Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Decisione di esecuzione (UE) 2022/162

ID 15679 | | Visite: 2034 | Legislazione AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/15679

Decisione di esecuzione UE 2022 162

Decisione di esecuzione (UE) 2022/162 / Calcolo, verifica e rendicontazione direttiva SUP

ID 15679 | 07.02.2022 / In allegato decisione (UE) 2022/162

Decisione di esecuzione (UE) 2022/162 della Commissione, del 4 febbraio 2022, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la rendicontazione sulla riduzione del consumo di alcuni prodotti di plastica monouso e le misure adottate dagli Stati membri per conseguire tale riduzione

GU L 261/19 del 7.2.2022

Entrata in vigore: 27.02.2022

La Decisione di esecuzione è prevista dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/904.
________

La direttiva (UE) 2019/904 (recepita con il Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 196) stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di adottare misure per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato di tale direttiva («prodotti di plastica monouso»). La Commissione è chiamata a stabilire la metodologia per il calcolo e la verifica di tale riduzione del consumo.

La direttiva (UE) 2019/904 stabilisce inoltre l’obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione i dati sui prodotti di plastica monouso immessi sul mercato ogni anno e le informazioni sulle misure adottate per ridurre il consumo di tali prodotti, compresa una relazione di controllo della qualità. La Commissione è chiamata a stabilire il formato di tale comunicazione.

La decisione individua la metodologia di calcolo e di verifica della riduzione del consumo di prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/904 e i formati per la comunicazione dei dati sui prodotti di plastica monouso immessi sul mercato e delle informazioni sulle misure adottate dagli Stati membri di cui all’articolo 13, paragrafo 4, di tale direttiva.
______

Articolo 1 Metodologia per il calcolo della riduzione del consumo di prodotti in plastica monouso

1. Gli Stati membri calcolano la riduzione del consumo di prodotti di plastica monouso sulla base di uno dei seguenti parametri:

- il peso totale della plastica nei prodotti di plastica monouso immessi sul mercato in uno Stato membro in un anno solare;

- il numero di prodotti di plastica monouso immessi sul mercato in uno Stato membro in un anno solare.

2. Gli Stati membri calcolano la riduzione del consumo di prodotti di plastica monouso immessi sul mercato in uno Stato membro in un anno civile secondo le formule di cui all'allegato I.

3. Qualora vi siano esportazioni o importazioni significative o altri movimenti all'interno dell'Unione di prodotti di plastica monouso prima che siano messi a disposizione del consumatore o utilizzatore finale, gli Stati membri possono adeguare il peso o il numero di prodotti di plastica monouso collocati sul mercato, di cui al comma 1, al fine di tener conto di tali movimenti.

Articolo 2 Segnalazione dei dati

1. Gli Stati membri comunicano i dati sui prodotti di plastica monouso immessi sul mercato di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2019/904, calcolati conformemente all'articolo 1 della presente decisione, nel formato di cui all'allegato II della presente decisione.

2. Gli Stati membri comunicano le informazioni sulle misure di riduzione del consumo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2019/904 nel formato di cui all'allegato III della presente decisione.

3. Gli Stati membri presentano la relazione sul controllo della qualità per quanto riguarda i dati e le informazioni di cui al presente articolo nel formato di cui all'allegato IV.

4. La Commissione pubblica i dati comunicati dagli Stati membri a meno che, per quanto riguarda le informazioni incluse nella relazione di controllo della qualità, lo Stato membro non presenti una richiesta motivata di sospendere la pubblicazione di determinati dati.

5. Gli Stati membri utilizzano, per quanto possibile, i registri elettronici per raccogliere e comunicare i dati alla Commissione.

Articolo 3 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

...

Allegati

ALLEGATO I Formule per il calcolo della riduzione del consumo di prodotti in plastica monouso
ALLEGATO II Formato per la rendicontazione dei dati sui prodotti in plastica monouso immessi sul mercato
ALLEGATO III Formato per la rendicontazione delle informazioni sulle misure di riduzione dei consumi
ALLEGATO IV Formato per il rapporto di controllo qualità

[...]

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decisione di esecuzione UE 2022 162.pdf)Decisione di esecuzione (UE) 2022/162
 
IT588 kB217

Tags: Ambiente Rifiuti Imballagi e rifiuti di imballaggio

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Rettifica BAT Fonderie
Dic 20, 2024 83

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2024/2974 del 20.12.2024

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2024/2974 (BAT fonderie) del 20.12.2024 ID 23164 | 20.12.2024 Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2024/2974 della Commissione, del 29 novembre 2024, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva… Leggi tutto
Dic 17, 2024 64

Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 202

Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 202 / Inquinamento provocato dalle navi ID 23142 | 17.12.2024 Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 202 Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni. Entrata in vigore del provvedimento:… Leggi tutto

Più letti Ambiente