Principali disposizioni: Decreto Siccità / Note
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Principali disposizioni: Decreto Siccità / Note
ID 19453 | 20.04.2023 / In allegato Note complete
Pubblicato nella GU n. 88 del 14 Aprile 2023 il Decreto-Legge 14 aprile 2023 n. 39 "Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche", in vigore dal 15 aprile 2023.
Il Decreto-Legge 14 aprile 2023 n. 39, introduce specifiche misure, volte ad aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e a ridurre dispersioni di risorse idriche.
Di seguito le principali disposizioni:
- Cabina di regia per la crisi idrica
- Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica
- Disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche
- Disposizioni per l'attuazione degli interventi di manutenzione degli invasi
- Misure per garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico
- Riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate
- Disposizioni in materia di fanghi da depurazione e modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione
- Istituzione Osservatori distrettuali permanenti
- Sistema sanzionatorio per l’estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell’ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe
- Piano di comunicazione relativo alla crisi idrica
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- Vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo in edilizia libera
L’articolo 6, comma 1, del Decreto-Legge 14 aprile 2023 n. 39 ha introdotto una nuova lettera all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico edilizia), che rioguarda le attività di edilizia libera, ovvero gli interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.
La nuova lett. e-sexies), dell'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380 stabilisce che anche le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, possono essere realizzate senza titolo abilitativo.
Art. 6. Vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo
1. All’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera e - quinquies) è aggiunta la seguente:
«e -sexies) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato.
Vedi
D.P.R. 380/2001 Testo Unico Edilizia | Consolidato
- Cabina di regia per la crisi idrica
Il Decreto-Legge 14 aprile 2023 n. 39 istituisce una cabina di regia per la crisi idrica che esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni.
È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica, organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su delega di questi, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e composto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dal Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 1 Cabina di regia per la crisi idrica
1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica, di seguito denominata «Cabina di regia», organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su delega di questi, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e composto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dal Ministro dell’economia e delle finanze. Alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, i Ministri interessati. Quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, possono essere invitati altresì il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici partecipa alle riunioni della Cabina di regia con funzioni di segretario.
2. La Cabina di regia esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Cabina di regia effettua una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica, individuando quelli che possono essere realizzati da parte del Commissario, ai sensi dell’articolo 3. La ricognizione indica, per ciascun intervento, il fabbisogno totale o residuo in caso di opere parzialmente finanziate e il relativo ordine di priorità di finanziamento.
4. Entro il termine di cui al comma 3, le amministrazioni competenti comunicano alla Cabina di regia le risorse disponibili destinate a legislazione vigente al finanziamento di interventi nel settore idrico per i quali non siano già intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti, salvo che non dichiarino il carattere di urgenza dell’intervento per la crisi idrica. Le predette risorse previa rimodulazione delle stesse, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono destinate al finanziamento degli interventi di cui al medesimo comma 3, fermo restando il finanziamento della progettazione per gli interventi oggetto di rimodulazione.
5. Entro quindici giorni dalla ricognizione di cui al comma 3 e delle comunicazioni di cui al comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica alla rimodulazione delle risorse disponibili e dei relativi interventi, come individuati ai sensi del comma 4, nonché all’approvazione del programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia ai sensi del comma 3, nel limite delle risorse disponibili.
6. Il decreto di cui al comma 5 ripartisce le risorse tra gli interventi identificati con codice unico di progetto, indicando per ogni intervento il cronoprogramma procedurale, l’amministrazione responsabile ovvero il soggetto attuatore, nonché il costo complessivo dell’intervento a valere sulle risorse di cui al comma 5 ovvero a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Il medesimo decreto provvede altresì a indicare la quota di risorse da destinare agli interventi di cui all’articolo 4, comma 3, finalizzati al potenziamento e all’adeguamento delle infrastrutture idriche e al recupero della capacità di invaso, anche attraverso la realizzazione delle operazioni di sghiaiamento e sfangamento delle dighe, sulla base dei progetti di gestione di cui all’articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Lo schema di decreto di cui al presente comma è trasmesso, corredato di relazione tecnica, alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione, decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato.
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui e, ove necessario, mediante versamento all’entrata e successiva riassegnazione alla spesa.
8. Fermi restando i compiti e le funzioni di cui al comma 2, la Cabina di regia:
a) svolge attività di impulso e coordinamento in merito alla realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica, nonché al potenziamento e all’adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurne le dispersioni;
b) ferme restando le competenze e le procedure di approvazione previste a legislazione vigente, monitora la realizzazione delle infrastrutture idriche già approvate e finanziate nell’ambito delle politiche di investimento nazionali ed europee, ivi incluse quelle di coesione, ad eccezione di quelle finanziate nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC), anche sulla base dei dati ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
c) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente, anche fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticità;
d) nell’ambito delle attività di monitoraggio svolte ai sensi del presente articolo, promuove, in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente idoneo a precludere la realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera b) e al comma 3 ovvero di ritardo, inerzia o difformità nella progettazione ed esecuzione dei medesimi, nonché qualora sia messo a rischio, anche in via prospettica, il rispetto del relativo cronoprogramma, l’attivazione dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 2;
e) svolge attività di coordinamento e monitoraggio in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per le finalità del presente articolo, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi destinati alla realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera b) e al comma 3, anche attraverso la corretta alimentazione delle banche dati esistenti.
[…]
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- Disposizioni per l'attuazione degli interventi di manutenzione degli invasi
Il Decreto-Legge 14 aprile 2023 n. 39 adotta disposizioni per l'attuazione degli interventi di manutenzione degli invasi
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Vademecum terre e rocce da scavo
- Misure per garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico
Il Decreto-Legge 14 aprile 2023 n. 39adotta misure per garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico.
Art. 5. Misure per garantire l’efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica
1. Al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, il Commissario, d’intesa con la regione territorialmente competente, provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivati dagli invasi, nei limiti delle quote autorizzate dalle concessioni di derivazione e dagli atti adottati dalle autorità di vigilanza, in funzione dell’uso della risorsa. Per le attività di regolazione relative ai volumi degli invasi di cui al presente comma, il Commissario acquisisce, per le dighe di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il parere vincolante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si esprime sulle condizioni di sicurezza della diga entro dieci giorni dalla richiesta di parere. Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non provveda entro il predetto termine, il Commissario assegna all’amministrazione un termine per provvedere non superiore a dieci giorni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario, previo parere della regione territorialmente competente e sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti inerenti la sicurezza, può altresì autorizzare la riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene, disposti ai sensi delle disposizioni di Protezione civile, escluse le limitazioni di esercizio disposte per motivi connessi alla sicurezza dello sbarramento o delle sponde, tenuto anche conto dei Piani di emergenza delle dighe di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, recante «Indirizzi operativi inerenti l’attività di protezione civile nell’ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2014, n. 256, e dei piani di laminazione di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 marzo 2004, n. 59.
3. Per il conseguimento delle medesime finalità di cui al comma 1, il Commissario può fissare un termine per l’effettuazione da parte dei concessionari e dei gestori delle infrastrutture idriche di cui al comma 1 degli interventi di riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, nonché di interventi di miglioramento della capacità di invaso, ivi inclusi quelli finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio, individuati in coerenza con gli obblighi di legge o derivanti dalla concessione dalle autorità concedenti o dalle amministrazioni vigilanti sulla sicurezza dell’invaso. Qualora senza giustificato motivo non sia data ottemperanza a quanto disposto ai sensi del presente comma, il Commissario, sentito l’ente concedente, può attivare il procedimento di revoca della concessione per grave inadempimento degli obblighi previsti per il concessionario e può procedere all’espletamento delle procedure e delle attività finalizzate all’assegnazione della concessione.
- Riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate
Il Decreto-Legge 14 aprile 2023 n. 39 dispone l'autorizzazione fino al 31.12.2023 per il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio al 15.04.2023
Vedi
Riutilizzo acque reflue depurate ad uso irriguo / Decreto Siccità
- Disposizioni in materia di fanghi da depurazione e modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione
Art. 9. Disposizioni urgenti in materia di fanghi da depurazione
1. All’articolo 127, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e», sono inserite le seguenti: «comunque solo».
Ndr. Ai fanghi da depurazione di acque reflue si applica la disciplina dei rifiuti solo e soltanto al termine dell’intero processo di trattamento.
Art. 10. Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione
1. All’articolo 12 della legge 17 maggio 2022, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «tutti gli impianti di desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale,» sono sostituite dalle seguenti: «gli impianti di desalinizzazione di capacità pari o superiore alla soglia di cui alla lettera s-bis) del punto 8) dell’Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA» e il secondo periodo è soppresso;
b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
c) al comma 3, le lettere b) e c) sono soppresse;
d) al comma 4, dopo le parole: «Ministro della salute,», sono inserite le seguenti: «di intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» e le parole: «nonché le soglie di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1» sono soppresse.
2. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla parte seconda:
1) all’Allegato II, il punto 17-ter è soppresso;
2) al punto 8 dell’Allegato IV, dopo la lettera s), è inserita la seguente:
«s-bis) Impianti di desalinizzazione con capacità pari o superiore a 200 l/s;»;
b) alla parte terza, all’Allegato 5, dopo il punto 1.2.3 è inserito il seguente:
«1.2.3-bis SPECIFICHE PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI DI DISSALAZIONE
(1) Con riferimento agli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui all’articolo 12 della legge 17 maggio 2022, n. 60, a integrazione delle prescrizioni e dei criteri di cui ai punti precedenti del presente Allegato
l’incremento percentuale massimo di salinità del corpo recipiente entro un raggio di 50 metri dallo scarico (zona di mescolamento), rispetto alla concentrazione salina media dell’acqua marina nell’area di interesse, è pari a ΔSalmax<5%.
(2) Si applicano i valori limite di emissione di cui alla tabella 3, a esclusione di cloruri e solfati, nonché i valori limite di emissione (VLE) di cui all’articolo 101 per le altre sostanze eventualmente presenti nello scarico, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui all’articolo 76.
(3) Per le acque reflue derivanti dai procedimenti di dissalazione è permesso il solo scarico nei corpi idrici marini e nelle acque costiere.
- Istituzione Osservatori distrettuali permanenti
Il Decreto-Legge 14 aprile 2023 n. 39 adotta misure per l’istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica.
Art. 11. Misure per l’istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 63, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «la conferenza operativa», sono aggiunte le seguenti: «, l’osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici»;
b) dopo l’articolo 63, è aggiunto il seguente:
«Art. 63-bis (Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici).
1. Presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale è istituito un osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici, nel seguito anche “osservatorio permanente”, che costituisce un organo dell’Autorità e opera sulla base degli indirizzi adottati ai sensi dell’articolo 63, commi 2 e 5. L’osservatorio permanente svolge funzioni di supporto per il governo integrato delle risorse idriche e cura la raccolta, l’aggiornamento e la diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all’uso della risorsa nel distretto idrografico di riferimento, compresi il riuso delle acque reflue, i trasferimenti di risorsa e i volumi eventualmente derivanti dalla desalinizzazione, i fabbisogni dei vari settori d’impiego, con riferimento alle risorse superficiali e sotterranee, allo scopo di elaborare e aggiornare il quadro conoscitivo di ciascuno degli usi consentiti dalla normativa vigente, coordinandolo con il quadro conoscitivo dei piani di bacino distrettuali, anche al fine di consentire all’Autorità di bacino di esprimere pareri e formulare indirizzi per la regolamentazione dei prelievi e degli usi e delle possibili compensazioni, in funzione degli obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione distrettuale di cui agli articoli 117 e 145, nonché di quelli della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNACC).
2. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni regionali, gli enti di governo dell’ambito, i consorzi di bonifica, le società di gestione del servizio idrico e gli altri soggetti competenti in materia di risorse
idriche relative a ciascun distretto sono tenuti a rendere disponibile con continuità e in formato aperto i dati e le informazioni in loro possesso all’Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente.
3. L’osservatorio assicura, anche nei confronti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, un adeguato flusso di informazioni necessarie per la valutazione dei livelli della severità idrica in atto, della relativa evoluzione, dei prelievi in atto, nonché per la definizione delle azioni emergenziali più idonee al livello di severità idrica definito. Nei casi di cui al primo periodo, l’osservatorio permanente elabora scenari previsionali e formula proposte anche relative a temporanee limitazioni all’uso delle derivazioni. Sulla base degli scenari e delle proposte di cui al secondo periodo, il segretario generale dell’Autorità di bacino può adottare, con proprio atto, le misure di salvaguardia di cui all’articolo 65, commi 7 e 8.
4. L’osservatorio permanente è composto dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente ed è presieduto dal segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale. Per la partecipazione all’osservatorio non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. L’osservatorio permanente può essere integrato, per le sole attività istruttorie, da esperti, senza diritto di voto, appartenenti ad enti, ivi compresi quelli firmatari dei protocolli d’intesa istitutivi degli osservatori permanenti già operanti presso le Autorità di bacino, associazioni, istituti e società pubbliche, competenti nelle materie utili allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, secondo periodo. Gli esperti sono nominati con decreto del capo dipartimento competente in materia di utilizzi idrici del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. L’osservatorio delibera a maggioranza dei tre quinti dei componenti con diritto di voto presenti alla seduta. Le modalità di organizzazione e di funzionamento dell’osservatorio sono disciplinate con apposito regolamento, approvato dalla Conferenza istituzionale permanente che prevede, altresì, le modalità di cessazione dell’efficacia degli eventuali protocolli di intesa istitutivi degli osservatori permanenti sugli utilizzi idrici presso l’Autorità di bacino distrettuale.
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TUA | Testo Unico Ambiente Consolidato 2023
- Sistema sanzionatorio per l’estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell’ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe
Modifiche all’art. 17 del Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 (in rosso le modifiche disposte dal Decreto-Legge 14 aprile 2023 n. 39).
Art. 17. Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dal comma 2, e' vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorita' competente.
2. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici e' libera e non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua; la realizzazione dei relativi manufatti e' regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.
3. Nel caso di violazione delle norme di cui al comma 1, l'Amministrazione competente dispone la cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 50.000 euro. Nei casi di particolare tenuita' si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro e 10.000 euro. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. E' in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. L'autorita' competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, puo' eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purche' l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque.
3-bis. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni in merito alle violazioni accertate ai sensi del comma 3 nell'anno precedente.
Modifiche all'art. 4 comma 4 del Decreto-Legge 8 agosto 1994, n. 507 - Misure urgenti in materia di dighe, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 1994, n. 584 (in G.U. 21/10/1994, n.247) (in rosso le modifiche disposte dal Decreto-Legge 14 aprile 2023 n. 39).
Art. 4 comma 4
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi agli ordini disposti ai sensi dell'articolo 3, comma 5, ovvero non adempia, conformemente alle prescritte modalita', agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 7, ovvero proceda ad operazioni di invaso senza le prescritte autorizzazioni o in difformita' delle medesime, ovvero non si conformi alle prescrizioni contenute nelle approvazioni condizionate, rilasciate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, o dell'articolo 3, comma 5, ovvero alle modalita' previste nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione delle dighe, ovvero non ottemperi alle prescrizioni impartite in seguito agli accertamenti periodici di controllo, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquantamila euro. Se il concessionario o il gestore delle opere di sbarramento e' una societa' od ente con personalita' giuridica le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono esclusivamente a carico della persona giuridica e sono fissate in misura variabile da venticinquemila a duecentocinquantamila euro.
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