La Convenzione di Stoccolma: Inquinanti organici persistenti
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La Convenzione di Stoccolma / In vigore
ID 2161 | Update news 28.06.2023
La Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti è stata adottata in una conferenza dei plenipotenziari il 22 maggio 2001 a Stoccolma, Svezia.
Entrata in vigore della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001. Si e' perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore della Convezione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001. La ratifica e' stata autorizzata con Legge 12 luglio 2022 n. 93, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2022. In conformità al suo art. 26.2, la Convenzione è entrata in vigore il 28 dicembre 2022.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001. (GU n.166 del 18.07.2022)
La convenzione è entrata in vigore il 17 maggio 2004, novantesimo giorno successivo alla data di deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione in relazione alla convenzione.
I firmatari sono 179, fra cui l’Unione europea.
L'articolo 18 della convenzione prevede la Conferenza delle Parti ad adottare procedure di arbitrato e conciliazione per governare la composizione delle controversie tra Parti della Convenzione.
Gli inquinanti organici persistenti danneggiano la salute dell’uomo e l’ambiente. La convenzione di Stoccolma si basa sul principio di precauzione e mira a garantire l’eliminazione sicura di tali sostanze, nonché riduzioni nella relativa produzione e uso.
Adozione UE
L'UE ha adottato la convenzione con la Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti.
Sintesi
La Convenzione di Stoccolma Approva la decisione dell’Unione europea (o meglio, della Comunità europea, quale era al momento dell’adozione) di prendere parte alla convenzione di Stoccolma.
Dà una definizione di inquinanti organici persistenti e stabilisce norme che ne regolano la produzione, l’importazione e l’esportazione. Richiede che i cittadini, i politici e l’industria chimica vengano informati dei rischi posti da tali sostanze.
Gli inquinanti organici persistenti
Gli inquinanti organici persistenti sono sostanze chimiche con determinate proprietà tossiche che resistono alla degradazione. Si accumulano negli organismi viventi, vengono trasportati dall’aria, dall’acqua e dalle specie migratorie e accumulate negli ecosistemi terrestri e acquatici.
L’inquinamento provocato dagli inquinanti organici persistenti è un problema transfrontaliero che richiede un’azione internazionale.
Ambito di applicazione
La convenzione riguarda prioritariamente 23 inquinanti organici persistenti prodotti sia intenzionalmente che non intenzionalmente (per esempio da fonti quali gli inceneritori di rifiuti).
Tali inquinanti sono: aldrin, clordano, clordecone, diclorodifeniltricloroetano (DDT), dieldrin, endrin, eptacloro, esabromodifenile, esabromociclododecano, composti del PFOS ottabromodifenil etere, esaclorobenzene (HCB), alfa-esaclorocicloesano, beta-esaclorocicloesano, lindano, mirex, acido perfluorottano sulfonato, i suoi sali e floruro di perfluorottano e sulfonile, policlorodibenzo-p-diossine (PCDD), policlorodibenzofurani (PCDF), bifenili policlorurati (PCB), endosulfano tecnico e relativi isomeri, tetrabromodifenil etere e pentabromodifenil etere e toxafene.
Attuazione
Tre organismi attuano la convenzione a livello internazionale:
- La conferenza delle parti: comprende tutti i firmatari e, nei casi opportuni, degli osservatori. Stabilisce norme sull’attuazione ed è responsabile delle principali decisioni.
- Il comitato di esame degli inquinanti organici persistenti: composto da specialisti che esaminano le proposte di aggiunta di nuove sostanze alla convenzione.
- Il segretariato: responsabile delle mansioni amministrative.
L’obiettivo è ridurre al minimo e, laddove possibile, eliminare la produzione non intenzionale e il rilascio di inquinanti organici persistenti. A tale scopo, i firmatari devono sviluppare piani d’azione e puntare all'uso di materiali, prodotti e processi sostitutivi.
La convenzione stabilisce la cessazione della produzione, dell’uso, dell’importazione e dell’esportazione degli inquinanti organici persistenti vietati.
Produzione, uso, importazione ed esportazione
Le parti devono sviluppare dei piani per adempiere ai propri obblighi ai sensi della convenzione. Ognuna di esse designa un punto di contatto nazionale per facilitare lo scambio di informazioni.
Principio di precauzione
Il "Principio di precauzione" è un approccio alla gestione del rischio in base al quale, qualora vi sia la possibilità che una determinata politica o azione possa causare danno ai cittadini o all'ambiente e qualora non vi sia ancora consenso scientifico sulla questione, la politica o l’azione in questione non dovrebbe essere perseguita.
Contesto
Il continuo rilascio nell'ambiente di inquinanti organici persistenti (persistent organic pollutants — «POP») suscita grave preoccupazione nell'Unione. Queste sostanze chimiche sono trasportate attraverso le frontiere internazionali, lontano dal luogo di rilascio, e persistono nell'ambiente, sono soggette a bioaccumulo attraverso la catena alimentare e presentano un rischio per la salute umana e per l'ambiente. Occorre pertanto adottare provvedimenti ulteriori per tutelare la salute umana e l'ambiente contro tali inquinanti.
Considerate le responsabilità che le incombono in materia di protezione dell'ambiente, il 19 febbraio 2004 l'Unione ha approvato il protocollo sugli inquinanti organici persistenti alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza («protocollo») e il 14 ottobre 2004 ha approvato la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione»).
Per attuare in maniera coerente ed efficace gli obblighi assunti dall'Unione a norma del protocollo e della convenzione, è necessario istituire un comune quadro normativo che consenta l'adozione di misure volte, in particolare, a porre fine alla fabbricazione, all'immissione in commercio e all'uso di POP di fabbricazione intenzionale. Inoltre, è necessario che le caratteristiche dei POP siano prese in considerazione nel quadro dei pertinenti regimi unionali di valutazione e di autorizzazione.
E' pertanto stato pubblicato il Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019).
Collegati
Decisione 2006/507/CE
Regolamento (UE) 2019/1021 (POPs)
Protocollo di Aarhus (POPs)
Tags: Chemicals Regolamento POPs