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Carrelli elevatori, i nuovi obblighi per gli spostamenti “saltuari” su strada.

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Carrelli elevatori, i nuovi obblighi per gli spostamenti “saltuari” su strada.

Il Direzione generale per la motorizzazione del 14.01.2014, di attuazione della disposizione prevista dal comma 2 bis dell' art. 114 del nuovo codice della strada, riguarda l'immissione in circolazione su strada di carrelli per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico.

Con il suddetto decreto dirigenziale vengono impartite le relative procedure per l’immissione in circolazione dei carrelli, per brevi e saltuari spostamenti a vuoto e a carico su strada.

1. Ai fini di quanto stabilito all'art. 1, il carrello:

a) deve essere munito di una scheda tecnica sottoscritta in originale dal costruttore contenente i seguenti dati: nome del costruttore, tipo, numero di serie, dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza, interassi, sbalzi); masse (a vuoto, a pieno carico, massime ammesse per ogni asse, eventuale mas sa rimorchiabile ); pneumatici ammessi; anno di costruzione; tipo di motore e alimentazione, con relativi estremi dell'omologazione se di tipo termico;

b) deve essere munito dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione previsti per le macchine operatrici di cui all'art. 58, comma 2, del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 e del dispositivo supplementare di cui all'art. 266 del D.P.R. 16-12-1992, n. 495;

c) deve essere dotato di pannelli retroriflettenti a strisce bianche e rosse ( o di analoghi sistemi) atti a segnalare l'ingombro dei dispositivi di sollevamento ovvero le parti a sbalzo di sezione ridotta;

d) deve essere munito di almeno un dispositivo retrovisore collocato sul lato sinistro che consenta la visibilita verso il retro nonche, se munito di cabina con parabrezza, di un dispositivo tergicristallo;

e) deve essere munito di un sistema di frenatura, agente su almeno un asse, che consenta il graduale arresto del veicolo;

g) deve essere munito delle certificazioni, rilasciate dal costruttore, di rispondenza alla direttiva macchine, alla normativa sulla compatibilità elettromagnetica;

f) deve essere munito dello specifico simbolo attestante la rispondenza alla direttiva 2006/42/CE e successive modificazioni (direttiva macchine);

h) deve essere accompagnato da personale a terra, che coadiuvi il conducente; tale obbligo non ricorre quando sono rispettate le prescrizioni di cui ai punti 1.3 e 2.2 dell' allegato tecnico al decreto ministeriale 14 giugno 1985 e l'ingombro trasversale degli oggetti trasportati non eccede di oltre il 50% la larghezza massima del veicolo, nel rispetto comunque della sagoma limite di 2,55 m. I limiti di altezza del carico trasportato che garantiscono il rispetto della visibilita da parte del conducente, come prescritto al citato punto 1.3, dovranno essere indicati sulla scheda tecnica e riprodotti su targhetta applicata in maniera visibile e permanente sul veicolo.

Segue in allegato
Decreto della Direzione generale per la motorizzazione del 14.01.2014 
Div.3/753/14012014

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Div.3 /753/2014
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Tags: Sicurezza lavoro Rischio attrezzature lavoro

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