Interpello ambientale 05.11.2024 - Aree idonee installazione impianti a fonti rinnovabili
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Interpello ambientale 05.11.2024 - Aree idonee installazione impianti a fonti rinnovabili
ID 22911 | 11.11.2024 / In allegato Testo interpello ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale 05.11.2024
Con nota acquisita con prot. n. 191907 del 23/11/2023 codesto Ente ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell'art. 3 septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, avente ad oggetto, con specifico riferimento a quanto disposto dall’art.20 comma 8 del D.Lgs 199/2021, il quesito dappresso riportato:
Si chiede se, atteso che la lettera c) quater fa salvo quanto previsto dalle lettere a), b), c), c) bis e c) ter del medesimo comma 8, allorché l’area sulla quale debba essere installato l’impianto fotovoltaico ricada in zona agricola e non vi sia la presenza di alcun vincolo o la stessa non sia ricompresa nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si ricada nell’ipotesi di cui alla lettera c) quater, o in quella contemplata dalla lettera c) ter o, in ogni caso, se quanto previsto dalla lettera c) quater suddetta costituisca un’ipotesi residuale di area idonea da utilizzare allorquando non ricorrano le ipotesi previste dalle lettere precedenti del precitato comma 8, con la conseguenza di poter considerare area idonea la zona agricola che non rispetti le distanze previste dalla lettera c) ter del predetto comma 8 dell’art. 20 del D.Lgs. 199/2021.
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Con riferimento all’istanza formulata da codesto Ente si premette che la richiesta di interpretazione autentica formulata non potrà trovare alcun seguito posto che si tratta di attività riservata al Legislatore, chiamato a dirimere gli eventuali dubbi in ordine ad una norma dal medesimo emanata.
L’istituto dell’interpello ambientale, disciplinato dall’art 3 septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, consente ai soggetti ivi espressamente individuati di proporre istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale.
Il medesimo articolo precisa altresì che “le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attività di competenza”.
Ciò posto la scrivente provvederà a fornire riscontro all’istanza formulata in ottemperanza a quanto indicato dall’art. 3 septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.
In via preliminare, stante la tematica oggetto dell’interpello, si rammenta che con il recente intervento normativo avvenuto ad opera del DL 15 maggio 2024, n. 63 è stato introdotto (con l'art. 5, comma 1) il comma 1-bis all'art. 20 che statuisce che “l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a) [dell’art. 20 ndr], limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati, c-bis), c-bis.1) e c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 del presente articolo. Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del presente decreto nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.”
Per un impianto fotovoltaico con moduli a terra in zona agricola pertanto si dovrà tener conto delle disposizioni della norma sopra citata.
Al fuori dei casi contemplati dal comma 1 bis dell’art. 20, laddove un impianto fotovoltaico ricada in zona agricola, dal tenore della norma di cui all’art 20 comma 8 del D.lgs 199/2021 si evince che, nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, possono considerarsi idonee le aree ricadenti nelle casistiche di cui alle lettere a), b), c), c bis), e c ter) in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ed esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano.
Sono inoltre idonee (fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), tutte le aree indicate nella lettera c) quater del predetto articolo 20 comma 8 del D.lgs 199/2021 che abbiamo entrambi i requisiti di non essere ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, e di non ricadere nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo.
Fonte: MASE
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