Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 196

ID 15064 | | Visite: 14350 | Legislazione AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/15064

Decreto legislativo 8 novembre 2021 n  196   Attuazione direttiva SUP

Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 196 / Attuazione direttiva SUP

Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.

(GU n.285 del 30.11.2021 - SO n. 41)

Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/2022

_______

Art. 1. Oggetto e finalità

1. Il presente decreto reca misure volte a prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, in particolare l’ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché a promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo alla riduzione della produzione di rifiuti, al corretto funzionamento del mercato e promuovendo comportamenti responsabili rispetto alla corretta gestione dei rifiuti in plastica. Il presente decreto reca, altresì, misure volte a promuovere l’utilizzo di plastica riciclata idonea al diretto contatto alimentare nelle bottiglie per bevande.

Art. 2. Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai prodotti in plastica monouso, di cui all’Allegato, ai prodotti in plastica oxo-degradabile, nonché agli attrezzi da pesca contenenti plastica.
2. Ferma restando la disciplina in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e dei materiali e degli oggetti destinati al contatto con gli stessi (MOCA), le disposizioni del presente decreto prevalgono sulle norme incompatibili della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

[..]

Art. 3. Definizioni
Art. 4. Riduzione del consumo
Art. 5. Restrizioni all’immissione sul mercato

Art. 6. Requisiti dei prodotti

1. A decorrere dal 3 luglio 2024, i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell’allegato i cui tappi e coperchi sono di plastica possono essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell’uso previsto del prodotto. Ai fini del presente comma i tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica non sono considerati fatti di plastica.
2. La messa a disposizione sul mercato nazionale dei prodotti di cui al comma 1 è consentita, fino all’esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l’immissione sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza dell’obbligo di cui al comma 1.
3. A decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea delle norme armonizzate adottate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/904, i prodotti di cui al comma 1 sono ritenuti conformi ai requisiti ivi previsti se rispettano le suddette norme.
4. Le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’Allegato:
a) a partire dal 2025, fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET»), devono contenere almeno il 25 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale;
b) a partire dal 2030, devono contenere almeno il 30 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte tali bottiglie per bevande immesse sul mercato nazionale.
5. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, i sistemi istituiti ai sensi dell’articolo 9, comma 1, assicurano il rientro in possesso del materiale postconsumo ai produttori per bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’allegato, definendo la quota percentuale da restituire e le relative modalità di restituzione.

Art. 7. Requisiti di marcatura

1. Ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell’allegato e immesso sul mercato reca sull’imballaggio o sul prodotto stesso una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili, secondo le modalità indicate dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020.
2. La marcatura di cui al comma 1 informa i consumatori su:
a) appropriate modalità di gestione del rifiuto coerenti con i sistemi di raccolta esistenti, nonché le forme di smaltimento da evitare per lo stesso in conformità con la gerarchia dei rifiuti;
b) la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull’ambiente della dispersione o di altre forme di smaltimento improprie del rifiuto.
3. Restano ferme, per i prodotti del tabacco, le disposizioni del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, a cui si aggiungono le disposizioni del presente articolo.
4. La messa a disposizione sul mercato nazionale, come definita all’articolo 3, comma 1, lettera g) , dei prodotti in plastica monouso non conformi ai requisiti di marcatura di cui al comma 1, è consentita fino ad esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l’immissione sul mercato in data antecedente alla decorrenza dell’obbligo di cui al primo comma.

[..]

Art. 8. Responsabilità estesa del produttore
Art. 9. Raccolta differenziata
Art. 10. Misure di sensibilizzazione
Art. 11. Coordinamento dei piani e programmi

Art. 12. Specifiche e orientamenti sui prodotti di plastica monouso

Per stabilire se un contenitore per alimenti sia da considerare un prodotto di plastica monouso ai fini del presente decreto, in aggiunta ai criteri relativi ai contenitori per alimenti di cui all’allegato è fondamentale tenere conto della tendenza del contenitore a essere disperso nell’ambiente, in ragione del suo volume o delle sue dimensioni, in particolare nel caso dei contenitori per alimenti monoporzione.

Art. 13. Sistemi di informazione e relazioni

...
Art. 14. Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’immissione sul mercato o la messa a disposizione di prodotti in violazione di quanto disposto all’articolo 5, comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro. La medesima sanzione si applica nei casi di immissione sul mercato o di messa a disposizione di prodotti che presentano caratteristiche difformi da quelle indicate dall’articolo 6, comma 1 o privi dei requisiti di marcatura di cui all’articolo 7, commi 1 e 2. La sanzione è aumentata fino al doppio del massimo in caso di immissione di un quantitativo di prodotti del valore superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore.
2. I produttori che non adempiono all’obbligo di partecipazione ai sistemi di cui all’articolo 8, comma 7 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro, laddove la condotta non sia già sanzionata ai sensi dell’articolo 256, comma 8, secondo periodo, o dell’articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; all’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si provvede ai sensi dell’articolo 262, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione degli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all’accertamento e alla contestazione delle violazioni, destinati al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di cui al presente articolo.
5. Chi con un’azione o omissione viola diverse disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ovvero commette più violazioni della medesima disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave aumentata fino al doppio. La medesima sanzione si applica a chi con più azioni o omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 15. Abrogazioni e disposizioni di coordinamento

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) l’articolo 1, comma 545, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
b) l’articolo 226 -quater , commi 1, 2, e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. All’articolo 218, comma 1, lettera dd -bis ), del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo le parole «o altre sostanze» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente».

3. All’articolo 261, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A chiunque immette sul mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all’articolo 219, comma 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro».

4. All’articolo 256, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, la parola «234,» è soppressa;
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai soggetti di cui all’articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi».

5. Con riferimento ai rifiuti di cui Allegato, Parte E, sezione III, i sistemi costituiti ai sensi dell’articolo 8, comma 2, provvedono alla copertura dei costi sostenuti dai Comuni per le attività di cui al comma 1 dell’articolo 232 -bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, in accordo con gli stessi.

Art. 16. Disposizioni finanziarie

1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 4, commi 7, 8 e 10 e dall’articolo 5, comma 4, dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 17. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il quarantacinquesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

...

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 196.pdf)Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 196
 
IT1857 kB1726

Tags: Ambiente Rifiuti Imballagi e rifiuti di imballaggio

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Impianti con prodotti refrigeranti   esercizio e manutenzione
Feb 12, 2025 155

Impianti con prodotti refrigeranti: esercizio e manutenzione

Impianti con prodotti refrigeranti - esercizio e manutenzione / UFAM CH 2022 ID 23454 | 12.02.2025 / UFAM CH 2022 Aiuto all’esecuzione dell’UFAM con riferimento alle disposizioni legali per il registro di manutenzione, il controllo della tenuta stagna e l’obbligo di notifica. 4a edizione aggiornata… Leggi tutto
Impianti con prodotti refrigeranti   dal progetto all immissione sul mercato
Feb 12, 2025 248

Impianti con prodotti refrigeranti: progetto e immissione sul mercato

Impianti con prodotti refrigeranti: dal progetto all’immissione sul mercato / UFAM CH 2022 ID 23454 | 12.02.2025 / UFAM CH 2022 Aiuto all’esecuzione dell’UFAM con riferimento alle disposizioni normative per impianti di refrigerazione, di climatizzazione e di pompe di calore che funzionano con… Leggi tutto
Il nuovo Regolamento sul Ripristino della Natura   Natura 2020 Genn  2025
Feb 07, 2025 169

Il nuovo Regolamento sul Ripristino della Natura

Il nuovo Regolamento sul Ripristino della Natura / Natura 2000 ID 23423 | 07.02.2025 Il Regolamento europeo 2024/1991 sul Ripristino della Natura è entrato in vigore il 18 agosto 2024. Il suo obiettivo è ripristinare una varietà di ecosistemi, habitat e specie degradati sulla terraferma e nei mari… Leggi tutto
Interconfronto 2023 2024 sulla tassonomia delle diatomee bentoniche d acqua dolce
Feb 05, 2025 117

Interconfronto 2023-2024 sulla tassonomia delle diatomee bentoniche d’acqua dolce

Interconfronto 2023-2024 sulla tassonomia delle diatomee bentoniche d’acqua dolce ID 23409 | 05.02.2025 / In allegato Il presente rapporto illustra i risultati di un confronto interlaboratorio volto a valutare le prestazioni degli operatori coinvolti nell’identificazione tassonomica delle diatomee… Leggi tutto
Controllo dei distributori di benzina con recupero dei vapori
Feb 04, 2025 128

Controllo dei distributori di benzina con recupero dei vapori

Controllo dei distributori di benzina con recupero dei vapori / UFAM CH 2021 ID 23406 | 04.02.2025 / In allegato Aiuto all’esecuzione per i distributori di benzina. Stato 2021 Durante il travaso di benzina e il rifornimento degli autoveicoli, il rilascio di vapori di benzina deve essere limitato in… Leggi tutto
Misurazione delle emissioni degli impianti stazionari   UFAM CH 2020
Feb 04, 2025 286

Misurazione delle emissioni degli impianti stazionari

Misurazione delle emissioni degli impianti stazionari / UFAM CH ID 23404 | 04.02.2025 / Raccomandazioni per la misurazione delle emissioni UFAM CH. Stato 2020 Le presenti raccomandazioni hanno lo scopo di fornire il quadro di riferimento applicabile per la pianificazione, l’esecuzione e… Leggi tutto

Più letti Ambiente