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Art. 26 D. Lgs. 81/2008
Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
Il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenti) sostituisce la precedente informativa (ex art. 7 D. Lgs. 626/94).
In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi il datore di lavoro committente ha l’obbligo di redigere il DUVRI (art. 26 comma 3), sempre, anche nei casi di affidamenti in cui non sono presenti rischi dovuti alle interferenze in quanto la compilazione di tale modello testimonia l’avvenuta valutazione dei rischi.
I soli casi in cui il DUVRI non va prodotto, come stabilito dal comma 3 bis dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08 integrato dal D. Lgs 3 Agosto 2009 n 106, sono i seguenti:
1. appalti di servizi di natura intellettuale;
2. mere forniture di materiali o attrezzature;
3. lavori o servizi la cui durata sia inferiore a due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all’allegato XI del Testo Unico.
Resta comunque l’obbligo, in capo al Datore di Lavoro Committente, di verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa, di promuovere la cooperazione ed il coordinamento ai fini della sicurezza e di fornire ai lavoratori dell’impresa appaltatrice dettagliate informazioni circa i rischi specifici presenti nel luogo in cui sono destinati ad operare e circa le misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.
INAIL
Determinazione delle attività alle quali è applicabile l'art. 5 della Legge 22 Febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale (riposo settimanale per tur...

ID 4832 | Rev. 5.0 del 06.08.2024 / Registro in allegato
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Studio della Direzione Regionale dell'Inail Umbria sui rischi professionali nel settore della ceramica.
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