Accordo: diminuzione Gas fluorurati e sostanze che riducono lo strato di ozono
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Accordo tra Consiglio e Parlamento: diminuzione Gas fluorurati e sostanze che riducono lo strato di ozono
ID 20522 | 06.10.2023
I negoziatori del Consiglio e del Parlamento hanno raggiunto oggi un accordo politico provvisorio sulla diminuzione graduale delle sostanze che causano il riscaldamento globale e riducono lo strato di ozono.
L'accordo provvisorio conclude i negoziati sui gas fluorurati a effetto serra (gas fluorurati) e conferma l'accordo informale raggiunto a giugno sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS).
La legislazione vigente dell'UE limita già in modo significativo l'uso di gas fluorurati, ma le nuove norme ridurrebbero ulteriormente le loro emissioni nell'atmosfera e contribuirebbero a limitare l'aumento della temperatura a livello mondiale, in linea con l'accordo di Parigi.
Gas fluorurati
In base all'accordo provvisorio, l'eliminazione graduale del consumo di idrofluorocarburi (HFC) sarà completata entro il 2050 e la produzione di HFC, in termini di diritti di produzione assegnati dalla Commissione, sarà gradualmente diminuita, raggiungendo un livello minimo (15%) a partire dal 2036. Sia la produzione che il consumo saranno gradualmente diminuiti sulla base di un calendario serrato con un'assegnazione decrescente delle quote (allegati V e VII).
L'accordo introduce un'assegnazione delle quote più elevata per i primi due periodi rispetto alla proposta della Commissione. I semiconduttori saranno esentati dal sistema di assegnazione di quote di HFC, come proposto dalla Commissione, e la fattibilità dell'eliminazione graduale del consumo di HFC e la necessità degli HFC nei settori in cui sono tuttora utilizzati saranno riesaminate nel 2040, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e della disponibilità di alternative agli HFC per le applicazioni pertinenti.
Il testo introduce un divieto totale di immissione sul mercato di diverse categorie di prodotti e apparecchiature che contengono HFC, compresi alcuni frigoriferi domestici, refrigeratori, schiume e aerosol (allegato IV). Anticipa alcune scadenze per il divieto ed estende quest'ultimo a prodotti che utilizzano gas fluorurati con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) inferiore. Sono previste deroghe al divieto qualora sussistano preoccupazioni in materia di sicurezza.
L'accordo provvisorio introduce un divieto totale per pompe di calore e apparecchiature di condizionamento d'aria monoblocco di piccole dimensioni (<12kW) che contengono gas fluorurati con un GWP pari ad almeno 150 a partire dal 2027, e un'eliminazione totale nel 2032. Per quanto riguarda le apparecchiature di tipo split di condizionamento d'aria e le pompe di calore di tipo split che contengono gas fluorurati, i colegislatori hanno concordato un divieto totale a partire dal 2035, con scadenze più ravvicinate per alcune tipologie di sistemi di tipo split con un maggiore potenziale di riscaldamento globale. Sono previste esenzioni nei casi in cui tali apparecchiature siano necessarie per rispettare requisiti di sicurezza. L'accordo provvisorio prevede anche la possibilità di rilasciare un numero limitato di quote supplementari per le pompe di calore se i divieti proposti dovessero compromettere il conseguimento dell'obiettivo di diffusione delle pompe di calore previsto da REPowerEU.
Il testo stabilisce inoltre un nuovo divieto totale per i commutatori a media tensione che usano gas fluorurati, con una graduale eliminazione entro il 2030, e un divieto per i commutatori ad alta tensione entro il 2032. Introduce un principio dell'uso a cascata che consente eventuali deroghe per i divieti a seconda del processo di presentazione delle offerte per le alternative prive di gas fluorurati. Prevede la possibilità per i commutatori ad alta tensione di utilizzare il gas a effetto serra molto potente SF6 come ultima risorsa in base al principio dell'uso a cascata e aggiunge una serie di misure di salvaguardia per evitare che i divieti compromettano il funzionamento delle reti elettriche.
L'accordo provvisorio introduce un divieto su alcune apparecchiature necessarie per l'assistenza e la riparazione delle apparecchiature esistenti. A partire dal 2025 le apparecchiature di assistenza per le apparecchiature di refrigerazione che utilizzano gas fluorurati con un elevato potenziale di riscaldamento globale saranno vietate a meno che i gas non siano rigenerati o riciclati, nel qual caso beneficeranno di una deroga fino al 2030. Un divieto analogo è introdotto per le apparecchiature di assistenza per le apparecchiature di condizionamento d'aria e le pompe di calore per il 2026, con deroga fino al 2032 in caso di gas rigenerati o riciclati. Un divieto sulle apparecchiature di assistenza per le apparecchiature fisse di refrigerazione progettate per raffreddare i prodotti fino a temperature inferiori a -50 ºC utilizzando gas fluorurati con un potenziale di riscaldamento globale inferiore si applicherà a partire dal 2032, con una deroga permanente in caso di utilizzo di gas riciclati o rigenerati.
Il testo fissa il prezzo di assegnazione delle quote di HFC a 3 EUR, adeguabile in funzione dell'inflazione. Una parte delle entrate sarà utilizzata per coprire i costi amministrativi dell'attuazione del regolamento sui gas fluorurati e il resto sarà destinato al bilancio generale dell'UE.
Il testo istituisce un regime di responsabilità estesa del produttore a partire dal 1º gennaio 2028 per i gas fluorurati contenuti nei prodotti e nelle apparecchiature che rientrano nelle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche disciplinate dalla direttiva 2012/19/UE (sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).
Il testo provvisorio prevede che gli Stati membri fissino norme concernenti sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di violazioni. Le sanzioni dovrebbero comprendere almeno sanzioni pecuniarie, la confisca dei prodotti, l'esclusione temporanea dei prodotti dagli appalti pubblici e divieti temporanei di commercio. Dovrebbero essere compatibili con la direttiva sulla criminalità ambientale e con gli ordinamenti giuridici nazionali. Inoltre, dovrebbero essere al di sopra di una determinata soglia quantitativa minima, se gli Stati membri decidono di fissare una soglia.
Sostanze che riducono lo strato di ozono
L'accordo provvisorio ha confermato il divieto sulle ODS in quasi tutti i casi, con esenzioni solo rigorosamente limitate. Il testo prevede un'esenzione per l'uso di ODS come materia prima per la produzione di altre sostanze. La Commissione sarà incaricata di aggiornare periodicamente un elenco di ODS il cui uso come materia prima è vietato. Una valutazione della disponibilità di alternative per le materie prime deve essere effettuata in primo luogo a livello internazionale, nell'ambito del protocollo di Montreal. Tuttavia, a titolo di salvaguardia, qualora non sia effettuata ad opera del gruppo internazionale di esperti entro una tempistica determinata, la Commissione procederà a una valutazione delle alternative praticabili.
Il testo consentirà inoltre, a condizioni rigorose, l'uso delle ODS come agenti di fabbricazione, nei laboratori e per la protezione antincendio in applicazioni speciali come il materiale militare e gli aerei.
Rispetto alla proposta della Commissione, l'accordo provvisorio estende l'obbligo di recuperare le ODS a fini di distruzione, riciclaggio o rigenerazione, includendovi più ambiti. L'obbligo riguarderà le apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, le apparecchiature contenenti solventi, i sistemi di protezione antincendio, gli estintori e altre apparecchiature, se tecnicamente ed economicamente fattibile.
Il testo estende inoltre a tutte le ODS l'obbligo per le imprese di adottare precauzioni per prevenire e ridurre al minimo il rilascio accidentale di ODS e di garantire che qualsiasi fuga rilevata sia riparata senza indebito ritardo.
Prossime tappe
Entrambi gli accordi provvisori saranno ora sottoposti per approvazione ai rappresentanti degli Stati membri in seno al Consiglio (Coreper) e alla commissione per l'ambiente del Parlamento. Se approvato, il testo dovrà quindi essere formalmente adottato dalle due istituzioni, prima di poter essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE ed entrare in vigore.
Contesto
Il 5 aprile 2022 la Commissione ha adottato la proposta di regolamento sui gas fluorurati a effetto serra e la proposta di regolamento sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Il Parlamento ha adottato la sua posizione sulla proposta il 30 marzo 2023 e il Consiglio ha raggiunto un accordo su un orientamento generale il 5 aprile 2023. Gli effetti dei gas fluorurati sul riscaldamento globale sono fino a diverse centinaia di migliaia di volte più forti rispetto a quelli della CO2.
Le ODS, da parte loro, creano un buco nello strato di ozono, uno strato dell'atmosfera terrestre che offre protezione dalle radiazioni UV cancerogene.
I gas fluorurati sono utilizzati in un'ampia gamma di prodotti di uso quotidiano, come frigoriferi, impianti di condizionamento d'aria e medicinali. Sono utilizzati anche nelle pompe di calore e nei dispositivi di commutazione nei sistemi di alimentazione elettrica.
La proposta di regolamento riveduto proroga e rafforza il sistema di assegnazione di quote a titolo gratuito per l'immissione sul mercato di HFC oltre il 2030 e introduce un nuovo sistema di quote per la loro produzione. Essa introduce nuove restrizioni per un maggior numero di tipi di apparecchiature e prodotti contenenti gas fluorurati e rafforza le disposizioni relative alla loro attuazione e applicazione mediante sanzioni.
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Fonte: CE
Collegati
Regolamento (UE) n. 517/2014
FAQ Gas Fluorurati ad effetto serra
Vademecum Decreto F-GAS 2020
Decreto Legislativo 5 dicembre 2019 n. 163
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Gas a Effetto Serra: Etichettatura Prodotti e Apparecchiature
Dichiarazione F-GAS
Patentino Frigorista: Sintesi DPR 43/2012
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