Saint-Denis Convention 2016
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Saint-Denis Convention 2016
ID 23875 | 23.04.2025 / In allegato
The Council of Europe Convention on an Integrated Safety, Security and Service Approach at Football Matches and Other Sports Events.
CETS No. 218 - Saint-Denis, 3.VII.2016
The Council of Europe Convention on an Integrated Safety, Security and Service Approach at Football Matches and Other Sports Events was opened for signature on 3 July 2016 in Saint-Denis (France), at a UEFA EURO 2016 quarter-final match.
To date 31 States have ratified the convention and 8 have signed it.
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Il 6 agosto 2020 l’Italia con la Legge 17 luglio 2020 n. 94 (GU n.195 del 05.08.2020), ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi (Convenzione di Saint-Denis) che in conformita' allart. 17.2 della stessa, e' entrata in vigore il 1° gennaio 2021.
Presentata a Saint-Denis il 3 luglio 2016 nel corso dei Campionati europei di calcio e sottoscritta dall'Italia il 2 settembre 2016, la Convenzione rivede quella precedente del 1985 per affrontare le sfide e gli sviluppi attuali.
Rappresenta uno strumento vincolante a livello internazionale che istituisce una cooperazione istituzionale tra tutte le parti coinvolte nell'organizzazione di manifestazioni sportive e, in particolare tra le forze di polizia dei vari Paesi. Si basa sui principi di sicurezza (safety), security e servizi (le cosiddette «3 S»).
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Art. 1 Campo di applicazione
Le Parti, nei limiti delle rispettive disposizioni costituzionali, adottano le misure necessarie per dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione nel quadro di incontri o tornei calcistici disputati nel loro territorio da società di calcio professionistiche e da squadre nazionali.
Le Parti possono applicare le disposizioni della presente Convenzione ad altri sport o ad altre manifestazioni sportive disputate nel loro territorio, compresi gli incontri calcistici a carattere dilettantistico, in particolare in circostanze che comportano rischi per la sicurezza fisica o la sicurezza pubblica.
Art. 2 Scopo
Lo scopo della presente Convenzione è garantire un ambiente sicuro, sul piano della sicurezza fisica e pubblica, e accogliente in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive. A questo scopo, le Parti:
a. adottano un approccio integrato, pluri-istituzionale ed equilibrato alla sicurezza fisica, alla sicurezza pubblica e ai servizi, fondato su uno spirito di partenariato e cooperazione efficaci a livello locale, nazionale e internazionale;
b. provvedono affinché tutti gli enti pubblici e privati e le altre parti interessate riconoscano che la sicurezza fisica, la sicurezza pubblica e la fornitura di servizi non possono essere considerate singolarmente e che ciascuno di questi elementi può avere un’influenza diretta sulla realizzazione degli altri due elementi;
c. tengono conto delle buone prassi nell’elaborare un approccio integrato alla sicurezza fisica, alla sicurezza pubblica e ai servizi.
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