Decreto 28 febbraio 2018 Smart Road
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Smart Road guida connessa e automatica
Decreto 28 febbraio 2018
Modalita' attuative e strumenti operativi della sperimentazione su strada delle soluzioni di Smart Road e di guida connessa e automatica
GU Serie Generale n.90 del 18-04-2018
Art. 2. Definizione di Smart Road
1. Si definiscono Smart Road le infrastrutture stradali per le quali è compiuto, secondo le specifiche funzionali di cui all’art. 6, comma 1, un processo di trasformazione digitale orientato a introdurre piattaforme di osservazione e monitoraggio del traffico, modelli di elaborazione dei dati e delle informazioni, servizi avanzati ai gestori delle infrastrutture, alla pubblica amministrazione e agli utenti della strada, nel quadro della creazione di un ecosistema tecnologico favorevole all’interoperabilità tra infrastrutture e veicoli di nuova generazione.
2. Il processo di trasformazione digitale di cui al comma 1 è finalizzato:
a) alla conoscenza dei flussi e delle condizioni di deflusso ai fini del miglioramento:
1) della sicurezza stradale e della assistenza al viaggio ed alla guida;
2) della gestione del traffico;
3) della informazione avanzata ai viaggiatori;
4)della resilienza delle reti e della gestione degli scenari ordinari e di intervento;
b) alla sicurezza stradale con la introduzione di soluzioni e servizi innovativi abilitati dalle tecnologie;
c) alla interoperabilità con i veicoli di nuova generazione ed alla messa in esercizio di servizi C-ITS, a partire da quelli denominati «Day-1» dalla piattaforma europea C-ITS.
3. Per le infrastrutture stradali, definite Smart Road ai sensi del comma 1, è, altresì, avviato, secondo le specifiche funzionali di cui all’art. 6, comma 3, un processo di ulteriore adeguamento tecnologico finalizzato a realizzare:
a) una opportuna e moderna modalità di rappresentazione cartografica;
b) metodologie di gestione e verifica dei dati di progetto, costruzione e esercizio delle infrastrutture ispirate ai principi del BIM;
c) sistemi di monitoraggio orientati alla sicurezza strutturale degli elementi critici componenti le infrastrutture stradali.
Art. 3. Finalità
1. Finalità del presente decreto è promuovere la valorizzazione del patrimonio infrastrutturale esistente, la realizzazione di infrastrutture utili, l’adeguamento tecnologico della rete viaria nazionale coerentemente con il quadro comunitario e internazionale di digitalizzazione delle infrastrutture stradali, anche a supporto di veicoli connessi e con più avanzati livelli di assistenza automatica alla guida, nonché ridurre l’incidentalità stradale e assicurare la continuità con i servizi europei C-ITS.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigila in modo tale che tutti gli interventi relativi alle infrastrutture viarie di nuova costruzione e tutti gli interventi di rinnovo, innovazione tecnologica, costruttiva e funzionale e manutenzione, aventi o meno carattere straordinario, delle infrastrutture viarie esistenti della rete primaria nazionale, si adeguano ai canoni funzionali delle Smart Road, nonché ai relativi canoni implementativi, conformemente a quanto previsto dal presente decreto e dagli atti normativi e applicativi che ne derivano.
Art. 4. Ambito di applicazione
1. Il processo di trasformazione digitale è applicato alle infrastrutture stradali della TEN-T, core e comprehensive , nonché a nuove infrastrutture di collegamento tra elementi della rete TEN-T, e progressivamente a tutte le infrastrutture appartenenti al primo livello dello SNIT, secondo le tempistiche e le modalità di cui al presente decreto.
2. La identificazione dei livelli SNIT è quella definita dal PGTL del 2001, come adeguata nell’allegato «Connettere l’Italia» al Documento di economia e finanza 2017.
Art. 5. Classificazione delle Smart Road
1. Le Smart Road sono classificate secondo le tipologie identificate come «I» e «II».
2. Rientrano nella tipologia I le infrastrutture appartenenti alla rete TEN-T, core e comprehensive , e, comunque, tutta la rete autostradale.
3. Rientrano nella tipologia II le infrastrutture appartenenti al livello 1 dello SNIT, di cui all’art. 4, comma 2, e non già classificate come Smart Road di tipo I.
Art. 6 Specifiche funzionali delle Smart Road
1. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, le specifiche funzionali del processo di trasformazione digitale, da soddisfare da parte delle Smart Road, sono individuate al paragrafo 4, Tabella 1, dell’Allegato A «Specifiche funzionali», parte integrante del presente decreto, e sono da implementare in accordo con le Sezioni da A a C, di cui all’Allegato A medesimo.
2. Le specifiche funzionali di cui al comma 1 si applicano alle Smart Road di tipo I e II conformemente a quanto indicato nella Tabella 2 dell’Allegato A.
3. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, per le Smart Road di tipo I e di tipo II è inoltre avviato, coerentemente con la necessità di garantire la proporzionalità tra costi sostenuti e benefici ottenibili, un processo di integrazione della rappresentazione cartografica in linea con gli standard e i criteri di interoperabilità vigenti, di realizzazione di una modellistica di tipo BIM, nonché di un sistema di monitoraggio geotecnico e per la sicurezza strutturale come individuato dalla Sezione D dell’Allegato A.
4. Le specifiche funzionali di cui al presente articolo sono soggette ad aggiornamenti e revisioni mediante decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su segnalazione e con il supporto tecnico dell’Osservatorio
istituito ai sensi dell’art. 20.
[...]
Le Smart Road si realizzano attraverso un processo graduale di digital transformation della rete stradale esistente ed attraverso l’applicazione degli stessi requisiti alla base della digital transformation alle nuove infrastrutture viarie progettate e realizzate in Italia secondo specifiche priorità applicative. Il processo di digital transformation si pone l’obiettivo di avviare urgentemente la realizzazione di una rete di Smart Road estesa e connessa e si declina attraverso gli strumenti essenziali dell’innovazione, dell’integrazione e dell’inclusione di tecnologie e servizi.
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