Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 42.816
/ Totale documenti scaricati: 29.335.541

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 42.816
/ Totale documenti scaricati: 29.335.541

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 42.816 *

/ Totale documenti scaricati: 29.335.541 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 42.816 *

/ Totale documenti scaricati: 29.335.541 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.816 *

/ Totale documenti scaricati: 29.335.541 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.816 *

/ Totale documenti scaricati: 29.335.541 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 42.816 *

/ Totale documenti scaricati: 29.335.541 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.816 *

/ Totale documenti scaricati: 29.335.541 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.816 *

/ Totale documenti scaricati: 29.335.541 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.816 *

/ Totale documenti scaricati: 29.335.541 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background





15:59:3506/04/2025Europe, Rome

Decreti sulle depenalizzazioni reati 2016

ID 2268 | | Visite: 11850 | News ConsumersPermalink: https://www.certifico.com/id/2268

Depenalizzazioni reati: i Decreti e le novità in materia sicurezza lavoro

Il 6 febbraio 2016, è entrato in vigore il nuovo decreto di depenalizzazione (Decreto n. 8/2016) che cancella numerosi reati, innalzando tuttavia le sanzioni amministrative.

E' stata pubblicata la Circolare n.6 del 5/02/2016, avente ad oggetto D.Lgs. n. 8/2016 recante "Diposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, L. n. 28 aprile 2014, n. 67" - prime indicazioni operative.

Il D. Lgs. n. 8/2016 ha previsto la depenalizzazione di alcune fattispecie di illecito in materia di lavoro e legislazione sociale.

La circolare fornisce le prime indicazioni operative necessarie per una corretta applicazione delle nuove disposizioni, al fine di assicurare l'uniformità di comportamento di tutto il personale ispettivo.

La riconduzione degli illeciti penali a illeciti amministrativi riguarda, in primo luogo, i reati puniti con la sola multa o con la sola ammenda, salvo le eccezioni indicate nell’allegato al decreto, che, in massima parte, raccolgono le indicazioni della delega.

A. Reati depenalizzati in materia di sicurezza lavoro

Gli effetti del Decreto n. 8/2016, che ha disposto la depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena pecuniaria, tocca tutte le contravvenzioni e i delitti sanzionati rispettivamente con multa o ammenda, fatta eccezione dei reati previsti dal D.Lgs n. 81/2008 (T.U.S.L).

In materia di lavoro, sono diversi i reati degradati ad illeciti amministrativi. Nonostante questo, però, il nuovo decreto sulle depenalizzazioni prevede per gli eventuali trasgressori pesanti sanzioni.

In sostanza, vengono depenalizzate le violazioni implicanti la pena della multa o dell’ammenda, ma contestualmente diventano sanzioni più pesanti.

1. Omesso versamento dei contributi a carico del lavoratore

D’ora in poi, quando il datore di lavoro omette di versare la quota di contributi previdenziali trattenuta al lavoratore, scatta la depenalizzazione fino ad una determinata soglia, applicandosi le sanzioni di cui di seguito:

1.1. sanzione amministrativa da 10mila a 50mila euro, nel caso in cui l’importo non versato risulta inferiore a 10mila euro annui;

1.2. reclusione fino a 3 anni, in aggiunta alla multa di 1.032 euro, nel caso in cui gli omessi versamenti eccedono i 10mila euro l’anno.

Non è, invece, punibile il datore di lavoro che versa quanto dovuto entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione.

2. Somministrazione abusiva

Oggetto della depenalizzazione anche la somministrazione abusiva, ossia l’attività delle agenzie di somministrazione che assumono il lavoratore per conto di un utilizzatore, presso il quale il dipendente è tenuto a prestare la propria opera, senza le prescritte autorizzazioni. Depenalizzata anche l’utilizzazione illecita di manodopera.

In questo caso, la sanzione prevista è di 50 euro per ogni giornata e per ogni lavoratore occupato, nei confronti sia del somministratore che dell’utilizzatore. In ogni caso, la sanzione minima non può mai essere più bassa di 5mila euro e più alta di 50mila.

3. False dichiarazioni

Per le false dichiarazioni, vale a dire quelle rese allo scopo di ottenere prestazioni previdenziali nel settore edile, viene comminata ad ogni lavoratore a cui la violazione si riferisce una sanzione amministrativa che va da 20 a 206 euro.

3.1. Prestazioni previdenziali non spettanti:

Rimanendo in tema di false dichiarazioni, nel caso in cui queste vengano rese per ottenere prestazioni economiche per malattia e maternità non spettanti oppure spettanti in misura minore, o per periodi più lunghi, d’ora in poi scatterà una sanzione che va da 103 a 516 euro per ogni soggetto cui la violazione fa riferimento.

4. Assenza dei requisiti essenziali del contratto di appalto

Il decreto depenalizzazioni non prevede sanzioni penali per l’assenza dei requisiti essenziali del contratto di appalto (ossia organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, assunzione del rischio d’impresa da parte dell’appaltatore), introducendo invece unasanzione di 50 euro, per ciascuna giornata e per ciascun lavoratore occupato. La sanzione verrà comminata sia al pseudo-appaltatore che al pseudo-committente, e in ogni caso, non potrà mai essere inferiore a 5mila euro e superiore a 50mila.

5. Assenza dei requisiti essenziali del distacco

Stesso discorso per il distacco (si ricorda che il distacco si configura quando un datore di lavoro, per proprio interesse, mette uno o più lavoratori a disposizione temporanea di un altro soggetto per eseguire una determinata prestazione lavorativa) che risulta privo dei requisiti essenziali.

Anche qui, infatti, la sanzione prevista è di 50 euro per ogni giornata di lavoro e per ogni lavoratore, venendo comminata sia nei confronti dello pseudo-distaccante che dello pseudo-distaccatario. Anche in questo caso la sanzione minima non può mai essere inferiore a 5mila euro e mai superiore a 50mila.

6. Esercizio abusivo dell’attivita’ di intermediazione

Con riferimento all’esercizio abusivo dell’attività d’intermediazione, quindi senza le prescritte autorizzazioni, qualora il trasgressore non abbia perseguito nessun tipo di finalità di lucro viene introdotta una sanzione compresa tra 5mila e 10mila euro, non venendosi a configurare nessun reato.

Al contrario, se il trasgressore abbia svolto l’attività con finalità lucrative, rimane la contravvenzione, applicandosi la pena dell’arresto fino a 6 mesiin aggiunta ad un’ammenda che va da 1.500 a 7.500 euro.

7. Esercizio abusivo dell’attivita’ di ricerca, selezione e ricollocazione

D’ora in poi, il decreto sulle depenalizzazioni introduce per l’esercizio abusivo delle attività di ricerca, selezione e di supporto alla ricollocazione del personale, una sanzione amministrativa compresa tra 5mila e 10mila euro.

8. Violazione dei divieti di discriminazione

Viene prevista una sanzione amministrativa da 5mila a 10mila euro, anche con riferimento alle violazioni dei divieti di discriminazione previsti dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.

9. Violazioni in materia di collocamento obbligatorio di massaggiatori e massofisioterapisti ciechi

Per le violazioni in materia di collocamento obbligatorio dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, in base al nuovo decreto, sono previste le seguenti sanzioni:

9.1. sanzione amministrativa da 2 a 12 euro per ogni giorno lavorativo e per ogni riservatario che non viene assunto;

9.2. sanzione amministrativa da 5mila a 10mila euro per omessa trasmissione della dichiarazione dei lavoratori assunti o per omessa comunicazione di variazione dei dati precedentemente dichiarati.

B. Efficacia del Decreto Depenalizzazioni

Vigendo il principio, in materia penale, del favor rei, se ne deduce che la norma ha efficacia retroattiva.

Dunque, se la legge in vigore al momento della violazione e le leggi successive prevedono differenti sanzioni, viene ad applicarsi la disposizione più favorevole, a meno che la sanzione non sia già diventata definitiva in virtù di decreti o sentenze irrevocabili.

In materia di depenalizzazione, inoltre, si stabilisce che anche qualora sia già intervenuto un decreto o una sentenza, questi ultimi vanno revocati dal giudice dell’esecuzione, in ragione del principio dell’cosiddetto ”abolitio criminis”, in quanto il fatto non è più previsto come reato. L’efficacia della revoca si applica anche al giudicato e agli effetti penali della relativa condanna.

C. Sanzioni

Le nuove sanzioni amministrative per gli ex reati sul lavoro, scattano dal 6 Febbraio 2016.

Il nuovo regime punitivo prevede tra fasce di importi con il minimo di 5mila e il massimo di 50mila euro, in base alla riforma.

Con la Circolare MLPS n. 6/2016, il ministero del lavoro illustra le nuove regole, precisando tra l’altro che sul minimo (5mila euro) si applica sia la riduzione per diffida che quella ex art. 16 della legge n. 689/1981 (riduzione a 1/3).

______________

Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7
Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67. (16G00010)
(GU n.17 del 2212016)

Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8
Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. (16G00011)
(GU n.17 del 2212016)

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Circolare n. 6 del 2016 MLPS.pdf)Circolare n. 6 del 2016 MLPS
Prime indicazioni operative
IT6358 kB1240
Scarica questo file (D. Lgs.  7_2016.pdf)Decreto Legislativo 07/2016
Abrogazione reati
IT260 kB1392
Scarica questo file (D. Lgs.  8_2016.pdf)Decreto Legislativo 08/2016
Depenalizzazione reati
IT369 kB1647

Tags: Consumers

Ultimi inseriti

Safety Gate
Apr 06, 2025 39

Safety Gate Report 11 del 14/03/2025 N. 68 SR/01293/25 Francia

Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products Report 11 del 14/03/2025 N. 68 SR/01293/25 Francia Approfondimento tecnico: Rilevatore di fumo Il prodotto, di marca sconosciuta, mod. TK-358, proveniente dalla Cina, è stato sottoposto alla procedura rimozione dai siti internet, sui… Leggi tutto
Apr 05, 2025 91

Decreto MLPS 3 aprile 2025 n. 46

Decreto MLPS 3 aprile 2025 n. 46 ID 23752 | 05.04.2025 Decreto MLPS 3 aprile 2025 n. 46 - Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 6, del dlgs 9 aprile 2008, n. 81. Sostituzione del rappresentante effettivo delle organizzazioni datoriali settore… Leggi tutto
Apr 05, 2025 65

Linee guida per l’espletamento dei servizi della Polizia Stradale

Linee guida per l’espletamento dei servizi della Polizia Stradale ID 23571 | Ministero dell'Interno Rev. 2015 Collegati
D.Lgs 285/1992 | Codice della Strada
Leggi tutto
Apr 04, 2025 93

Provvedimento GPDP del 16 gennaio 2025

in Privacy
Provvedimento GPDP del 16 gennaio 2025 ID 23750 | 04.04.2025 Ditta di autotrasporti, datore di lavoro, aveva installato un sistema di geolocalizzazione sul veicolo utilizzato, nello svolgimento dell’attività lavorativa, senza avergli preventivamente fornito l’informativa di cui all’art. 13 del… Leggi tutto
Apr 04, 2025 254

Legge 4 aprile 2025 n. 42

in News
Legge 4 aprile 2025 n. 42 ID 23749 | 04.04.2025 Legge 4 aprile 2025 n. 42 Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (GU Sn.79 del 04.04.2025) Entrata in vigore del provvedimento:… Leggi tutto
Inclusione e diversit   Donne e scienza a che punto siamo   Rapporto GETA   CNR 2025
Apr 04, 2025 132

Inclusione e diversità. Donne e scienza a che punto siamo / Rapporto GETA - CNR 2025

in News
Inclusione e diversità. Donne e scienza a che punto siamo / Rapporto GETA (Osservatorio Generi e Talenti) 2024 ID 23747 | 04.05.2025 / In allegato A cura di: Sveva AvvedutoCnr, Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali Cnr Edizioni, 2025 ISBN 978 88 8080 7054 6 Il volume riporta… Leggi tutto
Piano delle attivit  di ricerca 2025 2027
Apr 04, 2025 168

Piano delle attività di ricerca Inail 2025-2027

Piano delle attività di ricerca Inail 2025-2027 ID 23746 | 04.04.2025 / In allegato Pubblicato con una nuova veste grafica e disponibile per la prima volta anche in una versione breve, per una condivisione più immediata e fruibile degli obiettivi di ricerca – istituzionale e scientifica – e delle… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Ordinanza CC Sez  II n  7604 del 21 marzo 2024
Apr 03, 2025 164

Ordinanza Cassazione Civile Sez. II n. 7604 del 21 marzo 2024

Ordinanza Cassazione Civile Sez. II n. 7604 del 21 marzo 2024 / Balconi da includere nel calcolo delle distanze legali tra edifici ID 23740 | 03.04.2025 / In allegato La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 7604 del 21 marzo 2024 ha ribadito che i balconi devono essere inclusi nel calcolo delle… Leggi tutto
UNI EN ISO 10218 2 2025
Apr 03, 2025 199

UNI EN ISO 10218-2:2025

UNI EN ISO 10218-2:2025 ID 23739 | 03.04.2025 / In allegato Preview UNI EN ISO 10218-2:2025Robot e attrezzature per robot - Requisiti di sicurezza per robot industriali - Parte 2: Sistemi ed integrazione di robot La norma specifica i requisiti per l'integrazione di applicazioni di robot industriali… Leggi tutto
UNI EN ISO 10218 1 2025
Apr 03, 2025 186

UNI EN ISO 10218-1:2025

UNI EN ISO 10218-1:2025 ID 23738 | 03.04.2025 / Preview in allegato UNI EN ISO 10218-1:2025Robot e attrezzature per robot - Requisiti di sicurezza per robot industriali - Parte 1: Robot La norma specifica i requisiti per la progettazione intrinsecamente sicura, le misure di riduzione del rischio e… Leggi tutto
UNI EN 13001 3 1 2025   Apparecchi di sollevamento   Criteri generali per il progetto   Parte 3 1
Apr 03, 2025 188

UNI EN 13001-3-1:2025 / Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte 3-1

UNI EN 13001-3-1:2025 / Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte 3-1 ID 23734 | 03.04.2025 / In allegato Preview UNI EN 13001-3-1:2025Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte 3-1: Stati limite e verifica della sicurezza delle strutture di… Leggi tutto