Proposta nuovo Regolamento gas fluorurati a effetto serra
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Proposta nuovo Regolamento gas fluorurati a effetto serra / Pubblicato in GU 20.02.2024
ID 19404 | Update 29.01.2024
Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014. (GU L 2024/573 del 20.02.2024)
Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 - COM/2022/150 final
La comunicazione sul Green Deal europeo ha lanciato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'Unione in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva. Tale comunicazione ribadisce l'intenzione della Commissione di innalzare il livello dei suoi obiettivi climatici e rendere l'Europa il primo continente climaticamente neutro entro il 2050. Mira inoltre a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. In risposta all'urgenza dell'azione per il clima, l'UE ha aumentato la sua ambizione climatica mediante il regolamento (UE) 2021/1119 (la Normativa europea sul clima), che è stato adottato nel 2021. La normativa sul clima stabilisce un obiettivo vincolante di riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto al 1990 e la neutralità climatica dell'UE al più tardi entro il 2050.
Sebbene la legislazione UE esistente abbia già limitato in modo significativo l’uso di questi gas e sostanze, le nuove norme ridurranno ulteriormente le loro emissioni nell’atmosfera e contribuiranno a limitare l’aumento della temperatura globale, in linea con l’accordo di Parigi.
Secondo le nuove regole, il consumo di idrofluorocarburi (HFC) sarà completamente eliminato entro il 2050. D’altro canto, la produzione di HFC , in termini di diritti di produzione assegnati dalla Commissione per produrre HFC, sarà gradualmente ridotta al minimo. (15%) a partire dal 2036. Sia la produzione che il consumo saranno gradualmente ridotti sulla base di un calendario serrato con un'assegnazione di quote decrescenti (allegati V e VII).
Il testo introduce il divieto assoluto di immettere sul mercato prodotti e apparecchiature contenenti HFC per diverse categorie per le quali è tecnologicamente ed economicamente fattibile il passaggio ad alternative ai gas fluorurati, compresi alcuni frigoriferi domestici, refrigeratori, schiume e aerosol.
Stabilisce inoltre date specifiche per la completa eliminazione dell'uso dei gas fluorurati nel condizionamento dell'aria, nelle pompe di calore e nei quadri:
2032 per piccole pompe di calore monoblocco e condizionamento (<12kW)
2035 per i condizionatori split e le pompe di calore , con scadenze anticipate per alcuni tipi di sistemi split con un maggiore potenziale di riscaldamento globale
2030 per quadri di media tensione (fino a 52 kV inclusi) che utilizzano gas fluorurati
2032 per quadri ad alta tensione (>52kV)
Gli impatti e gli effetti del regolamento, compresa una valutazione dell’esistenza di alternative economicamente vantaggiose, tecnicamente fattibili e sufficientemente disponibili per sostituire i gas fluorurati, saranno esaminati dalla Commissione entro il 1° gennaio 2030. Entro il 2040 la Commissione dovrà anche valutare la fattibilità della data di eliminazione graduale del 2050 per il consumo di HFC e la necessità di HFC nei settori in cui sono ancora utilizzati, tenendo conto degli sviluppi tecnologici e della disponibilità di alternative agli HFC per il applicazioni in questione.
Sostanze lesive dell'ozono
Il regolamento vieta le ODS per quasi tutti gli usi, con esenzioni strettamente limitate.
Il testo include un'esenzione per l'uso delle ODS come materia prima per produrre altre sostanze. La Commissione avrà il compito di aggiornare regolarmente un elenco di ODS il cui utilizzo come materia prima è vietato. Il testo consente inoltre l'uso delle ODS in condizioni rigorose come agenti di processo, nei laboratori e per la protezione antincendio in applicazioni speciali come attrezzature militari e aeroplani.
Il regolamento estende l'obbligo di recuperare le ODS per la distruzione, il riciclaggio o il recupero per coprire settori quali materiali da costruzione (schiume isolanti), apparecchiature di refrigerazione, condizionamento dell'aria e pompe di calore, apparecchiature contenenti solventi o sistemi di protezione antincendio ed estintori e altre apparecchiature, se tecnicamente ed economicamente fattibile.
Il voto del 29 gennaio 2024 del Consiglio chiude la procedura di adozione. I due regolamenti verranno ora firmati dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Saranno poi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'UE ed entreranno in vigore 20 giorni dopo
Con 457 voti favorevoli, 92 contrari e 32 astensioni, i deputati hanno approvato un accordo raggiunto con il Consiglio per ridurre ulteriormente le emissioni di gas fluororati.
Nel testo si prevede una totale eliminazione graduale di idrofluorocarburi (in inglese hydrofluorocarbons, HFCs) entro il 2050, compresa una traiettoria di riduzione della quota di consumo dell'UE tra il 2024 e il 2049. Vengono introdotti requisiti rigorosi che vietano l'immissione di prodotti contenenti gas fluorurati sul mercato dell'UE, e vengono specificate le date entro cui deve essere effettuata l'eliminazione graduale dell'uso dei gas fluorurati, in particolare nei settori in cui è tecnicamente ed economicamente fattibile utilizzare altro materiale, come nel caso della refrigerazione domestica, del condizionamento d'aria e delle pompe di calore.
L'accordo sulla riduzione delle emissioni di sostanze che riducono lo strato di ozono (sostanze ozono lesive, in inglese ozone-depleting substances, ODS) è approvato con 538 voti favorevoli, 8 contrari e 13 astensioni.
Nel testo si introducono i requisiti per il recupero e il riciclaggio di tali sostanze nei materiali da costruzione durante le ristrutturazioni (che si trovano in particolare nelle schiume isolanti), le quali costituiscono la principale fonte di emissioni residue di ODS nell'UE. Si introducono inoltre esenzioni rigorose per il loro uso come materia prima (per produrre altre sostanze, ad esempio nell'industria farmaceutica o chimica), come agenti di processo, nei laboratori e per la protezione antincendio.
Dopo le votazioni finali in Aula, il Consiglio dovrà ora approvare formalmente i testi, prima della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'UE ha inoltre rafforzato il suo iniziale contributo determinato a livello nazionale nel quadro dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, passando da una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40% entro il 2030 a una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55%. Per conseguire tali obiettivi e avere la possibilità di mantenere l'innalzamento della temperatura media globale entro 1,5 ºC, è necessario rafforzare tutti gli strumenti pertinenti per la decarbonizzazione dell'economia dell'UE; il regolamento sui gas fluorurati è uno strumento fondamentale per quanto riguarda le emissioni di gas fluorurati a effetto serra (gas fluorurati).
I gas fluorurati sono sostanze chimiche di origine antropica che sono gas a effetto serra molto potenti, spesso diverse migliaia di volte più potenti dell'anidride carbonica (CO2). Insieme all'anidride carbonica, al metano e all'ossido di azoto, appartengono al gruppo di emissioni di gas a effetto serra contemplato dall'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. Oggi le emissioni di gas fluorurati rappresentano il 2,5% delle emissioni totali di gas a effetto serra dell'UE, ma sono raddoppiate tra il 1990 e il 2014 rispetto ad altre emissioni di gas a effetto serra, che sono diminuite. Ciò è dovuto al fatto che in passato i gas fluorurati hanno generalmente sostituito le sostanze che riducono lo strato di ozono nelle zone in cui l'uso di tali sostanze è stato vietato nell'UE per proteggere lo strato di ozono stratosferico, come previsto dal protocollo di Montreal del 1987 relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono (in seguito denominato "il protocollo").
Il regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra è stato adottato per invertire l'aumento delle emissioni di gas fluorurati. Gli idrofluorocarburi (HFC) sono il gruppo più importante di gas fluorurati in termini di emissioni rilevanti per il clima e la principale novità del regolamento sui gas fluorurati è stata l'istituzione di una "eliminazione graduale degli HFC dell'UE", vale a dire un sistema di quote per attuare un calendario di riduzione graduale del quantitativo di HFC che gli importatori e i produttori possono immettere sul mercato ogni anno.
La politica dell'UE in materia di gas fluorurati deve essere considerata nel contesto della recente relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC). I percorsi da seguire per limitare il riscaldamento globale a 1,5 ºC richiedono riduzioni delle emissioni di gas fluorurati fino al 90% entro il 2050 a livello mondiale rispetto al 2015.
Al fine di invertire l'aumento delle emissioni di HFC e il relativo impatto sul clima, e anche se gli HFC non riducono lo strato di ozono, nel 2016 le parti del protocollo hanno deciso, con l'emendamento di Kigali, di attuare un'eliminazione graduale degli HFC a livello mondiale che ridurrà la produzione e il consumo di HFC di oltre l'80% nei prossimi 30 anni a livello globale. Ciò implica che ciascuna parte deve rispettare un calendario di riduzione del consumo e della produzione di HFC nonché concedere licenze per l'importazione/esportazione e comunicare informazioni in materia di HFC. Gli scienziati hanno stimato che l'emendamento di Kigali da solo consentirà di evitare fino 0,4ºC di ulteriore riscaldamento entro la fine del secolo.
Come concluso dalla valutazione preparata dalla Commissione 4 , il regolamento sui gas fluorurati ha portato a un'inversione e a diminuzione su base annua delle emissioni di gas fluorurati a partire dal 2015. Inoltre la fornitura di HFC sul mercato dell'UE è diminuita del 37 % in tonnellate metriche e del 47% in termini di tonnellate di CO2 equivalente dal 2015 al 2019. In molti tipi di apparecchiature che tradizionalmente usavano gas fluorurati si è verificato un chiaro passaggio all'uso di alternative con un minore potenziale di riscaldamento globale (in seguito denominato "GWP"), comprese le alternative naturali (ad esempio CO2, ammoniaca, idrocarburi, acqua). Tuttavia le riduzioni di emissioni previste entro il 2030 non saranno conseguite pienamente e vi è un potenziale non sfruttato di maggiore risparmio di emissioni. Inoltre, sebbene il regolamento sui gas fluorurati sia stato adottato prima dell'emendamento di Kigali e sebbene sia stato determinante per il raggiungimento di tale accordo globale, il regolamento non può garantire pienamente il rispetto di tutti gli obblighi (in particolare dopo il 2030).
Infine, la pluriennale esperienza acquisita nell'attuazione del regolamento e i riscontri ricevuti dai portatori di interessi confermano la necessità di affrontare una serie di sfide correlate al sistema di quote. Tali sfide spaziano dalle attività illecite, tra cui il contrabbando e i commercianti disonesti che operano con motivazioni puramente speculative, fino alla mancanza di tecnici qualificati. Occorre inoltre colmare alcune lacune a livello di monitoraggio, migliorare l'efficienza delle attività di comunicazione e verifica e chiarire ulteriormente diverse norme esistenti, dato che la maggior parte dei portatori di interessi dell'industria, delle ONG e delle autorità lo ritiene un importante obiettivo del riesame. Era quindi chiaro che gli elementi principali del regolamento dovevano essere mantenuti, ma era necessario perfezionare e aggiungere diverse disposizioni.
Gli obiettivi generali delle politiche dell'UE in materia di gas fluorurati sono:
(2) garantire il rispetto del protocollo per quanto riguarda gli obblighi relativi agli idrofluorocarburi ("HFC").
La prevenzione delle emissioni può essere effettuata in due modi: in primo luogo evitando che i gas fluorurati siano usati (ossia ridurre la domanda di gas fluorurati) e garantendo l'adozione di misure volte a prevenire le emissioni o le perdite quando i gas sono prodotti, usati e smaltiti ("contenimento"). Pertanto la politica in materia di gas fluorurati ha gli obiettivi specifici di:
- scoraggiare l'uso di gas fluorurati con un elevato potenziale di riscaldamento globale e incoraggiare l'uso di sostanze o tecnologie alternative quando comportano una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra senza compromettere la sicurezza, la funzionalità e l'efficienza energetica;
- prevenire fughe dalle apparecchiature e il corretto trattamento di fine vita dei gas fluorurati nelle applicazioni;
- promuovere la crescita sostenibile, stimolare l'innovazione e sviluppare tecnologie verdi migliorando le opportunità di mercato per le tecnologie alternative e i gas con un basso potenziale di riscaldamento globale.
Sulla base delle conclusioni di una valutazione del regolamento, la Commissione persegue i seguenti obiettivi per il riesame:
(1) realizzare ulteriori riduzioni delle emissioni di gas fluorurati per contribuire a conseguire la riduzione delle emissioni del 55 % entro il 2030 e la neutralità carbonica netta entro il 2050;
(2) allinearsi pienamente al protocollo;
(3) facilitare un'attuazione e un'applicazione rafforzate in materia di commercio illecito, il funzionamento del sistema di quote e le esigenze di formazione in materia di alternative ai gas fluorurati;
(4) migliorare il monitoraggio e la comunicazione per colmare le lacune esistenti e migliorare la qualità dei dati e dei processi ai fini della conformità;
(5) aumentare la chiarezza e la coerenza interna per favorire una migliore attuazione e comprensione delle norme.
L'iniziativa contribuisce all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e ai suoi obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare alla "lotta contro il cambiamento climatico".
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FAQ Gas Fluorurati ad effetto serra
Vademecum Decreto F-GAS 2020
Decreto Legislativo 5 dicembre 2019 n. 163
Tabella riepilogativa Sanzioni F-gas
Regolamento (UE) n. 517/2014
Gas a Effetto Serra: Etichettatura Prodotti e Apparecchiature
Dichiarazione F-GAS
Patentino Frigorista: Sintesi DPR 43/2012
Gas Floururati: Registro dell'Apparecchiatura