Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Sistemi di geolocalizzazione mezzi di trasporto dei rifiuti

ID 19736 | | Visite: 2442 | Documenti Riservati AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/19736

Sistemi di geolocalizzazione mezzi di trasporto dei rifiuti Rev  0 0 2023

Sistemi di geolocalizzazione mezzi di trasporto dei rifiuti / Decreto 59/2023 - Reg. RENTRI

ID 19736 | 02.06.2023 / Nota completa in allegato

Pubblicato nella GU n.126 del 31.05.2023 il Decreto 4 aprile 2023 n. 59 - Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilita' dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» in vigore dal 15 giugno 2023.

Il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) è articolato in:

- una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati anagrafici degli operatori e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti. In tale sezione è inserita l’informativa sulla privacy volta ad ottenere il previsto consenso al trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679 ed una
- una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei dati afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione di cui all’articolo 16 del Decreto 4 aprile 2023 n. 59.

Il regolamento all’articolo 16 dispone che, ad eccezione dei soggetti che effettuano trasporto dei propri rifiuti, iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 8 Dlgs 152/2006, i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI, che trasportano rifiuti speciali pericolosi, garantiscono la presenza sui mezzi di trasporto dei rifiuti di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.

Decreto 4 aprile 2023 n. 59

Art. 16. Sistemi di geolocalizzazione

1. Ad eccezione dei soggetti che effettuano trasporto  dei propri rifiuti, iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi garantiscono la presenza sui mezzi di trasporto dei  rifiuti di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato, ai fini di quanto previsto  all’articolo 188-bis , comma 3, lettera b) e comma 4, lettera c) del citato decreto legislativo e nel rispetto dei principi di limitazione della finalità e della conservazione di  cui all’articolo 5, par. 1, lett. b) ed e) del Regolamento  (UE) 2016/679.

Decreto legislativo n. 152 del 2006

Art. 212 comma 8 Albo nazionale gestori ambientali

8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonche' i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita' non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.

Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilita', ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990:
a) la sede dell'impresa, l'attivita' o le attivita' dai quali sono prodotti i rifiuti;
b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;
c) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalita' di effettuazione del trasporto medesimo;
d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa e' tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Schema - Soggetti obbligati/non obbligati sistemi di geolocalizzazione

Sistemi di geolocalizzazione mezzi di trasporto dei rifiuti   schema

Iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali

Dal 15 dicembre 2024 la disponibilità delle tecnologie di geolocalizzazione è requisito di idoneità per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo nazionale gestori ambientali (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi) e per il mantenimento delle iscrizioni in essere al 15 giugno 2023.

[...] Segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Sistemi di geolocalizzazione mezzi di trasporto dei rifiuti Rev. 0.0 2023.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2023
160 kB 111

Tags: Ambiente Rifiuti Abbonati Ambiente RENTRI

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Rettifica regolamento  UE  2024 1157   20 09 2024
Set 20, 2024 73

Rettifica regolamento (UE) 2024/1157 - 20.09.2024

Rettifica regolamento (UE) 2024/1157 - 20.09.2024 ID 22590 | 20.09.2024 Rettifica del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il regolamento… Leggi tutto
Efficiency and decarbonization indicators in Italy   Edition 2024
Set 18, 2024 96

Efficiency and decarbonization indicators in Italy - Edition 2024

Efficiency and decarbonization indicators in Italy - Edition 2024 ID 22571 | 18.09.2024 / In allegato Efficiency and decarbonization indicators in Italy and in the biggest European Countries - Edition 2024 Nel rapporto sono stati esaminati gli andamenti degli indicatori energetici ed economici in… Leggi tutto
Set 11, 2024 116

Decisione delegata (UE) 2023/258

Decisione delegata (UE) 2023/2581 ID 22542 | 11.09.2024 Decisione delegata (UE) 2023/2581 della Commissione, del 12 settembre 2023, recante rettifica di alcune versioni linguistiche della decisione 2000/532/CE C/2023/6037 (GU L, 2023/2581, 16.11.2023) Collegati[box-note]Decisione… Leggi tutto
Protocollo UE gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione
Set 10, 2024 357

Protocollo UE gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione

Protocollo UE gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione / IT ID 22534 | 10.09.2024 / In allegato
Sostituito da: EU Construction & Demolition Waste Management Protocol / 2024
Se si considera il volume generato, i rifiuti da costruzione e demolizione (C&D)… Leggi tutto
Raccomandazione  UE  2024 2395
Set 09, 2024 155

Raccomandazione (UE) 2024/2395 | Orientamenti fornitura di riscaldamento e raffrescamento

Raccomandazione (UE) 2024/2395 / Orientamenti fornitura di riscaldamento e raffrescamento ID 22528 | 09.09.2024 / In allegato Raccomandazione (UE) 2024/2395 della Commissione, del 2 settembre 2024, che stabilisce orientamenti per l’interpretazione dell’articolo 26 della direttiva (UE) 2023/1791 del… Leggi tutto
Linea Guida Esecuzione Diagnosi Energetica   Servizio Idrico Integrato
Set 08, 2024 134

Linea Guida Esecuzione Diagnosi Energetica - Servizio Idrico Integrato

Linea Guida per l’Esecuzione della Diagnosi Energetica - Servizio Idrico Integrato ID 22526 | 08.09.2024 / In allegato Nell’ambito dell’attuazione della direttiva 2012/27/CE sull’efficienza energetica, l’articolo 8 del decreto legislativo del 4 luglio 2014, n. 102, ha introdotto in Italia… Leggi tutto

Più letti Ambiente