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Vademecum rifiuti contenenti PCB

ID 16757 | | Visite: 10716 | Documenti Riservati AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/16757

Vademecum rifiuti contenenti PCB

Vademecum Rifiuti contenenti PCB (PoliCloroBifenili) / Rev. 1.0 Ottobre 2024

16757 | Rev. 1.0 del 09.10.2024 / Vademecum completo in allegato

Il presente elaborato analizza la disciplina propria dei rifiuti conteneti PCB (PoliCloroBifenili) evidenziandone gli obblighi dei detentori in ordine alle comunicazioni ed al trattamento di smaltimento e decontaminazione, come indicati dalla norma ambientale in materia.

In allegato inoltre modelli di comunicazione dei dati al Catasto Regionale dei rifiuti (scheda anagraficascheda anagrafica semplificata, scheda apparecchiature/contenitori, scheda apparecchiature/contenitori semplificata, modulo decontaminazione/smaltimento ed istruzioni per la compilazione). 

Rev. 1.0 Regolamento POPs

Il Regolamento (UE) 2019/1021 “POPs” con l’Art. 3 c. 1 vieta la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I (d’interesse i PCB).

Allegato I PCB
In particolare nell'allegato I è previsto che gli Stati membri individuano e rimuovono dalla circolazione apparecchiature (ad esempio trasformatori, condensatori o altri recipienti contenenti liquidi) contenenti più dello 0,005 % di PCB e volumi superiori a 0,05 dm3, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.

Il documento risulta essere così strutturato:

Premessa
1. Definizioni
2. Inventario
3. Smaltimento / Decontaminazione PCB
4. Decontaminazione e smaltimento delle apparecchiature soggette a inventario
5. Apparecchi contenenti PCB non inventariati
6. Divieti
7. Etichettatura Dlgs 209/1999
8. Etichette Rifiuti pericolosi (CLP)
9. Utilizzo dei codici CER relativi ai rifiuti contenenti PCB
10.

...

Excursus

Premessa

I PCB (PoliCloroBifenili) sono sostanze chimiche riconosciute a livello internazionale tra gli inquinanti organici più persistenti nell’ambiente. A causa della loro scarsa solubilità in acqua e della loro resistenza alla degradazione, essi tendono ad accumularsi nel suolo e nei sedimenti creando fenomeni di bioaccumulo lungo la catena trofica.

I policlorodifenili (PCB) derivano dalla clorurazione di due molecole di benzene tra loro legate. Chimicamente i PCB (C12H10-nCl, con n compreso tra 1 e 10) sono una classe di idrocarburi clorurati non polari con nucleo bifenilico, con sostituzione di 1 fino a 10 atomi di idrogeno con atomi di cloro. Questa struttura fa sì che i PCB siano una numerosissima famiglia di ben 209 congeneri, distinti in relazione al diverso numero di atomi di cloro e alla diversa disposizione degli stessi.

Figura 1   Gestione rifiuti contenenti PCB

Fig. 1. Struttura generale dei policlorobifenili (PCB)

Generalmente si ha a che fare con miscele di PCB. La tossicità dei PCB dipende dal numero di atomi di cloro e dalla loro posizione nella struttura bifenilica. Tra i 209 congeneri di PCB 13 hanno dimostrato gradi di tossicità confrontabili con quelli osservati per la 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina (TCDD) e sono chiamati diossina-simili: si può quantificare il grado di tossicità di una miscela di PCB applicando un Fattore Equivalente di Tossicità (TEF=1 per la diossina).

Dal punto di vista chimico sono estremamente lipofili e poco biodegradabili, dal punto di vista fisico sono molecole stabili, non infiammabili, buoni isolanti elettrici (utilizzati come oli dielettrici nei grandi trasformatori), con un forte potere adesivo (colle), utilizzati nella produzione di vernici, pesticidi, additivi di oli lubrificanti, carta copiativa, liquidi per scambiatori di calore, masse di sigillatura ad elasticità permanente (edilizia in calcestruzzo), ecc.

Tabella 1 - Modalità di impiego ed i campi di applicazione dei PCB

Tabella 1   Gestione rifiuti contenenti PCB

Essi presentano effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana quali la tossicità per il sistema riproduttivo, immunotossicità e cancerogenicità.

La generalizzata contaminazione da PCB sta portando ad un incremento delle sue concentrazioni anche nei tessuti umani. La maggiore fonte di contaminazione umana riguarda l'assunzione attraverso gli alimenti, anche se in alcuni casi l’inalazione e l’esposizione cutanea possono rappresentare delle importanti vie di contaminazione.

I primi effetti tossici dei PCB furono segnalati in operai dell’industria elettrica nel 1936. Si trattava essenzialmente di cloracne e gravi danni epatici. Ma l’intossicazione più grave fu quella avvenuta nel 1968 in 21 città del Giappone: a causa dell’ingestione di olio di riso contaminato da PCB di uno scambiatore di calore che perdeva olio attraverso microfessurazioni delle tubazioni morirono oltre mille persone.

Evidenza di cancerogenicità certa per il seguente organo bersaglio: melanoma. Evidenza limitata per i seguenti organi bersaglio: linfoma non Hodgkin e mammella.

I PCB furono prodotti a partire dagli anni ’30 ed utilizzati come fluidi idraulici, additivi e fluidi diatermici per apparecchiature elettriche (principalmente trasformatori e condensatori). A partire dagli anni ’70 se ne riconobbe la potenziale tossicità e ne venne vietata progressivamente la produzione.

La Comunità Europea è intervenuta sull’argomento agendo da un lato sulla limitazione dell’immissione sul mercato di sostanze pericolose, tra cui i PCB, con diverse Direttive: Direttiva 76/769/CEE , c.d. Direttiva "sostanze pericolose" abrogata dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e successive modifiche (Direttiva 82/828/CEE, Direttiva 85/467/CEE, e Direttiva 89/677/CEE che riporta l’ottava modifica fissando il limite massimo di concentrazione a 50 ppm) e dall’altro lato regolandone lo smaltimento con la Direttiva 76/403/CEE successivamente sostituita dalla Direttiva 96/59/CE (GU L 243 del 24.9.1996).

La Direttiva 96/59/CE sullo smaltimento è stata recepita in Italia con il D.Lgs. n. 209 del 22 maggio 1999 “Attuazione della Direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili” che prevede un inventario delle apparecchiature contenenti PCB di dimensione superiore ai 5 dm3 e lo smaltimento o decontaminazione entro il 2009 per quelle contenenti una percentuale di PCB superiore allo 0,05%.

1. Definizioni

Il D.Lgs. n. 209 del 22 maggio 1999  - Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili, ha stabilito che per

Policlorobifenili (PCB) debbano intendersi:

- i policlorobifenili; 
- i policlorotrifenili; 
- il monometil-tetracloro-difenilmetano; il monometil-dicloro-difenilmetano; il monometil-dibromodifenilmetano;
- ogni miscela delle suddette sostanze che presenti una concentrazione complessiva superiore a 50 mg/kg (0,005% in peso).

Figura 2   Gestione rifiuti contenenti PCB

Fig. 2 - Definizione PCB

Per Apparecchi contenenti PCB debbano intendersi:

Qualsiasi apparecchio che contiene o è servito a contenere PCB e che non ha costituito oggetto di decontaminazione. Gli apparecchi di un tipo che possono contenere PCB sono considerati contenenti PCB a meno che sussistano fondati motivi di presumere il contrario;

Per PCB usati debbano intendersi:

Qualsiasi PCB considerato rifiuto ai sensi della parte quarta del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152;

Per Detentore debba intendersi:

Persona fisica o giuridica che detiene PCB, PCB usati o apparecchi contenenti PCB.

Per Contaminazione debba intendersi:

Composti e/o elementi indesiderati su supporti e matrici solide, liquide o gassose, oltre la concentrazione limite prevista e tale da determinare una situazione di rischio.

Per Decontaminazione debba intendersi:

L’insieme delle operazioni che rendono riutilizzabili o riciclabili o eliminabili nelle migliori condizioni gli apparecchi, gli oggetti, le sostanze o i fluidi contaminati da PCB e che possono comprendere la sostituzione, cioè l’insieme delle operazioni che consistono nel sostituire ai PCB un fluido adeguato che non contiene PCB;

Per Trattamento debba intendersi:

Procedimento che utilizza mezzi fisici o chimici allo scopo di riportare le caratteristiche del fluido e/o matrice, vicine ai valori desiderati.

Per Smaltimento debba intendersi:

Le operazioni D8 (trattamento biologico non specificato altrove nell’allegato B alla parte IV del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 del medesimo allegato), D9 (trattamento fisico-chimico non specificato altrove nell’allegato B al Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 del medesimo allegato), D10 (incenerimento a terra), D12 deposito permanente (esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.) e D15 deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel logo in cui sono prodotti).

...

2. Inventario

Per poter controllare l’impiego e l’inquinamento ambientale di queste sostanze, la normativa prevede l’istituzione di un Inventario presso le Sezioni Regionali competenti per territorio, alimentato dalle comunicazioni dei detentori degli apparecchi contenenti PCB, i quali sono obbligati a comunicare alla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti presso ARPA regionale, così come previsto dall’articolo 189 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le informazioni relative agli apparecchi, di cui all’articolo 3 comma 1 al D.Lgs. n. 209 del 22 maggio 1999, con cadenza biennale e in ogni caso entro dieci giorni dal verificarsi di un qualsiasi cambiamento.

La Legge 18 aprile 2005 n. 62 modifica gli obblighi di smaltimento e decontaminazione degli apparecchi soggetti ad inventario e introduce l’obbligo di integrare la comunicazione prevista dall’art. 3 del D.Lgs. n. 209 del 22 maggio 1999 con un programma temporale di smaltimento e con l’indicazione del percorso di smaltimento e decontaminazione degli apparecchi.

I detentori (persona fisica o giuridica che detiene PCB, PCB usati ovvero apparecchi contenenti PCB) di apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3 (litri), inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm3 è inteso come il totale dei singoli elementi di un insieme composito, devono comunicare entro il 31 dicembre 2000 (termine così prorogato dal decreto legge n. 500 del 30/12/99, art. 1 convertito in legge con modificazioni con L. 25/02/2000, n. 32) e successivamente con cadenza biennale, e comunque entro 10 giorni dal verificarsi di un qualsiasi cambiamento del numero di apparecchi contenenti PCB o delle quantità detenute, all’ARPA le informazioni riportate nel modello di comunicazione aggiornato ai sensi della Legge 18 aprile 2005 n. 62.

L’articolo 3 del D.Lgs. n. 209 del 22 maggio 1999  prevede che presso le Sezioni regionali del Catasto dei Rifiuti di ARPA sia organizzato un inventario degli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3 suddivisi in:

- apparecchi contenenti PCB con una percentuale superiore allo 0,05% in peso e
- apparecchi contenenti PCB con una percentuale compresa tra lo 0,005% e lo 0,05% in peso.

Il Decreto legislativo definisce inoltre quali devono essere le informazioni che i detentori degli apparecchi devono trasmettere con cadenza biennale o entro 10 giorni dal verificarsi di un qualsiasi cambiamento del numero di apparecchi o delle quantità di PCB detenuti (art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 209 del 22 maggio 1999) alla Sezione Regionale del Catasto, che provvede quindi all’aggiornamento continuo della banca dati. Il D.M. 11/10/2001 definisce una modulistica per la trasmissione di tali informazioni da parte dei detentori alla Sezione regionale del Catasto.

[...]

La distinzione fra apparecchiature contenenti PCB NON SOGGETTE ed apparecchiature invece SOGGETTE ad inventario, risiede nella quantità di olio con PCB che queste posseggono al proprio interno.

I parametri di riferimento ed i relativi obblighi previsti, a seconda delle tipologie di rifiuto e quantità di PCB, sono indicati nei seguenti schemi.

Fig  3   Gestione rifiuti contenenti PCB

 

Fig. 3 – No obbligo presentazione comunicazione o compilazione schede

Figura 4   Gestione rifiuti contenenti PCB

 

Fig. 4 – Obbligo presentazione comunicazione o compilazione schede

[...] 

4. Decontaminazione e smaltimento delle apparecchiature soggette a inventario

Ai sensi dell'art.5 comma 1 del D.Lgs. n. 209 del 22 maggio 1999, i PCB, gli apparecchi contenenti PCB in quantità inferiore a 5 dm3 (quindi non soggetti ad inventario) e i PCB usati dovranno essere smaltiti o decontaminati entro il 31/12/2005.

Per tutti gli apparecchi soggetti ad inventario, (in base all'art. 18, comma 5 della Legge n. 62/05, che ha modificato quanto stabilito all'art. 5, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 209 del 22 maggio 1999), è prevista da parte dei detentori un'integrazione della comunicazione (da effettuarsi entro il 31/12/06) con l'indicazione del programma temporale di smaltimento:

- la dismissione di almeno il 50 per cento degli apparecchi detenuti alla data del 31 dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2005;

- la dismissione di almeno il 70 per cento degli apparecchi detenuti alla data del 31 dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2007;

- la dismissione di tutti gli apparecchi detenuti alla data del 31 dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2009.

Inoltre, all'art. 18, comma 1, lett. d), della Legge n. 62/05, si precisa che solo i trasformatori che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05 % e lo 0,005 % in peso possono essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 5, comma 4, del citato decreto legislativo n. 209 del 1999 e devono comunicare alla Provincia territorialmente competente il buono stato funzionale dell'apparecchio.

Scadenze

Ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs. n. 209 del 22 maggio 1999 la comunicazione deve essere effettuata con cadenza biennale e comunque entro 10 giorni dal verificarsi di una qualsiasi variazione sul numero di apparecchi contenenti PCB o delle quantità di PCB detenute.

Con Decreto Legge n. 500 del 30/12/99, art. 1 convertito in legge con modificazioni con L. 25/02/2000 n. 33, la scadenza per la prima comunicazione era il 31/12/2000 anche per chi avesse adempiuto alla comunicazione entro il 31/12/99, la prossima comunicazione andrà presentata entro il 31/12/2022.

I soggetti autorizzati allo stoccaggio ed al trattamento di rifiuti costituiti da apparecchi contenti PCB e dai PCB in essi contenuti sono obbligati a procedere al loro smaltimento finale entro 6 mesi dalla data del loro conferimento (L62/2005, art18, comma 4).

Modulistica per la comunicazione

I modelli per la comunicazione dei dati al Catasto Regionale dei rifiuti sono contenuti nel Decreto Ministero dell'Ambiente del 11 Ottobre 2001.

I soggetti tenuti alla comunicazione sono tutti detentori di apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3 con una percentuale in peso superiore allo 0,05 e i detentori di oli usati contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3 e con una percentuale in peso tra lo 0,005% e lo 0,05%.

Il modello di comunicazione si articola nelle seguenti sezioni:

Scheda anagrafica

Va compilata da ogni soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione: quindi i detentori di apparecchiature contenenti PCB con una percentuale in peso superiore allo 0,05% (500 ppm) e i detentori di oli usati contenenti PCB con una percentuale in peso superiore al 0,05% (500 ppm).

Scheda anagrafica semplificata

La compilazione di tale scheda è a cura dei seguenti soggetti: i detentori di apparecchi contenenti pcb per con una percentuale in peso compresa tra 0,05% (500 ppm)   e 0,005(50 ppm) e i detentori di oli usati contenenti pcb con una percentuale in peso compresa tra 0,05% (500 ppm) e 0,0025(25 ppm).

Scheda apparecchiature/contenitori

La compilazione di tale scheda è a cura dei seguenti soggetti: i detentori di apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3  con una percentuale in peso superiore allo 0,05% (500 ppm) e i detentori di oli usati contenenti PCB con una percentuale in peso superiore al 0,05% (500 ppm).

Modulo decontaminazione/smaltimento

Va compilato dai seguenti soggetti: i detentori di apparecchiature contenenti PCB con una percentuale in peso superiore allo 0,05% (500 ppm) e i detentori di oli usati contenenti PCB con una percentuale in peso supriore al 0,05% (500 ppm).

Scheda apparecchiature/contenitori semplificata

La compilazione di tale scheda è a cura dei seguenti soggetti: i detentori di apparecchi contenenti PCB per con una percentuale in peso compresa tra 0,05% (500 ppm)   e 0,005(50 ppm) e i detentori di oli usati contenenti pcb con una percentuale in peso compresa tra 0,05% (500 ppm) e 0,0025 (25ppm).

[...]

9. Utilizzo dei codici CER relativi ai rifiuti contenenti PCB

Come avviene per la classificazione di tutte le tipologie di rifiuti, così anche i rifiuti di PCB, delle apparecchiature e dei componenti contenenti PCB, sono identificati in maniera univoca dall’attribuzione del rispettivo e corretto codice CER.

A causa della scarsa diffusione di informazioni sulla riconoscibilità ed informazione in merito a tali apparecchiature ed alla presenza al loro interno di sostanze quali i PCB stessi, succede sovente che non venga assegnato al rifiuto il codice CER corretto, ma che venga utilizzato più semplicemente un codice rifiuto generico.

Tutto ciò può determinare l’uscita di tali tipologie di rifiuto dai circuiti di gestione e smaltimento appropriati, sfuggendo alle fasi di verifica e controllo svolte, anche in occasione della dichiarazione annuale della denuncia rifiuti (MUD), da parte degli Enti preposti

Di seguito si riporta l’elenco dei codici CER da utilizzare per l’individuazione dei rifiuti che possono contenere PCB.

Tabella 2 - Codici CER da utilizzare per l’individuazione dei rifiuti che possono contenere PCB.

Tab  2   Gestione rifiuti contenenti PCB

 Esempio Etichetta Rifiuto con campi compilabili

Figura 7   Gestione rifiuti contenenti PCB

Fig. 7 - Oli per circuiti idraulici contenenti PCB

10. Regolamento POPs

Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169/45 del 25.06.2019).

[box-note]Regolamento (UE) 2019/1021

Articolo 1 Obiettivo e oggetto

Tenendo conto, in particolare, del principio di precauzione, l'obiettivo del presente regolamento è quello di tutelare la salute umana e l'ambiente dai POP vietando, eliminando gradualmente il prima possibile o limitando la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso di sostanze soggette alla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione») o al protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza («protocollo»), riducendo al minimo, in vista dell'eliminazione, ove possibile e in tempi brevi, il rilascio di tali sostanze ed istituendo disposizioni concernenti i rifiuti costituiti da tali sostanze o che le contengono o che ne sono contaminati. Se del caso, gli Stati membri possono applicare obblighi più rigorosi rispetto a quelli stabiliti nel presente regolamento, conformemente al TFUE.
...

Articolo 3 Controllo della fabbricazione, dell'immissione in commercio e dell'uso, e inserimento di sostanze nell'elenco

1. Sono vietati la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, fatto salvo l'articolo 4.

...

Allegato I
Parte A Sostanze inserite nella convenzione e nel protocollo e sostanze inserite solo nella convenzione

 Sostanza 

 N. CAS

 N. CE

Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni 

Bifenili policlorurati (PCB)

1336-36-3 e altri

215-648-1 e altri

Fatta salva la direttiva 96/59/CE, gli articoli già in uso alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere utilizzati. Gli Stati membri individuano e rimuovono dalla circolazione apparecchiature (ad esempio trasformatori, condensatori o altri recipienti contenenti liquidi) contenenti più dello 0,005 % di PCB e volumi superiori a 0,05 dm3, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.

...
Segue in allegato

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1.0 09.10.2024 Regolamento (UE) 2019/1021 (POPs) Certifico Srl
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