. Ad eccezione dei soggetti che effettuano trasporto  dei propri rifiuti, iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi garantiscono la presenza sui mezzi di trasporto dei  rifiuti di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato, ai fini di quanto previsto  all’articolo 188-bis , comma 3, lettera b) e comma 4, lettera c) del citato decreto legislativo e nel rispetto dei principi di limitazione della finalità e della conservazione di  cui all’articolo 5, par. 1, lett. b) ed e) del Regolamento  (UE) 2016/679.

Decreto legislativo n. 152 del 2006

Art. 212 comma 8 Albo nazionale gestori ambientali

8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonche' i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita' non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.

Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilita', ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990:
a) la sede dell'impresa, l'attivita' o le attivita' dai quali sono prodotti i rifiuti;
b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;
c) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalita' di effettuazione del trasporto medesimo;
d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa e' tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Schema - Soggetti obbligati/non obbligati sistemi di geolocalizzazione

Sistemi di geolocalizzazione mezzi di trasporto dei rifiuti   schema

Iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali

Dal 15 dicembre 2024 la disponibilità delle tecnologie di geolocalizzazione è requisito di idoneità per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo nazionale gestori ambientali (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi) e per il mantenimento delle iscrizioni in essere al 15 giugno 2023.

[...] Segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Sistemi di geolocalizzazione mezzi di trasporto dei rifiuti Rev. 0.0 2023.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2023
160 kB 148

Tags: Ambiente Rifiuti Abbonati Ambiente RENTRI

Articoli correlati

Più letti Impianti

Ultimi archiviati Impianti

Regolamento di esecuzione  UE  2025 655
Apr 03, 2025 817

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/655

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/655 ID 23733 | 03.04.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/655 della Commissione, del 2 aprile 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche e le procedure… Leggi tutto
Modulistica istanze autorizzazioni infrastrutture comunicazioni elettroniche   Marzo 2025
Mar 11, 2025 1477

Decreto 14 febbraio 2025

Decreto 14 febbraio 2025 ID 23614 | 11.03.2025 Decreto 14 febbraio 2025 Modifiche all'allegato 12-bis al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche). (GU Serie Generale n.58 dell'11.03.2025)________ Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259 ALLEGATO 12-BIS… Leggi tutto
Mar 10, 2025 1447

DM 30 dicembre 2024 n. 457

DM 30 dicembre 2024 n. 457 ID 23594 | 10.03.2025 / In allegato Meccanismo transitorio di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 con validità massima al 31… Leggi tutto
Mar 10, 2025 1977

Deliberazione ARERA 78/2025/R/EFR

Deliberazione ARERA 78/2025/R/EFR / SSP - Scambio Sul Posto - Stop al meccanismo ID 23593 | 10.03.2025 / In allegato ARERA con la delibera n. 457/2024 del 4 marzo 2025 (di cui al DM 30 dicembre 2024 n. 457 in attuazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 2 del Decreto Legislativo 199/2021), ha… Leggi tutto
Operation   Maintenance EU solar 2025
Feb 24, 2025 802

Operation & Maintenance Best Practice Guidelines / SolarPower Europe - 2025

Operation & Maintenance Best Practice Guidelines / SolarPower Europe - 2025 ID 23153 | 24.02.2025 Operation and Maintenance (O&M) has become a standalone segment within the solar industry, and it is widely acknowledged by all stakeholders that high-quality O&M services mitigate potential risks,… Leggi tutto