Interpello 07.10.2024 - AIA e attività accessoria tecnicamente connessa
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Interpello 07.10.2024 - AIA e attività accessoria tecnicamente connessa
ID 22912 | 11.11.2024 / In allegato Testo interpello ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale 07.10.2024
Con riferimento alla nota della Regione Lazio prot. 267607 del 9 marzo 2023, acquisita in allegato alla nota 865001 del 4 luglio 2024 (acquisita MASE/125905 del 8 luglio 2028), con la quale la Regione Lazio propone l’interpello in oggetto, si riconosce preliminarmente che il quesito posto, pur facendo riferimento ad un caso specifico, riveste carattere generale e può pertanto configurarsi un interpello ai sensi della norma citata in oggetto.
Nel merito della formazione della relativa risposta, si rappresenta che il quesito è stato oggetto di confronto nel corso del Coordinamento ex art. 29.quinquies, del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, organismo che oltre alle autorità regionali coinvolge anche ISPRA e le altre Direzioni Generali di questo Ministero, portando alle seguenti conclusioni.
Va preliminarmente osservato che il nocciolo del quesito è relativo ad un conflitto sulla individuazione delle competenze, che in realtà è solo apparente, poiché basato sul presupposto che uno stabilimento soggetto ad AUA non possa nel suo complesso eccedere le soglie fissate per le installazioni da assoggettare ad AIA, assumendo , in maniera non condivisibile, la sovrapposizione delle definizioni di installazione e di stabilimento.
Ai fini della individuazione delle attività accessorie tecnicamente connesse ad installazioni soggette ad AIA sono stati già forniti indirizzi interpretativi per l’uniforme applicazione della norma con circolare del Ministro pro tempore prot. 22295 del 27 ottobre 2014, che opportunamente la Regione Lazio richiama nell’interpello.
Ai sensi di tale circolare due unità produttive collocate a decine di chilometri di distanza, in assenza di connessioni tecniche dedicate, non sono tecnicamente connesse poiché i rispettivi esercizi possono certamente essere indipendenti. Esse, pertanto non costituiscono una unica installazione.
Peraltro la specificità dei processi produttivi coinvolti nel caso di allevamenti intensivi, nonché il possibile disallineamento delle definizioni applicabili alle AIA e quelle applicabili alle autorizzazioni di settore giustifica un approfondimento della casistica.
Ciò anche alla luce degli sviluppi in merito della normativa comunitaria, che con la revisione della direttiva IED sostanziatasi con la pubblicazione della direttiva (UE)2024/1785, individua specifici criteri per l’aggregazione degli allevamenti al fine di determinarne la capacità produttiva da confrontare con le soglie di applicabilità dell’AIA.
Nel dettaglio, la nuova norma comunitaria, che dovrà essere recepita nell’ordinamento nei prossimi anni, in deroga al principio generale che imporrebbe di considerare solo l’assetto tecnico, e non quello proprietario, per valutare la assoggettabilità di una installazione ad AIA, stabilisce che se due o più installazioni impegnate in attività di allevamento del bestiame sono ubicate in prossimità tra loro, se il loro gestore è lo stesso o se le installazioni sono sotto il controllo di gestori che intrattengono rapporti economici o giuridici, l'autorità competente può considerare le installazioni in questione come un'unità singola ai fini del calcolo dei valori soglia di capacità, anche per assicurare che un assetto gestionale del genere non sia utilizzato per eludere gli obblighi definiti.
Da quanto esposto si deduce che la nuova disciplina, a integrazione di quella già vigente, dovrà chiarire che :
a) due installazioni possono essere distinte nonostante siano ubicate in prossimità fra loro e gestite dal medesimo gestore (ove ricorrano i presupposti di cui alla citata circolare del 2014);
b) nel caso particolare delle installazioni di allevamento di bestiame, due distinte installazioni possono, nel caso siano ubicate in prossimità tra loro o gestite dal medesimo gestore, essere comunque considerate congiuntamente ai fini di valutare l’assoggettabilità ad AIA a giudizio dell’autorità competente in materia di AIA (in particolare se ritiene che la divisione sia strumentale per sottrarsi agli obblighi IPPC).
Non sfugga che tale disciplina non consentirà a gestore e altre autorità (ad esempio quella che rilascia le AUA) di individuare a priori la competenza autorizzativa, fintanto che non si sia in proposito espressa l’autorità competente in materia di AIA.
Comunque, anche volendo anticipare i citati sviluppi normativi, nel caso in specie l’autorità regionale, competente in materia di AIA, si è espressa e, rilevato che le due unità non sono ubicate in prossimità fra loro, ha ritenuto irrilevante l’assetto proprietario ai fini dell’assoggettabilità ad AIA.
Acquisita tale posizione dell’autorità competente al rilascio dell’AIA, ne consegue che le due unità non costituiscono una unica installazione e quindi vanno autorizzate con AUA, sebbene possano costituire un unico stabilimento che nel complesso supera le soglie AIA.
In proposito spetta all’autorità provinciale, in base alle definizioni di cui alla Parte Quinta del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, decidere se rilasciare due distinti provvedimenti di AUA, o uno unico, sempre di AUA.
Fonte: MASE
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Risposta prot. 181030 del 7.10.2024.pdf |
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Interpello prot. 35538 del 9.03.2023.pdf |
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