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Il protocollo di sorveglianza sanitaria MC lavoro

ID 16835 | | Visite: 37287 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/16835

Protocollo di sorveglianza sanitaria MC

Il protocollo di sorveglianza sanitaria MC lavoro: Note / Modello Update Marzo 2025

ID  16835 | 14.03.2025/ Documento completo allegato

Documento sul Protocollo di Sorveglianza Sanitaria MC lavoro, con estratti normativi, documenti e modello esempio di Protocollo.

1. Il protocollo sanitario

Un protocollo di sorveglianza sanitaria è l'insieme delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio, delle informazioni sanitarie e dei provvedimenti adottati dal medico, al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori nei confronti del rischio lavorativo.

Il protocollo viene definito dal medico competente in funzione dei rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati (art. 25, c.1, b) D.Lgs. 81/2008).

Include gli accertamenti sanitari specialistici previsti per i lavoratori, mirati al rischio e meno invasivi possibili (art. 229, c.4, D.Lgs. 81/2008) e costituisce parte integrante del documento di valutazione dei rischi (DVR) (art. 28 e art. 29, D.Lgs. 81/2008).

D.Lgs. 81/2008

Art. 25 - Obblighi del medico competente

1. Il medico competente:

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

Il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria (art. 25c.1D.Lgs. 81/2008) dove vengono riportate le sue condizioni psicofisiche, i risultati degli accertamenti strumentali, di laboratorio e specialistici eseguiti, eventuali livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di Prevenzione e Protezione nonché il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

D.Lgs. 81/2008

Art. 25 - Obblighi del medico competente

1. Il medico competente:

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente

La cartella sanitaria e di rischio:

- è conservata, con salvaguardia del segreto professionale, salvo il tempo necessario per la effettuazione della sorveglianza sanitaria e della trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente e fino alla cessazione dell’attività lavorativa;

- deve essere firmata sul frontespizio dal datore di lavoro e dal lavoratore per presa visione dei dati anamnestici e clinici e del giudizio di idoneità alla mansione, delle modalità relative alla conservazione della stessa o di eventuali accertamenti sanitari cui il lavoratore deve sottoporsi anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa;

- su richiesta, viene fornita in copia al lavoratore;

- in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva il medico competente, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento.

Il medico competente informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41. Alla cessazione del rapporto di lavoro, consegna al lavoratore, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie alla conservazione della stessa (art. 25, comma 1, lettera e)).

In caso di cessazione dell’incarico, il medico competente deve consegnare la documentazione sanitaria in suo possesso, sempre con salvaguardia del segreto professionale, al datore di lavoro, che firmerà per ricevuta (art. 25, c.1, lettera d)).

D.Lgs. 81/2008

Art. 25 - Obblighi del medico competente

1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento;(1) (3)
f) [Lettera soppressa dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106];
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato. (2)

Note
(1) Il Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48 - Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, ha aggiunto la lettera e-bis).
(2) Il Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48 - Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, ha aggiunto la lettera n-bis).
(3) La Legge 3 luglio 2023 n. 85 di conversione del Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48, ha modificato la lettera e-bis)

2. Procedura Protocollo SS

Il Medico Competente individua i gruppi di lavoratori da inserire nel programma di sorveglianza sanitaria e ne definisce il protocollo indicando per ogni mansione:

- i fattori di rischio (oggetto della valutazione) per i quali è istituita la Sorveglianza Sanitaria ,
- la periodicità della visita medica,
- gli accertamenti strumentali e/o di laboratorio e loro periodicità.

Il protocollo di sorveglianza sanitaria costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi degli art. 28 e art. 29, D.Lgs. 81/2008.

Gli accertamenti strumentali e/o di laboratorio inseriti nel programma di sorveglianza sanitaria devono essere mirati al rischio (art. 41 c.4 del D.Lgs. 81/2008).

Il protocollo di sorveglianza può essere esposto in forma di tabella, nella quale per ogni fattore di rischio vengono indicati:

- effetti avversi/organi bersaglio 
- accertamenti mirati di primo livello
- altri eventuali accertamenti di secondo livello
- eventuali riferimenti normativi o tecnici (leggi, linee guida)
- periodicità suggerite (in rapporto alle fasce di intensità di esposizione)

2.1 Assenza del Protocollo sanitario

Si menziona la sentenza della Cassazione Penale Sez. III, 14 febbraio 2017 n. 6885, che ha condannato un medico competente per non aver attuato un protocollo sanitario definito in funzione dei rischi specifici con riferimento a due lavoratori edili e, nel far questo, si è pronunciata sui temi relativi agli “accertamenti minimi” richiesti al medico competente in relazione poi all’emissione dei giudizi di idoneità, alla verifica della funzionalità degli “organi bersaglio”, all’autonomia del medico competente, alle linee guida e in generale al livello di adempimento richiesto a questo soggetto sulla base delle prescrizioni legislative e dell’arte medica.

3. Protocollo sanitario / Modello (a puro scopo di esempio)

Protocollo di sorveglianza sanitaria   Modello
...
segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2025
©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 14.03.2025 Aggiornati articoli:
Art. 25 - Obblighi del medico competente D.Lgs. 81/2008
Art. 41 - Sorveglianza sanitaria D.Lgs. 81/2008
Aggiornamento normativo:
- Decreto Legislativo 4 settembre 2024 n. 135
Certifico Srl
0.0 12.06.2022 --- Certifico Srl

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