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DD n. 22 del 23 febbraio 2024 / Regole operative incentivi CER

ID 21435 | | Visite: 4243 | Energie rinnovabiliPermalink: https://www.certifico.com/id/21435

Regole operative incentivi CER

DD n. 22 del 23 febbraio 2024 / Regole operative incentivi CER

ID 21435 | 28.02.2024

Con Decreto Direttoriale n. 22 del 23 febbraio 2024, sono state approvate le regole operative per accedere agli incentivi sulle Comunità Energetiche Rinnovabili. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato il documento del GSE, che disciplina le modalità e le tempistiche per accedere ai benefici economici previsti dal decreto di incentivazione del CER.

Il documento disciplina le procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti e ai contributi in conto capitale previsti dal PNRR. I portali per presentare le domande di accesso agli incentivi verranno aperti l'otto aprile 2024

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Articolo 1 (Approvazione delle Regole operative GSE)

1. Sono approvate le Regole operative elaborate e trasmesse dal GSE S.p.A. ai sensi dell’articolo 11 del Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, allegate al presente decreto direttoriale (“Allegato 1”), del quale costituiscono parte integrante e sostanziale, insieme allo schema di “Avviso Pubblico per la presentazione di domande a sportello per la concessione di contributi da finanziare nell’ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR - Progetto finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU”.
2. Con successivo provvedimento, da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sono definiti i corrispettivi a valere su risorse proprie dei soggetti:
a. ammessi alle tariffe incentivanti di cui al Titolo II del Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, a copertura dei costi gestionali ed operativi sostenuti dal GSE, ai sensi dell’articolo 5, comma 6,
b. beneficiari del contributo PNRR, di cui al Titolo III del medesimo Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, a copertura dei costi connessi all’accordo, ai sensi dell’art. 9, comma 2,
c. richiedenti la verifica preliminare di ammissibilità di cui all’articolo 12 del Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 7 dicembre 2023, n. 414.

Articolo 2 (Disposizioni ulteriori e finali)

1. Le parti di Regole sottoposte a verifica di ARERA, individuate dall’articolo 11 del Testo Integrato dell’Autoconsumo Diffuso, di cui alla delibera ARERA 727/2022/R/EEL, saranno trasmesse a quest’ultima, senza che sia necessario un ulteriore atto di approvazione da parte del Ministero.
2. Il presente decreto direttoriale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
3. Del presente decreto direttoriale è data pubblicità attraverso pubblicazione sul sito istituzionale del GSE.
4. Il presente decreto direttoriale è trasmesso all’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per i successivi adempimenti di competenza.

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Fonte: MASE

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Tags: Ambiente Energy

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