BREF Iron and Steel Production

Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Iron and Steel Production
Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control)
The BREF entitled ‘Iron and Steel...
Il regolamento 1357/2014, stabilisce i limiti di concentrazione per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo HP6 dei rifiuti.
Poiché esistono i criteri, la classificazione è effettuata secondo il metodi convenzionale in base alla composizione del rifiuto, determinata mediante analisi chimica, in relazione al contenuto delle sostanze tossiche e alle loro indicazioni di pericolo, come classificate nella tabella 3.1 del CLP.
In alternativa al metodo convenzionale, se il rifiuto è costituito da una miscela complessa di sostanze la cui composizione non è determinabile, non è praticabile l’applicazione di metodi di prova del regolamento 440/20084, perché richiedono la sperimentazione su animali, ma se animali protetti.
Il saggio su animali è una procedura regolamentata che utilizza un animale protetto e rientra nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 1165 - Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali e del 47° considerando del regolamento 2006/1907/CE, cosiddetto - Regolamento REACH.
Se la concentrazione delle sostanze non può essere determinata il rifiuto deve essere considerato pericoloso ai sensi il comma 6 dell’ art. 13, comma 5 della legge n. 116 del 2014.
1. Regolamento (UE) N. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. (GUUE L 365/89 del 19/12/2014)
2. Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione. del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GUCE L 122 del 31/5/2008.
3. Regolamento (CE) N. 1272/2008 del parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GUCE L 353 del 31/12/2008) s.m.i., in particolare gli ATP (Adeguamenti al progresso tecnico).
4. Regolamento (CE) n. 1907/2006 del parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE
Fonti:
La nuova classificazione dei rifiuti pericolosi
W. Formenton
Guidance on the classification of waste (1st edition 2015)
Technical Guidance WM3
Elaborato Certifico Srl
Rev. 1.0 2016

Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control)
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ID 23113 | 14.12.2024 / In allegato
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Disposizioni in materia di risorse idriche.
(GU n.14 del 19-01-1994 - S.O. n. 11)
Entrata in vigore della legge: 3-2-1994
Abrogata da: D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152
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