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Decisione (UE) 2018/680

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Ecolabel UE servizi di pulizia di ambienti interni

Ecolabel UE servizi di pulizia di ambienti interni

Decisione (UE) 2018/680

della Commissione del 2 maggio 2018 che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE ai servizi di pulizia di ambienti interni

[notificata con il numero C(2018) 2503]

Articolo 1

1. Il gruppo di prodotti «servizi di pulizia di ambienti interni» comprende l'erogazione di servizi professionali di pulizia ordinaria, effettuati presso edifici commerciali, istituzionali e altri accessibili al pubblico nonché presso abitazioni private. Le zone in cui sono effettuati i servizi di pulizia possono comprendere fra l'altro uffici, impianti sanitari e aree ospedaliere accessibili al pubblico, quali corridoi, sale d'attesa e sale di riposo.

2. Esso comprende altresì la pulizia di superfici vetrate raggiungibili senza il ricorso ad attrezzature o macchinari specializzati.

3. Il gruppo di prodotti non comprende le attività di disinfezione né le attività di pulizia effettuate presso siti produttivi né le attività per le quali i prodotti di pulizia sono forniti dal cliente.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

1. «servizi professionali di pulizia ordinaria», servizi professionali di pulizia erogati almeno con cadenza mensile, fatta eccezione per la pulizia dei vetri, considerata ordinaria qualora sia effettuata con cadenza almeno trimestrale;

2. «prodotti per la pulizia non diluiti», prodotti da diluirsi prima dell'uso, con un tasso di diluizione almeno pari a 1:100;

3. «accessori per la pulizia», prodotti riutilizzabili per la pulizia, quali stracci, spazzoloni lavapavimenti a frange e secchi per l'acqua;

4. «microfibra», fibra sintetica di titolazione inferiore a un denaro o dtex/filo;

5. «locali del richiedente», i locali presso cui il richiedente svolge le mansioni amministrative e organizzative connesse all'attività;

6. «mansioni di pulizia degli ambienti interni con Ecolabel UE», le mansioni svolte dal personale, facenti parte del contratto del servizio professionale ordinario di pulizia di ambienti interni.

Articolo 3

1. Al fine di ottenere l'assegnazione del marchio Ecolabel UE a norma del regolamento (CE) n. 66/2010, un servizio rientra nel gruppo di prodotti «servizi di pulizia di ambienti interni» quali specificati all'articolo 1 della presente decisione e soddisfa i pertinenti requisiti di valutazione e verifica di cui all'allegato della presente decisione nonché le seguenti condizioni:

a) soddisfa tutti i criteri obbligatori di cui all'allegato della presente decisione;

b) soddisfa un numero sufficiente dei criteri facoltativi di cui all'allegato della presente decisione se realizza almeno 14 punti;

c) è soggetto a rilevazioni contabili distinte relativamente ad altri servizi erogati dal medesimo operatore che non rientrano nell'ambito della presente decisione, compresi altri servizi di pulizia di ambienti interni che non soddisfano i requisiti stabiliti dalla presente decisione.

2. Un operatore cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE per i servizi di pulizia di ambienti interni non eroga altri servizi che non siano disciplinati dall'Ecolabel UE, salvo che i servizi di pulizia di ambienti interni disciplinati dall'Ecolabel UE siano erogati da una suddivisione, una filiale, una succursale o un dipartimento dell'operatore chiaramente distinto e si tenga una contabilità separata.

Qualsiasi altro servizio erogato da detto operatore che non rientri nell'ambito della presente decisione, compresi altri servizi di pulizia di ambienti interni che non soddisfano i requisiti stabiliti dalla presente decisione, non è disciplinato dalla licenza Ecolabel UE per i servizi di pulizia di ambienti interni e non è commercializzato in quanto tale.

3. Qualora un operatore cui sia stato assegnato il marchio Ecolabel UE per i servizi di pulizia di interni si avvalga di subappaltanti per l'erogazione di tali servizi, devono anch'essi essere titolari di una licenza Ecolabel UE per i servizi di pulizia di ambienti interni.

Articolo 4

I criteri per il gruppo di prodotti «servizi di pulizia di ambienti interni» e i pertinenti requisiti di valutazione e verifica sono validi cinque anni dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 5

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «servizi di pulizia di ambienti interni» è «052»

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GUUE L 114/22 del 04.05.2018

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