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Circolare n. 10/2025 - Dlgs 209/2024 Modifiche verifica preventiva dell’interesse archeologico

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Circolare DG ABAP 10 2025

Circolare n. 10/2025 - Dlgs 209/2024 Modifiche Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico (VPIA)

ID 23642 | 17.03.2025 / In allegato

Oggetto: Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”. Aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell’interesse archeologico e di progettazione degli scavi archeologici.

Come noto a codesti Uffici, a far data dal 31 dicembre u.s. sono entrati in vigore le integrazioni e i correttivi al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) disposti con il decreto legislativo in oggetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2024 (Suppl. ordinario n. 45).

Per quanto attiene specificatamente ai profili di tutela del patrimonio archeologico, suddette modificazioni hanno ricadute dirette sulla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico (VPIA) e sui lavori di scavo archeologico - ivi comprese le indagini archeologiche subacquee - rispetto ai quali si ritiene necessario fornire i seguenti aggiornamenti.

1. Verifica preventiva dell’interesse archeologico.

1.1 L’art. 79 del D.Lgs. 209/2024 ha apportato diverse modifiche all’All. I.8 al D.Lgs. 36/2023 (“Verifica preventiva dell'interesse archeologico”), per le quali si rimanda alla tavola sinottica di confronto (Allegato 1).

La prima è di ordine terminologico, in quanto la nuova formulazione dell’art. 1, c. 1, prevede che la procedura si articoli in due differenti fasi:

- la “prima fase” è costituita dalla raccolta ed elaborazione degli esiti delle indagini geologiche e archeologiche di cui all’art. 1, c. 2, e corrisponde, quindi, alla cosiddetta “fase prodromica”, secondo la terminologia fin qui usata nelle Linee guida approvate con D.P.C.M. 14/02/2022, nonché nelle precedenti Circolari in materia di questa Direzione generale;

- la “seconda fase” consiste, invece, nel compimento delle indagini archeologiche preventive di cui all’art. 1, c. 7, e nella conseguente redazione dei documenti integrativi del PFTE.

Con tutta evidenza, lo svolgimento della “seconda fase” è «eventuale», come esplicitato dai commi 7-8: essa è esercitata, infatti, unicamente in caso di esito positivo della verifica di assoggettabilità alla procedura di VPIA, condotta ai sensi dei commi 4-6 sulla base della documentazione prodotta nella “prima fase”. In tal caso, le indagini prescritte devono essere progettate in dettaglio, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 16 dell’All. II.18 (anch’esso oggetto di modifica, come sotto meglio rappresentato, cfr. §2.1).

Il termine perentorio per la conclusione dell’eventuale “seconda fase” della procedura è ora fissato in «novanta giorni dall’avvio delle indagini», anziché dalla richiesta di attivazione della VPIA, come era invece previsto nella previgente formulazione. Resta invece immutato l’obbligo di concludere interamente la “seconda fase” – e quindi realizzare le indagini archeologiche preventive prescritte e progettate e predisporre la conseguente “relazione archeologica definitiva” – prima dell’affidamento dei lavori ovvero prima della data prevista per l’avvio degli stessi, secondo quanto disposto dal comma 10.

1.2 L’art. 14 e l’art. 72, c. 2, del D.Lgs. 209/2024 hanno apportato modifiche all’art. 41 del D.Lgs. 36/2023 (“Livelli e contenuti della progettazione”), ivi compreso il comma 4, il quale, a seguito di dette modifiche, recita come segue:

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ai sensi della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata ai sensi della legge 29 aprile 2015, n. 57, per i contratti pubblici di lavori la verifica preventiva dell'interesse archeologico, si svolge con le modalità procedurali di cui all'allegato I.8. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dal predetto allegato.

Risulta, quindi, ulteriormente specificato l’ambito di applicazione della VPIA, circoscritto ai “contratti pubblici di lavori”. Al riguardo, si evidenzia che, ai sensi degli art. 1-2 dell’All. I.1 al D.Lgs. 36/2023, si definiscono “contratti pubblici” i contratti, anche diversi da appalti e concessioni, conclusi da una stazione appaltante (qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del Codice dei contratti pubblici) o da un ente concedente (qualsiasi amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero altro soggetto pubblico o privato, che affida contratti di concessione di lavori o di servizi e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del Codice dei contratti pubblici).

1.3 L’art. 78 del D.Lgs. 209/2024 ha apportato modifiche al comma 4 dell’art. 2 dell’All. I.7 al D.Lgs. 36/2023 (“Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo”), il quale, a seguito di dette modifiche, per quanto qui di interesse, recita come segue:

Il DOCFAP, in relazione alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento da realizzare si compone di una relazione tecnico-illustrativa, così articolata:

[…]
b) inquadramento territoriale dell’area d’intervento: corografia, stralcio dello strumento urbanistico comunale, verifica della compatibilità dell’intervento con gli strumenti urbanistici, con la carta del potenziale archeologico e la carta del rischio archeologico, ove esistenti, e con i vincoli di settore, ove pertinenti;
[…]
Ne consegue che la “carta del potenziale archeologico” e la “carta del rischio archeologico” non sono componenti obbligatorie del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), ma costituiscono un’articolazione della relativa relazione tecnico-illustrativa unicamente «ove esistenti». Esse, infatti, sono il risultato della raccolta ed elaborazione degli esiti delle indagini geologiche e archeologiche della “prima fase” della procedura di VPIA, a sua volta correlata non tanto al DOCFAP, quanto al progetto di fattibilità tecnico- economica (PFTE).

1.4 Lo stesso art. 78 del D.Lgs. 209/2024 ha apportato ulteriori modifiche al medesimo All. I.7 al D.Lgs. 36/2023, ivi comprese quelle:

- al comma 4 dell’art. 6 (“Progetto di fattibilità tecnico-economica”), il quale, a seguito di dette modifiche, per quanto qui di interesse, recita:
La preventiva diagnostica del terreno, unita alla ricognizione e alla compiuta interpretazione del territorio, consente di pervenire alla determinazione
[…]

d) della eventuale interferenza con il patrimonio culturale e archeologico tramite la procedura di verifica preventiva di cui all'Allegato I.8;
[…]
- al comma 7 del medesimo art. 6, il quale, a seguito di dette modifiche, per quanto qui di interesse, recita:
Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell’intervento è, in linea generale, fatta salva diversa disposizione motivata dal RUP in sede di DIP, composto dai seguenti elaborati:
[…]

c) relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate tramite la procedura di cui all'Allegato I.8
[…]

- al comma 1 dell’articolo 9 (“Relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico”), il quale, a seguito di dette modifiche, recita:

La relazione illustra le attività svolte ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'allegato I.8 al codice svolte ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 41, comma 4, del codice, e delle linee guida approvate in materia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Tutte queste modifiche confermano che la VPIA è correlata al livello di progettazione del PFTE, come più volte già evidenziato da questa Direzione generale con le recenti Circolari in materia e sopra ribadito.

Allo stesso tempo, la nuova formulazione dell’art. 9, c. 1, dell’All. I.7 al D.Lgs. 36/2023 chiarisce che la “relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico” – componente obbligatoria del PFTE, «fatta salva diversa disposizione motivata dal RUP in sede di DIP» e fatte salve le ipotesi di esclusione degli interventi dalla procedura di VPIA – raccoglie e illustra gli esiti della “prima fase” VPIA ed è quindi necessaria alle valutazioni di attivazione della “seconda fase”, da esprimere e acquisire nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’art. 38 del medesimo D.Lgs. 36/2023.

Essa non va, quindi, confusa con la “relazione archeologica definitiva” di cui all’art. 1, c. 8, dell’All. I.8, la quale raccoglie e illustra, invece, gli esiti della “seconda fase” della VPIA, di norma eseguita successivamente alla predetta conferenza di servizi.

2. Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nei lavori di scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee.

2.1 L’art. 93 del D.Lgs. 209/2024 ha apportato modifiche all’All. II.18 al D.Lgs. 36/2023 (“Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali”) e nello specifico:
- al comma 2 dell’art. 4 (“Qualificazione”), il quale, a seguito di dette modifiche, recita:

Per i lavori di cui all'articolo 1, comma 2, di importo inferiore a 150.000 euro si applica quanto previsto dall'articolo 10.

- al comma 3 dell’art. 11 (“Direttore tecnico”), il quale, a seguito di dette modifiche, per quanto qui di interesse, recita:

La direzione tecnica per i lavori di cui al presente allegato è affidata:
[…]
c) relativamente alla categoria OS 25, ad archeologi in possesso dei titoli previsti di cui all’allegato I.8 al Codice.

- al comma 2 dell’art. 13 (“Progetto di fattibilità tecnico-economica”), il quale, a seguito di dette modifiche, recita:

Sono documenti del progetto di fattibilità:

a) la relazione generale;
b) la relazione tecnica;
c) le indagini e ricerche preliminari;
d) la planimetria generale ed elaborati grafici;
e) le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della sicurezza;
f) la scheda tecnica di cui all'articolo 14;
g) il calcolo sommario della spesa;
h) il quadro economico di progetto;
i) il cronoprogramma dell'intervento;
i-bis) il disciplinare descrittivo e prestazionale;
l) il documento di fattibilità delle alternative progettuali, a esclusione dei casi di lavori che non comportano nuove costruzioni;
m) lo studio preliminare ambientale, a esclusione dei casi di lavori che non comportano nuove costruzioni o installazioni o impiantistica.

- all’art. 16 (“Progettazione dello scavo archeologico”), il quale, a seguito di dette modifiche, recita:

1. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca archeologica disciplina l'impianto del cantiere di ricerca e individua i criteri per la definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorità degli interventi nel corso dell'esecuzione dell'attività di scavo, nonché i tipi e i metodi di intervento.

2. Il progetto di cui al comma 1 illustra i tempi e i modi dell'intervento, relativi sia allo scavo sia alla conservazione dei reperti, sia al loro studio e pubblicazione, ed è redatta da archeologi di I fascia ai sensi del decreto adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 22 luglio 2014, n. 110 in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l'intervento. Essa comprende altresì un calcolo sommario della spesa, il quadro economico di progetto, il cronoprogramma dell'intervento e le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza.

3. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura critica dello stato esistente aggiornato alla luce degli elementi di conoscenza raccolti in eventuali scoperte.

4. Le indagini di cui al comma 1 consistono in:
a) rilievo generale;
b) ricognizioni territoriali e indagini diagnostiche;
c) indagini complementari necessarie.

5. Il progetto di fattibilità, qualora non sia stato predisposto dai competenti uffici del Ministero della cultura, è comunicato al Soprintendente competente.

6. Il progetto esecutivo dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca, nel quale confluiscono i risultati delle indagini previste nel progetto di fattibilità, comprende gli elaborati di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), h) i) e l). In particolare, il capitolato speciale di cui alla lettera l) prevede dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie di intervento e ne dispone le modalità esecutive.

7. Le fasi di cui al comma 6 comprendono:
a) rilievi e indagini;
b) scavo;
c) documentazione di scavo, quali giornali di scavo, schede stratigrafiche, documentazione grafica e fotografica;
d) restauro dei reperti mobili e immobili;
e) schedatura preliminare dei reperti e loro immagazzinamento insieme con gli eventuali campioni da sottoporre ad analisi;
f) studio e pubblicazione;
g) forme di fruizione anche con riguardo alla sistemazione e musealizzazione del sito o del contesto recuperato;
h) manutenzione programmata.

8. Il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca contiene inoltre la definizione delle tipologie degli interventi, distinguendo quelli di prevalente merito scientifico, eventualmente da affidare a imprese in possesso di requisiti specifici ove non curate dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. In questo caso, il progetto di fattibilità tecnico-economica è comunicato al Soprintendente competente.

9. Il progetto esecutivo, salvo diversa indicazione del RUP ai sensi dell’articolo 12, indica in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le modalità tecniche ed esecutive delle varie fasi operative, indicando i controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori.

9-bis. Qualora, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera b), l'affidamento dei lavori avvenga sulla base del PFTE, questo è integrato dagli elaborati di cui all'articolo 15, comma 2, lettere f), g), h), i) ed l). Il quadro economico di cui alla lettera g) prevede adeguata copertura per l'integrazione della progettazione in corso d'opera.

- al comma 1 dell’art. 18 (“Verifica dei progetti”), il quale, a seguito di dette modifiche, per quanto qui di interesse, recita:
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del codice, per i progetti di lavori relativi a beni culturali, la stazione appaltante provvede direttamente all'attività di verifica, avvalendosi altresì:
[…]

c) nei casi di lavori di scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee, del soggetto che ha predisposto la relazione di cui all'articolo 16, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con la qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto.

[...] Segue in allegato

Fonte: Direzione generale sicurezza patrimonio culturale

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