Linee guida valutazione del rischio chimico
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Valutazione Rischio chimico
Linee guida per la valutazione del rischio da esposizione ad Agenti Chimici Pericolosi e ad Agenti Cancerogeni e Mutageni
Il progetto “Linea Guida per la Valutazione del rischio da esposizione ad Agenti Chimici Pericolosi e ad Agenti Cancerogeni e Mutageni” rappresenta uno dei punti più alti dell’impegno del Centro Interagenziale “Igiene e Sicurezza del Lavoro” in materia di tutela della salute e della sicurezza degli operatori delle Agenzie di Protezione Ambientale.
Il Centro Interagenziale rappresenta la concreta attuazione di un percorso comune volontariamente intrapreso dalle Agenzie Ambientali, per adempiere nel miglior modo possibile ai compiti istituzionali di tutela dei lavoratori, e si connota come strumento originale di attuazione delle strategie del Progetto Salute e Sicurezza nel Sistema delle Agenzie Ambientali secondo un profilo di eccellenze tecniche e procedurali organizzate in un modello interdisciplinare innovativo a rete, che non ha analogie nella P.A.
La presente Linea guida riguarda la “Revisione delle linee guida 2006 sul rischio chimico, cancerogeno e mutageno nei laboratori nelle AA” e si inserisce nella già particolarmente nutrita produzione editoriale del Centro Interagenziale “Igiene e Sicurezza del Lavoro” che, nel dicembre 2004, il Consiglio Federale di Aosta ha riconosciuto quale polo di servizi specialistici a favore del Sistema Agenziale, in cui APAT prima, ISPRA ora, svolge la funzione di soggetto coordinatore di un tavolo tecnico costituito da tutto il Sistema Agenziale, rappresentato dai Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione di ogni Agenzia Regionale.
La conoscenza della pericolosità della sostanze in uso come stardards o reagenti, e nelle matrici oggetto di analisi e la loro quantificazione rappresenta l’elemento fondamentale per garantire la massima tutela della salute degli operatori che operano nelle strutture delle Agenzie di Protezione Ambientale.
Eseguire la valutazione del rischio chimico nelle attività delle Agenzie di Protezione ambientale, in ottemperanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i., è da sempre un argomento tecnico complesso considerate le diverse e specifiche tipologie di attività che si eseguono (attività sia di laboratorio che di controllo) nonché l’elevato numero di sostanze e delle più svariate tipologie di pericolosità (tossici, cancerogeni, infiammabili, irritanti, sensibilizzanti, ecc.) presenti nei cicli lavorativi utilizzati in piccole e talvolta modeste quantità.
Il personale dei Servizi di Prevenzione e Protezione delle Agenzie dopo aver analizzato e valutato le diverse modalità operative che, la comunità scientifica ha elaborato e messo a punto nella materia in oggetto, non avendo trovato la/le modalità/e in grado di consentire una accurata e corretta valutazione del rischio chimico nelle proprie attività ha elaborato un proprio modello tecnico e le relative modalità operative per adempiere agli obblighi normativi.
Il modello/sistema definito che, deve essere inteso come un metodo specifico e congruo per il sistema Agenziale e comunque per tutte quelle attività similari (laboratori diagnostici, clinici, ecc.) consente di classificare l’esposizione dei lavoratori che usano o manipolano gli agenti chimici pericolosi in rischio irrilevante per la salute o non irrilevante per la salute ai sensi del Titolo IX, Capo I, D.Lgs. 81/08, per quanto riguarda il rischio chimico per la salute dei lavoratori.
Lo strumento predisposto deve essere considerato come una modalità di analisi che attraverso l’utilizzo di semplici strumenti informatici permette di effettuare la valutazione del rischio chimico a partire dall’identificazione delle diverse sostanze, dalle loro caratteristiche di pericolosità, dalle quantità e del tempo in uso nonché dalle modalità d’uso.
Si tratta, quindi, di un prodotto particolarmente atteso per il quale è stato necessario superare anche situazioni di significativa criticità ma ciò ha contribuito a renderlo, a nostro parere, maggiormente efficace ed aderente alla realtà che si propone di affrontare.
Essa non pretende di fornire soluzioni preconfezionate che non potrebbero soddisfare ogni possibile esigenza ed adattarsi ad ogni contesto, né di costituire una innovazione metodologica, ma persegue l’obiettivo, forse meno ambizioso ma senza dubbio più concreto, di costituire un insieme di buone pratiche e tecniche per affrontare casi concreti che potrebbero effettivamente prospettarsi nell’ambito della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori operanti nelle Agenzie Ambientali.
È cura dell’utilizzatore l’onere di valutare le diverse possibilità, le indicazioni o i suggerimenti più convenienti e concretamente applicabili offerti dalla Linea Guida, in relazione al proprio contesto operativo e sulla base dei propri fabbisogni.
ISPRA 2011
Centro Interagenziale “Igiene e Sicurezza del Lavoro”
Rapporto ILO Prodotti chimici
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Rapporto ILO Prodotti chimici 2014
Salute e sicurezza nell’utilizzo di prodotti chimici sul lavoro
La presente relazione, elaborata in occasione della celebrazione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro del 2014, fa il punto sulla situazione attuale per quanto riguarda l’uso dei prodotti chimici e il loro impatto nei posti di lavoro e sull’ambiente includendo i vari sforzi profusi a livello nazionale, regionale e internazionale per affrontarli.
La relazione presenta altresì gli elementi alla base dell’elaborazione di programmi a livello nazionale e delle imprese che contribuiscano ad assicurare una corretta gestione dei prodotti chimici sul lavoro.
Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO)
Salute e sicurezza nell’utilizzo di prodotti chimici sul lavoro
ISBN 978-92-2-828316-7
www.ilo.org
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Rapporto ILO Sicurezza Salute 2014.pdf Rapporto ILO |
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Hydraulic injection injury RR796
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Hydraulic injection injury RR796
Prepared by the Health and Safety Laboratory for the Health and Safety Executive 2013
Hydraulic injection can be defined as the puncturing of the epidermis by a jet of a fluid under pressure. Hydraulic injection injury is the term used to describe an injury sustained by an individual following an injection of fluid, usually while operating or inspecting pressurised hydraulic equipment. While reported instances of injury through hydraulic injection are comparatively uncommon in the UK, the risk of injury through hydraulic injection is common to all hydraulic equipment irrespective of the system volume and can occur at relatively low pressures.
This report and the experimental work it describes offers an explanation of the injury mechanism and the current understanding of medical prognosis of injured parties upon sustaining an injury of this type.
High speed video footage of simulated hydraulic injection injuries was captured in order to illustrate the nature of injuries of this type. This footage will be made available to the public through various industry bodies in 2013.
This report and the work it describes were funded by the Health and Safety Executive (HSE). Its contents, including any opinions and/or conclusions expressed, are those of the authors alone and do not necessarily reflect HSE policy.
Health and Safety Laboratory
Harpur Hill
Buxton
Derbyshire SK17 9JN
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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HSE_Hydraulic injection injury.pdf HSE |
870 kB | 55 |
Guida lavori in quota UE
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Lavori in quota
Guida non vincolante alle buone pratiche per l'attuazione della Direttiva 2001/45/CE
Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro: come scegliere le attrezzature di lavoro più idonee all'esecuzione di lavori temporanei in quota
La protezione dei lavoratori contro i rischi legati all'uso di attrezzature di lavoro riveste un ruolo essenziale per la sicurezza e la salute, poiché qualunque attrezzatura di lavoro, pur progettata e fabbricata nel rispetto dei requisiti essenziali di salute e sicurezza, può comportare - durante l'uso - rischi che il datore di lavoro deve valutare e considerare preventivamente in funzione del tipo di lavoro, delle condizioni particolari del luogo di lavoro e delle conoscenze dei lavoratori che utilizzano l'attrezzatura.
In questo modo è possibile evitare di esporre la vita e la salute dei lavoratori agli effetti imprevedibili di un uso inappropriato dell'attrezzatura di lavoro o di agenti esterni che possono annullare o ridurre il livello di sicurezza che l'attrezzatura, così come è stata progettata, costruita e commercializzata, è in grado di offrire.
Commissione europea
DG Occupazione, affari sociali e pari opportunità
Unità F.4
Manoscritto terminato in Settembre 2006
Anno di pubblicazione: 2008
Carrelli elevatori, i nuovi obblighi per gli spostamenti “saltuari” su strada.
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Carrelli elevatori, i nuovi obblighi per gli spostamenti “saltuari” su strada.
Il Direzione generale per la motorizzazione del 14.01.2014, di attuazione della disposizione prevista dal comma 2 bis dell' art. 114 del nuovo codice della strada, riguarda l'immissione in circolazione su strada di carrelli per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico.
Con il suddetto decreto dirigenziale vengono impartite le relative procedure per l’immissione in circolazione dei carrelli, per brevi e saltuari spostamenti a vuoto e a carico su strada.
1. Ai fini di quanto stabilito all'art. 1, il carrello:
a) deve essere munito di una scheda tecnica sottoscritta in originale dal costruttore contenente i seguenti dati: nome del costruttore, tipo, numero di serie, dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza, interassi, sbalzi); masse (a vuoto, a pieno carico, massime ammesse per ogni asse, eventuale mas sa rimorchiabile ); pneumatici ammessi; anno di costruzione; tipo di motore e alimentazione, con relativi estremi dell'omologazione se di tipo termico;
b) deve essere munito dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione previsti per le macchine operatrici di cui all'art. 58, comma 2, del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 e del dispositivo supplementare di cui all'art. 266 del D.P.R. 16-12-1992, n. 495;
c) deve essere dotato di pannelli retroriflettenti a strisce bianche e rosse ( o di analoghi sistemi) atti a segnalare l'ingombro dei dispositivi di sollevamento ovvero le parti a sbalzo di sezione ridotta;
d) deve essere munito di almeno un dispositivo retrovisore collocato sul lato sinistro che consenta la visibilita verso il retro nonche, se munito di cabina con parabrezza, di un dispositivo tergicristallo;
e) deve essere munito di un sistema di frenatura, agente su almeno un asse, che consenta il graduale arresto del veicolo;
g) deve essere munito delle certificazioni, rilasciate dal costruttore, di rispondenza alla direttiva macchine, alla normativa sulla compatibilità elettromagnetica;
f) deve essere munito dello specifico simbolo attestante la rispondenza alla direttiva 2006/42/CE e successive modificazioni (direttiva macchine);
h) deve essere accompagnato da personale a terra, che coadiuvi il conducente; tale obbligo non ricorre quando sono rispettate le prescrizioni di cui ai punti 1.3 e 2.2 dell' allegato tecnico al decreto ministeriale 14 giugno 1985 e l'ingombro trasversale degli oggetti trasportati non eccede di oltre il 50% la larghezza massima del veicolo, nel rispetto comunque della sagoma limite di 2,55 m. I limiti di altezza del carico trasportato che garantiscono il rispetto della visibilita da parte del conducente, come prescritto al citato punto 1.3, dovranno essere indicati sulla scheda tecnica e riprodotti su targhetta applicata in maniera visibile e permanente sul veicolo.
Segue in allegato
Decreto della Direzione generale per la motorizzazione del 14.01.2014
Div.3/753/14012014
Quesiti Sicurezza MLPS D.Lgs. 81/2008 Istanze di Interpello 14 Marzo 2014
Quesiti Sicurezza MLPS D.Lgs. 81/2008 Istanze di Interpello
I quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possono essere inoltrati alla Commissione per gli interpelli, esclusivamente tramite posta elettronica, dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.
Le istanze di interpello trasmesse da soggetti non appartenenti alle categorie indicate o privi dei requisiti di generalità non potranno essere istruite. Non saranno pertanto istruiti i quesiti trasmessi, ad esempio, da studi professionali, associazioni territoriali dei lavoratori o dei datori di lavoro, Regioni, Province e Comuni.
Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza. Prima di inoltrare l’istanza si prega di verificare:
- che il quesito, concernente l’interpretazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro sia di carattere generale e non attenga a problematiche aziendali specifiche;
- che il soggetto firmatario rientri nelle categorie indicate.
Nuovi Interpelli pubblicati Anno 2014:
13/03/2014 - n. 9/2014
destinatario: Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
istanza: Applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni
13/03/2014 - n. 8/2014
destinatario: Federazione Italiana Cronometristi
istanza: Obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari
13/03/2014 - n. 7/2014
destinatario: Associazione Nazionale Costruttori Edili
istanza: Individuazione dell'impresa affidataria nel caso di costituzione, a valle dell'aggiudicazione di un appalto, di società consortile per l'esecuzione dei lavori
13/03/2014 - n. 6/2014
destinatario: Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco
istanza: Applicazione dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
13/03/2014 - n. 5/2014
destinatario: Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
istanza:Corretta interpretazione dell'art. 25, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008
13/03/2014 - n. 4/2014
destinatario: Unione Generale del Lavoro Autoferrotranvieri
istanza: Applicazione dell'allegato IV, punti 1.11 e 1.12, del D.Lgs. n. 81/2008 per la categoria autoferrotranvieri
13/03/2014 - n. 3/2014
destinatario: Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
istanza: Documenti che l'impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al Committente
13/03/2014 - n. 2/2014
destinatario: Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere
istanza: Applicazione dell'art. 90, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008
13/03/2014 - n. 1/2014
destinatari: Consiglio Nazionale degli Ingegneri
istanze: Quesiti sugli obblighi degli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, sui criteri di identificazione del datore di lavoro nelle scuole cattoliche, sull'identificazione degli enti bilaterali e organismi paritetici, sull'obbligo di informazione e formazione nel caso di docente non dipendente chiamato d'urgenza
Fonte: MLPS
Elaborato: Certifico Srl - IT
Formato: Adobe portfolio
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MLPS Istanze Interpello 14 Marzo 2014.pdf MLPS |
7341 kB | 23 |
Guida di buona prassi PLE - IPAF
Guida di buona prassi per le PLE
ID 71 | 29.05.2014
Prevenzione degli infortuni causati da intrappolamento e schiacciamento delle persone nella piattaforma
Forum strategico per la sicurezza nei cantieri edili
L'utilizzo delle piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) aumenta man mano che ne vengono riconosciuti i vantaggi in termini di produttività e sicurezza.
Molti riconoscono che le PLE sono il modo più sicuro ed efficiente per l'accesso temporaneo in quota per molte attività lavorative.
Il maggiore utilizzo delle PLE per la costruzione, la manutenzione e altre applicazioni dove esistono rischi di intrappolamento ha portato a incidenti nei quali le persone sulla piattaforma sono rimaste intrappolate tra la piattaforma (spesso indicata come gabbia o cesta) e gli oggetti presenti nell'area di lavoro.
In alcuni casi questi incidenti hanno avuto conseguenze fatali.
I datori di lavoro e i dirigenti devono avere un ruolo di primo piano nell'identificazione dei possibili rischi di intrappolamento presenti nelle attività lavorative sotto il loro controllo.
Se sono presenti rischi di intrappolamento è necessaria particolare prudenza.
Tutte le persone interessate devono essere a conoscenza delle misure da intraprendere per evitare o ridurre i rischi.
È possibile evitare gli incidenti se si promuove e si segue la buona prassi. Alla base della prevenzione degli incidenti causati da intrappolamento ci deve essere una valutazione dei rischi specifica in relazione a tipo di lavoro, luogo e attrezzatura.
Tutti coloro che sono coinvolti nella gestione e nel funzionamento delle PLE devono capire come minimizzare i rischi di intrappolamento nella cesta ed essere consci dell'importanza di procedure di salvataggio efficaci in caso di intrappolamento.
IPAF - International Powered Access Federation
Data di prima pubblicazione: agosto 2010,
Copyright IPAF
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Guida_PLE_cantieri_IPAF.pdf IPAF |
409 kB | 272 |
D.Lgs 626/94 e DPR 459/96
D.Lgs 626/94 e DPR 459/96
Il D.Lgs 626/94 ed il Regolamento di attuazione della Direttiva Macchine D.P.R. 459/96: interazioni.
AUTORI
Ing. Marco Maccarelli
FORMATO
Presentazione ppt
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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626_459.zip Sicurezza |
61 kB | 35 |
Il Software MESH
Il Software MESH
Il software per la stima delle distanze di danno di eventi incidentali rilevanti secondo il Metodo Shortcut
MESH®, è un pacchetto software che stima le distanze di danno di eventi incidentali rilevanti secondo il Metodo Shortcut, in modo semplice e veloce. Forniti i dati di input in pochi secondi si può ottenere una tabella ed una mappa di immediata lettura.
All’utente del software, è data la possibilità di inserire in uno schema:
1.i parametri identificativi della sostanza, come il numero CAS della sostanza (NdR: numero che identifica una sostanza chimica) o in alternativa il nome;
2. il gruppo di interesse a cui appartiene la sostanza;
3. la modalità di detenzione, ovvero dove è contenuta la sostanza ritenuta pericolosa insieme, a seconda del caso, al diametro della condotta che la contiene o la quantità presente.
Dati questi che, attraverso la successiva elaborazione, permettono di calcolare le distanze di danno, per ipotesi incidentali predefinite e rappresentative di casi specifici, a diverse soglie (come ad esempio la soglia di irraggiamento termico nel caso di incendio che va dall’ustione semplice reversibile a possibile ustione mortale) e considerando le coppie di categoria di stabilità atmosferica/velocità del vento D5 e F2, con la possibilità di mostrare i risultati su mappa.
La mappa permette di visualizzare le aree circostanti l’eventuale luogo di incidente che possono essere interessate dai suoi effetti, considerandone anche la diversa portata a seconda delle condizioni di elaborazione ipotizzate.
MESH ha la possibilità di salvare i report contenenti anche le ipotesi alla base del calcolo, le informazioni concernenti lo scenario incidentale e le soglie di danno.
E’ anche possibile salvare su file la rappresentazione grafica su mappa dei raggi di danno calcolato. L’help on line elenca i vari passi che l’utente deve effettuare per ottenere i risultati desiderati. Inoltre un ulteriore sezione dell’help in linea permette la visualizzazione diretta del Manuale Utente, l’accesso all’elenco aggiornato delle sostanze in ordine alfabetico e per gruppo di appartenenza e la lettura di un estratto dello stesso Manuale Utente in cui sono riportate le informazioni fondamentali del Metodo Shortcut.
Il software viene distribuito liberamente da APAT.
Download ed installazione del software
Dopo aver scaricato e decompresso i files seguire le istruzioni.
1) decomprimere in C:\ il file self-extract revisione metodo speditivo.exe
A seconda del Sistema Operativo, presente sul PC su cui si sta eseguendo l’installazione, eseguire i punti con la lettera a) o con quella b):
2a) eseguire il programma di setup che si trova dentro la directory installer 4 Windows 2000 Professional e NT 3.0fe
2b) eseguire il programma di setup che si trova dentro la directory installer 4 Windows XP Home 3.0fe
3) lanciare l’eseguibile MESH da start\programmi\gruppo MESH
IFA: Software SISTEMA ISO 13849-1
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IFA: Software SISTEMA ISO 13849-1
Safety Integrity Software Tool for the Evaluation of Machine Applications
Il software SISTEMA fornisce a chi sviluppa e verifica sistemi di controllo relativi alla sicurezza per le macchine un supporto completo per la valutazione della sicurezza nel contesto della norma EN ISO 13849-1.
Lo strumento consente di creare un modello della struttura realizzata con i componenti per il sistema di controllo relativo alla sicurezza sulla base delle architetture designate, permettendo in tal modo di calcolare automaticamente con diverso livello di dettaglio i parametri di affidabilità, compreso quello del Performance Level ottenuto (PL).
Sviluppato da IFA - Traduzione ISPESL
IFA
Istituto per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro dell'Assicurazione per gli Incidenti sul Lavoro in Germania
ISPESL (INAIL)
Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro - Dipartimento Tecnologie di Sicurezza
Raccolta Check List Sicurezza SUVAPRO 2011
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Raccolta Check List Sicurezza SUVAPRO 2011
Raccolta Check List Sicurezza SUVAPRO
N. 170 Check List
Suva è un'azienda autonoma di diritto pubblico ed è l'assicuratore più grande in Svizzera nel campo dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Le sue prestazioni comprendono la prevenzione (SuvaPro, SuvaLiv), l’assicurazione (SuvaRisk) e la riabilitazione (SuvaCare).
Fonte: www.suva.ch
Elaborazione Certifico S.r.l. Perugia - IT
[Agg. 11.2011]
Guida per la compilazione del DUVRI
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Guida per la compilazione del DUVRI
Art. 26 D. Lgs. 81/2008
Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
Il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenti) sostituisce la precedente informativa (ex art. 7 D. Lgs. 626/94).
In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi il datore di lavoro committente ha l’obbligo di redigere il DUVRI (art. 26 comma 3), sempre, anche nei casi di affidamenti in cui non sono presenti rischi dovuti alle interferenze in quanto la compilazione di tale modello testimonia l’avvenuta valutazione dei rischi.
I soli casi in cui il DUVRI non va prodotto, come stabilito dal comma 3 bis dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08 integrato dal D. Lgs 3 Agosto 2009 n 106, sono i seguenti:
1. appalti di servizi di natura intellettuale;
2. mere forniture di materiali o attrezzature;
3. lavori o servizi la cui durata sia inferiore a due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all’allegato XI del Testo Unico.
Resta comunque l’obbligo, in capo al Datore di Lavoro Committente, di verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa, di promuovere la cooperazione ed il coordinamento ai fini della sicurezza e di fornire ai lavoratori dell’impresa appaltatrice dettagliate informazioni circa i rischi specifici presenti nel luogo in cui sono destinati ad operare e circa le misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.
INAIL
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Guida per la compilazione del DUVRI.pdf INAIL 2013 |
120 kB | 461 |
Agenti chimici in metalmeccanica - AUSL Piacenza
![](/images/Agenti_chimici_metalmeccanica_AUSL_PC.PNG)
Agenti chimici in metalmeccanica
Piano di promozione e assistenza “lavoro rischio salute”
Report finale
Nel corso del triennio 2008-2010, nell’ambito delle attività dell’Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’Azienda USL di Piacenza, è stato attivato un progetto di Vigilanza e Controllo sui rischi che possono determinare danni riconosciuti sulla salute e sicurezza dei lavoratori e sulle misure di Prevenzione e Protezione adottate dalle aziende e, in questo contesto, sono state interessate imprese di vari comparti produttivi del territorio.
Dalle riflessioni sulle attività svolte (sopralluoghi, incontri con le aziende e con i soggetti impegnati nella prevenzione, misurazioni, vigilanza, verifiche, organizzazione di momenti di confronto con imprese e consulenti) e sulle criticità riscontrate nelle aziende durante la vigilanza, discusse e condivise all’interno di un gruppo di lavoro, costituito da alcuni operatori dell’Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (UOPSAL) denominato “Piano di vigilanza e controllo Lavoro Rischio Salute” e coordinato dal Dott. Claudio Arcari, è emerso che i rischi connessi alla presenza di agenti chimici pericolosi (con un particolare riferimento alle attività di saldatura e verniciatura) nel comparto metalmeccanico consentissero, per numero di imprese e omogeneità di rischio, un approccio che non fosse immediatamente di carattere ispettivo ma che coinvolgesse un gruppo potenzialmente rilevante di imprese attraverso un processo di “facilitazione” che è definito di Promozione e Assistenza.
Sono di seguito delineati i principali elementi emersi dalle valutazioni svolte:
- il comparto metalmeccanico risulta sia per numero di aziende che per lavoratori esposti il più rappresentato tra le tipologie insediate sul territorio,
- in questo comparto si riscontra la concomitanza di più importanti fattori di rischio (rumore, vibrazioni, sicurezza, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, agenti chimici e agenti cancerogeni, movimentazione manuale dei carichi, atmosfere esplosive…),
- nel corso delle attività di vigilanza si sono via via registrate attività lavorative che comportano la presenza di agenti chimici pericolosi e, in taluni casi, di agenti cancerogeni che necessitano di un sistematico approfondimento, - nell’ambito dell’esposizione dei lavoratori ad agenti chimici pericolosi esistono due attività quali la saldatura e la verniciatura per le quali è possibile un approccio trasversale alle aziende del comparto.
Con l’intento di implementare l’attività legata alla prevenzione attraverso percorsi di facilitazione e di assistenza che consentano da un lato di fornire ai soggetti interessati le indicazioni per il raggiungimento degli adempimenti legislativi e per l’avvio di reali processi di Prevenzione e dall’altro di aumentare il numero potenziale delle imprese coinvolte, nell’ambito di quanto previsto dall’art. 10 D.Lgs. 81/08 che prevede per le Aziende Unità Sanitarie Locali attività di assistenza e di promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, alle aziende del settore metalmeccanico insediate sul territorio è stato proposto il “Piano di Promozione e Assistenza Agenti Chimici in Metalmeccanica”.
Febbraio 2012
AUSL Piacenza
8° Elenco dei soggetti abilitati effettuazione delle verifiche periodiche
![](/images/Soggetti_verifiche_periodiche.jpg)
8° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche
Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche
Pubblicato il Decreto Dirigenziale del 27 maggio 2014
Con il Decreto Dirigenziale del 27 maggio 2014 è stato pubblicato l'elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106.
Il suddetto elenco sostituisce integralmente il precedente, allegato al Decreto Dirigenziale del 22 gennaio 2014.
Se ne dà avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2014.
Testo Unico Sicurezza D. Lgs 81/2008 - 05.2014
Testo Unico Sicurezza D. Lgs. 81/2008 Ed. Maggio 2014
Decreto legislativo 81/2008 in materia salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Ed. 05.2014 (27 Maggio 2014)
Disponibile il testo coordinato nell'edizione Maggio 2014.
Novità in questa versione:
- Inserito il Titolo X-BIS ai sensi del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 19, "Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario", (GU n.57 del 10/03/2014).
- Inserito il decreto interministeriale 18 aprile 2014 "Informazioni da trasmettere all'organo di vigilanza in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazione di quelli esistenti"
- Inserita la Circolare n. 45/2013 e la lettera circolare del 27/12/2013;
- Inseriti gli interpelli 16, 17 e 18 del 2013 e dal n. 1 al n. 9 del 13/03/2014;
- Inserito il decreto ministeriale 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";
- Inserito il decreto 15 luglio 2003, n. 388 "Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni."
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