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Bozza di revisione Allegato 1 del DPR 151/2011

ID 10929 | | Visite: 9089 | News Prevenzioni IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/10929

Bozza di revisione Allegato 1 del DPR 151 2011

Bozza di revisione Allegato 1 del DPR 151/2011

CCTS, 27.05.2020

Con Decreto del Capo del C.N.VV.F. è stato istituito il gruppo di lavoro incaricato dell’aggiornamento e razionalizzazione dell’elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all'allegato I del DPR 151/2011, includendo anche i depositi di rifiuti e le discariche.

Nel merito dei lavori svolti, è stato elaborato il documento avendo a riferimento:

- la necessità di procedere ad un’ulteriore semplificazione delle procedure di prevenzione incendi e conseguente riduzione degli oneri amministrativi a carico dell’utenza;
- le esperienze maturate e le criticità segnalate dalle strutture territoriali del C.N.VVF. a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 151/2011;
- l’evoluzione normativa nel frattempo intervenuta, in particolare, l’emanazione del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. con le correlate RTV nonché altre regole tecniche quali, ad esempio, la norma di prevenzione incendi per le strutture in aria aperta (campeggi), gli asili nido e le attività di autodemolizione;
- l’emanazione dei decreti del ministro dell’interno del 12 aprile 2019 e del 18 ottobre 2019;

Alla luce degli obiettivi sopraindicati, si riportano di seguito i principali interventi operati dal gruppo di lavoro ed illustrati nella seduta del 27 maggio 2020 del C.C.T.S.:

1) in taluni casi, è stata meglio definita la declaratoria delle attività soggette per rendere più facilmente individuabile l’attività da assoggettare; solamente in rari casi, si è, inoltre, ritenuto opportuno di modificare, elevandole, le soglie di assoggettabilità al D.P.R. 151/2011.

Ad esempio, per l’attività 49 “Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 50 kW”:

Figura 1

2) Nell’ottica dello snellimento procedurale, sono state modificate in quasi tutto l’elenco delle attività le soglie discriminanti tra le categorie A,B, C.

In particolare, sono stati fortemente ampliati i limiti per le categoria A ed elevati i limiti di soglia massima per le categorie B; conseguentemente è stato elevato anche il limite di ingresso nella categoria C che sarà, quindi, effettivamente riservata a quelle attività maggiormente complesse dal punto di vista antincendio, in quanto caratterizzate da valori dei parametri di assoggettamento effettivamente elevati in termini di affollamento di persone presenti o di quantità di materiali stoccati o, ancora, di potenze sviluppate degli impianti.

Tale impostazione comporterà, quindi, un ampliamento del numero della attività in categoria A che, pertanto, potranno iniziare ad esercire senza alcun procedimento preventivo obbligatorio a carico dell’utenza esterna.

Analogamente, le attività in categoria B saranno caratterizzate da parametri di assoggettabilità più elevati rispetto a quelli attuali che, pertanto, è giustificata l’esigenza di una preventiva valutazione del progetto da parte dei Comandi VF.

Come sopra accennato, la categoria C sarà destinata a quelle attività maggiormente complesse per le quali è necessario quindi mantenere anche il controllo obbligatorio da parte del C.N.VV.F. o per le quali è comunque previsto un sopralluogo in ambito di un organo collegiale.

Tale impostazione generale è stata resa possibile, come in premessa accennato, dall’entrata in vigore, avvenuta nel corso degli anni successivi al 2012, di diverse regole tecniche di prevenzione incendi (elaborate sia con approccio “RTO/RTV” che di tipo tradizionale) che hanno dettato disposizioni tecniche in attività in precedenza non normate e la cui SCIA, pertanto, necessitava di una preventiva valutazione del progetto.

In tale casistica, sono ricomprese anche tutte quelle attività in passato denominate “non normate” e che oggi, alla luce del D.M. 12 aprile 2019, sono invece progettabili con il Codice di prevenzione incendi.

Esempio per l’attività 54 “Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti”:

Figura 2

 Esempio per l’attività 55 “Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m2”:

Figura 3

3) Altra importante novità introdotta è il collegamento delle soglie di assoggettabilità alle tre categorie A, B, C di alcune attività soggette alle soluzioni progettuali del Codice di prevenzione incendi; infatti, per le attività che devono essere progettate con RTO ai sensi del D.M. 12 aprile 2019 e del D.M. 18 ottobre 2019, è previsto che l’assoggettamento in cat. A o B non dipenda solamente dai consueti parametri quantitativi caratterizzanti l’attività stessa (affollamento, quantitativo di materiale, estensione superficiale, ecc…) ma anche dal tipo di progettazione antincendio adottata.

In sintesi, adottando le soluzioni conformi del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., ma cautelativamente solo fino a certi valori di soglia prefissati, l’attività è inquadrata in categoria A mentre, con l’adozione delle soluzioni alternative, la stessa attività ricade in categoria B.

Esempio per l’attività 67 “Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti.”:

Figura 4

È lecito ritenere che tale approccio possa inoltre costituire stimolo per la diffusione della progettazione attraverso il Codice di prevenzione incendi.

4) Con l’introduzione dell’attività n. 81 relativa ai rifiuti, prendendo a riferimento il D.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, nonché i parametri di assoggettabilità delle attività di autodemolizione, ci si propone di assoggettare gli “Stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio e operazioni di trattamento di rifiuti come definiti dall’art. 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. , di superficie lorda complessiva superiore a 3.000 m2 o al chiuso di superficie superiore a 1.000 m2 e con presenza di materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg; sono esclusi i rifiuti incombustibili e quelli derivanti dal ciclo di lavorazione di attività ricomprese nei punti precedenti”.

Tenuto conto, peraltro, che nel prossimo futuro sarà emanata una specifica regola tecnica verticale (la cui bozza è stata illustrata in una delle ultime sedute del CCTS) si è proposta la classificazione nelle seguenti categorie:

- cat A: stabilimenti ed impianti di superficie fino a 5000 m2;
- cat. B: stabilimenti ed impianti di superficie oltre 5000 m2 e fino a 10000 m2;
- cat C: stabilimenti ed impianti di superficie oltre 10000 m2.

5) In generale, le attività assoggettate sia come stabilimenti/impianti che come depositi di materiali combustibili, o di sostanze pericolose, sono state classificate secondo il criterio di mantenere sempre in categoria C le attività caratterizzate dalla “produzione” ossia che impiegano o producono quelle determinate sostanze o materiali; in categoria A o B, a seconda dei quantitativi, sono inserite invece le attività che effettuano esclusivamente il deposito senza alcuna lavorazione.

6) A completamento del nuovo allegato I saranno infine fornite alcune delucidazioni utili ai fini dell’attività ordinaria dei tecnici esterni e dei Comandi VF; in particolare:

1. Con la dicitura soluzioni conformi, si intende una soluzione progettuale di immediata applicazione nei casi specificati, che garantisce il raggiungimento del collegato livello di prestazione (per le attività progettate secondo il DM 3/8/2015) o il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio previsti (per le attività progettate con le regole tecniche "tradizionali");
2. Per soluzione alternativa, si intende una soluzione progettuale alternativa alle soluzioni conformi, con la quale il professionista antincendio è tenuto a dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio ammessi (rif. Punto G.1.3 comma 14 DM 3/8/2015);
3. Saranno escluse dagli adempimenti tutte le attività temporanee, che sono individuate in quelle caratterizzate da una durata breve, ben definita e comunque non superiore a 60 giorni, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita;
4. Sarà introdotta la definizione di occupante inteso come una persona presente a qualsiasi titolo all’interno dell’attività, considerata anche alla luce della sua modalità di interazione con l’ambiente in condizioni di disabilità fisiche, mentali o sensoriali. (rif. Punto G.1.6 comma 5 DM 3/8/2015);
5. Sarà specificato che l’altezza antincendi da prendere a riferimento ai fini dell’assoggettabilità è quella definita nel Codice di prevenzione incendi, al capitolo G.1.

Premesso quanto sopra, si riporta di seguito una sintesi riepilogativa delle principali modifiche apportate:

- att. 12: inserito uno specifico regime per gli imprenditori agricoli (recependo le disposizioni già vigenti fissate dalla Legge 116/2014) e per i depositi di olio di oliva;
- att. 13: introdotta esclusione per contenitori - distributori di carburanti con punto di infiammabilità superiore a 65 °C di capacità geometrica fino a 6 m3.
- att. 18: eliminati i prodotti pirotecnici “in libera vendita” in quanto non più esistenti;
- att. 34: elevato a 10.000 Kg la soglia di assoggettabilità dei depositi di carta, cartone ecc…;
- att. 41: elevata a 25 persone la soglia di assoggettabilità dei teatri per posa e televisivi;
- att. 42 elevata da 200 m2 a 1000 m2 la soglia di assoggettabilità dei laboratori per scenografie;
- att. 49: esplicitato che la potenza da prendere a riferimento è quella nominale ed elevata a 50 kW la soglia di assoggettabilità;
- att. 58: escluse dall’assoggettabilità le macchine radiogene di P< a 2000 Kev e le sorgenti mobili soggette all’art. 27 comma 1 bis del Dlsg. 230 /1995 e s.m.i.;
- att. 65: eliminato il parametro dei 200 m2 per le palestre e gli impianti sportivi;
- att. 66: portate in cat. A le strutture ricettive sino a 100 posti letto in soluzione conforme;
- att. 68: esplicitata l’assoggettabilità delle case di riposo per anziani e collocate in cat. B;
- att. 72: riformulata definizione dell’attività soggetta – (Edifici o porzioni di edificio sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico e destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonchè qualsiasi altra attività aperta al pubblico contenuta nel presente Allegato).
- Att. 73: riformulata definizione dell’attività soggetta in particolare eliminando il riferimento alla promiscuità strutturale e limitando quella impiantistica agli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio – (Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dalla relativa diversa titolarità);
- Att. 77: riformulata definizione dell’attività soggetta specificando che trattasi solo di edifici di civile abitazione;
- Att. 80: riformulata la categorizzazione delle gallerie in particolare mantenute in cat. A quelle dotate di normativa tecnica (tutte le gallerie ferroviarie e le gallerie stradali disciplinate dal D.lgs. 264/2006) e portate in cat. B quelle attualmente prive di disposto normativo.
- Att. 81: inserita specifica attività per gli stabilimenti ed impianti di trattamento rifiuti.

...

Fonte: CNI

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