Interpello ambientale 28.01.2025 - Pratica dell’abbruciamento applicata in agricoltura
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Interpello ambientale 28.01.2025 - Pratica dell’abbruciamento applicata in agricoltura / Quadro normativo
ID 23371 | 28.01.2025 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale 28.01.2025
QUESITO
Con istanza di interpello ex articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 l’Associazione Nazionale per la Tutela dell’Ambiente (ANTA) ha richiesto alcuni chiarimenti circa la disciplina normativa applicabile alla pratica di abbruciamento dei residui vegetali, ed in particolare “di fornire un autorevole parere affinché venga chiarito se tale pratica agricola, effettuata al di fuori dei periodi vietati (…) mediante processi o metodi millenari, sia da considerarsi lecita, quale ordinaria pratica applicata in agricoltura e nella selvicoltura”.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta il quadro normativo applicabile riassunto come segue:
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale, ed in particolare:
1. articolo 182, comma 6-bis, che dispone che “Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”;
2. articolo 185, comma 1, lettera f), che esclude dal campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, nonché la posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana”;
3. articolo 256 che prevede le sanzioni applicabili alle attività di gestione di rifiuti non autorizzate;
4. articolo 256-bis, che nel disciplinare la fattispecie dell’illecita combustione di rifiuti, al comma 6, prevede che “(…). Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato”.
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Al fine di fornire i richiesti chiarimenti, in considerazione del vigente quadro normativo ed alla luce dell’istruttoria condotta, si rappresenta quanto segue.
L’articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera f) della direttiva 2008/98/CE, prevede l’esclusione dal campo di applicazione della Parte Quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” dei materiali agricoli o forestali naturali non pericolosi, quali ad esempio gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, qualora gli stessi vengano utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche in luogo diverso da quello di produzione ovvero con cessione a terzi, attraverso processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
Agli stessi materiali agricoli o forestali naturali non pericolosi è rivolta la disposizione contenuta all’articolo 182, comma 6-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che consente le attività di raggruppamento e abbruciamento di detto materiale nel luogo di produzione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro. Il medesimo articolo 182, inoltre, riconosce tale attività come normale pratica agricola consentita per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti.
Tale pratica, dunque, non dovrebbe essere considerata attività di gestione dei rifiuti allorquando ricorrono tutte le condizioni previste dalla medesima disposizione, che riguardano in particolare la tipologia di attività (raggruppamento e abbruciamento), la quantità di materiale (piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro), la tipologia di materiali (materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), il luogo in cui l’attività descritta deve svolgersi (luogo di produzione di tali materiali vegetali) e lo scopo della stessa attività (per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti).
Il secondo periodo dell’articolo 182, comma 6-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifica altresì che la combustione dei residui agricoli e forestali è sempre vietata nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalle Regioni, mentre i Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare tale pratica all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui dalla stessa attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riguardo al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili.
A completamento del quadro normativo sopra descritto, infine, assumono rilievo le disposizioni sanzionatorie di cui al Titolo VI della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Come più volte affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, le attività di raggruppamento e abbruciamento dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, effettuate al di fuori delle modalità e condizioni previste dal più volte citato articolo 182, comma 6-bis, sono configurabili come illecita gestione di rifiuti e pertanto soggette alle sanzioni previste all’articolo 256 del medesimo decreto (Rif. Cass. Sez. III n.38658 del 15 giugno 2017).
Alla luce del quadro normativo sopraesposto, solo il tassativo rispetto di tutte le condizioni previste consente dunque di poter sottrarre alla disciplina in materia di gestione dei rifiuti di cui alla Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 la pratica descritta che, altrimenti, sarebbe da inquadrare quale attività di smaltimento di rifiuti.
Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3- septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.
Fonte: MASE
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Riscontro - Interpello ambientale 28.01.2025.pdf |
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