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Vademecum impiego gas tossici

ID 4541 | | Visite: 60633 | Documenti Riservati ChemicalsPermalink: https://www.certifico.com/id/4541

Vademecum impiego gas tossici

Vademecum impiego gas tossici: Regio Decreto 147/1927 | ADR 2025 | SEVESO III 

ID 4541 | Update Rev. 6.0 dell'08.05.2025 / Vademecum completo in allegato

L’"impiego dei gas tossici" è subordinato a quanto prescritto dal R.D. 147/1927 e s.m.i., ma numerose sono le norme correlate alla Sicurezza dei “gas tossici”, in sintesi, dalla “Produzione”, all’”Uso” e al “Trasporto”.

Il R.D. 147/1927 e s.m.i., tratta, soprattutto, il regime autorizzatorio dei "gas tossici", il presente documento, illustra gli aspetti generali del R.D. 147/1927 e s.m.i. e del trasporto su strada dei gas tossici come merci pericolose ADR.

Rev. 6.0 dell'08 Maggio 2025

Decreto 17 gennaio 2025 Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2020 (GU n.105 dell'08.05.2025)
- ADR 2025

Ad oggi i gas tossici soggetti a regime autorizzativo del R.D. 147/1927 e s.m.i sono 27 (inizialmente nel RD 147 erano 12).

Per i riferimenti normativi generali, a carattere non esaustivo, e schematicamente, si veda la figura:


....

Excursus

Normativa di riferimento:

R.D. 09.01.1927, n. 147 e successive modificazioni;
D.M. 09.05.1927, e successive modificazioni;
D.M. 06.02.1935;
Decreto 31 luglio 2012;
- ADR Accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose su strada

Le norme menzionate,  a carattere esemplificativo riguardano, gli aspetti tecnico-normativi di sicurezza delle sostanze pericolose di cui i gas tossici fanno parte.
...

L'impiego di gas tossici (incluso il trasporto) è sottoposto:

- per quanto riguarda il regime autorizzatorio, alla disciplina del R.D. 9 gennaio 1927 n. 147 (e successivi aggiornamenti) e del TULPS.

- per quanto riguarda le prescrizioni per imballaggi, veicoli e norme generali di comportamento, all’Accordo ADR.

Sono previste, in particolare:

A) licenza di autorizzazione all’utilizzazione

B) Patente di abilitazione all’impiego.

Per ogni tipo di gas esistono appositi DM che prevedono dettagliata regolamentazione per carico, stivaggio ed altre misure di sicurezza; tali prescrizioni sono normalmente riportate nella stessa licenza.

La movimentazione ed il trasporto di gas tossici richiede licenza/permesso di PS subordinata, normalmente, all'osservanza delle norme vigenti per il trasporto di merci pericolose ADR.

...

2. 
Elenco dei Gas tossici - D.M. 6 febbraio 1935 s.m.i.

Approvazione del prospetto contenente l'elenco dei gas tossici riconosciuti ai sensi del R.D. 9 gennaio 1927, n.147:

Vademecum impiego gas tossici Elenco gas

3. Impiego dei gas tossici

Per impiego di gas tossici, ai fini dell’articolo 58 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, si intendono la loro utilizzazione a qualsiasi scopo, salve le eccezioni di cui al titolo III, cap. I, come la loro custodia e conservazione a qualsiasi scopo in magazzini o depositi, comunque costituiti, ed il loro trasporto.



3.1 Disciplina autorizzatoria RD 147/1927

I provvedimenti che l'autorità competente adotta relativamente all'impiego di gas tossici, sono:

a) l'autorizzazione ad utilizzare i gas tossici, ovvero a custodirli e conservarli in magazzini o depositi, da concedersi ad enti pubblici e a privati, che ne esercitano l'industria relativa, in conformità degli artt. 5 e 10;

b) la licenza a trasportare i gas tossici, in conformità dell'art. 23;

c) l'abilitazione, all'impiego dei gas tossici, di persone che, alla dipendenza degli enti pubblici e dei privati, di cui alle precedenti lettere a) e b), eseguono operazioni relative a detto impiego in conformità dell'art. 26;

d) la licenza, volta per volta, ad utilizzare gas tossici in luogo abitato e nell'ambito del demanio marittimo o in aperta campagna, in conformità degli artt. 40, 41 e 47;

e) il riconoscimento delle scuole per gli aspiranti al certificato di idoneità, indicate nell'articolo 37.

3.1.1  Elenco gas tossici - autorizzazione all’utilizzazione

La concessione delle autorizzazioni alla “utilizzazione” e alla “custodia e conservazione” è demandata al Sindaco.

Essa, oltre alle generalità ed al domicilio del richiedente, indica:

a) il nome scientifico e quello commerciale, nonché la composizione e la formula chimica del gas e dei gas (se si tratta di miscela di gas) che il richiedente si propone di utilizzare;

b) le caratteristiche salienti del gas e l'uso al quale sarà destinato.

La domanda, oltre che dai certificati penali e di condotta incensurata, al nome del richiedente e di data non anteriore a due mesi, è corredata dai seguenti documenti:


3.1.2  
Elenco gas tossici - autorizzazione all’utilizzazione (estratto)

....

Vademecum impiego gas tossici utilizzazione gas tossici
...

5.1  Elenco gas tossici - custodia e conservazione
...

Vademecum impiego gas tossici custodia
...

5.2 Condizioni di sicurezza magazzini e depositi

I magazzini o depositi nei quali sono custoditi e conservati a qualsiasi scopo i gas tossici indicati nel prospetto allegato al presente regolamento, devono soddisfare in ogni tempo alle condizioni che, per ciascuno di essi, sono prescritte dai relativi decreti di autorizzazione.

Inoltre, è fatto obbligo:

a) Agli esercenti la fabbricazione di uno o più gas tossici contemplati, di far trasportare nei magazzini e depositi, al termine di ciascun giorno, i gas tossici che vengono giornalmente preparati.

b) Agli esercenti di stabilimenti industriali od officine di tenere nei locali di lavoro la sola quantità di gas tossici strettamente occorrente per non interrompere le lavorazioni. Al termine del lavoro giornaliero, le quantità di gas tossici che si trovano nei locali di lavoro medesimi devono essere trasportate, custodite e conservate nei magazzini o depositi annessi agli stabilimenti od officine.

c) A tutti coloro che esercitano l'industria della fabbricazione ovvero della manipolazione di gas tossici di attuare nei locali di lavoro tutti i provvedimenti necessari per la sicurezza ed incolumità degli operai.
...

6. Patente di abilitazione all’impiego dei gas tossici

L'abilitazione alla esecuzione delle operazioni relative all'impiego dei gas tossici, deve constare da apposita patente il cui rilascio viene fatto in base a presentazione di certificato di idoneità.
...

7. Trasporto disciplina autorizzatoria

Il trasporto dei gas tossici è sottoposto ad autorizzazione finalizzata alla tutela di esigenze di pubblica sicurezza.

Sono richiesti:

- licenza di trasporto dell'autorità provinciale di PS per trasporti continuativi (permanenti) di gas tossici, da rinnovare annualmente;

- permesso di trasporto rilasciato volta per volta dell'autorità provinciale di PS per trasporto occasionale e valido solo per il viaggio e nel periodo di tempo espressamente indicate.

Si aggiunge al CFP previsto per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose secondo le norme ADR.
...

7.2 Prescrizioni particolari

II trasporto di gas tossici sottoposti al regime autorizzativo sopra richiamato e condizionato anche dal rispetto delle seguenti prescrizioni particolari:

- non possono essere utilizzati veicoli in servizio pubblico per trasporto di passeggeri;

- il trasporto non può nelle ore notturne (dal tramonto all'alba) salvo espresse deroghe legate a situazioni d'emergenza;

- le sostanze tossiche devono essere contenute in recipienti a tenuta ermetica (obbligo previsto anche dall’'ADR);

- i recipienti di gas compressi caricati su veicoli scoperti devono essere protetti nei mesi estivi dalle elevate temperature ambientali con teloni o stuoie adeguati;

- nel documento di trasporto il mittente (speditore) deve espressamente indicare la natura del gas tossico trasportato.
...

8. Trasporto bombole ammoniaca anidra ADR

Le bombole di AMMONIACA ANIDRA piene o vuote sono soggette all'Accordo ADR, per il trasporto di merci pericolose su strada, riportano la seguente classificazione (vedi Report ADR Allegato):

Numero n. ONU 1005 Ammoniaca Anidra

In base alle classi di pericolo connesso al trasporto l’ammoniaca anidra è appartenente alla:

Classe: 2 Gas

Codice di classificazione 2TC - Tossico, corrosivo

Etichette:

2.3 Gas tossico 8 Materie corrosive

Etichettatura secondo il Regolamento CE 1272/2008 (CLP)

Pittogramma di pericolo:

GHS06

GHS04

GHS05

 GHS09

Istruzioni di imballaggio P200

Tipi di imballaggio: Bombole, tubi, fusti a pressione e pacchi di bombole
...

Disposizioni speciali - carico e scarico

CV9

I colli non devono essere lanciati o sottoposti ad urti.

I recipienti devono essere stivati nei veicoli o contenitori in modo da non potere né rovesciarsi né cadere.

CV10

Le bombole secondo la definizione al 1.2.1 devono essere coricate nel senso longitudinale o trasversale del veicolo o del contenitore. Tuttavia quelle che si trovano in prossimità delle pareti trasversali devono essere disposte trasversalmente.

Le bombole corte e di largo diametro (circa 30 cm o più) possono essere poste longitudinalmente, i dispositivi di protezione dei rubinetti devono essere orientati verso il centro del veicolo o del contenitore.

Le bombole che sono sufficientemente stabili o che sono trasportate in dispositivi appropriati che le proteggano contro ogni caduta possono essere stivate ritte.

Le bombole coricate devono essere stivate, attaccate o fissate in maniera sicura ed appropriata in modo da non potersi spostare.

CV36

I colli devono essere caricati preferibilmente in veicoli scoperti o ventilati o in contenitori aperti o ventilati. Se ciò non è possibile e i colli sono caricati in altri veicoli coperti o contenitori chiusi, nessuno scambio di gas è possibile tra lo scompartimento di carico e la cabina del conducente e le porte di carico di tali veicoli o contenitori devono recare i marchi seguenti, con lettere di almeno 25 mm di altezza:

"ATTENZIONE
SPAZIO CONFINATO
APRIRE CON CAUTELA"

Il testo sarà redatto in una lingua giudicata appropriata dallo speditore

Colorazione dell’ogiva

La norma UNI EN 1089-3:2011 “Bombole trasportabili per gas - Identificazione della bombola (escluso GPL) - Parte 3: Codificazione del colore”, specifica un sistema di codificazione del colore per l'identificazione del contenuto delle bombole ad uso industriale o medico, con particolare riferimento alle proprietà del gas o della miscela di gas.



segue

Premessa
Introduzione
1. Definizione di gas tossico
2. Elenco dei gas tossici
3. Impiego dei gas tossici
3.1 Disciplina autorizzatoria RD 147/1927
3.1.1 Autorizzazione all’utilizzazione
3.1.2 Elenco gas tossici - autorizzazione all’utilizzazione
4. Utilizzazione di gas tossici
4.1 Utilizzazione in un luogo abitato
4.2 Utilizzazione a bordo di navi, ovvero nell’ambito dei porti o del demanio pubblico marittimo.
4.3 Rilascio della licenza per utilizzare gas tossici in luogo abitato, o nell'ambito dei porti, o sulle navi
4.4 Tempo nel quale è consentita l'utilizzazione del gas tossico
4.5 Condizioni per l'utilizzazione del gas tossico
4.6 Obblighi del titolare della licenza
5. Autorizzazione a custodire e conservare gas tossici in magazzini e depositi
5.1 Elenco gas tossici custodia e conservazione
5.2 Condizioni di sicurezza magazzini e depositi
6. Patente di abilitazione all’impiego dei gas tossici
7. Trasporto disciplina autorizzatoria
7.1 Condizioni di sicurezza per i trasporti
7.2 Prescrizioni particolari
7.3 Abilitazione
8. Trasporto bombole ammoniaca anidra
9. La normativa Seveso
9.1 Assoggettabilità alla Seveso 
Fonti

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
6.0 08.05.2025 Decreto 17 gennaio 2025 
- ADR 2025
Certifico Srl
5.0  26.03.2024 Decreto 19 febbraio 2024 Certifico Srl
4.0 18.01.2023 - Inseriti link normativi
- ADR 2023 (nessuna modifica)
Decreto 20 dicembre 2022
Certifico Srl
3.0 14.03.2022 D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105 (Seveso III) Certifico Srl
2.0 25.08.2021 - ADR 2021
- Miglioramenti grafici
Certifico Srl
1.0 26.08.2017  ADR 2019 Certifico Srl
0.0 2017 --- Certifico Srl

Certifico Srl - IT | Rev. 6.0 2025
Formato: PDF
Pag: 39
Copiabile/stampabile: SI
Abbonati: Merci pericolose/3 RED/Full/Full Plus

Normativa principale gas tossici
 
R.D. 09.01.1927, n. 147 e successive modificazioni;
D.M. 09.05.1927, e successive modificazioni;
D.M. 06.02.1935;
Decreto 31 luglio 2012;
- ADR Accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose su strada
 
 

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Tags: Merci Pericolose Abbonati Trasporto ADR Gas tossici Vademecum

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