Sistemi di geolocalizzazione mezzi di trasporto dei rifiuti
ID 19736 | | Visite: 4477 | Documenti Riservati Ambiente | Permalink: https://www.certifico.com/id/19736 |
Sistemi di geolocalizzazione mezzi di trasporto dei rifiuti / Decreto 59/2023 - Reg. RENTRI
ID 19736 | 02.06.2023 / Nota completa in allegato
Pubblicato nella GU n.126 del 31.05.2023 il Decreto 4 aprile 2023 n. 59 - Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilita' dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» in vigore dal 15 giugno 2023.
Il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) è articolato in:
- una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati anagrafici degli operatori e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti. In tale sezione è inserita l’informativa sulla privacy volta ad ottenere il previsto consenso al trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679 ed una
- una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei dati afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione di cui all’articolo 16 del Decreto 4 aprile 2023 n. 59.
Il regolamento all’articolo 16 dispone che, ad eccezione dei soggetti che effettuano trasporto dei propri rifiuti, iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 8 Dlgs 152/2006, i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI, che trasportano rifiuti speciali pericolosi, garantiscono la presenza sui mezzi di trasporto dei rifiuti di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.
Art. 16. Sistemi di geolocalizzazione
1. Ad eccezione dei soggetti che effettuano trasporto dei propri rifiuti, iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi garantiscono la presenza sui mezzi di trasporto dei rifiuti di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato, ai fini di quanto previsto all’articolo 188-bis , comma 3, lettera b) e comma 4, lettera c) del citato decreto legislativo e nel rispetto dei principi di limitazione della finalità e della conservazione di cui all’articolo 5, par. 1, lett. b) ed e) del Regolamento (UE) 2016/679.
Art. 212 comma 8 Albo nazionale gestori ambientali
8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonche' i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita' non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.
Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilita', ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990:
a) la sede dell'impresa, l'attivita' o le attivita' dai quali sono prodotti i rifiuti;
b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;
c) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalita' di effettuazione del trasporto medesimo;
d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa e' tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Schema - Soggetti obbligati/non obbligati sistemi di geolocalizzazione
Dal 15 dicembre 2024 la disponibilità delle tecnologie di geolocalizzazione è requisito di idoneità per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo nazionale gestori ambientali (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi) e per il mantenimento delle iscrizioni in essere al 15 giugno 2023.
[...] Segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati
Collegati
TUA | Testo Unico Ambiente
Nuovo modello registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti / Note
Nuovo modello formulario di identificazione del rifiuto (FIR) / Note
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
---|---|---|---|---|
Sistemi di geolocalizzazione mezzi di trasporto dei rifiuti Rev. 0.0 2023.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2023 |
160 kB | 138 |